• Non ci sono risultati.

Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 29

Roma, 25 agosto 2016 Al Direttore generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

Organismo Indipendente di valutazione della performance

Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2016.

Quadro Normativo

 Determina del Presidente Inail del 15 giugno 2016, n.227 ” Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2016”.

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 luglio 2016, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2016, adottato sulla base della determina del Presidente dell’Inail del 15 giugno 20161, n. 227.

 Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

1 Allegato 1 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 luglio 2016.

(2)

2

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, nella misura di Euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 20152. L’importo del predetto assegno è di norma soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.

Per l’anno 2015, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%.

La legge di stabilità 20163 ha tuttavia stabilito, tra l’altro, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della suddetta disposizione di salvaguardia si conferma quindi, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’importo già vigente in precedenza.

Ciò premesso, si informa che, a differenza degli scorsi anni, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.

Il Direttore generale

f.to

Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

2 Misura fissata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2015.

Vedi anche circolare Inail n. 62 del 3 luglio 2015.

3 Legge del 28 dicembre 2015, n 208 art. 1, comma 287.

Riferimenti

Documenti correlati

 Decreto 10 giugno 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2014: “Riduzione percentuale dell'importo

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 ottobre 2016: "Procedure e modalità di erogazione

12 Art. 23 “indennità spettante ai magistrati onorari” del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 53, comma 2, lettera f bis del decreto del Presidente della Repubblica 22

92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni

1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che, con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova