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LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE Valutazione della certificazione Valutazione della certificazione e rimborso delle spesee rimborso delle spese

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(1)

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE

Valutazione della certificazione Valutazione della certificazione

e rimborso delle spese e rimborso delle spese

Aspetti riabilitativi e medico legali del traumatizzato Aspetti riabilitativi e medico legali del traumatizzato

della strada e dello sport della strada e dello sport

Roma

Roma 19 Novembre 200519 Novembre 2005

Dr. Michele Bellomo

Fiduciario Medico Legale – Consulente Servizio Antifrode Ania, Bari

Dr. Francesca Bellomo

Medico Legale, Bari

TAGETE 2

TAGETE 2--20062006

(2)

- Chi può effettuare i trattamenti riabilitativi - Chi può prescriverli

- Dove possono essere effettuati

- Quali sono i corretti protocolli riabilitativi - Quali sono rimborsabili

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(3)

Figure giuridicamente riconosciute

ai sensi del D.L. 29 marzo 2001

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

“Professioni sanitarie riabilitative“

(4)

Figure giuridicamente riconosciute

ai sensi del D.L. 29 marzo 2001

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

" Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica"

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(5)

Figure giuridicamente riconosciute

ai sensi del D.L. 29 marzo 2001

area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

"Professioni tecnico sanitarie"

(6)

Figure giuridicamente riconosciute

ai sensi del D.L. 29 marzo 2001

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.

“Professioni tecniche della prevenzione"

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(7)

D.M. 14.9.94 n. 741 D.M. 14.9.94 n. 741 Profilo professionale del

Profilo professionale del fisioterapista fisioterapista

Operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma Operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della

cura e riabilitazione nelle aree della motricitmotricitàà, delle funzioni, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti

corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti

ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita

Il percorso formativo definito con Decreto del Ministero Il percorso formativo definito con Decreto del Ministero

della Sanit della Sanitàà si conclude con il rilascio di un

si conclude con il rilascio di un attestatoattestato di formazione di formazione specialistica o un

specialistica o un diplomadiploma

(8)

-- Elabora, anche in equipe multidisciplinariElabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione , la definizione del programma di riabilitazione volto all

del programma di riabilitazione volto all’’individuazione ed individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile

al superamento del bisogno di salute del disabile -Pratica autonomamente attivit-Pratica autonomamente attivitàà terapeutiche per la terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilit

rieducazione funzionale delle disabilitàà motorie, psicomotorie, psico-- motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche

massoterapiche e occupazionalie occupazionali

-Propone l-Propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso uso e ne verifica l

e ne verifica l’efficaciaefficacia

-Svolge attivit-Svolge attivitàà di studio, didattica e consulenza professionaledi studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue

nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali

competenze professionali

-Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata -Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale

agli obiettivi di recupero funzionale

In riferimento

In riferimento allaalla diagnosi diagnosi ed alleed alle prescrizioni del medicoprescrizioni del medico, , nellnell’’ambito delle proprie competenze, ambito delle proprie competenze,

il terapista della riabilitazione:

il terapista della riabilitazione:

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(9)

L’ L ’attivit attività à del fisioterapista comprende e si sostanzia del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del nel recupero e nella rieducazione funzionale del

paziente e si qualifica in:

paziente e si qualifica in:

• • relativa relativa

quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico che non solo quelli implicanti relazione con il medico che non solo individua il percorso sanitario riabilitativo, ma decide individua il percorso sanitario riabilitativo, ma decide

le modalit

le modalit à à e la durata delle applicazioni. e la durata delle applicazioni.

• • assoluta assoluta

se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso

delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia

sono del tutto affidati al professionista e quindi sono del tutto affidati al professionista e quindi

indipendenti;

indipendenti;

(10)

• • assoluta assoluta assoggettata all assoggettata all ’aliquota aliquota I.V.A. ordinaria

I.V.A. ordinaria

• • relativa relativa regolata dalle norme che attengono regolata dalle norme che attengono alla professione medica

alla professione medica

(esenzione ai fini I.V.A.

(esenzione ai fini I.V.A.

ai sensi del D.P.n. 633 del 1972, e art. 36 del D.L.

ai sensi del D.P.n. 633 del 1972, e art. 36 del D.L.

30.8.93 n. 331) 30.8.93 n. 331)

“sono esenti I.V.A. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e sono esenti I.V.A. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell

riabilitazione rese alla persona nellesercizio delle professioni arti esercizio delle professioni arti sanitarie soggette a vigilanza

sanitarie soggette a vigilanza

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(11)

Ai sensi dell

Ai sensi dell art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94: art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94:

l’ l ’attivit attività à del fisioterapista può essere del fisioterapista può essere

esercitata in strutture sanitarie, pubbliche o private, esercitata in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero

in regime di dipendenza o libero - - professionale o presso professionale o presso studi privati.

studi privati.

deve ritenersi

deve ritenersi ‘‘ ‘‘ ambulatorio ambulatorio , e come tale ne deve essere , e come tale ne deve essere preventivamente

preventivamente autorizzata l

autorizzata l apertura, apertura, ogni struttura aziendale ogni struttura aziendale

destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera . .

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043,

sez. III del 30 dicembre 1995:

sez. III del 30 dicembre 1995:

(12)

Codice deontologico del fisioterapista

l Il ft elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica … (art 11)

l Al ft è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge e

dall’Associazione o dall’Ordine Professionale (art 30)

l Il ft, ove riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di

denunciare ogni abuso all’Associazione o all’Ordine Professionale (art 32)

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(13)

Ø Fisiokinesiterapista (Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art.)

Ø Terapista della riabilitazione (Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali)

Ø Terapista della riabilitazione (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341)

Ø Tecnico fisioterapista della riabilitazione (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982)

Ø Terapista della riabilitazione dell’apparato motore (D.P.R.

n. 162, del 10 marzo 1982)

Ø Massofisioterapista (Corso triennale di formazione specifica legge 19 maggio 1971, n. 403)

Diplomi e attestati equipollenti al diploma Diplomi e attestati equipollenti al diploma

universitario di fisioterapista ai sensi del universitario di fisioterapista ai sensi del

D.L. 27.7.00 D.L. 27.7.00

(14)

Non esiste un albo o un ordine dei Non esiste un albo o un ordine dei

fisioterapisti

il fisioterapista deve comunque effettuare l'iscrizione il fisioterapista deve comunque effettuare l'iscrizione

al pubblico registro delle Professioni e delle arti al pubblico registro delle Professioni e delle arti

Sanitarie Sanitarie . .

((

ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D. ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D.

27 27 -7 - 7 -34 n. 1265 e successive modifiche) - 34 n. 1265 e successive modifiche)

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(15)

Ogni trattamento riabilitativo deve

essere preceduto da diagnosi e

prescrizione medica

(16)

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 .

Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999

(art.1 comma 1) La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle

professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è

consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante

inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso

giornali e periodici destinati

esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(17)

(art. 1 comma 3-4)

L'uso della qualifica di

specialista

è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa

vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non

riconosciuti dallo Stato.

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della

specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo

corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43

della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(18)

(art.1 comma 5) Le disposizioni dell’art 1 della L. 175/92 si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici chirurghi,

dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le professioni sanitarie e le professioni

sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(19)

l nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

l titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera,

senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;

l onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Targhe e inserzioni

Targhe e inserzioni (art 1 comma 2) (art 1 comma 2)

(20)

MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 16 Settembre 1994, n. 657

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell’art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti

caratteristiche:

a. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;

b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c. riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;

d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(21)

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle

seguenti caratteristiche:

a. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri

debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;

b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c. riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;

d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;

e. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della

normativa vigente.

(22)

l l’autorizzazione del sindaco previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale

l seguire le indicazioni contenute nel

Decreto 16.9.94 n. 657 Ministero della Sanità

E E indispensabile indispensabile

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(23)

Sanzioni

censura o sospensione

ai sensi dell'articolo 40 del

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5

aprile 1950, n. 221

(24)

OBBLIGATORIO

l l'indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della

direzione sanitaria

l le autorizzazioni alla pubblicità devono essere rilasciate dalla regione sentite le

federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali (oppure gli ordini o i collegi

della provincia in cui sono ubicati)

Case di cura private, gabinetti, ambulatori mono o polispecialistici

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(25)

Sanzione

sospensione dall'esercizio della professione sanitaria dei titolari

e direttori sanitari responsabili delle strutture per un periodo da

due a sei mesi

(26)

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo

scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni

medesime sono puniti con

l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175)

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(27)

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (1).

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (1).

Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999 Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999

art. 9 art. 9 - -

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi

professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è

fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle

attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

Unico decreto: 3 maggio 1994

Unico decreto: 3 maggio 1994 determinazione delle determinazione delle attrezzature Tecniche e strumentali degli esercenti le arti attrezzature Tecniche e strumentali degli esercenti le arti

sanitarie

sanitarie” riguardante solo Odontotecnici, ottici, tecniciriguardante solo Odontotecnici, ottici, tecnici-- ortopedici

ortopedici

(28)

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (1).

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (1).

Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999 Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999

art. 9 art. 9 - -

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati

nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due

mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al

valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(29)

Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di

promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di

vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175)

(30)

Art 53 codice deontologico dei medici chirurghi ed odontoiatri

l Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.

l Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

l Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento

pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(31)

Quali trattamenti sono rimborsabili

l effettuati da figure professionali giuridicamente riconosciute presso studi o strutture

l con documentata diagnosi e con relativa prescrizione medica in linea con la patologia (verifica del tipo e

durata dei trattamenti sulla base delle indicazioni previste dalla letteratura o da specifici protocolli da predisporre)

l accompagnati da ticket e/o ricevuta fiscale che attestino analiticamente i trattamenti effettuati ed il costo delle

singole prestazioni

l documentati da attestato di effettuazione

? ?

(32)

Non hanno alcun valore se:

non sono firmati dal sanitario (se

prestazione privata o convenzionata) o dal Direttore Sanitario della

struttura;

Attestati

Certificati di effettuazione di

trattamenti sanitari (FKT, MT, etc).

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(33)

- - R.D. 27.7.34 n. 1265 R.D. 27.7.34 n. 1265 - - DPR 6.3.68 n. 680 DPR 6.3.68 n. 680 - - DPR 14.3.74 n. 225 DPR 14.3.74 n. 225 - - DPR 7.3.75 n. 163 DPR 7.3.75 n. 163 - - L. 5.2.92 n. 175 L. 5.2.92 n. 175

- - DL 30.12.92 n. 502 DL 30.12.92 n. 502

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

(34)

-- DECRETO 16.9.94 n. 657DECRETO 16.9.94 n. 657

-- L. 26.2.99 n. 42 L. 26.2.99 n. 42

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)

-- L.14.10.99, n. 362L.14.10.99, n. 362

-- L. 10.8.00 n. 251L. 10.8.00 n. 251

(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonch

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchéé della della professione ostetrica)

professione ostetrica)

-- L. 8.1.02 n. 1L. 8.1.02 n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto--leggelegge 12.11.01 n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di 12.11.01 n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di

personale sanitario personale sanitario

-DECRETO -DECRETO 27.7. 200027.7. 2000

-DECRETO-DECRETO-legge 12.11.01 n. 402-legge 12.11.01 n. 402 -- DECRETO 17.5. 2002DECRETO 17.5. 2002

-- DECRETO 29.3.01DECRETO 29.3.01

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(35)
(36)

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(39)
(40)

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(41)
(42)

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(43)
(44)

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(45)

Ipotesi di protocolli riabilitativi

Ipotesi di protocolli

riabilitativi

(46)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa (40-50 sedute) - Rieducazione motoria individuale in motuleso

grave semplice (40-50 sedute)

- Rieducazione motoria in gruppo (40-50 sedute) - Terapia occupazionale individuale (40-50 sedute) - Elettroterapia dei muscoli (40-50 sedute)

- Magnetoterapia (40-50 sedute)

Fratture articolari

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(47)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL

- Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute) - Risoluzione manuale di aderenze articolari (40-50

sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

(48)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

- Ultrasuono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL

- Laserterapia antalgica (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Contusioni articolari

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(49)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20- 30 sedute)

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute) - Magnetoterapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione delle articolazioni (10 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Fratture segmenti ossei

(50)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20- 30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione di colonna vertebrale (10 sedute)

- Irradiazione infrarossa (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Radarterapia (20-30 sedute)

Distorsione rachide cervicale

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(51)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria in gruppo (40-50 sedute) - Esercizi respiratori individuali (40-50 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (40-50 sedute) - Magnetoterapia (40-50 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione di colonna vertebrale (20 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20 sedute)

Fratture vertebrali amieliniche

(52)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute) - Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

- Irradiazione infrarossa (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Massoterapia meccanica (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

- Mesoterapia (4-6 sedute)

Distrazioni muscolari

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(53)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute) - Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Tendiniti post traumatiche

(54)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20- 30 sedute)

- Rieducazione motoria in gruppo (20-30 sedute) - Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Lussazioni articolari

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(55)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20-30

sedute)

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche(20-30 sedute) - Elettroterapia antalgica TENS (20-30 sedute)

- Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

- Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione

- Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Distorsioni articolari

(56)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

- Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL

- Laserterapia antalgica (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Contusione lombare

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

(57)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale

complessa (20-30 sedute)

- Rieducazione motoria in gruppo (20-30 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (20-30 sedute) - Training deambulatorio del passo (20-30 sedute)

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute) - Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Esiti di artroscopia

(58)

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale complessa (30-40 sedute)

- Rieducazione motoria in gruppo (30-40 sedute) - Terapia occupazionale individuale (30-40 sedute) Prestazioni da riportare come voce singola su

impegnativa AUSL

- Massaggio linfatico (20-30 sedute)

Esiti di artroprotesi arti sup

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale complessa (30-40 sedute)

- Rieducazione motoria in gruppo (30-40 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (30-40 sedute) - Training deambulatorio del passo (30-40 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Massaggio linfatico (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Pressoterapia (20-30 sedute)

Esiti di artroprotesi arti inf

(60)

Criteri e modalita

Criteri e modalita’’ di erogazione delle prestazioni di di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e della riabilitazione

medicina fisica e della riabilitazione

Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.6 del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.6 del

21.01.03 21.01.03

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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Bari aprile 2002 Bari aprile 2002

Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte

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