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Il sistema perequativo Evoluzione della normativa

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Academic year: 2022

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Il sistema perequativo Evoluzione della normativa

Roma, maggio 2018

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Perequazione comunale: dalla modifica della Costituzione alla legge delega 42 del 2009 e

successivi sviluppi

La legge n. 3 del 2001 modifica il Titolo V della Costituzione, introducendo una serie di elementi significativi in tema di autonomia territoriale e federalismo fiscale.

In estrema sintesi, si riconosce agli enti territoriali l’autonomia di stabilire e applicare “tributi e entrate propri”, nonché di avere a disposizione “[…] compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. Inoltre, si prevede l’istituzione di “[…] un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (art.119).

In attuazione della riforma costituzionale, la legge delega n. 42 del 2009 pone le basi per la costruzione di un nuovo sistema perequativo per tutte le autonomie territoriali “[…]

garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale” (art. 1).

Per quel che riguarda il comparto comunale, la legge prevede la perequazione sia della spesa corrente sia di quella in conto capitale. Si distinguono due tipologie di spesa corrente: quella destinata alle funzioni fondamentali e quella riconducibile alle restanti funzioni. Per la prima, è prevista la definizione di appositi fabbisogni standard, allo scopo di colmare integralmente, per mezzo di trasferimenti perequativi, le differenze rispetto alle capacità fiscali, anch’esse definite in corrispondenza di livelli standard. A tal fine è prevista la creazione di un “fondo perequativo” a carico dello Stato (articolo 13, comma 1), il cui ammontare è fissato pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni e quello delle capacità fiscali standard (perequazione integrale e verticale). Per la seconda tipologia di spesa corrente, la legge prevede che i trasferimenti perequativi contribuiscano a ridurre le differenze esistenti tra i comuni in termini di capacità fiscale standard, senza tuttavia annullarle (perequazione parziale e orizzontale).

La successiva tappa nell’attuazione della riforma costituzionale è rappresentata dall’adozione del d.lgs. n. 23/2011 (cosiddetto “federalismo municipale”), che interviene nella gestione del passaggio dalla finanza derivata alla fiscalità comunale. In particolare, per il triennio 2011- 2013 è prevista una fase transitoria nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate degli enti comunali,sono istituite:

- la compartecipazione al gettito dell’IVA proveniente dai rispettivi territori;

- l’imposta di soggiorno o, nel caso delle isole, di sbarco;

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- la cosiddetta “fiscalità immobiliare” costituita dall’Irpef sui redditi fondiari, dalla

cedolare secca sugli affitti e dalle imposte ipotecarie e catastali.

Le nuove entrate confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) che, non avendo obiettivi perequativi, consente di “fiscalizzare” i trasferimenti statali in attuazione della riforma costituzionale. Infatti, contestualmente all’istituzione del FSR, sono soppressi i trasferimenti dello Stato ad eccezione di quelli non fiscalizzabili. Nel 2011 l’ammontare del fondo è quindi pari al totale dei trasferimenti fiscalizzati, mentre il suo riparto riproduce la distribuzione storica dei trasferimenti erariali,

Per ciò che riguarda la perequazione comunale, il d.lgs. n. 23/2011 riprende solo in parte il percorso tracciato dalla legge 42/2009. Il decreto non fa più riferimento al contributo dello Stato alla perequazione comunale, stabilendo che un fondo da istituire entro il 2014 sarà alimentato esclusivamente con risorse municipali. Inoltre, il decreto non menziona i fabbisogni e le capacità fiscali standard, rinviando ogni decisione di carattere tecnico alla Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

Nel 2012 l’assetto della fiscalità municipale, delineato dal d.lgs. n. 23/2011, subisce un significativo cambiamento grazie al decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto “salva Italia”), che introduce l’IMU sperimentale in sostituzione dell’ICI, estendendo la base imponibile dell’imposta anche all’abitazione principale. Il rilevante incremento di gettito comunale, a seguito della manovra, è neutralizzato in parte attraverso la diretta competenza statale su una quota dei maggiori incassi e in parte attraverso una riduzione compensativa delle risorse attribuite ai comuni, anch’esse acquisite al bilancio dello Stato. Il FSR 2012 è distribuito in modo da compensare i comuni per le variazioni di gettito dovute al mutamento dell’imposta, fermi restando i tagli di risorse imposti al comparto ai fini del risanamento della finanza pubblica.

La legge di stabilità per l’anno 2013 (n. 228/2012) interviene nuovamente nell’ambito della perequazione comunale istituendo per gli anni 2013 e 2014 il FSC in sostituzione del FSR. La legge prevede che il riparto del nuovo fondo debba tener conto sia dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) sia delle variazioni delle risorse comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo (criteri compensativi). Al termine di un confronto tra governo e ANCI, con l’approvazione del D.L. n. 35/2013, il riparto del FSC 2013 avviene in base ai soli criteri compensativi. In ragione dell’abrogazione del FSR, nonché della modifica all’IMU, la legge di stabilità abolisce l’attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito IVA e del gettito della fiscalità immobiliare.

La legge di stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013, comma 729) introduce ulteriori modifiche in materia di fiscalità comunale, riguardanti principalmente il passaggio del FSC da fondo di natura transitoria a definitiva, la soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e l’istituzione della TASI. L’avvio dell’applicazione di criteri perequativi nell’ambito del FSC è ulteriormente rimandato di un anno, in considerazione della necessità d’integrare i fabbisogni con le capacità fiscali standard, queste ultime non disponibili.

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Infine, per l’anno 2015 la legge di stabilità (n. 190/2014) prevede una prima parziale ripartizione del FSC secondo i fabbisogni e le capacità fiscali standard, per una quota pari al 20% del fondo stesso. Tale riparto, a normativa vigente, sembra destinato a diventare definitivo, al fine di assicurare i trasferimenti perequativi previsti dal Titolo V della Costituzione e dalla legge 42/2009.

A conferma di tale prospettiva, la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) ha aumentato la quota perequata del FSC dal 20% al 30%, prevedendo che entro il 2018 la percentuale del FSC da distribuire secondo il nuovo riparto debba raggiungere il 55%. La legge di bilancio 2017 (n.

232/2016) ha previsto infine che il nuovo riparto debba entrare a regime sul 100% del FSC entro il 2021. La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) modifica la percentuale del FSC 2018 da distribuire secondo il nuovo riparto dal 55% al 45% pur mantenendo fermo il termine entro cui il riparto debba entrare a regime (2021).

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