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Decisione n. DEC7 del 30/03/2021

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Academic year: 2022

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(1)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 30 MARZO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì trenta del mese di marzo, alle ore 11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n.

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTINICOLA ………... Presidente 7) LOMBARDI ROBERTA ………... Assessore 2) LEODORI DANIELE ………... Vice Presidente 8) ONORATI ENRICA ... “ 3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore 9) ORNELI PAOLO …………... 4) CORRADO VALENTINA ... “ 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ... “ 5) D’AMATO ALESSIO …...………. “ 11) VALERIANI MASSIMILIANO ... “ 6) DI BERARDINO CLAUDIO ………... “

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi, Orneli e Troncarelli.

È collegata in videoconferenza: l’Assessore Onorati.

Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D’Amato e Valeriani.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell’aula l’Assessore D’Amato.

(O M I S S I S)

Decisione n. 7

(2)

OGGETTO: Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 recante “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. Clausola valutativa prevista dall’articolo 10, comma 10. “Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 1/2020.

Anno 2021”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”, ed in particolare:

- l’articolo 3, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che il Comitato “verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse”;

- l’articolo 4, comma 1, il quale stabilisce che “Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono in modo chiaro quali sono le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste e le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, l’eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione”;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;

RILEVATO che l’articolo 10, comma 10, della l.r. 1/2020 prevede una “Clausola valutativa”, ai sensi della quale “la Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla Commissione Consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il numero delle comunità energetiche istituite, dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale;

b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalità applicative;

c) dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù della istituzione delle comunità energetiche;

(3)

d) le risorse stanziate e utilizzate;

e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.”;

VISTA la “Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 1/2020. Anno 2021” predisposta, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo 10, dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità – Area Interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di trasmettere la suddetta relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10, comma 10, della l.r. 1/2020, al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui alla l.r. 7/2016 e alla Commissione Consiliare competente;

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di trasmettere al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla Commissione consiliare competente la “Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 1/2020. Anno 2021” predisposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità – Area Interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità, allegata alla presente decisione come parte integrante e sostanziale.

La presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

(4)

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, N. 1

“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”

CLAUSOLA VALUTATIVA ARTICOLO 10, COMMA 10

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2020

ANNO 2021

(5)

Sommario

PREMESSA ... 3

Le comunità energetiche nel quadro regolatorio Europeo... 3

Le comunità energetiche nel quadro regolatorio nazionale ... 4

Attività per l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2020. ... 5

Stato di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. ... 6

(6)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2020. ANNO 2021 PREMESSA

Le comunità energetiche nel quadro regolatorio Europeo

Il tema delle comunità energetiche è stato introdotto, nella legislazione europea, con il pacchetto Energia pulita “Clean Energy Package” ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e del maggior coinvolgimento di cittadini e delle autorità locali nelle questioni energetiche.

Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può comportare un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle infrastrutture di energia rinnovabile a livello locale.

Dunque, con il pacchetto "Clean Energy Package", la Commissione europea ha proposto per la prima volta di riconoscere formalmente i progetti energetici di comunità nella legislazione europea.

La Comunità di energia rinnovabile (di seguito Comunità energetica), ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è definita quale soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Si tratta, in estrema sintesi, di entità costituite come persona giuridica; sono definiti dalla loro struttura;

devono essere controllati efficacemente dai loro azionisti o membri e il loro obiettivo primario è fornire benefici per la comunità in termini ambientali, economici e sociali piuttosto che profitti finanziari.

Inoltre, la Direttiva (UE) 2018/2001, all’articolo 22, stabilisce che ogni Stato membro deve assicurare, in via prioritaria:

▪ che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità energetiche, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;

▪ che le comunità energetiche abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; di scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità; di accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

(7)

Le comunità energetiche nel quadro regolatorio nazionale

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, all’articolo 42-bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili” sono state introdotte le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della medesima direttiva (UE) 2018/2001 che disciplinano rispettivamente l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità energetiche.

In particolare, il su richiamato articolo 42-bis, ferme le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Direttiva, disciplina:

• i limiti temporali e la dimensione in potenza delle infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili;

• i requisiti soggettivi dei potenziali consumatori alla partecipazione delle comunità energetiche comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili;

• l’energia minima da condividere

• la rete di distribuzione e i punti di immissione in rete;

• il recesso;

• il responsabile del riparto dell'energia condivisa nonché per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa;

• gli oneri generali di sistema;

• il meccanismo tariffario di incentivazione e le detrazioni fiscali;

• l’emanazione di provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell’articolo 42-bis da parte di ARERA.

Il Decreto Legge ha natura sperimentale e transitoria ai fini dell’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili per impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con la previsione esplicita di un monitoraggio funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno.

Anche il DM 16.09.2020 di attuazione del comma 9 dell’art. 42- bis del decreto-legge n. 162/2019, ha il medesimo carattere transitorio, individuando la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42- bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/ eel del 4 agosto 2020 “realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all’art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n.

318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.”

In conclusione, il quadro generale delle disposizioni nazionali sul tema delle comunità energetiche non è ancora completato in quanto si è in attesa del recepimento nazionale delle Direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

(8)

Attività per l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2020.

Stante il quadro generale nazionale non ancora concluso, il comma 8 dell’articolo 10 della recente legge regionale n. 1/2020, disciplina l’emanazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento regionale al fine di definire: i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche; le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro; le modalità di controllo e monitoraggio delle attività svolte dalle comunità energetiche; i criteri e le modalità per il sostegno finanziario; le modalità con cui le comunità energetiche sono obbligate a redigere documenti strategici che individuano le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.

Occorre però di nuovo sottolineare che seppur le finalità generali della legge regionale sono coerenti con quelle della legislazione nazionale in termini di promozione delle forme di autoproduzione di energia rinnovabile, il percorso del legislatore nazionale nelle materie oggetto della presente relazione non si è ancora concluso soprattutto per quanto concerne il recepimento nazionale della Direttiva 2018/2001 (art.

21 “Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili” e art.22 “Comunità di energia rinnovabile”) e della Direttiva 2019/944 (art.16 “Comunità energetiche dei cittadini”).

(9)

Stato di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1.

Di seguito, si relaziona in ordine ai punti da a) ad e) di cui al comma 10 dell’articolo 10.

a) il numero delle comunità energetiche istituite, dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale;

Sul territorio regionale non risultano istituite comunità energetiche.

b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalità applicative;

Non essendo state istituite comunità energetiche sul territorio regionale, non sono stati realizzati interventi.

c) dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù della istituzione delle comunità energetiche;

Non esistono dati e informazioni richieste circa la riduzione dei consumi energetici, in quanto non risultano istituite comunità energetiche sul territorio regionale.

d) le risorse stanziate e utilizzate; Sul capitolo U0000E11903 - Spese per la costituzione delle Comunità energetiche (l.r. n. 1/2020, art. 10, c. 7)

§ trasferimenti correnti a amministrazioni locali - sono stati stanziati: in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, €.300.000 che non sono stati ancora utilizzati, nonché in termini di competenza, per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente euro 300.000,00 e 250.000,00.

e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte

Nelle more del completamento del quadro nazionale di recepimento delle Direttive 2018/2001 e 2019/944, è stato organizzato, in collaborazione con il GSE e i principali stakeholder locali, un Focus Group sui sistemi collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili a carattere divulgativo e formativo nei confronti degli enti locali che si terrà il 25 marzo p.v.

Ciò in quanto, da dicembre 2020, sono in vigore disposizioni e incentivi per lo sviluppo di sistemi collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili: DM MISE 16/09/2020, Delibera ARERA 318/2020/R/eel e Regole Tecniche del GSE. Si tratta di disposizioni transitorie per sperimentare e rilevare esigenze rispetto alla configurazione di Gruppi di auto-consumatori e Comunità di Energie Rinnovabili.

(10)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all’unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Luigi Ferdinando Nazzaro) (Nicola Zingaretti)

Riferimenti

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