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Oggetto:Determina di stipula - Servizio di “TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME” da effettuarsi presso l’edificio di Via Nazariantz Hrand, 1 - Bari, previa realizzazione di impianto di videosorveglianza.

ODA: n. 3400000466 CIG: Z2D2B47EEB

Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione" di cui alla determina del Presidente con determina n° 64 dell'08/02/2018;

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate di cui alla Determinazione del Presidente n° 65 dell'08/02/2018 e sm.i.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la delibera n. 1 del 8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020;

VISTA la determinazione del Presidente n. 98 del 3 aprile 2019 "Piano della performance 2019/2021;

VISTA la determina n. 14 del 14/04/2020 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;

VISTA la determina n. 232 del 16 aprile 2020 della Direzione regionale Puglia con la quale è stata attribuita la responsabilità gestionale delle risorse finanziarie relative all’esercizio 2020 ai Dirigenti delle Direzioni territoriali ed ai Dirigenti degli Uffici regionali;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 D. Lgs. 50/2016, convertito con modificazioni nella L. 120/2020;

CONSIDERATO l’esito della procedura esperita tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) n. 2478748;

CONSIDERATO che l’offerta al minor prezzo, pari ad €. 19.697,00 oltre Iva, è risultata essere quella della società COSMOPOL s.p.a. e che la stessa risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste negli atti di gara;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate, la società COSMOPOL s.p.a.. risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la relazione dell’Ufficio attività strumentali – Processo Approvvigionamenti – del 14.12.2020 che costituisce parte integrante della presente determina;

CONSIDERATO che gli impegni di spesa per far fronte al pagamento delle rate contrattuali verranno assunti negli esercizi di rispettiva competenza;

DETERMINA Di autorizzare:

- l’affidamento del servizio richiamato in oggetto alla ditta COSMOPOL s.p.a. per un importo pari ad €.

24.030,34 Iva inclusa;

- la stipula del contratto per un importo pari ad €. 24.030,34 Iva inclusa in forma telematica mediante piattaforma Mepa.

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA Responsabile Direzione Regionale GIUSEPPE GIGANTE Determina

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 664 15/12/2020

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Direzione Regionale per la Puglia Ufficio Attività Strumentali Processo Approvvigionamenti

AL DIRETTORE REGIONALE

Oggetto: Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 espletata sul MEPA per l’affidamento del servizio di “TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME” da effettuarsi presso l’edificio di Via Nazariantz Hrand, 1 - Bari, previa realizzazione di impianto di videosorveglianza.

CIG: Z2D2B47EEB

In seguito all’avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza n.

2018/01172 - 2018/130/00160 – adottata il 31.05.2018 dal Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata (con cui veniva revocata, ai sensi dell’art.

21 quinquies della Legge n. 241/1990, l’ordinanza n. 182 del 21.02.2013 recante l’agibilità dell’immobile di proprietà INAIL in Bari alla via Nazariantz civ. 1), in data 18 gennaio 2019, il Tribunale Penale e la Procura della Repubblica di Bari, locatari, riconsegnavano all’Inail il predetto immobile.

Ricevuta la disponibilità dell’edificio, il Direttore regionale pro tempore manifestava, in accordo con la Direzione Centrale Patrimonio, la necessità di predisporre gli atti di gara per un servizio di vigilanza con fini di antiintrusione e sicurezza.

Premesso:

- che con comunicazione mail del 10 gennaio 2019, la Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale proponeva, all’uopo, di porre in opera un sistema antintrusione completo di impianto di videosorveglianza gestito da remoto da un Istituto di vigilanza autorizzato;

- che con richiesta del 28 gennaio 2019, questo Ufficio richiedeva alla suddetta C.T.E.R. di predisporre un capitolato tecnico con indicazione dettagliata:

- del sistema di anti-intrusione nonché il susseguente servizio di videosorveglianza;

- della stima dei costi al fine di indicare una base d’asta su base annuale del servizio;

- della documentazione tecnica e relativa alla sicurezza da richiedere alle ditte invitate alla procedura;

- della possibile sussistenza di rischi di natura interferenziale e, nel caso, di procedere alla loro quantificazione;

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- della necessarietà o meno del sopralluogo esplicitando, nel caso, le motivazioni della sua obbligatorietà ai fini della corretta determinazione dell’offerta;

- di ogni altro elemento tecnico utile ai fini del corretto esperimento della procedura;

- che con lettera di trasmissione prot. I.INAIL.34000.10/10/2019.0001128, la C.T.E.R. produceva il richiesto capitolato tecnico che prevede il seguente servizio:

“Il Servizio, dovrà essere reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, consiste nel controllo a distanza dell’edificio attraverso l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini ed è finalizzato, all’intervento presso l’immobile di una pattuglia con eventuale supporto della GPG.

Le segnalazioni di allarme dovranno essere trasmesse alla sala operativa del Fornitore, secondo le modalità di ricezione e gestione proposte dal fornitore e concertate con il Punto Ordinante.

Il Fornitore può allertare le forze dell’ordine, in conformità a specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, e previa verifica dell’effettiva esistenza del pericolo.

Il Servizio dovrà essere realizzato mediante la trasmissione di singole immagini o di un flusso di immagini (immagini trasmesse a intervalli temporali predeterminati c.d. “time lapse”

ed ad ogni segnalazione di allarme proveniente dal sistema di video analisi) provenienti da (anche più soluzioni integrate):

฀ I m p ia n t i d i v id e o s o r v e g lia n z a , t r a m it e co m u n ica t o r i in t e cn ica GS M-GPRS;

฀ I m p ia n t i d i v id e o s o r v e g lia n z a , t r a m it e co m u n ica t o r i in t e cn ica ADS L.

Il Fornitore dovrà utilizzare i propri apparati HW, che si intendono remunerati con il canone del Servizio. Al termine dell’erogazione del Servizio il Fornitore dovrà provvedere al ritiro di tali apparati entro trenta giorni da tale data.

Il Servizio di televigilanza deve essere erogato attraverso due modalità, anche in maniera coordinata tra loro:

฀ Mo d a lit à p r o attiva;

฀ Mo d a lit à r e a t t iv a .

Con la modalità proattiva, l’addetto alla sala operativa, secondo intervalli pre- programmati (12 accessi nell’arco della giornata con intervalli diversificati ma mai superiori alle 3 ore), in assenza di allarmi provenienti dall’Obiettivo, attiva il collegamento con il comunicatore periferico al fine di verificare che il contenuto delle immagini ricevute sia congruo con una situazione di normalità. Il Fornitore stabilirà le modalità e la frequenza di

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equilibrio fra il tempo di individuazione e di perpetrazione di un reato e il tempo necessario per rilevarlo e per attivare l’intervento presso l’Obiettivo e, comunque, con una frequenza minima come richiesta dal Punto Ordinante.

La modalità reattiva deve essere garantita da specifici applicativi VCA (tecniche di video analisi) o da altri sistemi che rilevano situazioni potenzialmente anomale sollecitando l’attenzione dell’addetto alla sala operativa. Quest’ultimo, a seguito dell’analisi delle immagini, assume la decisione in merito all’attivazione dell’intervento presso l’immobile di una pattuglia.

Nell'espletamento dell’intervento presso l’immobile (trattasi di un Servizio di vigilanza ispettiva non programmata), la/le GPG devono attenersi:

฀ Alle is t r u z io n i im p a r t it e d a lla s a la o p e r a t iv a ch e r ig u a r d a n o i d a t i id e n t ifica t iv i dell’Obiettivo e della segnalazione;

฀ Alle d is p o s iz io n i d i s e r v iz io , ch e d e v o n o e s s e r e o p p o r t u n a m e n t e p r o t e t t e d a u n sistema di codifica tale da non permettere a persone non autorizzate l’immediata identificazione dell’Obiettivo.

L’intervento sul posto consiste nella verifica dell’integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, delle telecamere esterne nonché di ogni altra attività di controllo e, successivamente, nell’accesso all’Obiettivo (qualora il Punto Ordinante abbia messo a disposizione le chiavi). In caso di allarme improprio, la GPG deve provvedere al riarmo degli Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine.

In linea di massima si prevede che debbano essere installate almeno n° 8 telecamere di tipo “Intelligent Video Analisys” con raggio di copertura variabili, da posizionarsi su pali di illuminazione esistenti all’interno dell’area pertinenziale dell’edificio. in modo da coprire l’intera area esterna ed il perimetro dell’edificio. Tutte le telecamere termiche dovranno essere gestite da un “VMS” che dovrà essere dimensionato in modo tale da poterle gestire con un’unica piattaforma al fine di consentire una più agevole gestione degli eventi di motion da parte della centrale operativa anche in assenza di luce. Tali apparati di gestione potranno essere posizionati all’interno dell’edificio. Il collegamento tra l’unità centrale e le camere termiche perimetrali dovrà essere realizzato o attraverso la posa di nuove linee, o di tipo Wireless. Resterà a carico del punto ordinante la sola fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle apparecchiature, la manutenzione e/o la sostituzione di apparati non funzionanti resterà a carico del fornitore del servizio.

Per la presentazione dell’offerta dovrà essere obbligatoriamente effettuato, da parte del legale rappresentante dell’impresa, o da un suo delegato, un sopralluogo presso l’immobile nel corso del quale sarà redatto apposito verbale”;

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- che con successiva mail del 28/11/2019 il Coordinatore della Consulenza Tecnica Regionale precisava che l’incidenza della manodopera nella procedura de qua era inferiore al 50% del valore dell’appalto e che non trovando, pertanto, applicazione il disposto di cui all’art 95, comma 3, del Codice dei contratti (che impone l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera) sarebbe stato adoperato il criterio di aggiudicazione del minor presto, in ossequio al disposto di cui all’art.

36, comma 9 bis, del citato Codice dei contratti;

- che la durata del servizio sarebbe stata biennale a far data dalla stipula per un costo complessivo presunto di €. 39.600,00 con un canone annuale per il servizio di vigilanza (comprensivo di video-ispezione, allerta e pattugliamento con intervento on-site in caso di evento rilevato, previa realizzazione impianto di Videosorveglianza) pari a €. 19.800,00 (euro diciannovemilaottocento) oltre IVA.

- che in data 12.12.2019 il Direttore regionale autorizzava l’espletamento della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante l’attivazione sul MEPA di una richiesta di offerta (RDO).

Tutto ciò premesso, in data 19.12.2019 veniva pubblicata sul MEPA la RDO 2478748 rivolta a 124 operatori economici di settore.

Entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 17 gennaio 2020 risultavano pervenute due offerte delle ditte:

1) Cosmopol s.p.a.;

2) Sicurcenter s.p.a..

Dall’analisi della documentazione presentata dalle predette società nonché dalle risultanze del Casellario ANAC emergevano annotazioni a carico di entrambe.

Specificatamente:

- per la Sicurcenter s.p.a. risultava un’annotazione inserita il 06.06.2019 avente il seguente oggetto:

“La stazione appaltante “Rete Ferroviaria Italiana Spa” (cf: 0158570581) con modello di segnalazione allegato B) al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21.12.2016, acquisito al prot. ANAC al n. 51087 del 13.6.2018 ha comunicato la revoca dell’aggiudicazione nei confronti del R.T.I. tra gli operatori economici: “Istituto Vigilanza Argo Srl (Mandataria)” (cf/pi: 04995770585/01338851007) - Sicurcenter Spa” (Mandante) cf/pi:

(01304660788/03757540822) e “KSM Spa”, della procedura di gara “DAC.0313.2017 lotto Sud n. 3 – Servizio di vigilanza con guardie particolari giurate non armate per il presidio ai tornelli di controllo nelle stazioni ferroviarie” CIG: 7270916581”, per falsa dichiarazione resa

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(punteggio Sintetico Finale) dichiarato dagli operatori “Istituto Vigilanza Argo Srl” e

“Sicurcenter Spa” . La carenza del requisito è stata confermata con sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza con sentenza n. 3819/2019, pubblicata il 25.3.2019 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e degli atti connessi e conseguenti.

La presente annotazione, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, assunta dal Consiglio dell’ANAC, nell’adunanza del 29 maggio 2019, con delibera n. 464 comporta la sanzione pari a giorni 60 (sessanta) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto nei confronti sia dell’O.e. Istituto Vigilanza Argo Srl” (cf/pi:

04995770585/01338851007) sia dell’O.e. “Sicurcenter Spa” (cf/pi:

(01304660788/03757540822) ; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione della presente annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

per la Cosmopol s.p.a. risultavano tre annotazioni:

La prima inserita il 06.04.2019 del seguente tenore:

«La S.A. A.S.L. di Taranto (C.F. 02026690731) con nota n. 32071 acquisita al prot.

dell’Autorità al n. 14612 del 15.2.2018 e successiva nota di integrazione documentale del 24.5.2018 acquisita con prot. n. 44404, ha segnalato, mediante Mod. All. A, la revoca dell’aggiudicazione dalla gara per l’affidamento del “servizio di vigilanza presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Asl Taranto. CIG: 5200811501, importo appalto € 15.000.000,00, nei confronti dell’O.e. “Cosmopol S.p.A.” (C.F. 01764680649), per aver accertato in fase di verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006, la presenza di due precedenti risoluzioni contrattuali non menzionate nella dichiarazione resa il 30.3.2015 per la partecipazione alla gara in argomento. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 213, comma 10 del d.lgs.

50/2016 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche».

L’Autorità con delibera n. 242 del 26.3.2019 ha archiviato il procedimento per mancanza dell’elemento psicologico nei confronti dell’O.e. Cosmopol.

La seconda inserita il 06.04.2019 che recita:

«La S.A. AMIU PUGLIA S.p.A. (C.F. 05487980723) con nota n. 32071 acquisita al prot.

dell’Autorità al n. 15407 del 19.2.2018 e successiva nota di integrazione documentale del 28.5.2018 acquisita con prot. n. 45315, ha segnalato, mediante Mod. All. A, la revoca dell’aggiudicazione dalla gara per l’affidamento del “servizio di vigilanza armata”, CIG:

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6007212C27, importo appalto € 182.000,00, nei confronti dell’O.e. “Cosmopol S.p.A.” (C.F.

01764680649), per aver accertato in fase di verifica dei requisiti di carattere generale ex art.

38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006, la presenza di due precedenti risoluzioni contrattuali non menzionate nella dichiarazione resa il 7.1.2015 per la partecipazione alla gara in argomento. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art.

213, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche».

L’Autorità con delibera n. 243 del 26.3.2019 ha archiviato il procedimento per mancanza dell’elemento psicologico dell’O.e. Cosmopol.

La terza inserita in data 31.01.2019 avente il seguente oggetto:

«La stazione appaltante (S.A.) Napoli Holding S.r.l., (C.F. 07942440632), con nota acquisita al prot. con n. 13547 del 21.2.2018, ha segnalato la risoluzione del contratto (disposta con nota del 20.12.2013) relativo all’“Affidamento del servizio di prelievo - trasporto e contazione smaltimento e accredito in banca dei valori per conto di Napoli Park”, nei confronti dell’O.e. Cosmopol S.p.A. (C.F. 01764680649), per grave inadempimento. In particolare, la S.A. ha specificato che non risultavano accreditati, a seguito di note di diffida inviate all’impresa, importi per circa € 254.000,00. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 533 del 6 giugno 2018 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche».

Dopo attenta valutazione delle risultanze del casellario Anac si è ritenuto di ammettere alla procedura entrambe le società e, nello specifico:

a) la Cosmopol s.p.a. poiché:

- in primo luogo, le annotazioni di cui al Casellario ANAC non comportavano l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- in secondo luogo, non determinavano la costituzione di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, previsti dall’art. 80, comma 5, lett.

c) del D. Lgs. 50/2016 ed enucleati nelle Linee Guida n. 6 dell'Anac proprio in virtù di quanto accertato dalla medesima Autorità anticorruzione laddove aveva archiviato

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i relativi procedimento per mancanza dell’elemento psicologico dell’operatore economico;

b) la Sicurcenter, poiché:

- in primo luogo, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n.

06490/2019REG.PROV.COLL. - N. 02083/2019 REG.RIC. secondo cui l’art. 80, comma 5, lett. f-ter) va interpretato in combinato con il comma 12 del medesimo art. 80 e cioè: l’autonoma causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f- ter (introdotta dal d.lgs. n. 56 del 2017) per la quale l’avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in precedenti gare è motivo di esclusione soltanto se abbia comportato l’iscrizione nel casellario informatico (ai sensi del comma 12 dello stesso art. 80) e “perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”.

Nel caso in questione, l’annotazione ANAC comportava la sanzione pari a giorni 60 (sessanta) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto dalla data del 06.06.2019, per cui non era più operante alla data in cui la Sicurcenter ha presentato offerta sul Mepa per la procedura di cui all’oggetto del presente atto;

- in secondo luogo, il fatto annotato non poteva rientrare nella valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c) poiché “l’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, non è “riferito alle false dichiarazioni rese in procedure concorsuali non in corso e, quindi, già svoltesi”, ma al contrario, anche se non detto espressamente,

“si riferisce alle “informazioni false o fuorvianti” ovvero all’omissione di “informazioni dovute” nei confronti della stazione appaltante nella procedura di gara in corso”: ne conseguiva che “il rilievo ostativo alla partecipazione non è certo l’aver reso “false dichiarazioni in precedenti gare” (…), ma il rendere, nella gara in corso, dichiarazioni false o fuorvianti, ovvero l’omettere dichiarazioni dovute” (Cons. di Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576).

Ammesse le società alla procedura, si è provveduto alla valutazione delle offerte economiche presentate.

Dalle stesse è emerso che:

- la società Cosmopol s.p.a. ha offerto la somma di €. 19.697,00 oltre Iva;

- la società Sicurcenter s.p.a. ha offerto la somma di €. 29.700,00 oltre Iva.

In virtù di quanto sopra esposto, considerato che:

- l’impresa che risulta aver proposto il prezzo più basso è Cosmopol s.p.a.;

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- le verifiche del possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo;

- il contratto pari a €. 24.030,34 Iva inclusa ha durata biennale e prevede che il prezzo venga suddiviso in otto rate trimestrali di €. 2.462,12 Iva esclusa pari ad €. 3.003,79 Iva inclusa;

- che si procederà ad impegnare le somme necessarie nei successivi esercizi di competenza;

si chiede alla S.V.

- di autorizzare l’affidamento del servizio richiamato in oggetto alla ditta Cosmopol s.p.a. e la stipula del contratto, che avverrà in forma telematica mediante piattaforma Mepa.

Bari, lì 14/12/2020 L’addetto all’Istruttoria

Dott. Giuseppe Gabriele d’Atrio

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Il Resp. del Processo IL DIRIGENTE UFF. AA.SS.

Dott.ssa Maura Caccavale Dott. Vito Sante Linsalata

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Firmatario: VITO SANTE LINSALATA

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