• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 31

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 31"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 31 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi

Modifica alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 28

“Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende integrare la legge regionale 23 luglio 1996, n. 28 concernente “Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio”, con un servizio socio sanitario importante quale l'assistenza ospedaliera, come riconosciuta di fatto da quasi tutte le altre Regioni italiane.

Nello specifico si prevede che, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, di tutti i soggetti mutilati ed invalidi di guerra, deve essere garantita, tenuto conto che ci si trova di fronte a persone con elevati bisogni assistenziali, la presenza continuativa, su richiesta degli interessati o dei loro familiari, di una persona di fiducia accanto al ricoverato per assicurargli l'adeguata assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti le gravi infermità di cui è portatore, nonché una degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza.

La presenza della persona di fiducia è favorita da parte degli enti e aziende del servizio sanitario regionale sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale che indicano anche le specifiche modalità di fornitura dei pasti e dell'idonea sistemazione per la notte.

Si tratta di una tangibile riconoscenza verso queste persone, esternata con l'adeguamento delle modalità di fruizione di prestazioni e servizi alle specifiche condizioni di non integrità fisica e talvolta di sofferenza morale, per perseguire una uguaglianza sostanziale e non soltanto formale tra i cittadini.

La proposta si compone di due articoli:

- l'articolo 1 regolamenta l'assistenza ospedaliera per i degenti non vedenti o pluriamputati ricoverati presso gli Enti del Servizio sanitario regionale;

- l'articolo 2 contiene la disposizione finanziaria e stabilisce che questa modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per il triennio 2021/2023 in quanto si prevede che alla sua attuazione si provvede con le risorse già stanziate per detto triennio per la legge regionale 28/1996.

(2)

Riferimenti

Documenti correlati

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale