• Non ci sono risultati.

In particolare si è notato che alcune unità hanno applicato ai soggetti in questione la forma contributiva ordinaria mentre altre quella dei premi speciali unitari previsti per la specifica categoria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "In particolare si è notato che alcune unità hanno applicato ai soggetti in questione la forma contributiva ordinaria mentre altre quella dei premi speciali unitari previsti per la specifica categoria"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 29 del 12 aprile 1984

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari di pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (Legge della Regione Veneto 30 dicembre 1981, n.81).

Si è constatato che da parte di numerose unità operative è stato regolato in modo difforme l'aspetto contributivo dell'assicurazione dei familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In particolare si è notato che alcune unità hanno applicato ai soggetti in questione la forma contributiva ordinaria mentre altre quella dei premi speciali unitari previsti per la specifica categoria.

Al fine di puntualizzare i termini della questione e di evitare per il futuro diversità di comportamento, si ritiene utile rammentare che la contribuzione in forma di premi speciali unitari deve essere applicata alle sole persone contemplate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e precisamente ai pescatori autonomi ed ai pescatori associati in cooperative o compagnie. Infatti la delibera del Consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 29 dicembre 1965 ed approvata con D.M. 20 Maggio 1967, con la quale sono stati stabiliti i premi speciali unitari in parola, fa esplicito ed esclusivo riferimento ai pescatori di cui alla citata legge.

Tale normativa è tuttora operante considerato che sulla specifica materia sono intervenuti diversi DD.MM.

che, pur stabilendo nuove tariffe dei premi, nulla hanno innovato circa i destinatari della particolare contribuzione a premi fissi.

Ne consegue quindi che ai familiari dei pescatori di mestiere e cioè il coniuge, i figli nonché tutti gli altri soggetti indicati al punto 6 dell'articolo 4, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i quali rivestono i requisiti oggettivi per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, va applicata la forma contributiva ordinaria sulla base del tasso previsto dalla vigente tariffa dei premi, ragguagliato alla retribuzione effettiva.

Qualora manchi tale retribuzione il premio ordinario andrà calcolato con riferimento alla retribuzione convenzionale stabilita per la categoria in questione.

Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti in ordine ai riflessi dispiegati nel campo in trattazione dalla legge della Regione Veneto 30 dicembre 1981, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1982.

In via preliminare, si precisa che tale legge ed in particolare l'articolo 19 della stessa non ha apportato estensione o, in genere, modifiche alla normativa statale (Legge 13 marzo 1958, n. 250 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che disciplina sia l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti delle persone addette alla piccola pesca marittima e delle acque interne che la competenza a gestire l'assicurazione medesima.

Per quanto concerne la forma di contribuzione da applicare al coniuge "coadiuvante" ed ai figli di età superiore ai 18 anni del pescatore di professione valgono le considerazioni appena esposte, mentre per i figli in età dai 14 ai 18 anni si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sull'apprendistato e successive modificazioni.

Ai fini operativi ed in attesa che si pervenga alla automazione delle "procedure D.L." relative ai settori assicurativi gestiti con premi speciali unitari, le Sedi dovranno provvedere ad istituire, ove ne ricorrano i presupposti sopra illustrati, due distinte posizioni assicurative di cui una in forma ordinaria (meccanizzata) per i soggetti indicati al citato punto 6 dell'articolo 4 del Testo Unico e l'altra in forma speciale (manuale) per i pescatori contemplati dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, con conseguente emissione di due distinti certificati di assicurazione di cui uno "meccanizzato" e l'altro "manuale".

Riferimenti

Documenti correlati

In caso di unica polizza all’interno della PAT, la data inizio rischio deve coincidere con la data inizio validità già registrata nel Quadro B – premi / Denuncia di

Dopo aver selezionato la Polizza Pescatori e il link Nuova polizza dal Menu quadri, l’applicativo apre la maschera denominata Quadro G – Premi per il titolare pescatore /

Il servizio “Invio elenco annuale soci pescatori” deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne titolari di codice ditta

I dati con cadenza mensile delle denunce di infortunio - nel complesso e con esito mortale (e di malattia professionale) sono disponibili, a livello nazionale e regionale,

La stragrande maggioranza degli infortuni femminili da Covid-19 riguarda la gestione assicurativa dell’Industria e servizi (98,3%), in particolare, con riferimento ai casi

Infine, per quanto riguarda il valore aggiunto, nel 2020 questo comparto economico ha contribuito per il 2,2% al valore aggiunto prodotto dall’intera economia; peraltro, a fronte di

La prima ondata di contagi evidenzia in corrispondenza di aprile 2020 un picco con poco più del 7% di denunce da Covid-19, una ulteriore punta si osserva poi nel mese di

Al 31 dicembre 2019 nel portafoglio Inail risultano in vigore complessivamente 692.199 rendite per “inabilità permanente” e a “superstiti”, di queste oltre l’83%