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137 del 21 marzo 1989

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 1 del 3 gennaio 1990

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ballerini e dei tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. Sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989.

Con sentenza n. 137 del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13, I^ serie speciale, del 29 marzo 1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, n.

27, del D.P.R. 30 giugno 1965, 1124, e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'art. 4, comma 1, n. 1 dello stesso D.P.R. "nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini ed i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova e all'esecuzione di pubblici spettacoli" (allegato 1).

Ciò premesso, per la concreta attuazione di detta sentenza, si forniscono le seguenti istruzioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i ballerini ed i tersicorei (ovvero ballerini di fila) i quali svolgono la propria attività in via subordinata.

Sono, invece, esclusi dalla tutela quegli artisti che, in relazione alla qualificazione delle loro prestazioni, operano nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti o la cui attività costituisce espressione talmente personalistica che in esse non concorre l'apporto e l'opera dell'imprenditore.

Si precisa, peraltro, che la sentenza in esame non è estensibile a categorie di prestatori d'opera diverse da quelle per le quali la citata Corte si è pronunciata.

DATORI DI LAVORO

Sono tenuti all'obbligo assicurativo i datori di lavoro - soggetti pubblici e privati - esercenti attività artistica nell'ambito dello spettacolo lirico, operetta, rivista, avanspettacolo ecc. nei confronti dei quali dovrà essere attivata, parte delle Unità operative, ogni opportuna iniziativa di censimento.

EFFICACIA NEL TEMPO

Analogamente a quanto previsto per altre fattispecie (addetti a servizi di cassa, sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 7 aprile 1981; addetti a macchine da scrivere e da calcolo elettriche; partecipanti all'impresa familiare, sentenza n. 476 del 10 dicembre 1987) la decorrenza dei rapporti assicurative da instaurare in base alla anzidetta sentenza e fissata - su conforme orientamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - al 30 marzo 1989, data immediatamente successiva a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza in parola.

Si fa comunque presente, per quanto concerne l'ammissione all'indennizzo dei casi di infortunio o di malattia professionale verificatasi a danno di ballerini o tersicorei, che la disciplina introdotta dalla sentenza n.

137/1989, per cui devono essere esaminati, alla luce di detta sentenza, oltre i casi verificatisi dal 30 marzo 1989 anche quelli:

a) verificatisi anteriormente a tale data, per i quali - al 30 marzo 1989 - sia in corso la relativa istruttoria o siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

b) verificatisi precedentemente al 30 marzo 1989 definiti negativamente, ma non ancora colpiti alla stessa data dalla prescrizione ex art. 112 del Testo Unico.

L'ammissione all'indennizzo delle fattispecie di cui ai punti precedenti farà naturalmente retroagire la decorrenza del rapporto assicurativo che, in tali casi, sarà fissata al 1° gennaio dell'anno dell'infortunio o della malattia professionale.

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività in argomento dovrà essere classificata alla voce di tariffa 0510, avendo cura peraltro, ai fini di una successiva eventuale differenziazione tariffaria di istituire apposita separata posizione assicurativa.

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