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Calcolo prescrizione civile

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Calcolo prescrizione civile

Autore: Sabrina Mirabelli | 23/08/2021

La conseguenza giuridica del prolungato mancato esercizio di un diritto è la prescrizione, che si compie in tempi specifici.

Quando un diritto non viene esercitato per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge, si estingue. Il legislatore italiano, infatti, ha ricollegato all’inerzia o al non uso da parte del titolare, la perdita del diritto per rinuncia. Il motivo di tale previsione è quello di evitare che i terzi rimangano in una situazione

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permanente di incertezza circa la volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto. Il diritto estinto si dice che è caduto in prescrizione: la prescrizione, infatti, opera in automatico. Come si effettua il calcolo della prescrizione civile o, ancora meglio, da quando inizia a decorrere il termine per la prescrizione?

Prima di entrare nel merito della questione, è bene ricordare che non tutti i diritti sono prescrittibili, essendovene alcuni che non sono soggetti a prescrizione. Nello specifico, si tratta dei cosiddetti diritti indisponibili e di altri indicati dalla legge, che avremo modo di vedere da qui a poco. Taluni diritti sono imprescrittibili in quanto sottratti alla sfera di disponibilità dei privati e rispondono anche ad un interesse generale.

Quali sono i diritti imprescrittibili?

La prescrizione civile non si calcola per i diritti imprescrittibili, in relazione ai quali l’inerzia del titolare non determina l’estinzione.

Sono imprescrittibili:

i diritti indisponibili, cioè quelli che non consentono al titolare di 1.

compiere atti o negozi giuridici che li abbiano ad oggetto. I diritti indisponibili, di solito, sono quelli che non hanno un contenuto patrimoniale. Basti pensare al diritto alla vita o al nome. Sono indisponibili anche i diritti che derivano dal matrimonio e quelli familiari come il diritto a ricevere assistenza morale e materiale dal coniuge, al mantenimento, i diritti all’educazione e all’istruzione che hanno la prole. Sono indisponibili anche alcuni diritti patrimoniali. Si pensi ad esempio al diritto agli alimenti o, per il lavoratore, al diritto alla retribuzione o alle ferie;

il diritto di proprietà, che non può essere perso per l’inattività del 2.

titolare. Ad esempio, il proprietario di una cascina in campagna non ne perde la proprietà anche se non vi abita più da molti anni e l’ha completamente abbandonata. Tuttavia, se un terzo utilizza la cascina al posto del proprietario ed esercita gli stessi diritti che spettano a questi, può acquistare il diritto di proprietà per usucapione;

altri diritti individuati dalla legge come il diritto di chiedere la nullità di 3.

un contratto, che può essere fatto valere dal titolare in ogni tempo, o il diritto dello Stato sui beni che fanno parte del demanio pubblico.

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Quali sono le tipologie della prescrizione civile

A seconda del periodo di tempo fissato dalla legge, decorso il quale si verifica la prescrizione di un diritto per rinuncia del titolare, è possibile distingue tra:

prescrizione ordinaria, pari a dieci anni, che si applica in tutte le ipotesi in cui non sia previsto diversamente. Tale regola, infatti, può subire delle eccezioni ad esempio nel caso dei diritti reali su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi), che si prescrivono in venti anni;

prescrizione breve, che determina l’estinzione del diritto in cinque anni come avviene per il diritto al risarcimento del danno (si pensi ai danni subìti da un appartamento a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento sovrastante) oppure per i diritti che derivano dai contratti di società e per le prestazioni periodiche (ad esempio, i crediti per pigioni);

prescrizione in due anni, che si applica ai diritti che derivano dai contratti di assicurazione ad eccezione di quello sulla vita o all’azione di risarcimento danni prodotti da circolazione stradale;

prescrizione in un anno, che è prevista per i diritti conseguenti ai contratti di mediazione, spedizione, trasporto e di pagamento del premio assicurativo.

La prescrizione deve comunque essere fatta valere esclusivamente dall’interessato, il quale può rinunciarvi solo dopo che si è compiuta. Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

Come si calcola la prescrizione civile

La prescrizione civile inizia a decorrere, cioè si calcola, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Se Tizio deve pagare una fattura entro il 7 marzo e non effettua il pagamento nel termine fissato, la prescrizione inizia a decorre dall’8 marzo.

La legge prevede che i termini di prescrizione si computano secondo il calendario comune con esclusione del giorno iniziale (il cosiddetto dies a quo) e

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considerando, invece, quello finale (dies ad quem) [1].

Pertanto, il momento in cui deve ritenersi compiuta la prescrizione è stabilito nell’ultimo giorno del termine. È necessario che il giorno finale sia interamente decorso, cioè che la durata si sia protratta fino alla mezzanotte, che va da questo giorno a quello successivo. Viceversa, non si calcolano le ore, ovvero le frazioni del giorno. In tal caso, si parla di computazione civile, che consiste nel considerare il giorno come unità di tempo (dalla mezzanotte di un giorno alla mezzanotte dell’altro), la quale differisce dalla computazione naturale che, invece, considera il tempo dall’alba al tramonto. Il giorno finale, deve, quindi, essere interamente decorso e solo in quello successivo può invocarsi la prescrizione.

Se il periodo è computato in anni, mesi o giorni, si fa riferimento alla scadenza dei medesimi, senza tenere conto se l’anno è bisestile o degli effettivi giorni del mese (ad esempio, 1 giugno, 1 luglio, indipendentemente dal numero dei giorni di ogni mese).

Se il termine scade in un giorno festivo, è spostato di diritto al giorno seguente non festivo.

Se, invece, il termine è a mese, si segue il criterio per cui esso scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale; se nel suddetto mese manca il giorno in questione, il termine si compie con l’ultimo giorno del medesimo mese.

Casi particolari: come si calcola la prescrizione civile?

Se per l’esercizio di un diritto è richiesta un’attività positiva da parte del titolare, la prescrizione si calcola dall’ultimo atto di esercizio del diritto. Vedi il caso del soggetto che per innaffiare il proprio fondo (fondo dominante), deve necessariamente passare sul fondo del vicino (fondo servente). Pertanto, ha ottenuto la servitù di passaggio sul fondo altrui. Il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui tale soggetto comincia a non attingere più l’acqua dal fondo servente.

Se per l’esercizio del diritto non è richiesta un’attività positiva, l’inerzia del titolare del diritto è rilevante dal momento in cui si verifica un fatto che ne impedisce l’esercizio [2].

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Si pensi all’ipotesi del proprietario di un fondo (fondo dominante) che, in quanto titolare di servitù di veduta, ha il diritto di affacciarsi sul fondo del vicino (fondo servente) senza incontrare ostacoli prima di una certa distanza. Se il proprietario del fondo servente costruisce in modo che il proprietario del fondo dominante non può esercitare più la sua servitù di veduta, il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificata l’interruzione dell’esercizio della predetta servitù, protratta per il tempo indicato dalla legge.

La prescrizione decorre anche se il titolare ignorava l’esistenza del diritto, salvo che tale ignoranza dipenda da dolo.

Note

[1] Art. 2963 cod. civ. [2] Art. 1703 cod. civ.

Riferimenti

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