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Il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Trani, dott. Gaetano Labianca, ha emesso il seguente:
DECRETO FATTO
Con istanza ex art. 446 cod. civ. depositata in data 22.3.2011 (proc. n. 780/2011 R.G.), V. A., premesso:
- di avere una malattia invalidante e di non poter provvedere, in quanto disoccupato, alle esigenze sue e di quelle della sua famiglia, composta da moglie e figlia, entrambe disoccupate;
- che, con atto notificato il 12.5.2010, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, i suoi genitori V. An. e G. G., onde ottenere un assegno alimentare quantificato nella misura di euro 500,00 mensili ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- che aveva già richiesto al Tribunale di Trani un assegno provvisorio alimentare, ma la relativa richiesta era stata rigettata in quanto l'assistenza sociale incaricato di redigere nota informativa aveva al riguardo erroneamente evidenziato che esso istante percepiva una pensione di invalidità di euro 360,00 mensili oltre ad una indennità di frequenza per la figlia nella misura di euro 360,00 mensili;
- che invece la pensione ammontava ad euro 260,00 mensili, mentre l'indennità di frequenza per la figlia era stata erogata sino a giugno 2010 e poi non rinnovata;
tanto premesso, chiedeva che fosse disposto in suo favore ed a carico dei sigg. V.
An. e G. G. il pagamento della somma di euro 500,00 mensili ovvero dell'altra somma ritenuta di giustizia.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituivano i genitori dell'istante, i quali resistevano alla domanda evidenziando di non avere le possibilità economiche per far fronte alla richiesta del figlio, il quale oltretutto si era posto in condizione di non lavorare volontariamente, senza che la patologia di cui era afflitto potesse minimamente intralciare lo svolgimento di una valida ed idonea attività lavorativa.
Istruita la causa con una informativa richiesta alla Guardia di finanza di Molfetta, all'udienza del 19.12.2011 la causa veniva riservata per la decisione.
Diritto
Ad avviso dell'odierno Giudicante, il ricorso è inammissibile.
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Giova premettere che, stante la lacunosa disciplina di cui all'art. 446 c.c., una parte maggioritaria della giurisprudenza di merito e della dottrina ritiene che il provvedimento ex art. 446 c.c. abbia natura cautelare; in altri termini, per i profili di disciplina non contemplati dall'art. 446 c.c., vigerebbero le norme sul procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., secondo il rinvio in termini di compatibilità, operato dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. (v. Trib. Firenze 7.11.1994 in Foro it. 1995, I, 1360, trib. Catania 22.3.2005 in Foro it., tra le diverse pronunce in tal senso).
In particolare, si ritiene che il provvedimento sia revocabile e modificabile, se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori dei quali si è acquisita successivamente conoscenza ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., che sia altresì reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c, nonchè soggetto alle regole di inefficacia ex art. 669 novies c.p.c.
Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene invece che il provvedimento non sia né revocabile né modificabile (v. Trib. Napoli 13.1.1966, in Foro it. 1966, I, 1196) ad opera del giudice istruttore; altre pronunce ancora ritengono che il provvedimento non sia suscettibile di reclamo, ma soltanto a riesame in sede di legittimità e di merito in sede di decisione della causa (Cass. 70/2348 e App. Roma 20.2.1958).
Ora, reputa l'odierno Giudicante che il Presidente del Tribunale non possa, ad libitum, pronunciarsi su una precedente istanza già rigettata, ma, similmente a quanto avviene per le ordinanze ex art. 708 c.p.c., il suo provvedimento sia suscettibile solo di reclamo; una volta pronunciatosi il giudice superiore, ogni questione attinente la revoca o la modifica del provvedimento deve confluire più propriamente nell'ambito del giudizio di merito; il Presidente del Tribunale si pronuncia, cioè, una volta sola.
Una volta ritenuta la natura cautelare del provvedimento ex art. 446 c.c., deve giocoforza ritenersi che l'istanza riproposta (dopo il primo rigetto del 13.12.2010) al Presidente del Tribunale sia inammissibile, in quanto il Presidente si è già pronunciato con provvedimento di rigetto in data 13.12.2010; ove si qualifichi - come pare dal tenore del ricorso, nel quale si pone a base della riproposizione dell'istanza un fatto nuovo, rappresentato dall'errore dell'assistente sociale nella quantificazione della pensione di invalidità - il ricorso come una modifica del procedente provvedimento ex art. 669 decies c.p.c., esso andava indirizzato, essendo pendente il giudizio di merito, al giudice di quest'ultimo e non al Presidente del Tribunale, rispetto al cui provvedimento l'unica revisione possibile era il reclamo, nella specie non esperito.
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In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, visto l'art. 446 c.c.;
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 30 dicembre 2011.
IL Giudice delegato dal Presidente del Tribunale Dott. Gaetano Labianca
Depositato in cancelleria il 9.1.2012