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INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI (ART. 1)

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In data 26 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 76/2013 contenente le prime misure urgenti per il rilancio dell’occupazione, in particolare giovanile (all.).

Il decreto contiene, da un lato, misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e, dall’altro, disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale che intervengono anche a modificare la Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).

Di seguito si riporta una disamina delle principali disposizioni contenute nel documento approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ricordando che lo stesso dovrà essere convertito in legge a conclusione dell’iter parlamentare di approvazione.

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI (ART. 1)

Al fine di promuovere la stabile occupazione giovanile, è previsto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

Le assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto, potranno essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, e in ogni caso non antecedente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, e non oltre il 30 giugno 2015.L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento: il valore mensile dell’agevolazione non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore.

L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, sempre entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, anche nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’ulteriore assunzione, al fine di realizzare il prescritto incremento occupazionale: per tale assunzione, tuttavia, è possibile prescindere dalle condizioni soggettive richieste dal decreto.

L’incentivo sarà concesso dall’INPS, secondo le modalità che saranno definite dall’Istituto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente rispetto alle domande pervenute, fino ad esaurimento delle risorse.

Le risorse destinate al finanziamento della misura sono così determinate:

a) 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le Regioni del Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione;

b) 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti Regioni, ripartiti sulla base dei criteri previsti per i Fondi strutturali.

A valere sulle risorse programmate nell’ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province Autonome, anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo: in tal caso esso si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal

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giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l’attivazione dell’incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE (ART. 2)

L’articolo 2 del decreto contiene misure di carattere straordinario e temporaneo, applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

In particolare, al fine di restituire all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, il decreto prevede che, entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato – Regioni adotti delle Linee Guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 167/2011.

Nell’ambito delle Linee Guida, possono essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del T.U.

Apprendistato:

a) obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) in caso di imprese multi localizzate, svolgimento della formazione nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle Linee Guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c), fatta salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle stesse Linee Guida ovvero in seguito all’adozione di specifiche disposizioni da parte delle singole Regioni.

Fino al 31 dicembre 2015, inoltre, il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province Autonome dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della Legge n. 196/1997 e nel DM 25 marzo 1998, n. 142: in tal caso la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

Per promuovere, infine, l’alternanza tra studio e lavoro, il comma 10 dell’articolo 2 autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014.

Ad ogni studente utilmente collocato in graduatoria, sarà assegnato un rimborso spese di 400 euro mensili, di cui 200 euro corrisposti dall’Università ed ulteriori 200 corrisposti, a titolo di cofinanziamento, dal soggetto ospitante, pubblico o privato.

Viene, inoltre, previsto che il Ministero dell’Istruzione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, fissi con proprio decreto i criteri e le modalità per definire piani triennali di intervento “per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurriculare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle

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scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali”.

MISURE URGENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E CONTRO LA POVERTÀ NEL MEZZOGIORNO (ART. 3)

In aggiunta alle misure sopra descritte, e sempre al fine di favorire l’occupazione giovanile, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, verranno attivate le seguenti misure nei territori del Mezzogiorno:

 rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro (26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 28 milioni per il 2015), delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

 rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, dell’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno;

 finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro, di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Tenuto conto dell’incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, nei limiti di 167 milioni di euro per il biennio 2014-2015, la sperimentazione della c.d. social card è estesa ai territori delle Regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti.

MISURE PER L’ATTUAZIONE DELLA “GARANZIA PER I GIOVANI” E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART. 5)

Al fine di dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. “Garanzia per i Giovani”

(Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali “in deroga”, è prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un’apposita struttura di missione, che opererà, in via sperimentale, in attesa del riordino dei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ART. 6)  

L’articolo 6, al fine di favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, prevede che gli istituti professionali possono utilizzare spazi di flessibilità entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà.

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 92/2012 (ART. 7) Contratto a tempo determinato

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L’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto prevede che il requisito della causale non sia richiesto, oltre che nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, anche in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La lett. b) del medesimo articolo, prevede la possibilità di prorogare la durata dei contratti a tempo determinato a-causali, a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 (la Riforma Fornero aveva, infatti, stabilito che tali contratti non potessero essere prorogati).

In ordine alla scadenza del termine, la lett. c) del medesimo articolo, prevede che anche il contratto a termine a-causale possa proseguire oltre la scadenza originariamente prevista, nel limite di 30 o 50 giorni (a seconda che la durata sia inferiore o superiore a 6 mesi) ed è abrogato l’obbligo (introdotto dalla Riforma Fornero), di comunicare al Centro per l’Impiego la prosecuzione del termine oltre la scadenza originariamente fissata.

Relativamente alla successione tra contratti a termine, sempre la lett. c) del decreto ripristina gli originari intervalli previsti dal D.Lgs. n. 368/2001: 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi, e 20 giorni per contratti di durata superiore.

L’obbligo di rispettare i citati intervalli, tuttavia, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento all’ambito di applicazione della disciplina del contratto a termine, il decreto (art. 7, comma 1, lett. d) chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 i contratti di lavoro conclusi lavoratori in mobilità.

Viene, infine, previsto che anche i contratti a termine a-causali possono essere oggetto dei limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001.

Contratto di lavoro intermittente

Il decreto introduce alcune modifiche anche alla disciplina del lavoro intermittente.

In particolare, l’art. 7, comma 2, lett. a) prevede che il ricorso a tale tipologia contrattuale sia ammesso, in ogni caso (e quindi a prescindere dai requisiti soggettivi od oggettivi) per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. A tal riguardo, il comma 3 dell’art. 7 del decreto precisa che vanno computate esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della disposizione.

Per quanto concerne, invece, l’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dalla Legge n.

92/2012, il decreto (art. 7, comma 2, lett. b) stabilisce che la sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.

Infine, il comma 5 dell’art. 7 del decreto interviene anche sul periodo transitorio per la validità dei contratti già sottoscritti alla data del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge n.

92/2012), estendendo la clausola di salvaguardia al 31 dicembre 2013: quindi, i contratti incompatibili con la nuove disposizioni cesseranno di produrre effetti dal 1° gennaio 2014.

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Lavoro a progetto

L’art. 7, comma 2, lett. c) del decreto interviene sull’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (in precedenza il riferimento era a compiti “esecutivi o ripetitivi”): di conseguenza, i requisiti della esecutività e ripetitività devono essere contemporaneamente presenti per poter escludere la possibilità di stipulare un contratto a progetto.

La norma (art. 7, comma 2, lett. c), inoltre, elimina dall’art. 62 le parole “ai fini della prova”: ne consegue che l’indicazione degli elementi di cui allo stesso art. 62 (durata, descrizione del progetto, compenso) è richiesta ad substantiam.

Lavoro accessorio

Il decreto interviene sull’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 7, comma 2, lett. e) eliminando, nella definizione della tipologia contrattuale, il riferimento alla natura meramente occasionale dell’attività lavorativa.

In tal modo viene definitivamente sancito che ai fini qualificatori della fattispecie risulta determinante unicamente il requisito di carattere economico dei 5.000 o 2.000 euro.

Procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

In riferimento alla procedura obbligatoria di conciliazione (che trova applicazione per i soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti), il decreto conferma all’art. 7, comma 4, l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro (v. circolare n. 3/2013), prevedendo che tale procedura non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile.

Analogamente, la procedura di conciliazione non è necessaria per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della Legge n.

92/2012 (licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e interruzioni del rapporto di lavoro nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere).

Il decreto sancisce, poi, che la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

Procedura di convalida delle dimissioni

Il comma 5, lett. d) dell’art. 7 del decreto stabilisce che la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale, di cui all’art. 4, commi 16 – 23, della Legge n. 92/2012, si applica, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione.

Dote ASpI

Ai sensi del comma 5, lett. b), della norma in esame, nell’art. 2 della Legge n. 92/2012 è inserita una disposizione di incentivo all’occupazione di lavoratori disoccupati che fruiscono dell’ASpI: ai datori di lavoro che provvedano ad assumere a tempo pieno e indeterminato tali soggetti, pertanto, è riconosciuto un beneficio pari alla metà del trattamento ASpI residuo spettante al lavoratore.

In analogia con altre misure di incentivo alle assunzioni, il beneficio non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati da meno di sei mesi da parte della stessa impresa o da

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altra impresa che abbia con la prima assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero sia con la stessa in rapporto di collegamento o controllo.

Fondi di solidarietà bilaterali

Ai sensi del punto 1), lett. c), comma 5, dell’articolo in esame, la scadenza del termine di cui al comma 4 dell’art. 3 della Legge n. 92/2012, entro il quale le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative devono stipulare accordi e contratti collettivi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali che assicurino forme di tutela in costanza di lavoro, è rinviata dal 18 luglio 2013 al 31 ottobre 2013.

La medesima disposizione di rinvio al 31 ottobre è prevista ai sensi della lett. c), n. 3 per quanto riguarda il termine di stipula degli accordi o contratti collettivi aventi ad oggetto l’adeguamento delle fonti istitutive dei fondi bilaterali esistenti nei settori in cui siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, quale quello artigiano, di cui al comma 14 dell’art. 3 della legge Fornero.

Nel caso in cui le parti sociali non provvedano nei termini alla stipula degli accordi in esame, il decreto fissa al 1° gennaio 2014 l’attivazione del fondo residuale previsto dal comma 19 dell’art. 3 della legge n. 92/2012 e destinato alla copertura dei settori rimasti fuori dalla contrattazione in materia. Il termine per la costituzione dello stesso fondo residuale è pertanto anch’esso differito dal 31 marzo al 31 ottobre 2013 (punto 4, lett. c),).

Stato di disoccupazione

L’articolo 7, comma 6, del decreto ripristina la lettera a) dell’art. 4, D.Lgs. n. 181/2000, che era stata abrogata dalla legge n. 92/2012. In virtù di tale intervento, pertanto, i soggetti disoccupati potranno svolgere attività autonoma o subordinata senza perdere lo status di disoccupazione, purché tale attività lavorativa non determini un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro annui per lavoro subordinato e 4.800 euro per lavoro autonomo).

BANCA DATI POLITICHE ATTIVE E PASSIVE (ART. 8)

Viene istituita presso il Ministero del Lavoro una “Banca dati delle politiche attive e passive” con compiti attinenti alla raccolta delle informazioni sui soggetti da collocare e sui servizi erogati per un più ottimale ingresso nel mercato del lavoro. La disposizione è rivolta a razionalizzare la capacità di intervento del Ministero in materia di politiche attive e passive.

Alla costituzione della Banca dati concorrono anche le Regioni, l’INPS, il Ministero dell’Istruzione, le Università e le Camere di Commercio; il Ministero vigilante può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per incrementare e favorire con i dati in loro possesso l’organizzazione dei servizi nello stesso settore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE (ART. 9) Responsabilità solidale negli appalti (comma 1)

Al comma 1 della norma viene previsto che le disposizioni in materia di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori si applicano oltre che alle retribuzioni, ai contributi e premi dei lavoratori dipendenti, anche ai compensi ed agli obblighi contributivi ed assicurativi dei lavoratori impiegati con contratto di natura autonoma.

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Sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 2)

Il comma 2 dell’art. 9, stabilisce che le ammende e le sanzioni penali ed amministrative previste del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) vengono rivalutate ogni 5 anni con decreto del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

In sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

In materia di somministrazione di lavoro, invece, il comma 6 stabilisce l’integrale applicabilità a tale fattispecie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Apprendistato (comma 3)

Intervenendo sul T.U. Apprendistato, il decreto aggiunge un comma 2bis all’art. 3 del D.Lgs. n.

167/2011 stabilendo che, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Contratti di prossimità (comma 4)

Il comma 4, ad integrazione della disciplina riguardante la contrattazione collettiva di prossimità di cui all’art. 8, legge n. 148/2011, prevede che tale contrattazione possa derogare le disposizioni di legge per le materie previste dallo stesso art. 8 solo subordinatamente al deposito della stessa presso la DTL territorialmente competente.

Immigrazione (comma 6)

Il decreto interviene sull’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilendo che il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero è tenuto, prima di effettuare la relativa richiesta di nulla osta al lavoro, a verificare, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità, idoneamente documentata, di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari (D.Lgs. n. 109/2012) (comma 10)

Il comma 10 dell’articolo 9 in esame interviene anche sul D.Lgs. n. 109/2012, recante la disciplina dell’emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari.

In particolare, si prevede che:

 nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica, da parte dello sportello unico per l’immigrazione, della sussistenza del rapporto di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

 nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale ipotesi, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione

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resta responsabile per il pagamento delle somme dovute sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Società a responsabilità limitata (commi 13-15)

Con i commi 13, 14 e 15 sono apportate alcune modifiche all’art. 2463bis del codice civile, riguardante le società a responsabilità limitata a capitale ridotto: la disposizione di cui al comma 1 del predetto articolo, che ne limita la costituzione ai soli soggetti che non abbiano compiuto 35 anni è stata soppressa e pertanto l’area attuativa della norma, impostata in origine per favorire forme societarie di imprenditorialità giovanile, risulta considerevolmente ampliata.

Una seconda modifica riguarda invece gli amministratori che non dovranno essere più essere scelti obbligatoriamente tra i soci.

Ulteriori modifiche sono state apportate al D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 34/2012, concernente le modalità formali di costituzione delle società in argomento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PREVIDENZIALI E SOCIALI (ART. 10)

Il comma 2 prevede una integrazione alla norma del D. Lgs. 252/2005, recante la disciplina in materia di forme pensionistiche complementari, riguardante l’obbligo dei fondi di dotarsi di adeguati mezzi patrimoniali: la disposizione in esame prevede la possibilità che gli stessi fondi, nel caso in cui procedano all’erogazione diretta della rendita, possano rideterminare la disciplina delle prestazioni nei casi in cui i mezzi patrimoniali siano insufficienti.

Le altre disposizioni dell’art. 9 riguardano, tra l’altro, la continuità dell’attività dei lavori della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e la competenza dell’INPS gli infortuni nel settore marittimo.

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