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98 del 2 marzo 1990

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 14 del 13 febbraio 1991

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli "assistenti contrari".

Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2 marzo 1990.

Con sentenza n. 98 del 2 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, I serie speciale, del 7 marzo 1990, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non comprende tra i datori di lavori soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'articolo 4, in attività previste dall'articolo 1 dello stesso D.P.R., anche se esercitate da altri" (All. 1).

Ciò premesso, per la concreta attuazione di detta sentenza, si forniscono le seguenti istruzioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE Datori di lavoro

Sono tenuti all'obbligo assicurativo i datori di lavoro - soggetti pubblici o privati - che in veste di committenti di opere o di servizi implicanti l'effettuazione di lavorazioni comprese tra quelle previste dall'articolo 1 del citato D.P.R. n. 1124, del 1965, inviino propri dipendenti presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione dell'appalto.

Soggetti assicurati

Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le persone, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, che per conto di costoro svolgono funzioni di controllo sull'esecuzione dell'appalto nel luogo in cui si svolgono le lavorazioni appaltate, sempre che queste rientrino tra le lavorazioni tutelate ai sensi dell'articolo 1 del richiamato Testo Unico.

EFFICACIA NEL TEMPO

Analogamente a quanto previsto per altre fattispecie, la decorrenza dei rapporti assicurativi da instaurare in base alla anzidetta sentenza è fissata all'8 marzo 1990, data immediatamente successiva a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza in oggetto.

Si fa comunque presente, per quanto concerne l'ammissione all'indennizzo dei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi a danno dei c.d. "assistenti contrari", che la disciplina introdotta per effetto della sentenza costituzionale n. 98/1990 si applica anche ai rapporti non esauriti alla predetta data dell'8 marzo 1990, per cui devono essere esaminati, alla luce di detta sentenza, oltre i casi verificatisi dalla predetta data dell'8 marzo 1990 anche quelli:

a) verificatisi anteriormente a tale data, per i quali - all'8 marzo 1990 - sia in corso la relativa istruttoria o siano in atto controversie amministrative o giudiziarie;

b) verificatisi precedentemente all'8 marzo 1990 definiti negativamente, ma non ancora colpiti alla stessa data dalla prescrizione ex articolo 112 del Testo Unico.

L'ammissione all'indennizzo delle fattispecie di cui ai punti precedenti farà naturalmente retroagire anche la decorrenza del rapporto assicurativo che, in tali casi, sarà fissata al 1° gennaio dell'anno dell'infortunio o della malattia professionale.

GESTIONE RAPPORTI ASSICURATIVI Posizione assicurativa e sua classificazione

Per l'assicurazione delle persone in questione le Sedi emetteranno sempre apposita autonoma posizione assicurativa che dovrà essere classificata alla stessa voce di tariffa applicata alla lavorazione svolta dalla ditta appaltatrice e che dette persone hanno incarico di controllare.

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Nel caso invece in cui le funzioni di "assistente contrario" vengano svolte da persone già assicurate dal datore di lavoro committente in relazione all'attività esercitata dal medesimo, occorrerà procedere al trasferimento delle persone anzidette nella istituenda posizione assicurativa che dovrà essere classificata operando una ponderazione tra la voce relativa alla posizione assicurativa del committente e quella riguardante l'attività che si va a controllare.

Qualora l'attività dell'appaltatore risulti soggetta alla particolare tutela contro il rischio di silicosi e di asbestosi, all'emananda posizione assicurativa andrà applicato il relativo tasso supplementare. Tale tasso sarà determinato in base al rapporto di incidenza tra la retribuzione complessiva corrisposta all'assicurato e quella specifica erogata allo stesso per le giornate di esposizione alla lavorazione morbigena.

Qualora il committente risulti essere una amministrazione statale, si applicherà la speciale forma assicurativa della "gestione per conto".

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