Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 63 del 27 ottobre 1978
Oggetto: Convenzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e l'INAIL per l'erogazione ai lavoratori affetti da sordità da rumori, residenti nella Regione stessa, della rendita di cui alla legge regionale 2 gennaio 1976 n.
1. Legge regionale 12 maggio 1978, n. 8.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 15 settembre 1978 è stata pubblicata la legge della Regione Trentino- Alto Adige 12 maggio 1978 n. 8 che apporta modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2, in relazione alla quale venne a suo tempo stipulata la convenzione in oggetto (cfr. circolare n. 38/1977).
La citata legge n. 8/1978 prevede le seguenti variazioni rispetto alla precedente disciplina:
- l'articolo 2 dispone che la rendita derivante da sordità da rumori è erogata in caso di inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore all'11%.
Ciò in applicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 93/1977;
- l'articolo 3 stabilisce che la misura della rendita regionale viene calcolata sulla base di una retribuzione annua di L. 3.500.000;
- l'articolo 4 introduce un criterio limitativo nella erogazione della provvidenza regionale. E' prevista, infatti, la riduzione della rendita al 50% nel caso in cui il titolare abbia percepito nell'anno precedente un reddito superiore a L. 5.000.000 e la sospensione dell'intero beneficio nel caso in cui il reddito percepito sia risultante superiore a L. 7.000.000.
I criteri operativi per l'applicazione della presente legge, che non determina la necessità di apportare modifiche alla Convenzione in vigore, sono stati direttamente concordati dall'Ispettorato per la Regione Trentino-Alto Adige con la stessa amministrazione regionale.