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(1)

1.3

OGGETTO : Elaborato

..

Agosto

Montebelluna

Revisione

Visto: IL R.U.P. : Ing. Daniele Mirolo

info@ambientegis.com Dott. Geol. Niccolò Iandelli

www.ambientegis.com

CONSULENZA : IL PROGETTISTA :

Ing. FIlippo Venturini

GEOLOGIA, GEOTECNICA, GEOMATICA, GIS

PROGETTO ESECUTIVO

RICONVERSIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DA SCORRIMENTO A PLUVIRRIGAZIONE

IMPIANTO DENOMINATO VEDELAGO SUD

RELAZIONE GEOLOGICA

31045 Motta di Livenza (TV)

(2)
(3)

INDICE

1 PREMESSA 4

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 6

2.1 ASSETTO TETTONICO 6

2.2 GEOMORFOLOGIA 8

2.3 IDROGEOLOGIA 11

2.4 GEOLOGIA 15

3 PERICOLOSITÀ, VINCOLI E FRAGILITÀ 16

3.1 PERICOLOSITÀ IDRAULICA 17

3.2 PERICOLOSITÀ SISMICA 19

3.3 VINCOLISTICA LOCALE 20

3.3.1 AREE A - B 20

3.3.2 AREA C 20

3.3.3 ARTICOLI PAT VINCOLI – COMUNE DI MONTEBELLUNA 21

3.3.4 AREA D 25

3.3.5 AREA E 26

3.3.6 ARTICOLI PAT VINCOLI - COMUNE DI VEDELAGO 27

3.4 FRAGILITÀ 30

3.4.1 AREE A, B e C 30

3.4.2 AREE D - E 31

3.4.3 ARTICOLI PAT FRAGILITÀ – COMUNE DI MONTEBELLUNA 32

3.4.4 ARTICOLI PAT FRAGILITÀ – COMUNE DI VEDELAGO 34

4 INDAGINI GEOGNOSTICHE 36

4.1 AREA A 36

4.1.1 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 37

4.1.2 INDAGINE SISMICA PASSIVA 41

4.1.3 INDAGINE SISMICA ATTIVA 42

4.1.4 PROFILO DI VS E DETERMINAZIONE DEL VSEQ 43

4.1.5 DEFINIZIONE CATEGORIA DI SUOLO E TOPOGRAFICA 45

4.2 AREE B, C, D, E 45

4.2.1 INDAGINI PREGRESSE 45

5 MODELLO GEOLOGICO 51

5.1 MODELLO GEOLOGICO E STRATIGRAFICO 51

6 PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 53

6.1 TERRENI AREA A, B, C, D 53

6.1.1 TERRENI COESIVI 53

6.1.2 TERRENI INCOERENTI 54

6.2 TERRENI AREA E 56

6.3 PARAMETRI SISMICI AREA DI PRESA 57

7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 60

8 BIBLIOGRAFIA E RISORSE 62

(4)
(5)

1 PREMESSA

La presente relazione è svolta su incarico del Settore Progettazione e DD.LL. del Consorzio di Bonifica Piave, CIG: Z1A2576672, ed ha l’obbiettivo di fornire un supporto geologico per il progetto di

“Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi esistenti per la riduzione dei prelievi dal fiume Piave – Riconversione irrigua nel comune di Vedelago Sud”. L’impianto prevede la realizzazione di un’opera di presa prevista a Montebelluna, in un’area verde incolta a nord del cimitero, in sponda destra del canale Caerano. In questa zona il canale risulta semipensile, l’opera di presa viene realizzata in un terrapieno alla stessa quota della sommità arginale del canale. La rete di distribuzione si sviluppa a partire dall’opera di presa con direttrice principale della condotta adduttrice nord-sud, la distribuzione capillare invece occupa principalmente il Comune di Vedelago e ha una distribuzione di tipo areale. L’intervento viene realizzato nel territorio dei Comune di Montebelluna e Vedelago, in Provincia di Treviso. L’intero intervento è inquadrato all’interno dei fogli n°105010-105050-105090 della Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10000, Figura 1.

Figura 1 - Corografia generale con indicazione dell'area di interesse.

La presente relazione fornisce indicazioni circa la situazione geologico-litologica dei terreni presenti nell’area di progetto che è stata suddivisa in sotto-aree (Figura 2) per fornire diversi gradi di dettaglio in base all’intervento progettato.

Nell’area di realizzazione dell’opera di presa, area A, sono state realizzate una indagine MASW, un

H/V e una trivella manuale al fine di ricostruire il modello geologico e geotecnico, oltre a definire al

risposta sismica locale, per la realizzazione dell’opera. Per quanto riguarda la posa della rete di

distribuzione (aree B, C, D ed E), invece, il modello geologico di riferimento è stato realizzato

analizzando le colonne stratigrafiche dei sondaggi eseguiti per la redazione di P.A.T., P.R.G.C., P.I. e

Studi di Microzonazione sismica dei due comuni interessati dal progetto.

(6)

Figura 2 - Suddivisione in sub aree. A) area di realizzazione dell'opera di presa – B-C) condotta adduttrice con diametri diversi – D-E) area di distribuzione.

(7)

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

2.1 ASSETTO TETTONICO

La microplacca Adriatica, di cui fanno parte la Pianura Padana e il bacino del mare Adriatico, è delimitata a nord dal fronte meridionale delle falde sud-vergenti delle Alpi Meridionali, a est dalle Dinaridi e dalle Albanidi, a sud dalla faglia di Kephallinia e dalla scarpata Apula e a ovest dal limite esterno degli Appennini.

Figura 3 - Schema tettonico generale.

Dal punto di vista strutturale l’area di studio è collocata alle pendici del Montello, poco a valle del thrust Bassano-Valdobbiadene, Figura 3. Il territorio è interessato da fenomeni tettonici strutturali sovra-regionali, in particolare si trova vicino alla struttura anticlinale del Montello. Quest’ anticlinale, con direzione prevalente nord-est, è delimitata da diverse fratture quali:

- a nord, la flessura di Bassano-Valdobbiadene e la Faglia del Quartiere del Piave;

- a sud, la Linea di Aviano e la Linea di Sacile;

- a ovest, la Faglia di Montebelluna;

- a est, la Faglia di Nervesa.

Lo schema tettonico–strutturale dell’area prealpina evidenzia le principali linee di sovrascorrimento,

di faglia, di assi anticlinali in rapporto al limite dei rilievi collinari significativi, Figura 4.

(8)

Figura 4 - Schema tettonico - Il cerchio rosso indica l'area di interesse (Ridisegnato da vari autori).

(9)

2.2 GEOMORFOLOGIA

Dal punto di vista geomorfologico il territorio interessato sia dall’opera di derivazione che dal primo tratto di posa della condotta adduttrice si trova nell’alta pianura trevigiana all’interno dell’Unità Geomorfologica del Piave di Montebelluna (Figura 5).

Figura 5 - Carta delle Unità Geomorfologiche Tratto A - Provincia di Treviso - SITI – 2009, Modificato. In rosso l’area di interesse.

L’Unità del Piave di Montebelluna, assume, dopo la Collina di Montebelluna, la tipica forma a ventaglio di un conoide molto regolare sino al corso attuale del Sile dove viene ricoperto dai depositi attuali e recenti del Muson e del Sile, intercalati con i depositi più antichi del Brenta.

In queste unità verranno posati le condotte di distribuzione nella parte terminale della rete (Figura 6

- Carta delle Unità Geomorfologiche Tratto B - Provincia di Treviso - SITI – 2009, Modificato. In rosso

l’area di interesse.

(10)

Figura 6 - Carta delle Unità Geomorfologiche Tratto B - Provincia di Treviso - SITI – 2009, Modificato. In rosso l’area di interesse.

L’estratto della Carta Geomorfologica della Provincia di Treviso, di cui si riporta uno stralcio in Figura

7, denota come l’area interessata dal progetto si sviluppi quasi interamente sul grande conoide

alluvionale del paleo-Piave, caratterizzato dalla presenza di litologie composte prevalentemente da

ghiaia e da ciottoli, sono nella parte più estrema, a sud, si arriva a lambire senza superarlo, il limite

superiore della linea delle risorgive; in questa zona le litologie sono più fini. La forma più

caratteristica dell’intero tratto è quella delle cave di ghiaia, attive e non, che sono presenti

diffusamente in un’area prevalentemente agricola con vigneti e aree a seminativi semplici,

l’urbanizzato è rado.

(11)

Figura 7 – Carta geomorfologica; in rosso l’area di interesse - (da Carta Geomorfologica della Provincia di Treviso, Foglio Ovest - Modificato).

(12)

2.3 IDROGEOLOGIA

L’idrografia superficiale è governata dalla rete di canali per l’irrigazione, il principale dei quali, il Canale Brentella, deriva parte della portata del Piave all’altezza di Fener di Alano di Piave. Da qui scorre parallelamente al Piave sino all’altezza di Crocetta del Montello dove si dirama nei canali di Caerano e del Bosco. La maggior parte dell’area è caratterizzata da terreni che presentano una permeabilità da media a medio-alta, corrispondenti ai depositi ghiaiosi con ciottoli. Dal punto di vista idrogeologico l’area interessa il Bacino idrogeologico del Piave a sud Montello (7-PsM) a nord e l’Alta Pianura Trevigiana (6-TVA) nella parte sud (Figura 8).

Figura 8 - Bacini idrogeologici della pianura veneta - ARPAV, 2008

(13)

Nel primo tratto, a sud di Montebelluna, l’acquifero è di tipo indifferenziato e si sviluppa con una direzione prevalente sud-ovest, coincidente con l’antica asse di drenaggio del Piave e l’antico conoide in direzione di Caerano San Marco e Treviso. Lo spessore supera i 200 mt di profondità, nell’area più profonda (a nord del Montello), sino a zero in corrispondenza della fascia delle risorgive. All’interno dell’acquifero indifferenziato di alta pianura è contenuta un’importante falda freatica la cui profondità massima nell’area settentrionale è circa 80 metri dal piano di campagna a Maser e 65-70 metri da p.c. a Montebelluna, mentre la minima nella porzione meridionale è in media circa 10 metri dal piano campagna (Paese), Figura 9.

L’Alta Pianura Trevigiana (TVA) interessa la parte sud del progetto, in particolare la rete di

distribuzione, questo acquifero è caratterizzato dalla presenza di materiali sciolti a componente

prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, depositati nel tempo dai grandi fiumi che hanno in qualche

modo interessato il territorio in esame; il fiume Brenta ed il fiume Piave. Il bacino idrogeologico in

questione è caratterizzato dai depositi alluvionali del fiume Brenta nella porzione occidentale e da

quelli del fiume Piave ad est. Il limite occidentale è rappresentato dalla direttrice dello scorrimento

freatico in sinistra idrografica del fiume Brenta, con direzione “Bassano del Grappa-San Martino di

Lupari”, mentre ad est invece è presente un limite a flusso imposto, determinato da un asse di

drenaggio che da Cornuda si sviluppa in direzione Caerano San Marco per poi dirigersi verso Treviso,

sviluppatosi sull’antico conoide del Piave, lungo una sua paleo-direttrice di scorrimento. Il Muson dei

Sassi è il più importante dei corsi d’acqua tra il Piave ed il Brenta; nasce dalle colline di Monfumo a

nord di Asolo. Al limite meridionale del bacino esaminato, la falda freatica emerge in superficie a

causa della presenza di livelli fini a permeabilità minore di quella dei materiali ghiaioso-sabbiosi

dell’alta pianura, e della diminuzione del gradiente topografico. L’oscillazione freatica massima

annua è stimata in circa 8 metri a nord e mediamente 1 metro a sud. Il sistema idrogeologico

dell’alta pianura trevigiana è alimentato principalmente dalle dispersioni del Piave; la ricarica della

falda è inoltre assicurata dall’apporto irriguo e dalle precipitazioni atmosferiche, sia direttamente

che indirettamente.

(14)

Figura 9 - Estratto della Carta delle isofreatiche - PTCP Provincia di Treviso (campagna 2005 - agg. 2009). In rosso la rete di progetto.

Dalla carta delle isofreatiche della Provincia di Treviso la direzione prevalente di deflusso è da nord-

ovest verso sud-est. La profondità è ricostruibile attraverso i dati storici dei pozzi messi a

disposizione di Arpav (Livello piezometrico delle falde in Veneto, anni 1999-2017- Figura 10 A e

Freatimetria degli ultimi 60 gg – Figura 11 B). Dall’elaborazione dei dati è possibile ricostruire

l’andamento del livello di soggiacenza della falda che, nel medio periodo - grafico A, risulta essere in

approfondimento con valori superiori ai 20 da p.c. nel pozzo che risulta essere baricentrale rispetto

alla rete di distribuzione di progetto (pozzo 815). Un ulteriore dettaglio temporale è fornito

dall’elaborazioni delle misure della rete freatimetrica di ARPAV degli ultimi 60 gg (grafico B) che

riportano profondità che variano dagli oltre 70 metri a nord (pozzo 162) ai 15/20 metri dei pozzi

posti nella parte sud (26 e 109). Durante le indagini e nelle indagini prese a riferimento non è mai

stata rilevata la presenza di acqua.

(15)

Figura 10 - Livello storico falda, pozzo n°100 ARPAV (cfr. ALLEGATO 4).

Tale situazione è confermata anche da tre sondaggi profondi presenti nell’Archivio nazionale delle

indagini del sottosuolo (Legge 464/1984), reso disponibile da ISPRA, che andando da nord verso sud

(-155629-) presentano profondità che vanno dai -71 m da p.c. del livello statico (Codice 155627) a

nord, ai -52m da p.c. (Codice 155629) a centro area, fino ai -2,50 m da p.c. della zona posta più a sud

in corrispondenza del Sile (Codice 173469).

(16)

2.4 GEOLOGIA

Come riportato nei Fogli n°38 e n°51 della “Carta Geologica d’Italia” in scala 1:100.000, di cui si riporta di seguito una ricomposizione dei due stralci (Figura 11), l’area è caratterizzata dalla presenza di alluvioni ghiaiose di origine fluvioglaciale, corrispondenti alla massima estensione wurmiana.

Figura 11 – Ricomposizione degli stralci cartografici dei fogli 38 e 51 della Carta Geologica d'Italia. Scala originale 1:100000, in rosso la rete di progetto.

(17)

3 PERICOLOSITÀ, VINCOLI E FRAGILITÀ

Come per la definizione del modello geologico, che sarà presentata nel capitolo XX, anche per l’identificazione dei vincoli incidenti sull’area di progetto si segue la suddivisione proposta che si riporta in Figura 12 e che è schematizzata come segue:

• Area A – Area di realizzazione dell’opera di presa;

• Aree B e C – Aree di posa della condotta adduttrice a profondità diverse (prof . B>C);

• Area D – Area di posa della rete di distribuzione principale;

• Area E – Area di posa della rete di distribuzione di dettaglio.

Figura 12 - Divisione in subaree con il dettaglio dell'area di realizzazione dell'opera di presa: area A.

(18)

3.1 PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Il presente paragrafo ha lo scopo di rappresentare le condizioni di pericolosità idraulica che competono all’area oggetto d’intervento, alla luce dei documenti, delle cartografie e delle norme redatte nel PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso approvato con D.G.R. 1137 del 23.03.2010.

Figura 13 – Elaborazione della Carta della Pericolosità idraulica. Elaborazione da shapefile geoportale Provincia di Treviso: C1103056_PERICOLIDR.SHP

Metadati: http://ows.provinciatreviso.it/geonetwork/srv/it/metadata.show?currTab=simple&id=355

Alcuni tratti e la sotto area A ricadono negli artt. 57 comma 2 e 59 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui si riportano di seguito degli stralci.

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica

Modificato a seguito della DCP n. 9_53779 del 13/05/2009 e della DGR n. 1137 del 23/03/2010 […]

2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore classe di pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0

(19)

1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato idraulico del territorio nel rispetto della Delibera regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP. 2. Per le aree classificate P0, ferma restando l’applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai Piani di Assetto Idrogeologico, lo strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d’intervento;

c) non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque;

d) non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;

e) non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;

f) neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi; g) non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;

h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

(20)

3.2 PERICOLOSITÀ SISMICA

A seguito dell’O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 si è provveduto a formulare una nuova classificazione del territorio nazionale. Il territorio regionale veneto, già interamente classificato sismico, a partire dal 15 maggio 2021 è incluso nella zona 3, 2 e 1. Con deliberazione n. 244 in data 9 marzo 2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) la Giunta Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto.

Figura 14 - Valori di pericolosità sismica del territorio nazionale da www.zonesismiche.mi.ingv.it.

Secondo tale classificazione le aree di progetto sono sottoposte ad accelerazioni massima del suolo che diminuiscono da nord verso sud secondo la tabella seguente:

• Area A e B -> 0,200-0,225

• Area C -> 0,175-0,200

• Area D ed E -> 0,150-0,175

(21)

L’Allegato B alla DGR 244/21 classifica il territorio dei comuni interessati come segue:

- Comune di Montebelluna – Zona 2 - Comune di Vedelago – Zona 2

3.3 VINCOLISTICA LOCALE

3.3.1 AREE A - B

Le aree A e B secondo quanto riportato dalla “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”

afferente al Piano di Assetto Territoriale del Comune di Montebelluna, adottato con Delibera giunta provinciale n. 248 del 11/06/2012, Figura 15, sono soggette agli artt. 22, 24, 27, 28, 29 riportati nel paragrafo 3.3.3.

Figura 15 – Estratto della “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” da PAT Comune di Pederobba.

Scala originale 1:10000, in rosso l'area di intervento.

3.3.2 AREA C

L’area C quanto riportato dalla “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” afferente al Piano

di Assetto Territoriale del Comune di Montebelluna, adottato con Delibera giunta provinciale n. 248

del 11/06/2012, Figura 15, è soggetta agli artt. 26, 27, 28 riportati nel paragrafo 3.3.3.

(22)

Figura 16 – Estratto della “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” da PAT Comune di Pederobba.

Scala originale 1:10000, in rosso l'area di intervento.

3.3.3 ARTICOLI PAT VINCOLI – COMUNE DI MONTEBELLUNA

ART. 22 – CENTRI STORICI, EDIFICI VINCOLATI CON GRADO DI PROTEZIONE, GRATICOLATO ROMANO, PIANO D’AREA 1. Trattasi delle testimonianze più significative della storia e cultura locali corrispondenti ai centri storici principali, ai

centri storici minori (la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del P.R.G. Vigente), agli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T) al graticolato romano oltre alla individuazione del perimetro del Piano d’Area del Montello.

2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, n. 2 “Invarianti” e n. 4

“Trasformabilità” evidenziano le aree perimetrate come centri storici nei centri di: a) Montebelluna; b) Busta; c) Biadene; d) Mercato Vecchio; la Tav. di Progetto n. 2 “Invarianti” evidenzia le aree perimetrate come nuclei storici nei centri di: e) Contea; f) Pederiva; g) Posmon; h) San Gaetano; i) Ponte Alto (Visnà). la Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia: j) gli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T) k) il graticolato romano; l) il perimetro del Piano d’Area del Montello.

3. Per gli edifici inclusi nei centri e nuclei storici non classificati come invarianti di natura storico-monumentale e architettonica di cui ai successivi Artt. 36 e 37 è prescritto quanto segue: a) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d) e) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001, P.U.A. per gli interventi di cui alla lettera f) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001. Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; la demolizione con ricostruzione è ammessa previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; b) destinazione d’uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di servizio.

(23)

4. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 18 e nei successivi Artt.

36 e 37 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni: a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T. fatti salvi i casi di sovrapposizione con il vincolo monumentale in cui l'approvazione del progetto da parte della competente Soprintendenza costituisce dimostrazione del rispetto del grado di protezione fissato dal Piano ; b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

ART. 24 – IDROGRAFIA

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d’acqua pubblici artt. dal 93 al 99. 2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e n. 3 “Carta delle fragilità” evidenziano i corsi d’acqua e le corrispondenti fasce di rispetto inedificabili di m. 20 dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riguardanti: a) Canale del Bosco; b) Canale Caerano. riducibili a m. 10 nelle zone territoriali A - B - C – D – F. 3. Per i canali primari (Vedelago, Fossalunga, Ru, Spin, Trevignano) la fascia di rispetto inedificabile è pari a m 10 nelle zone agricole E e m. 5 nelle zone territoriali A - B - C – D – F.

ART. 26 – DISCARICHE E DEPURATORI DISCARICHE

1. Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto.

2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e n. 3 “Carta delle fragilità” individuano le discariche per rifiuti solidi urbani (ora “per rifiuti non pericolosi” ex D.Lgs. 36/2003) e le conseguenti fasce di rispetto, ubicate in prossimità del centro abitato di Busta nell’A.T.O. n. 5.

3. Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all’edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000.

4. Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto pari a: a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili; b) 250 metri negli altri casi; misurati dal perimetro dell’area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n.

3/2000.” 5. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell’A.S.L..

6. La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente con la certificazione da parte della Provincia del termine del periodo di “gestione post operativa” senza procedere ad una variante del P.A.T.. DEPURATORI

7. Trattasi di aree di sedime di impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo e relative aree di rispetto.

8. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua gli impianti di depurazione, e le conseguenti fasce di rispetto, ubicati in prossimità: a) della località di Busta nell’A.T.O. n. 5; b) della località di San Gaetano nell’A.T.O. n. 5; c) della località Boccacavallo nell’A.T.O. n. 6.

9. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all’edificazione previsti dall’Art. 62 del D.Lgs. 152/99 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 04/02/77.

10. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.

11. In ogni caso la larghezza di tali aree di rispetto non può essere inferiore ai 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

12. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

13. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del D.P.R. 380/2001.

(24)

ART. 27 – VIABILITÀ E FERROVIA VIABILITA’

1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità e le relative fasce di protezione e rispetto. 2. Le principali infrastrutture destinate alla viabilità, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n.

1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità” e comprendono le viabilità esistenti e di progetto ricadenti all’interno del territorio comunale classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada: a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria: - l’Autostrada “Pedemontana Veneta”; - La Strada Regionale n.

348 “Marosticana”; - La Strada Regionale n. 248 “Feltrina”; b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle: - Strada Provinciale n. 2; - Strada Provinciale n. 19; - Strada Provinciale n. 22; - Strada Provinciale n. 68; - Strada Provinciale n. 93; - Strada Provinciale n. 100; - Strada Provinciale n.

144; - Strada Provinciale n. 145; - Strada Provinciale n. 155; c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati; d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati. e) viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

3. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 4. Il P.I.

completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 5. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo. 6. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 7. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

FERROVIA 8. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la rete ferroviaria e le relative fasce di protezione e rispetto. 9. Le principali infrastrutture destinate alla ferrovia, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4

“Carta della trasformabilità” e comprendono le ferrovie esistenti: a) linea Montebelluna Feltre; b) linea Montebelluna Treviso;

c) linea Montebelluna Castelfranco Veneto. 10. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’adeguamento delle linee ferroviarie e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

ART. 28 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI E ZONE MILITARI ELETTRODOTTI

1. Trattasi di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

2. I principali elettrodotti e le conseguenti fasce di rispetto sono individuati, ai sensi della L.R. n. 27/1993, nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” classificati secondo la tensione di esercizio: a) 132 kV Caerano – Scorzè; b) 380 Kv Sandrigo – Cordignano.

3. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell'energia.

4. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

(25)

6. Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti, il P.I. potrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti che contrastano con essa fruendo di credito edilizio.

ART. 29 – CIMITERI

1. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

2. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua i cimiteri, e le conseguenti fasce di rispetto, ubicati in corrispondenza: a) del capoluogo di Montebelluna nell’A.T.O. n. 1; b) del centro abitato di Caonada nell’A.T.O. n. 2.

3. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all’edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

(26)

3.3.4 AREA D

L’area D, secondo quanto riportato dalla “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”

afferente al Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vedelago (Figura 17), adottato con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011, è soggetta ai vicoli di cui agli artt. 23, 35, 36, 37, 40 riportati nel paragrafo 3.3.6.

Figura 17 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – AREA D - Stralcio Tavola T1 Comune di Vedelago. Modificato.

(27)

3.3.5 AREA E

L’area E, secondo quanto riportato dalla “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”

afferente al Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vedelago (Figura 18), adottato con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 236 del 19 settembre 2011, è soggetta ai vicoli di cui agli artt. 19, 23, 28, 35, 36, 37, 40 riportati nel paragrafo 3.3.6.

Figura 18- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Stralcio AREA E - Tavola T1 Comune di Vedelago. Modificato.

(28)

3.3.6 ARTICOLI PAT VINCOLI - COMUNE DI VEDELAGO ART. 19 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi

Il Piano degli Interventi dovrà predisporre una puntuale disciplina dell'ambiente rurale

regolamentando l'attività edificatoria ed individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal Piano di Assetto del Territorio.

Il Piano degli interventi individua precisamente i biotopi (emergenze floristiche, corpi idrici,

boschetti, zone umide e simili) e verifica le aree con vincolo forestale, dettando per essi norme di tutela e valorizzazione.

La demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di

miglioramento della qualità urbana ricadenti nell’area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio.

Il Piano degli Interventi individua gli edifici soggetti a demolizione di cui al comma che precede, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Per ulteriori direttive comunque si rinvia alle indicazioni dell’Ente Parco del Sile.

Sulla base di quanto disposto dal titolo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il Piano degli Interventi detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle aree indicate di pertinenza delle ville Venete e storiche, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

Il Piano degli Interventi dovrà definire la densità edilizia fondiaria concessa nonché le modalità di intervento per le costruzioni di carattere provvisorio e di recupero del volume eventualmente soggetto a demolizione con ricostruzione e/o ampliamento.

E’ vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza della villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegata.

ART. 23 - VINCOLO SISMICO

Tutto il territorio comunale è classificato sismico alla luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 e la D.G.R. 71/2008.

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi

Il Piano degli Interventi potrà predisporre la stesura di appositi regolamenti e verifiche al fine di pervenire ad una microzonazione sismica del territorio.

Interventi di demolizione di costruzioni legittime, rispetto alle verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’OPCM n. 3274/2003, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto all’articolo 36 della legge regionale 11/2004.

ART. 28 - PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE Disposizioni generali

Con deliberazione del Consiglio Regionale 1 Marzo 2000, n. 22 è stato definitivamente approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, adottato dall’Ente Parco con deliberazione del Consiglio n. 8 in data 5 Maggio 1996.

All’interno del perimetro del Parco ci sono delle aree soggette a Vincolo Forestale che sono disciplinate dal R.D.L.

30.12.23, n. 3267 e dal Piano Ambientale sopra citato.

Tutti gli interventi da effettuare nell’ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sono regolamentati dal combinato disposto di N.T.A. ed elaborati grafici del PAT e da N.T.A. ed

elaborati cartografici del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Sulla base della schedatura delle attività agricole e produttive presenti all’interno del Parco secondo la variante ambientale, il PAT definisce le modalità di adempimento alle prescrizioni delle suddette schede.

ART. 35 – CIMITERI E AREE DI RISPETTO CIMITERIALE Disposizioni generali

Agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si

applicano le disposizioni relative all’edificabilità di cui all'art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.

e i., l’art. 57 D.P.R. n. 285/1990, art. 28 L. 1/08/02 n. 166.

(29)

La distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata in ml 200, fatte salve minori distanze stabilite con il decreto del Medico Provinciale n.4453 del 09 novembre 1968 e dal decreto del Sindaco in data 08 novembre 1981.

Le suddette distanze possono essere oggetto di modificazioni in base a decreti da emettersi secondo le modalità e ove ricorrano le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia.

Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo.

Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i.

ART. 36 – VIABILITÀ Disposizioni generali

Nella tavola sono individuati i vincoli riferiti alle infrastrutture della mobilità di tipo automobilistico.

Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante e di autolavaggio.

E’ inoltre ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l’ambito paesaggistico e con i regolamenti di settore), lamine fonoassorbenti e alberature.

Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i.

Sono consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), strutture a servizio della viabilità (impianti di autolavaggio, ecc.).

Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo. La sezione delle strade ciclabili è multipla di 1,00 ml. con minimo di 2,00 ml.; la sezione minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è di 1,50 ml.

Le strade residenziali a fondo cieco non devono avere una sezione minima inferiore a 6,00 ml. Con l'obbligo di piazzola terminale di ritorno per le manovre degli autoveicoli salvo diversa disposizione di legge.

ART. 37 - FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO

Nella tavola sono individuati i vincoli riferiti alle infrastrutture della mobilità di tipo ferroviario. In ogni caso valgono le direttive Regionali che regolano la costruzione delle fermate della SFRM e le rispettive opere complementari e di compensazione.

In tali parti del territorio l'edificazione non è consentita. La distanza minima da osservarsi nel caso di nuove costruzioni è di 30,00 ml. misurati dal binario esterno.

Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i.

Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo.

Nel caso di edifici esistenti compresi entro tali zone di rispetto, sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti igienico-sanitari ed ampliamenti per adeguare gli immobili alla disciplina igienico-sanitaria vigente, purché questi ultimi non comportino l'avanzamento dell'edificio nella zona di vincolo.

ART. 40 - AREA DI RISPETTO DELLE ATTREZZATURE MILITARI Disposizioni generali

Il Piano di Assetto del Territorio individua le fasce di rispetto aeroportuale ai sensi della Legge 04 febbraio 1963, n.58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le fasce di rispetto generano capacità edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo.

Relativamente alle aree di rispetto delle attrezzature militari sono individuate le seguenti zone con le relative disposizioni:

1) Area Delimitata dal n° 11

Entro tale zona è vietato quanto segue:

a. fare piantagioni di essenza tale (alberi d'alto fusto, canapa, granturco, ecc.) che possano impedire la possibilità di vista e di tiro; fare determinate operazioni campestri (quali: scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni e quanto altro possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza dell’impianto A.M.);

b. lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni;

(30)

c. aprire strade;

d. fabbricare muri, edifici od altre strutture in elevazione;

e. fare elevazioni di terra o di altro materiale;

f. scavare fossi od altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm 50 (cinquanta);

g. impiantare condotte elettriche sopraelevate, di gas o di liquidi infiammabili.

h. impiantare depositi di gas o di liquidi infiammabili.

2) Area Delimitata tra il n° 12 ed il n° 11

Entro tale area è vietato fare costruzioni di qualsiasi genere ed aprire strade.

Il vincolo riferito alle costruzioni impedisce di fatto il proliferare di nuovi insediamenti.

In tale contesto l’autorizzazione per un’eventuale nuova realizzazione di piccoli manufatti (depositi attrezzi, ecc.) è subordinata a puntuali verifiche tecniche dell’Organo militare da condurre in conformità ai criteri dettati dalle norme in materia di Pubblica Sicurezza e che, necessariamente, devono riguardare specifiche situazioni e non esigenze di carattere generale.

3) Area Delimitata tra il n° 13 ed il n° 12

Entro tale area è vietato realizzare edifici industriali, gruppi di case, ospedali, scuole, chiese e luoghi di riunioni come mercati, stadi, stazioni ferroviarie ecc. In tal senso si precisa che per “gruppo di case” debba intendersi un numero minimo di 5 (cinque) casolari, ciascuno abitato da un solo nucleo familiare, separato da un altro gruppo da una distanza di almeno m.100 (cento)

Relativamente alle fasce di rispetto dell’aeroporto sono individuate le seguenti zone con relative disposizioni:

1) Aree n° 10

Nella zona non possono essere costituiti ostacoli di qualsiasi altezza 2) Aree n° 9

Nella zona è fatto divieto di costituire ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell’Aeroporto, non superino l’altezza di 1 metro ogni 7 metri di distanza dal perimetro stesso.

3) Aree n° 8

Nella zona non possono essere costituiti ostacoli che superino la quota s.l.m. di m 41,70, corrispondente al livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale sulla direttrice di atterraggio

Ovest, aumentata di 1 metro per ogni 50 metri di distanza dal perimetro stesso.

Nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota s.l.m. di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m. 87 slm)

4) Aree n° 7

Nella zona nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota slm di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’Aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m87 slm)

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3.4 FRAGILITÀ

3.4.1 AREE A, B e C

Il PAT del Comune di Montebelluna, nella “Carta della Fragilità (Figura 19), classifica l’area A come

“Area idonea a Condizione” con riferimento all’interno delle Norme di Attuazione agli artt. 38 e 23, mentre l’area B viene classificata come “Area idonea”, con riferimento al solo art. 38. Anche l’area C (Figura 20) viene classificata come “Area idonea”, con riferimento al solo art. 38.

Figura 19 - Estratto della “Carta delle fragilità” da PAT Comune di Montebelluna, Aree A e B.

(32)

Figura 20 - Estratto della “Carta delle fragilità” da PAT Comune di Montebelluna –Area C

3.4.2 AREE D - E

Il PAT del Comune di Vedelago, nella “Carta della Fragilità (Figura 21), classifica la maggior parte

dell’area D e dell’area E come “Area idonea” con riferimento all’interno delle Norme di Attuazione

all’ art. 47. La parte più a sud dell’area E è invece classificata come “Area idonea a Condizione”,

sempre in questa parte sono presenti “Aree di interesse storico, ambientale, artistico”, art. 52.

(33)

Figura 21 - Estratto della “Carta delle fragilità” da PAT Comune di Vedelago –Aree D ed E.

3.4.3 ARTICOLI PAT FRAGILITÀ – COMUNE DI MONTEBELLUNA ART. 23 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

1. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità

idraulica.

2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia le aree soggette a dissesto idrogeologico e le classifica in:

a) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni;

b) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni;

3. Per tutte le aree elencate al precedente comma 2 del presente articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli interventi riguardanti la rete idraulica.

4. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

5. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a:

a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque;

b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti;

c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricettori;

d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche;

(34)

e) evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni.

6. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell’acqua nei periodi di siccità attraverso:

a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente;

b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive;

c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che pubbliche;

d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade;

e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.);

f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non è indispensabile un'acqua di elevata qualità.

7. I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di laminazione sono:

a) 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per la nuova viabilità b) 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive c) 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree residenziali.

In fase di progettazione dovrà in ogni caso essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello sopra riportato.

8. Per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di corsi d’acqua all’interno di aree SIC, dovranno essere realizzati sistemi disolea tori per il trattamento sia delle acque di prima pioggia che dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti di autocisterne.

9. Si dovranno adottare le curve di possibilità pluviometrica indicate nello studio di Compatibilità Idraulica, relative ad un tempo di ritorno pari a 50 anni. Nel caso in cui vengano realizzate trasformazioni urbanistiche su superfici estese, caratterizzate da un tempo di corrivazione superiore alle 24 ore, le curve sopra citate dovranno essere ricavate da dati di pioggia aventi durate paragonabili al tempo di corrivazione, dunque durate di 1, 2, 3, 4, 5 giorni consecutivi. 10. E’ ammessa la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche non inquinate provenienti dalle coperture, mediante pozzi perdenti, ma per una percentuale non superiore al 50% del valore di aumento della portata rispetto alle condizioni precedenti alla trasformazione urbanistica. 11. Le acque inquinate di prima pioggia, provenienti dai piazzali di manovra e delle aree di sosta degli automezzi, dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia. 12. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

ART. 38 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità dei versanti, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.

2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta della fragilità” evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, tre categorie di terreno:

a) aree idonee;

b) aree idonee a condizione;

c) aree non idonee.

3. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, potrà introdurre modeste correzioni di ambito in sede di dettaglio e sulla base di adeguato approfondimento;

provvederà inoltre a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e con il D.M. 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni”.

4. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:

(35)

a) “aree idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti, la falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica;

b) le “aree idonee a condizione” includono una discreta parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica;

- verifica di compatibilità idraulica;

- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, accertare la presenza di eventuali forme carsiche da tutelare, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale;

c) le “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono le seguenti:

- discariche;

- doline;

- ambiti di terreno a forte pendenza (scarpate e immediate adiacenze superiori);

- cave attive.

5. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria, con sismicità massima S = 9° M.C.S. (v. il D.M. 14.05.1982), tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”; con l’inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.

6. Il P.I. dovrà predisporre la stesura di appositi regolamenti e verifiche al fine di pervenire ad una microzonazione sismica del territorio.

7. Il P.I. provvederà, nella fascia di collegamento tra la pianura ove è collocato l’abitato di Montebelluna ed il Montelletto, a completare la ricognizione delle aree a rischio idraulico locale, a indicare gli interventi puntuali atti ad eliminarlo ed a provvedere ad una corretta regimazione locale delle acque di ruscellamento.

3.4.4 ARTICOLI PAT FRAGILITÀ – COMUNE DI VEDELAGO ART. 47 - COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. La compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita “delle penalità ai fini edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.

2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, tre categorie di terreno:

a) aree idonee;

b) aree idonee a condizione;

c) aree non idonee.

3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:

- “aree “idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti: la falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica;

- le “aree idonee a condizione” includono una discreta parte del territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare l’entità del possibile rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato. Le specifiche motivazioni che hanno portato alla inclusione nella categoria e le verifiche particolari richieste sono elencate di seguito:

A. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):

(36)

B. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):

C. - area interessata da ristagno idrico periodico, localmente area palustre (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):

Qui si riscontra un limitato rischio idraulico, evidenziato dalla cartografia del Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba (per le prime due tipologie). In relazione anche al disposto dell'art. 10 del P.T.R.C. l’utilizzo urbanistico, a qualsiasi titolo, delle aree così classificate dovrà essere preceduto da adeguata indagine rivolta alla verifica delle problematiche di sicurezza idraulica. E' opportuno che qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio sia accompagnato da uno studio di inserimento idraulico volto a determinare la quota del piano campagna di riferimento per l'edificazione, le eventuali modalità di costruzione in sotterraneo ed eventuali altre cautele atte a ridurre il rischio per l’opera in progetto. E’ comunque vietata la costruzione in sotterraneo;

D. - aree con terreni classificati (v. anche la Tav. 10.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):

• terreni prevelentemente sabbiosi o sabbioso limosi, in limitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose;

• terreni prevelentemente argilloso sabbiosi o limoso sabbiosi, in limitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose;

• terreni prevalentemente limosi e limoso-argillosi, con frequente presenza di coperture e/o intercalazioni torbose della bassura del F. Sile:

Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in relazione anche alla presenza di locali livelli compressibili. La falda è posta a ridotta profondità dal piano campagna. Si possono determinare, per vari motivi, locali situazioni di saturazione superficiale. E' opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre valutato puntualmente all’interno della relazione geologica. Le Relazioni Geologica e Geotecnica dovranno essere opportunamente ed adeguatamente approfondite.

In tali aree si prescrive, ove possibile, una tipologia fondazionale intestata sui terreni a maggior competenza geotecnica posti al di sotto dei livelli superficiali con caratteristiche più scadenti.

[…]

ART. 52 - AREE DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE E ARTISTICO Riferimento cartografico

Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla tavola “T3 – Carta delle Fragilità”. Si tratta di ambiti già individuati come ambiti di interesse storico-architettonico, e pertinenze degli edifici vincolati e pertinenze di pregio da tutelare nella tavola “T2 - Carta delle Invarianti” e vincolati nella tavola “T1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”.

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi

Il Piano degli Interventi completa l’individuazione di questi elementi di fragilità e ne definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.

(37)

4 INDAGINI GEOGNOSTICHE

Al fine di fornire un supporto stratigrafico-geotecnico all’intervento in oggetto e per ottemperare alle prescrizioni normative vigenti, l’area di progetto è stata suddivisa in sotto-aree (Figura 22) per fornire diversi gradi di dettaglio in base all’intervento progettato.

4.1 AREA A

Nell’area A, dove verrà realizzata l’opera di presa, sono state realizzate una serie di indagini geognostiche al fine di caratterizzare i terreni dal punto di vista geotecnico e sismico.

Tutte le indagini sono state realizzate in collaborazione con il Dott. Geol. Dario Battistella della Geodesign s.a.s.

In particolare, sono state eseguite: n°1 Prova Penetrometrica Dinamica Superpesante DPSH; n° 1 Indagine sismica passiva HVSR; n°1 Indagine sismica Attiva MASW.

Contemporaneamente è stato eseguito il sondaggio manuale spinto sino alla profondità di 1,30 m da p.c. Ad integrazione, per la redazione del modello geologico locale, è stata impiegata una prova dinamica, eseguita dal collega Dott. Geol. Umberto Stefanel nel 2010.

Figura 22 - Posizionamento delle indagini geognostiche.

(38)

4.1.1 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi d) misurando il numero di colpi N necessari.

L’elaborazione dei dati di avanzamento della prova penetrometrica consente di ricavare la

“Resistenza dinamica” (Rpd), parametro caratteristico dello stato di addensamento di un terreno incoerente o della consistenza di un terreno coesivo.

La “Resistenza Dinamica” è ricavata dalla “Formula degli Olandesi”, modificata per l’introduzione di un coefficiente caratteristico del penetrometro impiegato.

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:

- peso massa battente M;

- altezza libera caduta H;

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura a);

- avanzamento (penetrazione) d ;

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) :

- tipo LEGGERO (DPL);

- tipo MEDIO (DPM);

- tipo PESANTE (DPH);

- tipo SUPERPESANTE (DPSH).

Nell’area è stata eseguita una Prova penetrometrica Dinamica Superpesante (DPSH) e una prova media (DPM), di archivio.

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software.

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk- Frankowsky (1981).

4.1.1.1 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE - DPSH

La prova penetrometrica DPSH è stata realizzata con la Sonda DPSH (Geo-Easy 10 mod.) con le seguenti caratteristiche:

- massa battente M=63.5 kg, - altezza caduta H=0.75 m, - avanzamento =20 cm, - punta conica  = 90°

- diametro D = 50.46 mm,

- area base cono A = 20 cm².

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