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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

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Academic year: 2022

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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

(PROVINCIA DI AREZZO)

TECNICO-LL.PP.

Registro interno n. 376 del 05-08-2021

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICO URBANISTICA N. 1043 DEL 05-08-2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA E OPERE MANUTENTIVE STRAORDINARIE DEL CAMPO COMUNALE DI STIA, VIA DEL CAMPO SPORTIVO N.1, STIA_CIG 82961610A3_CIG PADRE 8729361096_CUP J41J19000000005_ Approvazione giustificativi per offerta anomala

I L R E S P O N S A B I L E

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 22 novembre 2013 n. 70 è stato istituito il Comune di Pratovecchio Stia per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia;

- con Atto n. 1/Giun. del 21 gennaio 2014 del Commissario straordinario del Comune di Pratovecchio Stia è stata determinata la nuova struttura organizzativa del neo Comune di Pratovecchio Stia;

- con Atto n. 2 del 21.01.2021 del Sindaco del Comune di Pratovecchio Stia è stato nominato il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del neo Comune di Pratovecchio Stia;

- con Atto n. 5 del 03.05.2021 del Sindaco del Comune di Pratovecchio Stia è stato nominato il Responsabile dell’Area Tecnico – Urbanistica del neo Comune di Pratovecchio Stia;

- con deliberazione del C.C. n. 72 del 30.12.2020 si è provveduto alla approvazione del Bilancio di previsione anno 2021-2023;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2021 sono state assegnate per l’anno 2021_2023 a questo ufficio le risorse ai sensi e per gli effetti degli artt. 169 e 183 del D.L.vo n° 267/00;

DATO ATTO che con verbali di gara n. 1 e n. 2, redatti rispettivamente in data 25.05.2021 e 04.06.2021, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, sono stati ammessi al proseguo della gara tutti gli operatori economici che si sono candidati per la esecuzione dei lavori in oggetto;

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VISTI i verbali di gara n. 3 del 10.06.2021 e n. 4 del 15.06.2021 con i quali, a seguito delle valutazioni delle offerte tecniche, la commissione stilava la graduatoria contenente i punteggi tecnici dei vari concorrenti;

VISTO il verbale di gara n. 5 del 23.06.2021, con il quale, a seguito della apertura delle offerte economiche, la commissione ha stilato la graduatoria provvisoria dei concorrenti ed ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Ditta LIMONTA SPORT spa, avente sede in Erba (CO), Corso XXV Aprile, n. 167/b, CF e P.IVA 00354970139;

DATO ATTO che il concorrente ha ricevuto complessivamente un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi attribuibili sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica, e che quindi l’offerta risulta essere anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del DLGS 50/2016;

DATO ATTO altresì che il concorrente LIMONTA SPORT spa ha presentato un attestato di sistema riportante una tipologia di intaso di stabilizzazione diversa rispetto alle disposizioni progettuali, anche se il bando di gara non prevedeva la espressa esclusione dalla procedura concorsuale, ragion per cui si rende necessario procedere alla richiesta di chiarimenti anche nei confronti di tale aspetto;

VISTA la nota prot. 7156 del 30.06.2021 con la quale si richiedevano alla Ditta LIMONTA SPORT spa idonee spiegazioni di dettaglio afferenti l’offerta nel suo complesso considerata, avendo cura di giustificare in modo puntuale:

➢ Le soluzioni tecniche di cui dispone l’offerente per svolgere i lavori secondo quanto richiesto dagli elaborati progettuali, con specifico riferimento all’intaso (di stabilizzazione e prestazionale) che dovrà risultare di tipo ecologico ed ecocompatibile, composto da particelle di materiale organico di tipo vegetale, così come descritto nella documentazione progettuale;

➢ i tempi offerti per l’esecuzione dei lavori (81 gg), fornendo per entrambi cronoprogramma di dettaglio di tutte le operazioni da svolgersi, con evidenziazione dei mezzi e delle maestranze da impiegarsi, dei tempi e dei costi necessari al compimento di ogni singola lavorazione, ivi incluso l’allestimento, l’utilizzo e la rimozione del cantiere;

➢ il prezzo complessivo offerto per la realizzazione dell’intero intervento oggetto di appalto, tenuto conto dei cronoprogrammi relativi alle tempistiche di realizzazione di cui al precedente punto;

➢ i costi della manodopera indicati in sede di offerta;

➢ ogni altra informazione atta a dimostrare la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

VISTA la nota prot. 7619 del 08.07.2021 con la quale la Ditta LIMONTA SPORT spa ha fornito i giustificativi richiesti;

RICORDATO CHE:

• le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

• l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa.

Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita

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di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

• IL D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l’altro, le giustificazioni che riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

• la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;

• il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

• la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione; quando invece l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall’impresa.

CONSIDERATO altresì che le spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

a. all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c. all’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.

CONSIDERATO, infine, che:

a. non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall’impresa LIMONTA SPORT spa e, dopo attento lavoro di valutazione, ritenuto necessario procedere alla richiesta di ulteriori chiarimenti riguardanti l’intaso di stabilizzazione, proposto in sabbia silicea anziché in sabbia vegetale;

VISTO il verbale della commissione n. 4, redatto in data 15.06.2021, con il quale si rilevava che quello dell’intaso di stabilizzazione non è elemento di specifica valutazione da parte della commissione e non è prevista in proposito, nella documentazione di gara, né una specifica clausola di esclusione e neppure riduzione di punteggio;

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VISTA la lettera prot. n. 8235 del 22.07.2021, con la quale si chiedevano a LIMONTA SPORT spa ulteriori chiarimenti sull’utilizzo, in sede di esecuzione dei lavori, di intaso di stabilizzazione vegetale, in virtù del principio di interscambiabilità di cui alla scheda

“Attestazione dell’intaso di stabilizzazione”, del Regolamento LND;

VISTA la risposta pervenuta in data 29.07.2021 prot. n. 8597 con la quale la Ditta LIMONTA SPORT spa faceva presente l’impossibilità di utilizzare un intaso di stabilizzazione vegetale (dichiarando altresì che ad oggi è presente una sola tipologia di materiale “Sabbia Vegetale”

disponibile sul mercato), in quanto, alla luce di un chiarimento richiesto alla LND, esso non sarebbe interscambiabile con l’intaso siliceo presente nel loro attestato di sistema, e pertanto l’impianto non risulterebbe certificabile da LND, a meno che la Ditta LIMONTA SPORT spa, che assembla in proprio il manto in erba sintetica partendo da prodotti semilavorati acquistati da terzi, oltre che acquistare l’intaso di stabilizzazione vegetale dalla sola ditta concorrente che lo produce, non acquisti da quest’ultima anche tutti gli altri componenti facenti parte del pacchetto attestato contenente l’intaso di stabilizzazione vegetale stesso;

VISTO il certificato di equipollenza fra i due tipi di intasi rilasciato da SPORTS LABS ed allegato alla risposta pervenuta da LIMONTA SPORT spa in data 29.07.2021 prot. n. 8597;

SENTITA la LND, che a differenza di quanto emerso da una prima analisi del regolamento svolta ha chiarito la non interscambiabilità dell’intaso in sabbia silicea con intaso vegetale all’interno dello stesso attestato di sistema, puntualizzando che l’interscambiabilità è riferita soltanto a diversi tipi di sabbia silicea;

VISTO che da indagini effettuate sul territorio nazionale risulta la presenza di una sola tipologia di sabbia vegetale facente parte di attestato di sistema omologato, come intaso di stabilizzazione;

RITENUTO quindi, in virtù del principio di massima concorrenza posto alla base della presente procedura aperta, di accettare che l’intaso di stabilizzazione, possa essere realizzato anche con sabbia silicea;

RILEVATO altresì che il Progettista, con nota assunta al protocollo in data 02.08.2021 con il n. 8740 ha sancito l’equivalenza dell’intaso di stabilizzazione siliceo e vegetale, per cui non sono da prevedere differenti comportamenti del manto in erba sintetica in funzione della scelta fra i due tipi di intaso di stabilizzazione, garantendo possibilità di riciclo a fine vita per entrambi i casi, dichiarando che l’intaso siliceo garantisce un adeguato livello di prestazione in termini di capacità drenante pari o superiore quello vegetale e che generalmente e storicamente viene utilizzato per la stabilizzazione di manti in erba sintetica per calco a 11, ai fini della stabilizzazione di natura statica;

RILEVATO inoltre che l’intaso di stabilizzazione possiede, di per sé, un’incidenza economica di poco superiore a 1 punto percentile rispetto al valore complessivo dell’appalto;

VISTE le verifiche successive e i chiarimenti forniti dal progettista, evidenziando quindi che l’indicazione sull’utilizzo della sabbia vegetale come intaso di stabilizzazione ha natura indicativa e non perentoria e come tale, quindi, tale materiale può essere sostituito con altro prodotto equivalente o di livello prestazionale superiore, in base all’art. 68 del D. Lgs 50/2016;

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RILEVATO CHE, per quanto riguarda gli altri giustificativi richiesti si ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per le principali voci indicate nell’elenco prezzi posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dichiarata circa pari a quanto stimato in sede progettuale, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d’appalto, tenuto conto dell’esperienza, delle attrezzature di cui dispone l’Impresa e degli accordi sottoscritti per nolo e/o comodato di alcuni mezzi necessari per la esecuzione dei lavori.

- Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame;

DETERMINA

Di approvare la documentazione presentata dalla Ditta LIMONTA SPORT spa a giustificazione della offerta sottomessa per la esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica in Pratovecchio Stia;

Di decretare la congruità e l’attendibilità nonché la validità ed accoglibilità dell’offerta prodotta dall’impresa LIMONTA SPORT spa, avente sede in Erba (CO), Corso XXV Aprile, n. 167/b, CF e P.IVA 00354970139, nell’ambito della procedura avente ad oggetto l’appalto per lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica e opere manutentive straordinarie del campo comunale di Stia, Via del Campo Sportivo n.1, Stia_CIG 82961610A3_CIG padre 8729361096_CUP J41J19000000005;

Di accettare che l’intaso di stabilizzazione possa essere realizzato anche con sabbia silicea, per quanto in premessa;

Di procedere con successivo atto alla aggiudicazione non efficace, in attesa delle verifiche sui requisiti, dei lavori in oggetto alla Ditta LIMONTA SPORT spa;

Pratovecchio Stia, lì 05-08-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.to Gregorio Bartolucci

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Giuntini Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06-08-2021 ai sensi della normativa

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Pratovecchio Stia, lì 06-08-2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA Gregorio Bartolucci

PUBBLICATO IN DATA 07.08.2021

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