• Non ci sono risultati.

45 del 20 maggio 1970 Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "45 del 20 maggio 1970 Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 45 del 20 maggio 1970

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Legge 13 marzo 1958, n. 250.

II Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 7 febbraio 1970 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 12 maggio 1970, ha approvato la deliberazione 14 ottobre 1969 del Consiglio di amministrazione (cfr.

allegato) con la quale la misura del premio speciale unitario dell'assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene stabilita in L. 300 a persona per mese o frazione di mese, al netto di tutte le addizionali di legge. Tale misura è riferita ad una retribuzione giornaliera di L. 500; per retribuzioni superiori il premio sarà variato proporzionalmente all'aumento retributivo.

Il provvedimento, cui le Sedi vorranno dare subito attuazione, ha decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Restano confermate le altre disposizioni impartite con le circolari n. 8/8 T.U. 1966 e n. 75/1966.

Allegato 1

(All. alla circ. n. 45/1970)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO l'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'articolo 9 del R.D. 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella seduta del 14 ottobre 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione della anzidetta delibera;

DECRETA (Articolo Unico)

E' approvata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella seduta del 14 ottobre 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nel testo annesso al presente Decreto.

Allegato alla circ. n. 45/1970)

Assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Premi speciali unitari (articolo 42 Testo Unico).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 14 ottobre 1969

Omissis ...

delibera che a decorrere dal 1° gennaio 1969 la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sia stabilita in L. 300 a persona per mese o frazione di mese, al netto di tutte le addizionali di legge. Tale misura di premio speciale fisso è riferita ad una retribuzione giornaliera di L. 500; per retribuzione giornaliera superiore il premio sarà variato in misura proporzionale all'aumento retributivo;

la presente deliberazione sarà inviata al Ministero per il lavoro e la Previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

Riferimenti

Documenti correlati

Se ti occupi a tempo pieno della tua casa e hai tra i 18 e i 67 anni, Inail ti aiuta a prevenire i rischi e ti tutela con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

• il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, che costituisce l’unica modalità con cui è possibile effettuare l’iscrizione all’assicurazione

Il servizio “Invio elenco annuale soci pescatori” deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne titolari di codice ditta

Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e un’inabi- lità permanente pari o superiore al

Si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subìta è pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1°

66.282 (pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1998, che è stato

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari di pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Peraltro, in merito ad alcune perplessità insorte circa l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne per la quale a