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La prescrizione civile

Autore: Sabrina Mirabelli | 16/08/2021

Il mancato esercizio di un diritto, prolungato nel tempo, ne determina l’estinzione.

In diritto civile, la prescrizione è un mezzo con cui opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine prescritto dalla legge [1]. Detto in altre parole, se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo, si estingue.

Il nostro legislatore, infatti, non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza circa la volontà del titolare di esercitare o meno un proprio diritto. Pertanto, trascorso un determinato periodo di tempo senza che

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questi abbia esercitato il proprio diritto, ricollega al suo comportamento la perdita del diritto per rinuncia allo stesso. La prescrizione civile rappresenta, quindi, la conseguenza giuridica dell’inerzia del titolare del diritto.

Gli elementi della prescrizione civile sono la disponibilità del diritto, il termine di decorrenza e il tempo. In relazione al primo elemento, va rilevato che non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione in quanto ve ne sono alcuni imprescrittibili. Per quanto attiene al secondo elemento, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [2]; riguardo al tempo, poi, lo stesso varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l’eventuale prescrizione.

La prescrizione civile può essere fatta valere solo dall’interessato, che può rinunciarvi dopo che si sia compiuta. Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

A quali diritti non si applica la prescrizione civile?

Il nostro ordinamento considera alcuni diritti imprescrittibili. In particolare, si tratta:

dei diritti indisponibili, ovvero quelli della personalità (ad esempio, il diritto al nome, il diritto all’immagine, alla vita e all’integrità fisica, alla riservatezza e all’identità personale) e di quelli inerenti ai rapporti di famiglia, che non possono formare oggetto di disposizione da parte del titolare (vedi il diritto di potestà dei genitori sui figli);

del diritto di proprietà, che non si perde per l’inattività del titolare ma solo per l’acquisto del diritto da parte di un terzo in forza di usucapione;

del diritto a far valere la nullità di un contratto, che può essere esercitato dal titolare in qualsiasi momento.

Come si calcola la decorrenza dei termini

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di prescrizione?

La legge prevede che la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui si manifesta la possibilità, legale, di esercizio del diritto medesimo. Ad esempio, la prescrizione di un’obbligazione che deriva da fatto illecito, inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso. Inoltre, per la decorrenza dei termini di prescrizione non assume rilievo la presenza di eventuali ostacoli che possono impedire di fatto l’esercizio del diritto (si pensi al caso in cui il contratto a cui si riferisce il diritto che si vuole far valere, sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva).

La regola generale appena esposta subisce, però, delle eccezioni. Vedi l’articolo 1442 del Codice civile, il quale stabilisce che il termine di prescrizione dell’azione di annullamento, pari a cinque anni, nel caso in cui l’annullabilità dipenda da vizio del consenso o da incapacità legale, decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.

Se un minorenne compra un appezzamento di terreno, il relativo contratto di compravendita può essere annullato, in quanto stipulato da un soggetto legalmente incapace. In tal caso, il termine di prescrizione (quinquennale) per attivare l’azione di annullamento per incapacità inizia a decorrere dal giorno del raggiungimento della maggiore età.

Quali sono i termini della prescrizione civile?

In generale, i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni. Tuttavia, tale regola subisce delle eccezioni anche rilevanti. Infatti, alcuni diritti si prescrivono per mancato esercizio in venti anni come ad esempio i diritti reali su cosa altrui, mentre altri sono assoggettati alle cosiddette prescrizioni brevi, cioè si estinguono in un periodo di tempo inferiore a dieci anni. È questo il caso delle azioni di annullamento del contratto, delle azioni per il risarcimento del danno da fatto illecito, dell’azione revocatoria e dei diritti che derivano dal contratto di società, che si prescrivono in cinque anni.

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Altresì, sono previsti termini di prescrizione ancora più brevi; più precisamente, di:

un anno, per i diritti derivanti dai contratti di mediazione, spedizione, trasporto e di pagamento del premio assicurativo;

due anni, per gli altri diritti che derivano dal contratto di assicurazione, ad esclusione di quello sulla vita.

Sospensione e interruzione della prescrizione

I termini di prescrizione possono essere sospesi oppure interrotti. Nello specifico, il legislatore ha previsto delle ipotesi di sospensione che dipendono dalle relazioni esistenti tra le parti come avviene ad esempio tra:

i coniugi;

chi esercita la potestà e le persone che vi sono sottoposte;

il tutore e il minore o l’interdetto;

il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;

l’erede e l’eredità accettata con beneficio di inventario;

le persone i cui beni che sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

La prescrizione si sospende anche in relazione alla particolare condizione del titolare del diritto come succede:

nell’ipotesi dei minori non emancipati e degli interdetti per infermità di mente, per il periodo in cui rimangono privi di un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante;

per i militari in servizio, in tempo di guerra.

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativi e, al momento della loro cessazione, il periodo trascorso prima della sospensione si somma con quello

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successivo, che decorre dopo la cessazione della causa sospensiva.

Invece, si ha l’interruzione della prescrizione in caso di:

proposizione di domanda giudiziale, ovvero quando viene notificato l’atto 1.

introduttivo di un giudizio o della domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente;

atto di costituzione in mora;

2.

riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale lo stesso 3.

può essere fatto valere.

Per effetto dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Cos’è la prescrizione presuntiva?

Alcuni crediti, sebbene sottoposti alla prescrizione ordinaria decennale, si presumono prescritti in un termine più breve, salvo prova contraria.

Si pensi ad esempio all’estinzione di un debito per il pagamento del prezzo di una merce. Se il debitore afferma di avere adempiuto alla prestazione ma non può dimostrarlo perché non ha la quietanza di pagamento, può semplicemente limitarsi ad eccepire in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva. Ciò determina come conseguenza processuale che l’obbligazione si presume estinta.

In tal caso, spetta al creditore fornire la prova contraria, costituita dal cosiddetto giuramento decisorio. Il creditore cioè chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta. Se il debitore giura, fatte salve le conseguenze penali che potrebbero derivare dal falso giuramento, il giudice, nel decidere la lite, dovrà attenersi a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l’attendibilità e la veridicità.

Si ha una prescrizione presuntiva nei casi:

del conto dell’albergo o del ristorante, che si presume prescritto in sei 1.

mesi;

della retribuzione degli insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, a 2.

giorni o ad ore e della retribuzione dei prestatori di lavoro, se viene corrisposta per periodi non superiori a un anno, che si presumono prescritti in un anno;

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della retribuzione dei prestatori di lavoro corrisposta per periodi superiori 3.

al mese, al compenso dei professionisti per l’opera prestata e per il rimborso delle spese, a quello dei notai e alla retribuzione degli insegnanti per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese, che si presumono prescritti in tre anni.

Note

[1] Art. 2934 cod. civ. [2] Art. 2935 cod. civ.

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