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1) per disciplinare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 gennaio 1976, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 38 dell'11 maggio 1977

Oggetto: Convenzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e l'INAIL per l'erogazione ai lavoratori affetti da sordita da rumori, residenti nella Regione stessa, della rendita di cui alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1.

A seguito di autorizzazione del Consiglio di amministrazione (deliberazione n. 103 del 30 giugno 1976), è stata stipulata con la Regione Trentino-Alto Adige in data 19 Ottobre 1976, la convenzione in oggetto (allegato n. 1) per disciplinare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 7 febbraio 1976 (allegato n. 2).

Detta legge, entrata in vigore il 1° febbraio 1976, ha disposto la concessione di una rendita per inabilità permanente ai soggetti residenti nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno due anni, affetti "da sordità professionale da rumori contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle indicate dall'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124" e non aventi comunque diritto a prestazioni per tale tecnopatia a carico dell'INAIL.

Ciò premesso, si indicano i criteri relativi alla applicazione del predetto provvedimento legislativo.

1. SOGGETTI

Sono destinatarie della provvidenza le persone, come sopra specificate, alle quali venga riconosciuta una inabilità permanente al lavoro verificatasi entro quattro anni dalla cessazione della attività nelle lavorazioni soggette a rischio.

Sono ammessi a beneficiare della provvidenza anche coloro che abbiano cessato di essere adibiti alla lavorazione soggetta a rischio in data anteriore al 31 dicembre 1972, qualora la domanda di concessione della rendita sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale, e cioè entro il 1° febbraio 1977.

2. PRESTAZIONI

Ai soggetti sopra indicati spettano le seguenti prestazioni:

- una rendita di inabilità permanente, al cui pagamento provvede l'amministrazione regionale;

- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, e la fornitura degli apparecchi di protesi, cui provvede l'INAIL per conto dell'amministrazione regionale.

Per l'accertamento della tecnopatia, per la valutazione del grado di inabilità, per la determinazione della rendita in sede di costituzione e per le successive revisioni e variazioni, si applicano le norme del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124.

Peraltro, l'articolo 12 della convenzione stabilisce espressamente che non si fa luogo alla unificazione di rendita prevista dall'articolo 80 dello stesso "Testo Unico", quando il titolare di rendita concessa in forza della legge regionale sia colpito da inabilità per la quale ha diritto all'assegnazione di una rendita a carico dell'INAIL, o nell'ipotesi inversa.

3. PROCEDURA

Gli interessati devono presentare domanda corredata dalla documentazione di rito indicata dal citato

"Testo Unico", nonché dal certificato anagrafico attestante la residenza in un Comune della Regione da almeno due anni ovvero da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (cfr. circolari numeri 5/1969 e 57/1970).

L'ultimo comma dell'articolo 3 della convenzione prevede che le domande presentate dagli interessati o le denuncie inoltrate dai datori di lavoro in base al "Testo Unico" sono prese in considerazione dall'Istituto anche agli effetti della applicazione della legge regionale in argomento.

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Pertanto, qualsiasi domanda di indennizzo per sordità da rumori d'origine professionale avanzata da lavoratori aventi i requisiti di cui al precedente punto 1 deve essere preliminarmente esaminata ai sensi del vigente "Testo unico" ed istruita per la concessione della rendita contemplata dalla legge regionale esclusivamente nell'ipotesi in cui non ne venga accertata l'indennizzabilità in forza del "Testo Unico"

medesimo.

Tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della legge regionale da emettere in nome e per conto della Regione Trentino-Alto Adige e con esplicito richiamo alla legge stesa sono notificati, secondo le procedure e nei termini stabiliti dal "Testo Unico", oltre che agli interessati, anche alla Giunta regionale in duplice copia.

Le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti dei residenti nella provincia di Bolzano devono essere redatte nelle lingue italiana e tedesca, a norma dell'articolo 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Posto che, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, l'INAIL è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne i criteri di accertamento e di valutazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della rendita prevista dalla legge regionale, nelle controversie in sede giurisdizionale derivanti dall'applicazione della legge stessa e legittimata attivamente e passivamente in via esclusiva la Regione Trentino Alto Adige. A quest'ultima fanno carico, in ogni caso, le spese relative a giudizi cui l'INAIL fosse chiamato per fatti connessi con la gestione dei servizi inerenti l'applicazione della legge regionale.

Si precisano qui appresso le modalità procedurali che le competenti unità operative debbono seguire, facendo uso dei moduli allegati in fac-simile da riprodurre localmente a mezzo ciclostile:

- Ufficio infortuni

1. A ricezione della "Denuncia di malattia professionale" modulo 101-I (o della domanda dell'interessato) corredata da certificato medico:

1.1 protocolla ed istruisce la pratica di malattia professionale secondo le istruzioni in vigore:

1.2 acquisisce il certificato attestante la residenza dell'interessato da almeno due anni nella Regione Trentino Alto Adige:

1.3 sottopone l'istante agli accertamenti clinici e diagnostici del caso.

2. Ove il richiedente risulti affetto da sordità da rumori contratta nell'esercizio di una lavorazione non prevista dalla Tabella allegato n.4 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo modificato ed integrato dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, ma comunque tutelabile ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, svolge i seguenti adempimenti:

2.1 appone il timbro con la dicitura "Legge regionale 2 gennaio 1976, n.1" sulla "Schedina di infortunato o tecnopatico" modulo 8-I, sul "Protocollo infortuni e malattie professionali" modulo 5-I, sulla "Copertina di infortunio e di malattia professionale" modulo 10-I copertina e sulla "Scheda contabile di infortunio e di malattia professionale" modulo 10-I scheda;

2.2 compila il "Supporto per segnalazione dati" modulo 10-I CIDI (TR 90 - codice di definizione 9 - chiusura negativa - caso non di competenza INAIL);

2.3 invia il "Fascicolo di definizione della pratica di infortunio e di malattia professionale" modulo 20-I, contrassegnando, secondo i casi, le ipotesi previste ai punti 6, 7 o 8 e riportando la seguente annotazione in corrispondenza del punto 9:

"Malattia contratta in lavorazione non prevista dalla tabella allegato n. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124. La pratica è trattata ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1";

2.4 protocolla il caso sul "Registro delle pratiche di rendita in istruttoria" modulo 77-I, da istituire appositamente per le pratiche trattate ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1

3. Procede alla costituzione della rendita effettuando i seguenti adempimenti particolari:

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3.1 invia, in luogo del modulo 47-I "Costituzione di rendita per inabilità permanente", il modulo di cui allo allegato n. 3 da redigere in cinque esemplari cosi destinati:

- uno all'interessato

- uno all'eventuale patronato - due alla Giunta regionale - uno agli atti della pratica;

3.2 appone la dicitura "Rendita costituita ai sensi della legge regionale Tentino-Alto Adige 2 gennaio 1976, numero 1" sulla "Copertina di rendita" modulo 30-I, sulla "Sottocopertina di rendita diretta o ai superstiti"

modulo 31-I e sulla "Scheda di rendita diretta - costituzione" modulo 70-S.A. (punto 8);

3.3 segnala il caso a questa Direzione generale (Servizio Meccanizzazione) tramite terminale, su cassetta a parte, avendo cura di far precedere il numero progressivo della rendita dal codice 9 (la rendita numero 1 deve essere segnalata come 900001);

3.4 invia agli stessi destinatari dell'allegato n. 3 la "Comunicazione di costituzione, variazione e cessazione di rendita diretta", moduli 170-I mecc. e 171-I mecc, unitamente al volantino predisposto secondo l'allegato n. 4;

3.5 verifica, nel mese di dicembre di ogni anno, il requisito della residenza del reddituario nel territorio regionale, sulla base di apposito tabulato fornito da questa Direzione generale (Servizio. Meccanizzazione), contenente le generalità e l'indirizzo dei titolari delle rendite in corso.

4. Qualora il caso non sia suscettibile di accoglimento ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, comunica, agli stessi destinatari degli allegati nn. 3 e 4, la chiusura negativa della pratica, utilizzando allo scopo il modulo allegato n.5.

5. Annota il caso sul "Riepilogo delle spese sostenute per conto della Regione Trentino-Alto Adige in attuazione della legge regionale n. 1/1976" predisposto secondo l'allegato n. 6, da redigere in quattro copie, annotandovi, oltre alle quote capitarie di cui all'articolo 13 della Convenzione, le spese vive sostenute per le prestazioni di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 66 "Testo unico", nonché le eventuali spese legali.

Questa Direzione generale (Servizio (Meccanizzazione) procede alle elaborazioni, compresa la stampa;

delle comunicazioni agli interessati (moduli 170-I mecc. e 171-I mecc.) secondo le modalità previste dalla gestione meccanizzata delle rendite, con consegna del nastro magnetico il primo giorno non festivo dopo il 4 di ogni mese pari alla Regione per il pagamento delle rendite agli aventi diritto.

4. ISTRUZIONI CONTABILI

Le erogazioni relative alle spese sostenute per le prestazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'articolo 66 del "Testo Unico", devono essere contabilizzate contestualmente nelle fasi finanziaria e di cassa, gestione 1.1.0, CR/10 al sottoconto 872.04 "Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali; Regione T.A.A.

spese diverse per sordità da rumori".

I rimborsi di dette spese, nonché quelli delle quote capitarie di cui al primo comma dell'articolo 13 della convenzione, devono essere contabilizzati al sottoconto 072.04 "Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali; Regione T.A.A. spese diverse".

Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, le Sedi trasmettono all'Ispettorato regionale il menzionato "Riepilogo delle spese" (allegato n. 6) per l'inoltro e la conseguente richiesta di rimborso all'Amministrazione regionale.

Eventuali incertezze o difficoltà interpretative dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.

All. n. 6

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Allegato n. 1 alla circolare n. 38/1977

CONVENZIONE TRA LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI AFFETTI DA SORDITA' DA RUMORI RESIDENTI NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE DELLA RENDITA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 1976, n. 1.

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno 19 del mese di ottobre in Roma, tra la Regione Trentino-Alto Adige (che in seguito sarà più brevemente denominata Regione) nella personale dell'Assessore regionale alla previdenza sociale, enti sanitari e cooperazione, dott. Renato Vinante, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale numero 713 del 29 luglio 1976

e

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (che in seguito sarà più brevemente denominato INAIL) nella persona del Presidente avv. Paolo Pulci, ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 103 in data 30 giugno 1976.

Premesso

- che con legge regionale 2 gennaio 1976 n. 1, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige n. 2/13 gennaio 1976 e nella G.U. n. 34 del 7 febbraio 1976, viene riconosciuto ai lavoratori residenti da almeno due anni in un Comune della Regione, affetti da sordità da rumori contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'articolo 1 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e che non abbiano comunque diritto alle corrispondenti prestazioni a carico dell'INAIL, il diritto ad una rendita per inabilità permanente;

- che l'articolo 3 di detta legge prevede che, per l'accertamento della otopatia, per la valutazione del grado di inabilità, per la determinazione della rendita e per le successive revisioni si applicano le norme del citato Testo Unico;

- che, in base al disposto dell'articolo 4 della stessa legge, i relativi compiti di applicazione sono affidati all'INAIL mediante la stipula di apposita convenzione;

- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto la regolazione dei rapporti fra l'INAIL e la Regione per l'applicazione della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1976.

Art. 2

L'INAIL si impegna a svolgere, in nome e per conto della Regione, i compiti inerenti l'accertamento del diritto, la valutazione del grado di inabilita, la costituzione e revisione della rendita conseguente a sordità professionale da rumori spettante ai sensi della legge regionale.

Art. 3

L'accertamento del diritto alla rendita prevista dall'articolo 1 della legge regionale sarà effettuato dall'INAIL tramite le proprie Sedi provinciali di Trento e di Bolzano e le Sedi di Rovereto e Merano.

A tale fine gli interessati inoltreranno apposita domanda corredata dalla documentazione di rito da produrre ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il requisito della residenza in Comuni della Regione da almeno due anni, richiesto dall'articolo 1 della legge regionale, è dimostrato mediante apposito certificato rilasciato dal Comune di residenza ovvero mediante dichiarazione sostitutiva, resa dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Le domande presentate dagli interessati o le denuncie inoltrate dai datori di lavoro in forza del D.P.R. N.

1124/65 saranno prese in considerazione dall'INAIL anche agli effetti della applicazione della legge

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regionale.

Art. 4

L'INAIL procederà all'accertamento del diritto e alla costituzione della rendita ai sensi della legge regionale, dopo aver verificato che l'interessato non ha diritto alla stessa prestazione ai sensi della tabella allegato n. 4 del citato Testo Unico e successive modificazioni.

Art. 5

Tutti i provvedimenti adottati dall'INAIL nella applicazione della legge regionale saranno notificati agli interessati secondo le procedure in atto presso l'Istituto e nei termini previsti dal ripetuto Testo Unico.

I provvedimenti saranno altresì notificati per conoscenza alla Giunta regionale in duplice copia.

Art. 6

Le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati dall'INAIL nei confronti dei residenti nella provincia di Bolzano in applicazione della legge regionale dovranno essere redatte nelle lingue italiana e tedesca, a norma dell'articolo 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 7

I provvedimenti relativi all'applicazione della legge regionale dovranno essere emessi in nome e per conto della Regione Trentino-Alto Adige e dovranno contenere il richiamo alla legge stessa.

Art. 8

Per la liquidazione delle rendite d'inabilità permanente in sede di costituzione e per le successive revisioni e variazioni si applicano integralmente le norme contenute nel Testo Unico numero 1124/1965.

Art. 9

Al pagamento delle rendite costituite ai sensi della legge regionale provvederà l'Amministrazione della Regione come previsto dal 1° comma dell'articolo 5 della legge stessa.

A tale fine la Direzione generale dell'INAIL fornirà alla predetta Amministrazione, il primo giorno lavorativo successivo al 4 del mese di scadenza di ciascun bimestre solare, un supporto magnetico contenente gli elementi necessari al pagamento delle rate di rendita.

Art. 10

La Regione solleva l'INAIL da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne i criteri di accertamento e di valutazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della rendita prevista dalla legge regionale.

Art. 11

Nelle controversie in sede giurisdizionale derivanti dall'applicazione della legge regionale, legittimata attivamente e passivamente è la Regione Trentino-Alto Adige in via esclusiva.

A tal fine nella comunicazione di provvedimenti agli interessati l'INAIL farà specifico richiamo.

Fanno carico alla Regione in ogni caso tutte le spese relative a giudizi cui l'INAIL fosse chiamato per fatti connessi con la gestione dei servizi inerenti l'applicazione della legge regionale.

Art. 12

Nel caso in cui il titolare di rendita prevista dalla legge regionale sia colpito da inabilità per la quale ha

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diritto all'assegnazione di una rendita ai sensi del Testo Unico o nell'ipotesi inversa non si fa luogo all'applicazione dello articolo 80 dello stesso Testo Unico.

Art. 13

A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti affidategli, l'INAIL chiederà alla Regione entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno un importo unitario di L. 12.000 per ciascuno dei casi comunque definiti nel precedente semestre e di L. 450 per ciascuno dei casi di rendita gestiti nel semestre stesso.

Alle predette scadenze l'INAIL chiederà altresì, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, il rimborso delle spese vive sostenute per le prestazioni di cui ai nn. 5 e 6 dell'articolo 66 del Testo Unico, nonché delle eventuali spese legali sostenute nell'ipotesi prevista dal 3° comma dell'articolo 11 secondo la tariffa professionale.

Entro 60 giorni dalla richiesta di cui sopra la Regione provvederà ai relativi pagamenti.

In caso di ritardo verranno applicati gli interessi legali.

Art. 14

La presente convenzione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale del 2 gennaio 1976 n. 1.

Si procederà alla sua revisione su accordo delle parti qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o di modifiche.

Qualora gli importi di cui al precedente articolo 13, 1° comma, si rivelino insufficienti a coprire le spese, sarà provveduto al loro adeguamento anche in corso di esercizio. A tal fine l'INAIL invierà alla Regione apposita richiesta documentata.

Nel caso di mancato accordo entro 60 giorni dalla richiesta l'INAIL potrà considerare la richiesta stessa come disdetta della convenzione.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1976 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta che dovrà essere data con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

Art. 15

Per le controversie tra l'INAIL e la Regione riguardanti la presente convenzione e competente esclusivamente il Foro di Trento.

Art. 16

La presente convenzione viene redatta in quattro originali su carta da bollo; le parti convengono che qualsiasi importo di ogni eventuale onere fiscale che afferisca alla sua stipulazione ed esecuzione e assunto a carico della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 17

La presente convenzione, a cura dell'INAIL, sarà portata a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All. n. 2 alla circ. n. 38/1977

7-2-1976 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 34 REGIONI

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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. 1.

Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 13ngennaio 1976) IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soggetti, residenti nella regione Trentino-Alto Adige da almeno due anni, affetti da sordità professionale da rumori, contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'art.

1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che non abbiano comunque diritto alle prestazioni conseguenti a tale tecnopatia a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è concessa da parte della Regione una rendita per l'inabilità permanente.

Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purché la inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga accertata una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al venti per cento.

E' ammessa la presentazione della domanda per la concessione della rendita di cui alla presente legge anche nel caso di cessazione dalla lavorazione soggetta a rischio in data anteriore al 31 dicembre 1972, purché la domanda stessa sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Per l'accertamento della sordità derivante da rumori, per la valutazione del grado di inabilità, per la determinazione della rendita e delle successive revisioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 4.

I compiti inerenti l'applicazione della presente legge sono affidati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'istituto medesimo apposita convenzione; la convenzione prevederà la disciplina dei rapporti finanziari, connessi con la applicazione della legge, fra l'Istituto e la Regione.

Art. 5.

Le rendite sono pagate in rate bimestrali posticipate da parte dell'amministrazione regionale.

A tal fine l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trasmetterà agli uffici competenti della Regione copia dei provvedimenti relativi alla concessione o revisione delle rendite.

(8)

La convenzione di cui all'articolo precedente disciplinerà le modalità relative a tali adempimenti.

Art. 6.

Il diritto alla rendita erogata dalla Regione ai sensi della presente legge cessa qualora nei confronti del titolare venga meno una delle condizioni previste per la concessione.

Qualora, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, venga disposta una modifica delle lavorazioni, elencate nella tabella n. 4 allegata al medesimo decreto, per le quali è prevista l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la legge regionale cessa di avere efficacia limitatamente alle nuove lavorazioni incluse nella voce "malattie da rumori" di detta tabella.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 20 milioni previsto per il 1975 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggior onere di lire 30 milioni, previsto per gli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1975, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

I fondi eventualmente non utilizzati nel 1975 potranno essere utilizzati nell'anno 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato n. 4 alla circ. n. 38/1977 I.N.A.I.L.

Sede di

Il provvedimento comunicato con l'unito modulo 170-I/mecc. è stato nesso in nome e per conto della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della Legge regionale 2 gennaio 1976, n.1.

Si precisa che nelle controversie in sede giurisdizionale derivanti dall'applicazione della Legge regionale sopraindicata, legittimata attivamente e passivamente e in via esclusiva la Regione Trentino-Alto Adige.

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