• Non ci sono risultati.

Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 8

Roma, 12 febbraio 2018

Al Dirigente generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verbale di conciliazione giudiziale.

Quadro normativo

 Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art 1, comma 278: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “.

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 ottobre 2016: "Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”.

 Circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7: Art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni

(2)

del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni operative.”.

 Determina del Presidente Inail del 12 giugno 2017, n. 272: “Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016-determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2016 e 2017”;

 Legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 188: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, è stato emanato il citato decreto interministeriale 27 ottobre 2016 per l’individuazione delle procedure e modalità concernenti l’erogazione delle prestazioni del suddetto Fondo.

L’Istituto con la circolare Inail del 9 febbraio 2017, n. 7 ha fornito le prime istruzioni applicative per l’erogazione delle prestazioni in esame e con determina 12 giugno 2017, n. 272, ha fissato la quota percentuale di accesso a tali prestazioni sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative, in esito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1, comma 188. Verbale di conciliazione giudiziale.

L’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del Fondo anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.

Pertanto, hanno diritto alla prestazione del Fondo di cui trattasi gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.

(3)

Domanda per l’accesso al Fondo

La domanda, volta a ottenere la prestazione erogata dal Fondo, deve essere presentata, secondo la modulistica aggiornata allegata alla presente circolare (allegato 1), da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

Si segnala l’importanza per l’utenza del rispetto del termine del 28 febbraio 2018 per la presentazione delle domande, tenuto conto che il Fondo opera soltanto per il triennio 2016-2018.

Relativamente alle modalità di accesso e di erogazione della prestazione si rimanda a quanto già stabilito nella circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7, con la precisazione che alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto alla prestazione e la somma dovuta.

L’importo della prestazione sarà stabilito dall’Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, e nel rispetto per l’anno 2018 del limite di spesa pari a 10 milioni.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

Riferimenti

Documenti correlati

1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti

Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milesto- ne) M5C1-2, di

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese

Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. di

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)” il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle “Linee di