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La competenza civile del giudice di pace dopo la l. 69/2009 - Judicium

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PAOLA LICCI

La competenza civile del giudice di pace dopo la l. 69/2009

SOMMARIO: 1. L’ampliamento della competenza del giudice di pace. – 2. Le modifiche sulla competenza per materia e la portata applicativa del n. 3 bis. – 3. Il frazionamento del credito.– 4. Il rito applicabile alle controversie in materia di interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. - 5. La nuova competenza per materia del giudice di pace e i procedimenti speciali. – 6. …(Segue). Le domande accessorie e il nuovo procedimento sommario.

1. L’ampliamento della competenza del giudice di pace.

Nell’ambito della riforma della giustizia civile, attuata con l. 69/2009 allo scopo di razionalizzare, semplificare e accelerare il processo, trovano spazio delle novità che riguardano la competenza del giudice di pace.

L’intervento legislativo modifica direttamente l’art. 7 c.p.c ampliando le competenze del giudice onorario, sotto il profilo tanto del valore, quanto della materia, quanto ancora della “competenza mista” (discendente dalla combinazione dei criteri del valore e della materia).

Obiettivo della riforma è smaltire il carico di lavoro della magistratura attraverso una redistribuzione delle cause tra i vari uffici giudiziari. Tuttavia si dubita che tale ambizione possa realmente essere perseguita attraverso la tecnica privilegiata, dal momento che alla sottrazione delle cause al Tribunale e alla loro conseguente attribuzione al giudice di pace non è seguito un aumento

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dell’organico della magistratura onoraria né un miglioramento della struttura organizzativa dei relativi uffici1.

Sotto il profilo del valore, il limite per la competenza nelle cause relative a beni mobili viene esteso da € 2.582,28 a € 5.000 mentre per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti è ampliato a € 20.000 rispetto ai precedenti € 15.493,71. Si tratta di aumenti di valore poco apprezzabili 2, specie considerata la svalutazione intervenuta – anche a seguito dell’ingresso dell’euro - e il tempo trascorso dalla fissazione dei limiti originari 3.

1 Favorevole all’attribuzione di maggiori cause e procedimenti ai giudici di pace, al fine di alleggerire il lavoro dei giudici togati, era già prima della riforma CIPRIANI,Giudici di pace e riparto della competenza (ovvero: come distribuire quattro milioni di procedimenti civili all’anno), in Foro It., 1995, I, 3016. Valuta positivamente la scelta del legislatore di aumentare la competenza del giudice di pace CONSOLO, Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur., 2009, 737. L’A. ritiene ragionevole l’attribuzione di nuove cause al giudice di pace in ragione della serietà e della funzionalità di cui ha dato prova la magistratura onoraria «almeno nel centro-nord». Per SASSANI,TISCINI,Commento sub art. 7, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), a cura di SALETTI,SASSANI,Torino, 2009, 2 s., l’aumento di competenza del giudice di pace è una novità della quale compiacersi, apparendo un aumento proporzionato rispetto ai mezzi. Attendeva invece l’introduzione di valori più alti di quelli introdotti nell’art. 7 c.p.c.

dalla Legge di riforma, al fine di ottenere maggiori benefici nella distribuzione dei carichi di lavoro tra giudice di pace e tribunale,G.F.RICCI,La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Torino, 2009,10. Diversamente PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro It., 2009, V, 222, secondo cui l’aumento della competenza del giudice di pace non considera le conseguenze che detto aumento potrà avere sugli uffici dei giudici onorari - che fino ad ora hanno dato prova di smaltire solo un numero di cause pari a quelle sopravvenute - e prescinde da qualsiasi ripensamento in ordine alla professionalità del giudice di pace e delle modalità attraverso cui assicurarla. Per ulteriori commenti sulla riforma della competenza del giudice di pace v.

SASSANI,TISCINI, Prime Osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69,in www.judicium.it, § 3, e in Le modifiche al codice di procedura civile, a cura di ALPA, Napoli, 2010, 59;BOVE, in BOVE,SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Matelica, 2009, 29; BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in Il giusto processo civile, 2009, 752 ss.; ID.,Commento sub art. 7, in BALENA,CAPONI,CHIZZINI,MENCHINI, La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, 3 ss.;DALFINO,Le nuove competenze civili del giudice di pace, in Il giusto processo civile, 2010, 153; RONCO,I mutamenti nel sistema della competenza, in Giur. It., 2009, 1573 s.; TRISORIO LIUZZI,Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in Foro It., 2009, V, 253 ss.;BOCCAGNA, in AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività – Legge 18 giugno 2009, n. 69, Napoli, 2009, 13 ss.; RUFFINO,Competenza del giudice di pace, in Nuovo processo civile. Il civilista, Milano, 2009, 6 ss; ASPRELLA,GIORDANO,La riforma del processo civile - dal 2005 al 2009, in Giust. civ., 2009, suppl. n. 6, 7; PARROTTA,Aumenta la competenza dei giudici di pace, in Guida al diritto. Il sole 24 ore, 2009, fasc. 27, 99 ss, RIZZARDO,Commento sub art. 7, in Codice di procedura civile commentato- La riforma del 2009, diretto da CONSOLO,Milano, 2009, 3 ss..

2 Si noti infatti che l’aumento di competenza per i beni mobili è di poco inferiore al doppio del valore originario di € 2.583,28, mentre quello in tema di risarcimento danni da circolazione stradale è di un terzo rispetto al vecchio limite di € 15.493,71.

3 Con l’ingresso della moneta unica europea, il limite fissato dall’art. 7 c.p.c. non è mutato, essendosi limitato il legislatore ad una semplice conversione del valore dalla lira all’euro

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Le modifiche esaminate hanno seguito la scia di quelle già contenute nel Ddl Mastella, presentato al Senato dal precedente Ministro della Giustizia della XV Legislatura. L’art. 1 del disegno elevava la competenza per valore dei giudici di pace ad € 10.000 e la competenza c.d. mista (per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti) ad € 50.000 4.

L’incremento dei limiti di valore apportati dalla L. 69/2009 ha una portata considerevolmente più ridotta di quella del precedente ddl 5. Il che va accolto con favore atteso che, come già rilevato, all’aumento del carico di lavoro dei giudici di pace non è seguita l’assunzione di nuovo personale amministrativo né una più equa distribuzione dei giudici sul territorio nazionale 6. D’altra parte, lo scetticismo nei confronti di un aumento delle competenze civili della giustizia di pace è dovuto alla non sempre garantita adeguatezza professionale, indipendenza ed efficienza dei giudici non togati 7. Sarebbe stato allora più ragionevole ripensare in primis ad un nuovo sistema di reclutamento per l’accesso alla funzione giurisdizionale fondato su criteri più rigorosi ed oggettivi 8, prima di procedere ad una riorganizzazione delle competenze.

Tuttavia, solo l’esperienza pratica potrà dirci se a fronte dell’effetto deflattivo nei Tribunali, la riforma dell’art. 7 c.p.c. causerà una paralisi degli uffici dei giudici di pace, con conseguente impossibilità per gli stessi di assolvere ai loro compiti istituzionali, o se l’effetto finale sarà una situazione di equilibrio tra i carichi di lavoro degli organi giudiziari 9.

4 Per un commento al Ddl Mastella, senza pretesa di completezza, v. LUISO, Prime osservazioni sul disegno Mastella, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2007, 605 ss.; CIPRIANI,Sulla mancata comparizione delle parti all’udienza (a proposito del progetto Mastella), in Il giusto processo civile, 2007, 429 ss.; GHIRGA,La riforma della giustizia civile nei disegni di legge Mastella, in Riv. Dir. Proc., 2008, 441 ss.; CAPPONI,Trattazione della causa e ruolo del giudice nel d.d.l. Mastella sulle

“Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile”, in Corr. Giur., 2007, 729 ss.; MANZO, Osservazioni sul disegno di legge Mastella per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile, in Foro It., 2007, V, 247 ss.

5 Con il precedente ddl infatti le competenze del giudice di pace sarebbero state quadruplicate.

6 Le gravi disfunzioni dei giudici di pace, lamentate anche dalle Associazioni nazionali di categoria, derivano inoltre da una irrazionale distribuzione dei giudici sul territorio che determina enormi differenze dei carichi di lavoro da ufficio a ufficio (fino a 500 volte). A tal proposito v. il comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace rinvenibile sul sito www.giudicedipaceroma.it.

7 Cfr. RUFFINO,op. cit., 6; PROTO PISANI,op. cit., 222; DALFINO,op. cit., § 1.In ordine al profilo della professionalità dei giudici non togati, dovrebbe in verità destare maggiori preoccupazioni il carico sempre maggiore di lavoro affidato ai giudici onorari dei Tribunali. Infatti, mentre a questi ultimi può essere attribuita la competenza per cause di valore indeterminabile, i giudici di pace esercitano la funzione giurisdizionale entro limiti di valore comunque minimali e per materie di più semplice risoluzione.

8 L’immissione dei giudici di pace nella funzione giurisdizionale avviene in base ad un concorso per titoli e dopo un tirocinio di sei mesi con valutazione finale.

9 Per tale valutazione occorrerà però tenere in conto che oltre all’aumento della competenza per valore dei giudici di pace, è stata disposto anche un incremento della competenza civile per materia. Le nuove competenze non si

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Infine è da rilevarsi come il legislatore non abbia colto l’occasione di riforma della competenza dei giudici onorari per adeguare, proporzionalmente agli aumenti disposti con l’art. 7 c.p.c., i limiti di competenza per valore dei giudici di pace nelle controversie in materia di opposizione ad ordinanze d’ingiunzione irrogatrici di sanzioni amministrative, ex art. 22 bis L. 689/1981, che resta di trentamilioni di lire 10.

2. Le modifiche sulla competenza per materia e la portata applicativa del n. 3 bis.

L’estensione della competenza ratione materiae del giudice di pace si deve al nuovo n. 3 bis del comma 3 art. 7. La novità concerne le «cause aventi ad oggetto gli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali», fino ad ora rientranti nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 444 c.p.c. Ratio della disposizione è, come per le modifiche apportate ai precedenti commi, sottrarre ai giudici togati un carico di lavoro inutile, soprattutto in considerazione della supposta facilità delle controversie in esame, per la cui risoluzione è spesso sufficiente un mero calcolo matematico 11.

Della capacità della disposizione di conseguire i risultati sperati si dubita, dal momento che l’ambito di applicazione del n. 3 bis è notevolmente più ridotto di quanto appaia.

In primo luogo, rientra nella competenza del giudice di pace solo la domanda sugli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali e non anche quella che abbia ad oggetto il riconoscimento del diritto o la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle somme dovute. Questi ultimi petita appartengono alla competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 444 c.p.c. Il nuovo art. 7 infatti non attribuisce null’altro alla competenza del giudice di pace se non la domanda sui frutti civili e sul maggior danno, lasciando la materia di copertura costituzionale (quella previdenziale ed assistenziale, appunto) alla cognizione del Tribunale del lavoro.

Occorre poi verificare se sia possibile una trattazione parallela di tali cause: l’una (quella sulla sorte capitale), davanti al Tribunale, l’altra (quella sugli interessi e sugli accessori da ritardato pagamento) dinanzi al giudice di pace.

Cominciamo col dire che sotto il profilo pratico l’ipotesi è piuttosto remota. Nella prassi gli avvocati sono soliti accompagnare la domanda principale di condanna al riconoscimento e al pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali con la richiesta di interessi e di rivalutazione monetaria, essendo quest’ultima diretta all’adeguamento dell'importo della prestazione originaria e non all’accertamento di un diritto autonomo e distinto da quello concernente il trattamento pensionistico 12. E’ difficile immaginare la proposizione di due distinte azioni una delle quali diretta ad ottenere esclusivamente la condanna al pagamento degli interessi (o del maggior danno) e l’altra proiettata sulla sorte capitale.

limitano alla sola materia civile, visto che nel disegno di legge sulla sicurezza, approvato definitivamente il 2 luglio 2009, ai giudici di pace è attribuita anche la titolarità a decidere sul reato di immigrazione clandestina.

10 Cfr. PROTO PISANI, op. cit., 222.

11 In tal senso v. BALENA,La nuova pseudo-riforma, cit., 753; RONCO,op. cit., 1574.

12 Cfr. Cass., sez. un., 25 luglio 2002, n. 10955, in Foro It., 2003, I, 879, con nota di D’AMICO.

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Al di là delle osservazioni pratiche, alla contemporanea pendenza dei due giudizi suddetti osta la disciplina sulla connessione ex art. 40 c.p.c. 13.

I commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. stabiliscono il principio generale della preminenza della competenza del giudice togato su quella del giudice di pace 14, quando tra le cause proposte dinanzi ai due uffici giudiziari esista un vincolo di connessione qualificata (per accessorietà, garanzia, pregiudizialità, compensazione riconvenzionalità). Nel caso che ci riguarda, l’art. 40 c.p.c. consente di determinare se possa aversi cumulo o contemporanea pendenza tra le controversie di cui al n. 3 bis dell’art. 7 c.p.c. e quelle indicate all’art. 442, commi 1 e 2, c.p.c.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 40 c.p.c., chi propone una causa sugli interessi o sugli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, rientrante nella competenza del giudice di pace, può proporre cumulativamente una domanda sulla prestazione stessa – di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro - innanzi al giudice togato affinché siano decise nello stesso processo, in quanto connesse ai sensi dell’art. 31 c.p.c. 15. Pertanto, il n. 3 bis non trova applicazione quando la domanda sugli interessi è proposta unitamente a quella sul capitale.

Qualora invece le cause siano proposte separatamente innanzi ai due organi giudiziari, il giudice di pace, ai sensi del comma 7 dell’art. 40 c.p.c., dovrà pronunciare anche d’ufficio la connessione in favore del Tribunale, con la conseguenza che la domanda sugli interessi e sul maggior danno sarà sottratta alla sua competenza.

Ecco quindi che la portata della novità introdotta all’art. 7 c.p.c. in tema di competenza per materia si rivela assai più limitata di quanto appaia 16: il giudice di pace potrà conoscere della causa accessoria solo quando la causa principale sulla prestazione previdenziale non sia contemporaneamente pendente. L’unica ipotesi residua in cui possa promuoversi l’azione di cui al n. 3 bis è quella in cui si adisca il giudice lamentando esclusivamente il mancato pagamento degli

13 Alla possibilità di proporre autonomamente la domanda sulla sorte capitale e quella sugli interessi e rivalutazione monetaria davanti a uffici giudiziari diversi (Tribunale del lavoro e giudice di pace), osterebbe anche il principio di divieto di frazionamento del credito di cui si dirà infra § 3.

14 In dottrina v. MERLIN,Connessione di cause e pluralità dei «riti» nel nuovo art. 40 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 1993, 1056;LUISO,Diritto processuale civile, I, Milano, 2009, 202.

15 La prevalente dottrina ritiene che la proposizione cumulativa delle cause legate da connessione ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. possa avvenire anche in deroga alla competenza per materia del giudice di pace, come nel caso delle controversie di cui all’art. 7, comma 3, n. 3 bis c.p.c. In tal senso v. SASSANI,Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2010, 332; BALENA,Elementi di diritto processuale civile, Bari, 2009, 172.

16 Cfr. BOCCAGNA, op. cit., 14, secondo cui la competenza del giudice di pace in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali sussisterà solo qualora tali domande vengano proposte in via autonoma, separatamente dalla domanda principale. Per DALFINO, op. cit., § 5, la vis attractiva esercitata dal tribunale rispetto al giudice di pace, in ragione dei commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c., rende inutile la modifica di cui al n. 3 bis dell’art. 7 c.p.c.

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interessi o degli accessori, dopo che il capitale sia stato spontaneamente corrisposto dall’ente di previdenza, in ritardo rispetto al momento di maturazione del diritto 17.

3. Il frazionamento del credito.

Una delimitazione della portata applicativa dell’art. 7 nel senso appena visto ha il vantaggio di evitare un conflitto della norma codicistica con i principi recentemente affermatisi nel nostro ordinamento di divieto di frazionare un credito. Se con il nuovo numero 3 bis art. 7 c.p.c. il legislatore intendeva consentire la proposizione della causa sugli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali in via separata ed autonoma da quella sulla sorte capitale, è andato in controtendenza rispetto ai commi 7, 8, e 9 dell’art. 20 del d.l. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 18. Tale norma - recependo un orientamento giurisprudenziale volto a vietare il frazionamento in più procedimenti di un credito unitario 19 - prevede che «nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio», debba essere disposta d’ufficio la riunione, ai sensi dell'articolo 151 disp. att. c.p.c., a pena di improcedibilità delle domande successive alla prima, dichiarabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Sicchè, alla luce della L. 133/2008 una domanda avente ad oggetto gli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali costituirebbe una

17 In tal senso v. BALENA,La nuova pseudo-riforma, cit., 753; RONCO,op. loc. cit. Si tratta invero di ipotesi non così rare, dovute alle inefficienze burocratiche degli enti pubblici deputati all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Si pensi al caso in cui sia stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico liquidato al titolare con ritardo rispetto al momento di maturazione. Gli interessi e la svalutazione monetaria intervenuta nel tempo compreso tra il riconoscimento del diritto e la corresponsione dello stesso potranno essere richiesti in sede giudiziale davanti al giudice di pace secondo il rito ordinario (sul rito applicabile alle controversie in esame v. infra § 4), in quanto proposti in assenza di una autonoma domanda sul capitale.

18 La norma rappresenta una delle novità in materia processuale introdotte dalla manovra economica del 2008 ed è ispirata all’esigenza – come si può leggere nella relazione tecnica al decreto - di reprimere il fenomeno del

“parassitismo legale” ai danni degli Enti previdenziali ed assistenziali, consistente nel frazionamento in una pluralità di procedimenti, di cognizione ed esecutivi di pretese sostanzialmente unitarie avanzate nei loro confronti. Per DALFINO, op. cit., § 5, «l’intento perseguito dal legislatore (…) con l’introduzione dell’art. 20, commi 7°, 8°, e 9°, era triplice:

assicurare la ragionevole durata del processo, razionalizzare le attività processuali, contrastare l’abuso del processo, in un settore in cui la proliferazione delle cause c.d. seriali rappresenta un fenomeno diffusissimo». In argomento v.

inoltre ID.,Processo del lavoro: note a prima lettura su alcuni recenti interventi di riforma del processo del lavoro, in Foro It., 2008, V, 305 ss.; ID, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, Torino, 2008, 241 ss; CAMA, Frammentazione e riunificazione delle cause previdenziali ed assistenziali, in Lav. Giur., 2009, 337 ss.; GENTILE, Connessione, serialità e riunione delle controversie previdenziali e assistenziali, in Commentario alla legge n. 133/2008, a cura di MISCIONE,GAROFANO,Milano, 2009, 319 ss.

19 Cfr. Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, in Giur. It., 2008, 929, con nota di RONCO e in Riv. Dir. Proc., 2008, 1435, con nota di GOZZI.

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forma di frazionamento del credito 20. Legittimando l’art. 7 n. 3 bis c.p.c. la proposizione autonoma dell’azione volta ad ottenere la prestazione pensionistica, rispetto a quella relativa agli accessori, la norma contraddice la tendenza già espressa nella L. 133/2008 e negli orientamenti della Corte di legittimità 21 di combattere il fenomeno dell'artificioso frazionamento in più procedimenti di pretese azionabili unitariamente. E’ irragionevole ed inopportuno che lo Stato consenta la proposizione di più domande separate, ciascuna delle quali volta a determinare un elemento della fattispecie. Senza contare che in questo modo l’art. 7, in quanto legge successiva, non solo sarebbe contraria al principio suddetto, ma avrebbe pure una portata parzialmente abrogativa dell’art. 20 della L.

133/2008, poiché consentirebbe il frazionamento di un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, che la legge del 2008 espressamente vieta.

Il rischio di conflitto è fugato se si tiene conto, invece, della effettiva portata applicativa del nuovo n. 3 bis art. 7 c.p.c. che (come visto 22) non va oltre il caso della contestazione giudiziale dei soli accessori o interessi.

Restringere l’ambito di applicazione della competenza del giudice di pace in materia di accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali al solo caso in cui non è contemporaneamente pendente la causa principale sulla sorte capitale consente, in altri termini, di evitarne qualunque interferenza con i principi del nostro ordinamento posti a tutela del credito previdenziale 23.

4. Il rito applicabile alle controversie in materia di interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali

L’individuazione del rito applicabile alle cause di cui al n. 3 bis art. 7 c.p.c. è rimessa dal legislatore della riforma al nuovo ultimo comma all’art. 442 c.p.c. Ai sensi di tale disposizione, per le controversie aventi ad oggetto gli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali non si osservano le norme sul procedimento in materia di previdenza e assistenza obbligatorie né quelle sulle controversie individuali di lavoro (cui l’art. 442 c.p.c. rinvia espressamente per determinare la disciplina applicabile anche alla materia previdenziale) 24.

Ratio della norma è garantire l’unicità del rito adottabile per le cause di competenza del giudice di pace per le quali trova spazio solo il rito ordinario e non anche quello del lavoro 25.

20 Per frazioni di credito relative al medesimo rapporto si intendono i ratei di cui la prestazione eventualmente si compone, gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, ma anche le spese legali riconosciute nel provvedimento giudiziale.

21 v. nota 19.

22 v. supra § 2.

23 In tal senso v. BALENA,La nuova pseudo-riforma, cit., 753, s.

24 Tale previsione, contenuta originariamente al comma 2 del’art. 45 del testo approvato dal Senato, è stata poi soppressa dalla Camera dei deputati e nuovamente reinserita nel corso dell’esame in terza lettura alla Camera al comma 22 dell’art. 46 della Legge di riforma.

25 Cfr.BOCCAGNA,op. cit., 14.

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Gli artt. 442 e ss. c.p.c. tornano ad applicarsi alle controversie in tema di interessi e maggior danno solo qualora tali domande siano proposte cumulativamente o successivamente riunite ad una domanda sulla sorte capitale. Infatti, ai sensi dell’art. 40 commi 6 e 7 c.p.c., entrambe le controversie (quella accessoria di competenza del giudice di pace e quella principale di competenza del Tribunale) sono trattate e decise dal Tribunale 26, mentre il rito applicabile è determinato in base al criterio indicato dall’art. 40 comma 3 c.p.c. Tale norma prevede che nei casi di connessione forte

27 tra cause assoggettate l’una al rito ordinario e l’altra – quella in materia di lavoro o previdenziale- al rito speciale, tutte le controversie siano trattate con il processo del lavoro. Ne consegue che qualora la domanda non riguardi solo il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, ma abbia ad oggetto anche il diritto previdenziale o assistenziale, il giudice competente è il Tribunale e il rito applicabile è quello disciplinato dagli artt. 442 ss. c.p.c.

Allorché invece venga proposta una controversia solo sugli accessori si applicano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 n. 3 bis e 442 comma 3 c.p.c., le norme sul procedimento dinanzi al giudice di pace cui è affidata la trattazione e decisione della causa.

Si può infine osservare che il nuovo comma 3 dell’art. 442 c.p.c. esclude per le controversie in tema di interessi e maggior danno ex n. 3 bis art. 7 c.p.c. l’applicazione non solo del capo II, e cioè delle norme sulle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ma anche quelle del capo I del titolo IV e quindi delle disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro. Ciò implica la non obbligatorietà dei procedimenti amministrativi ex art. 443 c.p.c. e del tentativo di conciliazione stragiudiziale ex art. 410 c.p.c. 28.Il che risulta in contrasto con l’obiettivo deflattivo del contenzioso giudiziario che il legislatore mira a perseguire di riforma in riforma. Escludendo l’obbligatorietà delle procedure di composizione stragiudiziale delle liti, si disincentivano gli enti previdenziali debitori dal riconoscere e soddisfare il credito in sede amministrativa, prevenendo lo svolgimento dell’attività giurisdizionale che non risulti necessaria 29.

Tuttavia, attesa la facilità delle controversie in esame 30 e il loro ridotto valore, l’inconveniente appena evidenziato non dovrebbe comportare dei gravi riflessi sull’andamento dell’attività giurisdizionale 31.

26 V. supra § 2.

27 Sulla distinzione tra connessione forte e connessione debole v. LUISO,Diritto processuale, cit., 200.

28 Osserva DALFINO, Le nuove competenze civili, cit., § 6, che non saranno altresì applicabili la regola che fissa la competenza nel luogo di residenza dell’attore ex art. 444, comma 1, c.p.c., né quella che consente di procedere all’esecuzione con la sola copia del dispositivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 447 comma 2 e 431 comma 2 c.p.c. Per l’A. resta dubbia invece l’applicazione di quelle norme che, seppur non contenute nei capi I e II del titolo IV del libro II del codice di rito, sono tuttavia applicabili nelle controversie previdenziali e assistenziali come, ad esempio, l’art. 152 ultima parte disp. att. c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009.

29 Tale preoccupazione è particolarmente avvertita da PARROTTA,op. cit., 101. Per BALENA, La nuova pseudo-riforma, cit.,753, in particolare nota 4, l’inconveniente dovrebbe essere mitigato dal fatto che le controversie ex n. 3 bis art. 7 c.p.c. siano spesso cause di modesto valore e comunque di facile risoluzione. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di conciliare stragiudizialmente.

30 V. supra § 2.

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5. La nuova competenza per materia del giudice di pace e i procedimenti speciali.

Seppur il novellato art. 442 c.p.c. punti ad imporre il procedimento ordinario a cognizione piena dinanzi al giudice di pace per le cause ex n. 3 bis art. 7 c.p.c., è verosimile che non sia esso il procedimento che troverà maggior spazio per le controversie in esame.

Se l’oggetto di tali cause coincide esclusivamente con la richiesta di mancato pagamento degli interessi o del maggior danno, dopo che il capitale sia stato spontaneamente corrisposto dall’ente di previdenza, in ritardo rispetto al momento di maturazione della prestazione 32, il diritto di credito accessorio può trovare più rapidamente soddisfazione attraverso la proposizione di un ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c., corredato da una valida prova scritta. Posto che l’oggetto del giudizio è limitato alla domanda accessoria, mentre quella principale è già stata definitivamente tutelata extragiudizialmente, è più che plausibile che vi sia una documentazione proveniente dallo stesso debitore dalla quale risulti il riconoscimento del diritto previdenziale a partire da un dato momento storico cui però ha fatto seguito un pagamento in ritardo. Il calcolo degli interessi diviene così operazione assai semplice tenuto conto che è lo stesso ente previdenziale che nei suoi documenti individua il tempo iniziale di maturazione del diritto da cui può desumersi il ritardo nell’adempimento e conseguentemente l’ammontare dei frutti civili.

L’operatività del rito monitorio, in alternativa a quello a cognizione piena, è in grado peraltro di ovviare all’inconveniente lamentato supra 33, derivante dall’esclusione dell’obbligatorietà delle procedure di composizione della lite in via amministrativa, atteso che il fornire al creditore una tutela certa e rapida con il decreto ingiuntivo si traduce indirettamente in una considerevole deflazione del numero di giudizi civili 34.

6. …(Segue). Le domande accessorie e il nuovo procedimento sommario.

Ultimo interessante profilo concernente le controversie in tema di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali attiene al rapporto tra tali domande e il nuovo procedimento sommario di cognizione.

Occorre una premessa: l’analisi che segue parte dal presupposto – tutt’altro che certo – che il rito ex artt. 702 bis ss. sia compatibile ed alternativo al processo del lavoro 35. Ciò posto, si deve

31 Cfr. BALENA,op. loc. cit. L’esclusione dell’obbligatorietà delle procedure di composizione stragiudiziale in tali tipi di controversie non dovrebbe avere dei riflessi eccessivamente negativi anche in ragione del fatto che la maggior parte delle cause aventi ad oggetto interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali si pensa sarà proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, cui comunque non è applicabile l’art. 443 c.p.c. V. § seguente.

32 V. supra §§ 2-3.

33 V. § precedente e in particolare nota 29.

34 Si consideri peraltro che nel procedimento per ingiunzione non è obbligatorio esperire il previo tentativo di conciliazione. Così Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Mass. Giur. Lav., 2000, 1098, con nota di TISCINI.

35 In dottrina sull’alternatività del procedimento sommario al rito del lavoro v. in senso favorevole OLIVIERI,in AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività. Legge

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verificare se sia possibile che la causa sugli interessi e accessori, di competenza del giudice di pace, sia trattata con il nuovo procedimento sommario il quale, ai sensi degli artt. 702 bis ss., è applicabile alle controversie in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e quando la causa sia facilmente decidibile attraverso una istruzione sommaria.

Quanto all’ultima delle predette condizioni ci sembra che essa sia perfettamente riscontrabile nelle controversie di cui al n. 3 bis art. 7 c.p.c. 36. In ordine invece al criterio della competenza, è stata esclusa l’operatività del nuovo rito sommario nelle controversie di competenza del giudice di pace 37, ragion per cui la domanda limitata agli interessi e al maggior danno non potrebbe essere trattata secondo la disciplina degli artt. 702 bis ss. Il danno derivante da questa esclusione è limitato: la facilità della materia consentirà una trattazione semplificata anche se il rito applicabile ad essa è quello ordinario a cognizione piena (davanti al giudice di pace).

Diversa è l’ipotesi in cui la domanda accessoria sia proposta unitamente o successivamente riunita a quella principale sulla prestazione previdenziale promossa nelle vie sommarie: in questo caso, come si è già visto 38, operano le disposizioni sulla connessione ex art. 40 commi 6 e 7 c.p.c., sicché la causa sugli interessi è trattata dal giudice del lavoro con il rito prescelto dall’agente. Il che consentirebbe di aprire la strada al nuovo procedimento sommario – seppure in via marginale – anche nelle controversie di competenza del giudice di pace 39.

E’ tuttavia chiaro che tale spazio di operatività degli artt. 702 bis ss. sarà totalmente sacrificato – almeno nelle controversie in esame – ove dovesse escludersi l’alternatività del procedimento

18 giugno 2009, n. 69, Napoli, 2009, 84; ID.,Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note), in www.judicium.it, § 1, secondo cui per consentire il funzionamento del procedimento sommario nella materia giuslavoristica occorre comunque la preventiva richiesta del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.; CONSOLO, La legge di riforma, cit., 883Contra, DALFINO,Sull’inapplicabilità del nuovo procedimento sommario di cognizione alle cause di lavoro, in Foro It., 2009, V, 392 ss.; ARIETA, Il rito “semplificato”di cognizione, in Le modifiche al codice di procedura civile, a cura di ALPA, Napoli 2010, 331;MENCHINI, L’ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Le modifiche al codice di procedura civile, a cura di ALPA, Napoli 2010, 260; CARRATTA, op. cit., 139; ID.,Il procedimento sommario di cognizione, in Le modifiche al codice di procedura civile, a cura di ALPA, Napoli 2010, 284; BOVE,Il nuovo processo civile, cit., 81-82; LUISO,Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2009, 1568; BALENA,Il procedimento sommario di cognizione, in Foro It., 2009, V, 325.

36 V. § precedente.

37 Cfr. TISCINI,Commento sub art. 702 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), a cura di SALETTI, SASSANI, Torino, 2009, 236; MENCHINI, L’ultima “idea”, cit., 260; LUISO, Il procedimento, cit., 1568; ARIETA,Il rito “semplificato”, cit. 332.

38 V. supra §§ 2, 4.

Sull’estensione del rito sommario alle domande di competenza del giudice di pace connesse ad altre di competenza del Tribunale v. TISCINI,Commento, cit., 236.

39 Sull’estensione del rito sommario alle domande di competenza del giudice di pace connesse ad altre di competenza del Tribunale v. TISCINI,Commento, cit., 236.

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sommario a quello del lavoro 40. Se così fosse infatti in caso di cumulo della domanda sugli interessi a quella sulla sorte capitale, la causa di competenza del giudice di pace sarà trattata e decisa dal Tribunale seguendo il rito di cui agli artt. 442 ss.

40 In ordine alla possibilità di considerare il procedimento sommario alternativo al rito del lavoro, è bene tenere in conto che il ddl 1167 (approvato con modificazioni dalla Camera il 29 aprile 2010, ed attualmente in stato di relazione), trasforma la procedura conciliativa di cui all’art. 410 c.p.c. da obbligatoria in facoltativa, risolvendo un problema di incompatibilità tra gli artt. 702 bis ss. e il processo del lavoro. E’ proprio l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a rappresentare attualmente una delle principali ragioni ostative all’applicazione del rito sommario alle controversie di cui agli artt. 409 ss., non essendo essa facilmente compatibile con un processo ispirato ad esigenze di sommarietà. In argomento v. TISCINI, Nuovi disegni di legge sulle controversie di lavoro tra conciliazione e arbitrato, Convegno di studio dal tema “L’arbitrato in materia di lavoro: fonti e impugnazioni”, tenutosi presso l’Università LUISS Guido Carli, Roma, 17 novembre 2009, secondo cui «Il problema sarebbe quindi risolto in nuce stando alla nuova formulazione che rende facoltativo il tentativo di conciliazione. Se così fosse non vi sarebbe alcuna incompatibilità strutturale del rito sommario con la fase conciliativa stragiudiziale, essendo essa pur sempre facoltativa, e perciò eliminabile ogni qualvolta esigenze lato sensu di celerità impongono di tagliare i tempi del processo».

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