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LLEE PPRREESSTTAAZZIIOONNII RRIIAABBIILLIITTAATTIIVVEE VVaalluuttaazziioonnee ddeellllaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee ee rriimmbboorrssoo ddeellllee ssppeessee

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Academic year: 2022

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(1)

A A sp s p e e t t ti t i r ri ia ab bi il li i ta t at ti iv vi i e e m me ed di ic co o l le eg ga al li i d de el l t t ra r a um u ma a ti t iz zz z a a to t o d d e e l l la l a s st tr ra ad da a e e d de el ll lo o s sp po or rt t

Ba B a ri r i, , 1 12 2 g gi iu u gn g n o o 2 2 0 0 0 0 4 4

LE L E P PR R ES E S T T AZ A Z IO I ON N I I R R IA I A B B IL I L IT I T AT A TI IV V E E V V a a l l u u t t a a z z i i o o n n e e d d e e l l l l a a c c e e r r t t i i f f i i c c a a z z i i o o n n e e

e e r r i i m m b b o o r r s s o o d d e e l l l l e e s s p p e e s s e e

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∗∗

Fiduciario Medico Legale Servizio Antifrode Ania, Bari. Docente di Semeiotica e diagnostica medico legale Corso di Specializzazione in Medicina Legale Università di Foggia

∗∗Medico Legale, Bari

(2)

-Chi può effettuare i trattamenti riabilitativi -Chi può prescriverli

-Dove possono essere effettuati

-Quali sono i corretti protocolli riabilitativi -Quali sono rimborsabili

Figure giuridicamente riconosciute

ai sensi del ai sensi del D.L. 29 marzo 2001

“Professioni sanitarie riabilitative“

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

"Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica"

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

(3)

"Professioni tecnico sanitarie"

area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

“Professioni tecniche della prevenzione"

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.

D.M. 14.9.94 n. 741 Profilo professionale del fisioterapista

Operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita

Il percorso formativo definito con Decreto del Ministero della Sanità si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica o un diploma

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il terapista della riabilitazione:

(4)

- Elabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile

- Pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali - Propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia

- Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali

- Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale

L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel - recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:

assoluta

se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti;

assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria

relativa

quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico che non solo individua il percorso sanitario riabilitativo, ma decide le modalità e la durata delle applicazioni;

regolata dalle norme che attengono alla professione medica (esenzione ai fini I.V.A. ai sensi del D.P.n. 633 del 1972, e art. 36 del D.L. 30.8.93 n. 331)

“sono esenti I.V.A. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni arti sanitarie soggette a vigilanza”

(5)

Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94:

l’attività del fisioterapista può essere esercitata in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale o presso studi privati.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995:

deve ritenersi ‘‘ambulatorio”, e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l’apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.

(6)

Codice deontologico del fisioterapista

Il ft elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica … (art 11)

Al ft è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dall’Associazione o dall’Ordine Professionale (art 30)

Il ft, ove riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di denunciare ogni abuso all’Associazione o all’Ordine Professionale (art 32)

Diplomi e attestati equipollenti al diploma universitario di fisioterapista ai sensi del D.L. 27.7.00

¾ Fisiokinesiterapista (Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art.)

¾ Terapista della riabilitazione (Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali)

¾ Terapista della riabilitazione (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341)

¾ Tecnico fisioterapista della riabilitazione (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982)

¾ Terapista della riabilitazione dell’apparato motore (D.P.R. n.

162, del 10 marzo 1982)

¾ Massofisioterapista (Corso triennale di formazione specifica legge 19 maggio 1971, n. 403)

Non esiste un albo o un ordine dei fisioterapisti

il fisioterapista deve comunque effettuare l'iscrizione al pubblico registro delle Professioni e delle arti Sanitarie. (ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D. 27-7-34 n. 1265 e successive modifiche)

(7)

Ogni trattamento riabilitativo deve essere preceduto da diagnosi e prescrizione medica

Legge 5 febbraio 1992, n. 175. Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999

(art. 1 comma 1) La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie.

(art. 1 comma 3-4) L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(art. 1 comma 5) Le disposizioni dell’art 1 della L. 175/92 si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le professioni sanitarie e le professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti

Targhe e inserzioni (art 1 comma 2)

z nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

(8)

z titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;

z onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

(9)

MINISTERO DELLA SANITA’ DECRETO 16 Settembre 1994, n. 657

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell’art.

1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

a. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;

b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c. riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;

d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;

b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c. riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;

d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;

e. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.

Studi privati di singoli professionisti OBBLIGATORIO

z l’autorizzazione del sindaco previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale

z seguire le indicazioni contenute nel Decreto 16.9.94 n. 657 Ministero della Sanità

(10)

Sanzioni

censura o sospensione ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221

Case di cura private, gabinetti, ambulatori mono o polispecialistici

OBBLIGATORIO

z l'indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria

z le autorizzazioni alla pubblicità devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali (oppure gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati)

Sanzioni

sospensione dall'esercizio della professione sanitaria dei titolari e direttori sanitari responsabili delle strutture per un periodo da due a sei mesi

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175)

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

(11)

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (1) Aggiornata ai sensi della legge n. 42 del 1999 – art. 9 -

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

Unico decreto: 3 maggio 1994

“determinazione delle attrezzature Tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie”

riguardante solo Odontotecnici, ottici, tecnici-ortopedici

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175)

Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni

Art 53 codice deontologico dei medici chirurghi ed odontoiatri

z Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.

(12)

z Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

z

Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.

Quali trattamenti sono rimborsabili

z effettuati da figure professionali giuridicamente riconosciute presso studi o strutture

z con documentata diagnosi e con relativa prescrizione medica in linea la patologia (verifica del tipo e durata dei trattamenti sulla base delle indicazioni previste dalla letteratura o da specifici protocolli da predisporre)

z accompagnati da ticket e/o ricevuta fiscale che attestino analiticamente i trattamenti effettuati ed il costo delle singole prestazioni

z documentati da attestato di effettuazione

Attestati Certificati di effettuazione di trattamenti sanitari (FKT, MT, etc).

Non hanno alcun valore se:

non sono firmati dal sanitario (se prestazione privata o convenzionata) o dal Direttore Sanitario della struttura;

RIFERIMENTI NORMATIVI - R.D. 27.7.34 n. 1265

- DPR 6.3.68 n. 680 - DPR 14.3.74 n. 225 - DPR 7.3.75 n. 163 - L. 5.2.92 n. 175 - DL 30.12.92 n. 502

- DECRETO 16.9.94 n. 657 - L. 26.2.99 n. 42

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie)

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- L.14.10.99, n. 362 - DECRETO 27.7. 2000 - L. 10.8.00 n. 251

(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,

tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)

- DECRETO 17.5. 2002 - L. 8.1.02 n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge 12.11.01 n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

- DECRETO-legge 12.11.01 n. 402 - DECRETO 29.3.01

(14)

Ricevute fiscali in circolazione corrette con sostituzione dei

dati con il nome Mario Bianchi

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Ipotesi di protocolli riabilitativi

Fratture articolari

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa (40-50 sedute)

- Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice (40-50 sedute) - Rieducazione motoria in gruppo (40-50 sedute)

- Terapia occupazionale individuale (40-50 sedute) - Elettroterapia dei muscoli (40-50 sedute)

- Magnetoterapia (40-50 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute)

- Risoluzione manuale di aderenze articolari (40-50 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione

- Massoterapia manuale (20-30 sedute) Contusioni articolari

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

- Ultrasuono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Fratture segmenti ossei

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20-30 sedute) - Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione delle articolazioni (10 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Distorsione rachide cervicale

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20-30 sedute) - Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione di colonna vertebrale (10 sedute)

- Irradiazione infrarossa (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione

(23)

- Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Radarterapia (20-30 sedute)

Fratture vertebrali amieliniche

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria in gruppo (40-50 sedute)

- Esercizi respiratori individuali (40-50 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (40-50 sedute) - Magnetoterapia (40-50 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione di colonna vertebrale (20 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20 sedute) Distrazioni muscolari

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

- Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

- Irradiazione infrarossa (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione

- Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Massoterapia meccanica (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

- Mesoterapia (4-6 sedute)

Tendiniti post traumatiche

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute) - Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Lussazioni articolari

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20-30 sedute) - Rieducazione motoria in gruppo (20-30 sedute)

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

(24)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Distorsioni articolari

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Rieducazione motoria individuale segmentale semplice (20-30 sedute) - Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche(20-30 sedute) - Elettroterapia antalgica TENS (20-30 sedute)

- Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

- Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute) Prestazioni non in regime di convenzione

- Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

Contusione lombare

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL - Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute)

- Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Laserterapia antalgica (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Ionoforesi (20-30 sedute)

-

Esiti di artroscopia

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale complessa (20-30 sedute) - Rieducazione motoria in gruppo (20-30 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (20-30 sedute) - Training deambulatorio del passo (20-30 sedute)

- Elettroterapia dei muscoli (20-30 sedute)

- Elettroterapia antalgica diadinamiche (20-30 sedute) - Ultrasono terapia (20-30 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Mobilizzazione delle articolazioni (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute)

Esiti di artroprotesi arti sup

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

(25)

- Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale complessa (30-40 sedute) - Rieducazione motoria in gruppo (30-40 sedute)

- Terapia occupazionale individuale (30-40 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Massaggio linfatico (20-30 sedute)

Esiti di artroprotesi arti inf

Prestazioni da riportare in un massimo di tre voci su impegnativa AUSL

- Rieducazione motoria individuale segmentale strumentale complessa (30-40 sedute) - Rieducazione motoria in gruppo (30-40 sedute)

- Esercizi posturali propriocettivi individuali (30-40 sedute) - Training deambulatorio del passo (30-40 sedute)

Prestazioni da riportare come voce singola su impegnativa AUSL - Massaggio linfatico (20-30 sedute)

Prestazioni non in regime di convenzione - Massoterapia manuale (20-30 sedute) - Pressoterapia (20-30 sedute)

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Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e della riabilitazione

Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 6 del 21.01.03

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Bari aprile 2002

Riferimenti

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