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Traduzione C-29/19 – 1

Causa C-29/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale Data di deposito:

16 gennaio 2019 Giudice del rinvio:

Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 ottobre 2018

Ricorrente in primo grado, resistente in appello e ricorrente per cassazione:

ZP

Resistente in primo grado, ricorrente in appello e resistente per cassazione:

Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per il lavoro)

BUNDESSOZIALGERICHT (Corte federale del contenzioso sociale)

[OMISSIS]

Ordinanza nella causa [OMISSIS]

ZP,

[OMISSIS]

Ricorrente in primo grado, resistente in appello e ricorrente per cassazione, [OMISSIS],

(2)

c o n t r o Bundesagentur für Arbeit, [OMISSIS] Nürnberg,

Resistente in primo grado, ricorrente in appello e resistente per cassazione.

L’Undicesima Sezione del Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale), all’udienza del 23 ottobre 2018 [OMISSIS]

ha così deciso:

I. Il procedimento viene sospeso.

II. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione: [Or. 2]

1) Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla «retribuzione»

«percepit[a]» dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente per l’indennità di disoccupazione, tale retribuzione non possa essere presa in considerazione in ragione della sua durata insufficiente e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio delle prestazioni.

2) Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla «retribuzione»

«percepit[a]» dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente, tale retribuzione, in mancanza di una sua tempestiva liquidazione, non possa essere inclusa nel periodo di riferimento come base di calcolo delle prestazioni e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio della prestazione.

Motivazione:

1 A. Oggetto e fatti del procedimento principale 2 I. Oggetto della controversia

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È controverso se il ricorrente possa pretendere un’indennità di disoccupazione (in prosieguo: l‘«indennità») più elevata per il periodo dal 25 novembre 2014 al 30 giugno 2015.

3 II. Fatti

Il ricorrente, cittadino tedesco residente in Germania, ha lavorato per un’impresa in Svizzera dal 1° luglio 1990 al 30 novembre 2014. Il suo reddito da lavoro [Or. 3] è stato pari a 80 645,45 franchi svizzeri nel 2012, a 72 800,00 franchi svizzeri nel 2013 e a 83 086,20 franchi svizzeri dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Nel corso di tale attività subordinata, egli si recava quotidianamente dal suo domicilio in Germania al suo posto di lavoro in Svizzera. Il datore di lavoro poneva fine ad un’attività iniziata in Germania il 1° novembre 2014 con licenziamento disposto il 10 novembre 2014 avente effetto dal 24 novembre 2014.

La retribuzione del mese di novembre 2014, per un importo pari a EUR 2 232,77, veniva calcolata e liquidata solo l’11 dicembre 2014.

4 Dal 25 novembre 2014 al 24 novembre 2016, l’Agenzia federale per il lavoro (resistente) concedeva un’indennità giornaliera di EUR 29,48 in base ad un parametro di retribuzione di EUR 73,73 al giorno (decisione del 2 gennaio 2015).

Essa respingeva l’opposizione del ricorrente, nella quale egli sosteneva che la retribuzione della sua attività subordinata in Svizzera dovesse essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità (decisione sull’opposizione del 16 gennaio 2015). In base alle disposizioni sul coordinamento europeo della legislazione sociale, il calcolo deve aver luogo ai sensi della normativa nazionale e in conformità all’articolo 152 del Sozialgesetzbuch Drittes Buch (terzo libro del codice di previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB III») – Promozione dell’occupazione, un calcolo fittizio in base al gruppo di qualifiche 3 (attività subordinate, per le quali è necessaria una formazione completa in un tirocinio professionale). A decorrere dal 1 luglio 2015, la concessione dell’indennità veniva revocata a causa dell’inizio di una nuova attività lavorativa da parte del ricorrente. [Or. 4]

5 Il Sozialgericht Konstanz (Tribunale per il contenzioso sociale di Costanza) ordinava alla resistente di calcolare l’indennità in base ad un (più elevato) parametro di retribuzione, pari a EUR 93,03, previa modifica delle decisioni impugnate, e respingeva il ricorso per il resto (sentenza del 19 gennaio 2016). Il Landessozialgericht (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale; in prosieguo: lo «LSG») del Baden-Württemberg respingeva gli appelli della resistente e del ricorrente (sentenza del 16 marzo 2017). Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il calcolo dell’indennità dovrebbe basarsi unicamente sulla retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata in Germania, ma non su quella percepita in Svizzera. È vero che la retribuzione del novembre 2014 non può essere presa in considerazione in base alle norme nazionali, in quanto essa non era ancora stata liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Occorrerebbe basarsi su un parametro di

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retribuzione fittizio, poiché il periodo di riferimento comprenderebbe meno di 150 giorni con diritto alla retribuzione da lavoro dipendente nel territorio nazionale.

Tuttavia, tali regimi nazionali sarebbero «sostituiti» dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Secondo le varie versioni linguistiche di tale disposizione, sarebbe sufficiente che l’interessato abbia diritto alla retribuzione e che quest’ultima venga liquidata e percepita non prima dell’inizio della disoccupazione. Un calcolo fittizio non potrebbe aver luogo neppure in base alla normativa nazionale, poiché la deroga prevista dall’articolo 68, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non è stata recepita dal regolamento (CE) n. 883/2004. [Or. 5]

6 Con la Revision (ricorso per cassazione) dichiarata ammissibile dallo LSG, la resistente fa valere una violazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004 non sopprime il calcolo basato sulla normativa nazionale al punto che, contrariamente alle regole di calcolo vigenti in Germania, diventi necessario prendere in considerazione anche la retribuzione non ancora liquidata. Il venir meno del calcolo fittizio nell’ambito della legislazione sociale di coordinamento non escluderebbe l’effettuazione di un calcolo fittizio ai sensi della normativa nazionale.

7 La resistente chiede:

di annullare le sentenze del Landessozialgericht (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale) del Baden-Württemberg del 16 marzo 2017 e del Sozialgericht Konstanz (Tribunale per il contenzioso sociale di Costanza) del 19 gennaio 2016, di respingere il ricorso e di rigettare la Revision proposta dal ricorrente.

8 Il ricorrente chiede

di rigettare la Revision proposta dalla resistente avverso la sentenza del Landessozialgericht (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale) del Baden-Württemberg del 16 marzo 2017 e di condannare la resistente al pagamento dell’indennità di disoccupazione per il periodo dal 25 novembre 2014 al 30 giugno 2015 nei confronti del ricorrente, tenendo conto dei redditi percepiti in Svizzera, in riforma parziale delle sentenze del Landessozialgericht (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale) del Baden-Württemberg del 16 marzo 2017 e del Sozialgericht Konstanz (Tribunale per il contenzioso sociale di Costanza) del 19 gennaio 2016, e con modifica della decisione del 2 gennaio 2015 nella forma della decisione sull’opposizione del 16 gennaio 2015.

9 Anche il ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004. La limitazione della pretesa ai valori di riferimento nazionali, nel

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caso di periodi di occupazione non protratti nel tempo, sarebbe discriminatoria a danno dei lavoratori mobili rispetto ai lavoratori statici. Egli sarebbe ingiustamente svantaggiato rispetto ai lavoratori frontalieri. [Or. 6]

10 B. Motivazione della sentenza

11 Questo Collegio sospende il procedimento ai sensi degli articoli 165, 153, paragrafo 1, e 114 del Sozialgerichtsgesetz (legge sulla giurisdizione per il contenzioso sociale) e sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in forza dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), le questioni pregiudiziali menzionate nel dispositivo. A seguito di un esame preliminare, esso ritiene infatti che la possibilità per il ricorrente di pretendere un’indennità più elevata nel periodo controverso dal 25 novembre 2014 al 30 giugno 2015 dipenda dalla corretta interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

12 I. La legislazione pertinente 13 1. Normativa nazionale

Le norme nazionali pertinenti sull’importo dell’indennità di cui agli articoli 149 e seguenti dello SGB III (nel caso di specie è applicabile lo SGB III nella versione di cui alla legge sul miglioramento delle opportunità di integrazione nel mercato del lavoro del 20 dicembre 2011, BGBl I 2854 e seguenti, in vigore dal 1º.4.2012) recitano per estratto come segue:

Articolo 149 SGB III - Principio

L’indennità di disoccupazione è pari a (...)

2. per il restante 60 per cento (aliquota di prestazione generale) della retribuzione netta forfettaria (remunerazione delle prestazioni) risultante dalla retribuzione lorda che il disoccupato ha percepito durante il periodo di valutazione (remunerazione da valutazione). [Or. 7]

Articolo 150 SGB III – Periodo e contesto di riferimento

1. Il periodo di riferimento comprende i periodi di retribuzione delle attività lavorative soggette all’assicurazione obbligatoria nel contesto di riferimento, calcolati al momento della cessazione del rispettivo rapporto di impiego. Il contesto di riferimento è pari a un anno e termina l’ultimo giorno dell’ultimo rapporto di assicurazione obbligatoria prima della nascita del diritto.

2. Nella determinazione del periodo di riferimento non si tiene conto (...)

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3) dei periodi durante i quali i disoccupati hanno percepito assegni parentali o sussidi per l’educazione dei figli oppure non li hanno ricevuti solo per motivi legati al reddito, oppure hanno provveduto alla cura e all’educazione di un figlio di età inferiore ai tre anni, laddove la cura e l’educazione del figlio abbia comportato una diminuzione della retribuzione o della durata media settimanale del lavoro,

4) dei periodi durante i quali i disoccupati hanno beneficiato di un congedo per l’assistenza di cui al (...) nonché (...), ove la retribuzione o la durata media settimanale del lavoro sia stata ridotta a causa di tale assistenza; (…)

3. Il contesto di riferimento è esteso a due anni nel caso in cui

1) il periodo di riferimento comprenda meno di 150 giorni con diritto alla retribuzione, (…)

Articolo 151 SGB III – Retribuzione di riferimento

1. La retribuzione di riferimento è l’importo medio della retribuzione giornaliera soggetta a contributi che il disoccupato ha percepito durante il periodo di riferimento (…)

4. Nel caso in cui i disoccupati abbiano percepito l’indennità di disoccupazione negli ultimi due anni prima della nascita del diritto, la retribuzione di riferimento è almeno pari all’ultima retribuzione in base alla quale è stata calcolata l’indennità di disoccupazione (…)

Articolo 152 SGB III – Calcolo fittizio

1. Ove non sia possibile determinare un periodo di riferimento di almeno 150 giorni con diritto alla retribuzione all’interno del contesto di riferimento esteso a due anni, si utilizza una retribuzione fittizia come base per la retribuzione di riferimento. (…)

2. Al fine di stabilire la retribuzione fittizia, il/la disoccupato/a sono assegnati al gruppo di qualifiche corrispondente alla qualifica professionale richiesta per l’impiego al quale l’Agenzia per il lavoro intende prioritariamente estendere gli sforzi di collocamento a favore del/la disoccupato/a. [Or. 8] A tal riguardo, occorre basarsi per gli impieghi che

1) richiedono una formazione di livello universitario o tecnico superiore (gruppo di qualifiche 1), su una retribuzione pari a un trecentesimo del valore di riferimento,

2) richiedono un diploma tecnico, la prova del conseguimento di un titolo di «Master» o di un diploma in un’analoga istituzione (gruppo di qualifiche

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2), su una retribuzione pari a un trecentosessantaseiesimo del valore di riferimento,

3) richiedono una formazione completa in un tirocinio professionale (gruppo di qualifiche 3), su una retribuzione pari a quattrocentocinquantacinquesimo del valore di riferimento,

4) non richiedono alcuna formazione (gruppo di qualifiche 4), su una retribuzione pari a un seicentesimo del valore di riferimento.

14 2. Diritto dell’Unione

La disposizione decisiva del diritto dell’Unione in una controversia è l’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004. L’applicabilità del regolamento (CE) n. 883/2004 deriva dall’articolo 8 in combinato disposto con l’allegato II, sezione A, punto 1, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6), come modificato dalla decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito dall’accordo del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51) (v. sentenza della Corte del 21 marzo 2018, J. Klein- Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punti 3 e seg., 28).

15 II. Acquisizione del diritto all’indennità, alla luce del diritto dell’Unione 16 La resistente eroga le indennità di disoccupazione in qualità di istituzione

competente dello Stato membro di residenza per l’ultima attività subordinata ai sensi della legislazione nazionale (articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004). Dal 25 novembre 2014 al 30 giugno 2015, il ricorrente [Or. 9]

soddisfaceva tutte le condizioni del diritto all’indennità, senza le quali una domanda di prestazioni più elevate non può essere accolta a priori [OMISSIS]. La resistente ha tenuto conto dei periodi di impiego compiuti in base alla legislazione svizzera per l’acquisizione del diritto all’indennità (articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004). Gli eventuali diritti derivanti dall’accordo bilaterale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 ottobre 1982 sono irrilevanti, in quanto il fondamento dei diritti del ricorrente all’indennità è del tutto successivo all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 (v. sentenza della Corte del 5 febbraio 2002, Kaske, C-277/99, EU:C:2002:74, punto 33).

17 III. Valutazione dell’importo dell’indennità in base alla normativa nazionale 18 Secondo la normativa nazionale, l’importo dell’indennità del ricorrente deve

essere stabilito sulla base di un calcolo fittizio. Ne costituisce fondamento l’articolo 152, paragrafo 1, SGB III. Anche all’interno del contesto di riferimento esteso a due anni (articolo 150, paragrafo 3, primo periodo, punto 1, SGB III), il ricorrente non aveva maturato un periodo di riferimento (periodo di attività lavorative soggette all’assicurazione obbligatoria, articolo 150, paragrafo 1, primo periodo, SGB III) di almeno 150 giorni con diritto a retribuzione nel

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territorio nazionale. La resistente riteneva inoltre che i suoi sforzi di collocamento, alla luce della lunga attività lavorativa del ricorrente, dovessero essere indirizzati ad attività analoghe (articolo 152, paragrafo 2, primo e secondo periodo, punto 3, SGB III) e calcolava correttamente un importo giornaliero dell’indennità di EUR 29,48, tenendo conto [Or. 10] del valore di riferimento per il 2014 (EUR 33.180,00).

19 Nel calcolo fittizio di cui all’articolo 152, paragrafo 1, SGB III, che è indipendente dalla retribuzione individuale raggiunta, viene utilizzato in via forfettaria un corrispettivo che dipende dal valore di riferimento nella previdenza sociale (articolo 18 del Sozialgesetzbuch Viertes Buch (quarto libro del codice di previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB IV») – Regole comuni per la previdenza sociale). Ciò mira a semplificare il diritto a indennità [OMISSIS]. Il valore di riferimento stabilito dalle regole per la previdenza sociale è fissato, in linea di principio, del corrispettivo medio dell’assicurazione pensionistica obbligatoria nel precedente anno di calendario (articolo 18, paragrafo 1, SGB IV). L’evoluzione dei salari e degli stipendi lordi è il parametro di tale corrispettivo medio (articolo 69, paragrafo 2, primo periodo, punto 1 del Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (sesto libro del codice di previdenza sociale) - Assicurazione pensionistica obbligatoria).

20 Secondo la normativa nazionale, la retribuzione percepita per il breve periodo di impiego del ricorrente in Germania dal 1° novembre al 24 novembre 2014 non doveva essere presa in considerazione anche per un altro motivo. La condizione stabilita dall’articolo 150, paragrafo 1, primo periodo, SGB III, secondo la quale la retribuzione deve essere stata già liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non era stata soddisfatta. Lo scopo della normativa consiste nel consentire agli uffici del lavoro [Or. 11] di determinare e versare celermente l’indennità senza l’onere di complessi accertamenti del «diritto alla retribuzione maturata», tramite l’introduzione di criteri semplificati nel calcolo delle indennità.

A tal proposito, si presume che non siano prese in considerazione le componenti del reddito da lavoro non ancora liquidate in detto momento [OMISSIS].

21 IV. Valutazione dell’importo dell’indennità in base al diritto dell’Unione 22 1. Disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 883/2004

Il ricorrente, il quale ha diritto a ricevere l’indennità in base alla legislazione di due Stati membri, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 in quanto iscritto ad un regime di previdenza sociale. L’importo della sua indennità di disoccupazione è determinato sulla base dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Le disposizioni dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004, vigenti esclusivamente per i lavoratori frontalieri, in base alle quali è determinante la retribuzione percepita dalla persona disoccupata nello Stato della sua ultima

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attività subordinata, non trovano applicazione al ricorrente. Egli ha perso il suo status di lavoratore frontaliero con l’inizio dell’attività lavorativa in Germania.

23 È chiaro, a livello di diritto dell’Unione, che l’agganciamento del calcolo dell’indennità alle normative nazionali degli Stati membri in caso di precedente occupazione nello Stato di residenza è compatibile con il diritto dell’Unione di rango superiore. È vero che l’articolo 48, primo periodo, lettera a), TFUE dispone che il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali debba aver luogo sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste [Or. 12]. Tuttavia, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità (v. sentenza della Corte di giustizia europea del 31 maggio 2001, Leclere e Deaconescu, C-43/99, EU:C:2001:303, punto 29) nella conformazione del diritto alla libera circolazione.

Una differenza tra le prestazioni previste nella normativa dello Stato membro dell’ultimo impiego e quelle concesse secondo la normativa dello Stato membro di residenza non può dunque essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, dal momento che è una conseguenza della mancanza di armonizzazione del diritto dell’Unione (v. sentenza della Corte dell’11 aprile 2013, Jeltes, C-443/11, EU:C:2013:224, punti 45 e seg.; [OMISSIS]).

24 2. Pertinenza delle questioni pregiudiziali per il procedimento

L’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione. A termini dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, il paragrafo 1 del medesimo articolo si applica anche qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

25 Dal fatto che, come prescritto dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, il calcolo dell’indennità di disoccupazione ai sensi della legislazione nazionale si limiti alla retribuzione «percepita» «per» l’ultima attività subordinata, i giudici di merito, in linea con la giurisprudenza delle Corti supreme in materia di previdenza sociale, hanno desunto che sarebbe escluso un calcolo fittizio ai sensi dell’articolo 152 SGB III. Ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui l’ultima attività lavorativa nello Stato membro di residenza sia inferiore a 150 giorni con diritto alla retribuzione, come ad esempio solo alcune settimane o alcuni giorni [OMISSIS]. Non è ancora chiaro se l’esclusione del calcolo fittizio ai sensi delle disposizioni nazionali si applichi anche nel caso in cui la retribuzione non fosse ancora stata liquidata ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 1, primo periodo, SGB III al momento della cessazione del rapporto di lavoro [OMISSIS]. Ciò solleva la

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questione se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 modifichi oppure sostituisca le legislazioni nazionali non solo per quanto riguarda il calcolo fittizio ivi previsto, ma anche in ordine alle altre regole di calcolo.

[Or. 14]

26 In caso di risposta affermativa ad entrambe le questioni, la Revision proposta dalla resistente non verrebbe accolta e le sentenze dei giudici di merito dovrebbero essere confermate. La Revision proposta dalla resistente troverebbe invece accoglimento qualora la risposta alla prima questione fosse affermativa e la risposta alla seconda questione fosse negativa. A tal proposito, la resistente segnala correttamente che non potrebbe essere presa in considerazione la retribuzione. Ad avviso di questo Collegio, l’indennità del ricorrente dovrebbe quindi basarsi su un calcolo fittizio in mancanza di altre possibilità di calcolo previste dalla normativa nazionale.

27 3. Sentenze della Corte

Manca una sentenza della Corte sull’interpretazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004, idonea a fornire una risposta alle questioni pregiudiziali.

28 Invero la Corte si è pronunciata sull’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che ha preceduto l’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004. L’articolo 68, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prescriveva per un’occupazione inferiore a quattro settimane nello Stato membro di residenza un calcolo fittizio in base alla normativa sociale di coordinamento. L’indennità di disoccupazione doveva quindi essere calcolata sulla base della retribuzione «usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro». Per quanto riguarda la particolare situazione di un lavoratore frontaliero, che non sussiste nel caso in esame, la Corte ha dichiarato che, a prescindere dal caso particolare contemplato dall’articolo 68, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 1408/71, la retribuzione «anteriore», costituente di regola la base di calcolo [Or. 15] delle prestazioni di disoccupazione, è, ai sensi di detto regolamento, la retribuzione

«riscossa» dall’interessato per la sua ultima occupazione. Soltanto a titolo eccezionale e derogatorio la base di calcolo delle prestazioni dovrebbe essere, in certi casi, la retribuzione presunta, non effettiva, corrispondente all’ultima occupazione (v. sentenza della Corte del 28 febbraio 1980, Fellinger, 67/79, EU:C:1980:59). Tuttavia, tale sentenza riguarda solo il rapporto tra un calcolo basato sulla retribuzione dell’ultima occupazione nello Stato membro di residenza competente e il calcolo fittizio stabilito dall’articolo 68, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 1408/71 a livello di diritto dell’Unione. Non vi si può rinvenire alcuna dichiarazione sull’ammissibilità del ricorso a un calcolo fittizio prescritto dalla legislazione nazionale dello Stato membro competente.

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29 In un’ulteriore sentenza del 1° ottobre 1992 (Grisvard/Kreitz, C-201/91, EU:C:1992:368), la Corte si era pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 in combinato disposto con l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. La Corte ha esposto nella motivazione della sentenza, secondo la quale l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore frontaliero nello Stato di occupazione dovrebbe essere presa in considerazione senza tener conto dei massimali previsti dalla normativa dello Stato di occupazione applicabili durante l’ultima occupazione (massimali retributivi del regime tedesco di assicurazione contro la disoccupazione), che, in linea di principio, dovrebbero essere applicate le disposizioni dello Stato membro di residenza. Inoltre, per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi nazionali di previdenza sociale, la Corte ha inoltre rilevato che un’«occupazione» ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 è quindi un’occupazione [Or. 16] che viene considerata tale per l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui essa è esercitata (v. sentenza della Corte dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02, EU:C:2004:705). Tali considerazioni sottolineano l’importanza della legislazione dello Stato membro competente ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione, ma riguardano altre fattispecie.

30 4. Sulle questioni pregiudiziali

Per quanto un’interpretazione restrittiva del tenore letterale dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 («esclusivamente della retribuzione» - «percepito») potrebbe deporre in senso favorevole all’interpretazione giuridica dei giudici di merito, avallata peraltro dalla dottrina nazionale, tuttavia, l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 contempla altresì un riferimento alla legislazione dello Stato membro competente («la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni …»). Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, si deve tener conto non soltanto della lettera dello stesso, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte (v. sentenza della Corte del 21 marzo 2018, J. Klein-Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 34). Dato che l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede la totalizzazione dei periodi di occupazione e di assicurazione maturati in diversi Stati membri, anche nel caso di periodi di occupazione di breve durata, da parte dell’istituzione di uno Stato membro competente a erogare prestazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004 è inteso a consentire agli Stati membri di ricorrere alle regole di calcolo nazionali, come previsto dal legislatore dell’Unione ai fini della semplificazione amministrativa, anche in mancanza di un periodo di riferimento [Or. 17] sufficientemente lungo per il calcolo dell’indennità di disoccupazione.

Questo Collegio tende quindi a ritenere che l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 si riferisca al «caso normale» di calcolo basato sulla precedente retribuzione. Ciò non dovrebbe precludere altre regole e metodi di calcolo, come l’utilizzo della sola retribuzione liquidata al momento della

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cessazione del rapporto e, in subordine, una calcolo fittizio conformemente alle disposizioni nazionali.

31 Alla possibilità di un calcolo fittizio conformemente alla normativa nazionale non dovrebbe inoltre ostare il fatto che la deroga relativa al calcolo fittizio di cui all’articolo 68, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non sia stata recepita dal regolamento (CE) n. 883/2004. La ragione di ciò è da vedersi nella difficile trasposizione di tale disposizione a livello di diritto dell’Unione [OMISSIS]. A parere di questo Collegio, tuttavia, ciò non può determinare l’esclusione totale di un calcolo (fittizio) previsto dalla normativa nazionale in una forma diversa.

32 I dubbi circa la precedente interpretazione fornita dai giudici nazionali dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento, derivano anche dai principi del coordinamento a livello europeo della legislazione sociale.

L’articolo 48 TFUE prevede soltanto il coordinamento e non l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Conformemente al considerando 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 («È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle [Or. 18] legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento»), gli Stati membri restano responsabili della determinazione delle condizioni nazionali relative alle prestazioni di previdenza sociale. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro, e di conseguenza, nei diritti degli affiliati, in linea di principio, vengono lasciate inalterate dalle disposizioni della normativa di coordinamento (v. sentenze della Corte del 16 luglio 2009, Chamier-Glisczinski, C-208/07, EU:C:2009:455, punto 84; dell’11 aprile 2013, Jeltes, C-443/11, EU:C:2013:224, punto 43; del 19 settembre 2013, Brey, C-140/12, EU:

C:2013:565, punto 43; del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C-308/14, EU:C:2016:436, punto 67; e del 21 marzo 2018, J. Klein-Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 44). Un siffatto regime implica che le condizioni stabilite per l’indennità di disoccupazione variano a seconda delle legislazioni degli Stati membri.

33 Ad avviso di questo Collegio, a favore di un’interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo la quale la nozione di «retribuzione percepita» è intesa nel solo senso di un collegamento usuale per quanto attiene al coordinamento della legislazione sociale e lascia altrimenti inalterate le rispettive regole e metodi di calcolo degli Stati membri, depone il fatto che altrimenti si interferirebbe sotto vari aspetti con il regime nazionale dell’indennità di disoccupazione. Ad esempio, ove si tenesse conto solo della retribuzione dell’ultima attività lavorativa, si dovrebbe prendere in considerazione anche una retribuzione ridotta per l’educazione dei figli o per l’assistenza durante l’ultima attività subordinata nello Stato membro di residenza [Or. 19]. In base alla normativa nazionale, tuttavia, ciò non dovrebbe essere preso in considerazione (articolo 150, paragrafo 2, primo periodo, punti 3 e 4, SGB III). Potrebbe non

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essere altresì chiaro se una più elevata retribuzione di riferimento, definitivamente acquisita ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 4, SGB III, derivante da un precedente diritto a indennità non ancora estinto, possa essere utilizzata come base di calcolo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non osta a che una normativa nazionale preveda norme più favorevoli dello stesso diritto dell’Unione se le norme così stabilite sono compatibili con quest’ultimo (v. sentenza della Corte del 5 febbraio 2002, Kaske, C-277/99, EU:C:2002:74, punto 3[7]). Inoltre, l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede espressamente una modifica della legislazione nazionale solo in relazione al «periodo di riferimento».

34 Per i suddetti motivi, questo Collegio non considera scevra da dubbi un’interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo la quale non sia possibile utilizzare come base di calcolo qualsiasi retribuzione percepita per l’ultima attività subordinata, indipendentemente dalle (ulteriori) condizioni nazionali e sia precluso un calcolo fittizio, e ritiene che occorrano chiarimenti, come esposto nelle questioni pregiudiziali.

[OMISSIS]

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