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SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE, IGIENE URBANA, SUAP, PARCHI URBANI. FAX n. 0831/ P.IVA C.F

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(1)

j

COMUNE DI BRINDISI

SETTORE ECOLOGIA, AMBIENTE , IGIENE URBANA, SUAP, PARCHI URBANI

Via Casimiro, 42

FAX n. 0831/560715 – P.IVA 00268880747 – C.F. 80000250748

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

a) Importo esecuzione lavorazioni €. 67.000,00

b) Importo esecuzione servizi € 54.750,36

c) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €. 4.375,00

1) Totale appalto (a + b + c) €.126.125,36

d) Somme a disposizione dell’amministrazione €. 78.874,64

2) Totale progetto (1 + d) €. 205.000,00

Il progettista Il Responsabile del procedimento Dr.ssa Biol. Anna Maria Tudisco Arch. Fabio LACINIO

INDICE

LAVORI DI

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ E GESTIONE DELL’IMPIANTODI BONIFICA DELLA DISCARICA PER RSU UBICATA IN BRINDISI ALLA C.DA FORMICA, FG. 39, PART. 209, 210, 223

(2)

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 5

Art. 2 – DURATA 
 6

ART.3 - FORMA DELL'APPALTO E MODALITA’ STIPULA CONTRATTO 6

Art. 4 – CORRISPETTIVO 7

Art. 5 - RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 8

ART. 6 - GESTIONE DELL’ IMPIANTO 9

ART. 7 - INTERVENTI STRAORDINARI 9

ART. 8 - INTERVENTI ORDINARI 9

ART. 9 - NORME PER L’ESECUZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 10 ART. 10 - DISSERVIZI. SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO

PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 10

ART. 11 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI 11 ART. 12 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 11

ART. 13 -CONTENUTI DELLA PROPOSTA TECNICA 12

ART.14 -CONTENUTI DELL'OFFERTA TEMPO 12

ART. 15 – AGGIUDICAZIONE 12

ART. 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 14 Art. 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

SPECIALE D’APPALTO 14

Art. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO, DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL

CONTRATTO 15

Art. 19 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 16

Art. 20 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 16

Art. 21 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO;

DIRETTORE DI CANTIERE 16

Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 17

Art. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 18

ART. 24 - SUBAPPALTO 19

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO
 20

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI 20

(3)

Art. 27 – PERSONALE 20 Art. 28 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI,

I SISTEMI E L’ESECUZIONE 21

Art. 29 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 21

Art. 30 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI 21

Art. 31 – TERMINI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 22

Art. 32 – PROROGHE 23

Art. 33 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 23

Art. 34 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 24

Art. 35 – PENALITA’ IN CASO DI RITARDO SULL’ESECUZIONE DEI

LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 25 Art. 36 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO

DELL’IMPIANTO DI BONIFICA DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 25 Art. 37 – INDEGORABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 26

Art. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO

DEI TERMINI DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 27

Art. 39 – MANUTENZIONE 28

Art. 40 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO 29

Art. 41 – CONTROLLI 29

ART. 42 - RENDICONTO DELLA GESTIONE 29

ART.43 – PENALI SULLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 30

ART. 44 – RISOLUZIONE E RECESSO PER INADEMPIENZE

NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI BONIFICA 30

Art. 45 – CAUZIONE PROVVISORIA 31

Art. 46 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 32

Art. 47 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 33

Art. 48 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 33

Art. 49 – LAVORI A CORPO 34

ART. 50 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 34

(4)

ART. 51– NORME DI SICUREZZA GENERALI 36

ART. 52 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 37

ART. 53 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 37

ART. 54 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

E COORDINAMENTO 38

ART. 55 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 38

ART. 56 - OSSERVAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 39

Art. 57 – COLLAUDO DELLA BONIFICA 39

Art. 58 – CUSTODIA DEL CANTIERE 40

Art. 59 – CARTELLO DI CANTIERE 40

Art. 60 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 40

Art. 61 – DISPOSIZIONI FINALI 41

Art. 62 – ALLEGATI 41

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

(5)

Il presente appalto ha per oggetto il ripristino e la gestione dell’impianto di bonifica finanziato dalla regione Puglia nell’ambito del POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.8 - az.

5b- Intervento 108E060012 eubicato in Brindisi alla C.da Formica. L’impianto, dopo una prima fase di gestione conclusasi nel primo semestre 2009, a causa dei tempi ristretti concessi dalla regione Puglia per la rendicontazione, è stato oggetto, nel tempo, di atti vandalici che ne hanno compromesso la funzionalità.
 Esso sorge in proprietà del sig. Celino Antonio. L’area di ubicazione dello stesso è pari a circa 6 ettari, contraddistinta catastalmente come segue:

- foglio 39, mappali 209,210,223.

L’impianto esistente è rappresentato dai seguenti moduli:

-

impianto di bioventing;

-

impianto di trattamento acque;

-

impianto di irrigazione.

Lo stesso dovrà essere oggetto di adeguato intervento di ripristino che restituisca la funzionalità sia dell’impianto di bioventing sia dell’impianto di trattamento acque.

Pertanto oggetto dell’appalto è lo svolgimento delle attività relative a:

a) eventuale revisione della progettazione esecutiva;

b) ripristino dell’impianto di bonifica inteso nel suo complesso;

c) gestione dell’impianto di bioventing;

d) gestione dell’impianto di trattamento acque;

e) verifica dell’efficienza dell’impianto d’ irrigazione ed eventuali lavori di ripristino finalizzati alla messa in esercizio e alla gestione dello stesso per le attività di manutenzione del verde e di rinaturalizzazione del laghetto artificiale, che saranno condotte dall’ARIF(Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali;

f) interventi straordinari autorizzati dalla stazione appaltante;

g) custodia dell’impianto.

I lavori e i servizi, da eseguire con personale qualificato e attrezzature idonee, dovranno garantire il regolare funzionamento e l’efficienza ottimale dell’intero impianto.

Le attività del personale addetto dovranno essere eseguite sotto il profilo della sicurezza e nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

La presa d’atto dell’attuale situazione impiantistica e la consegna dei lavori sarà oggetto di apposito verbale,che sarà sottoscritto tra le parti. Analogo verbale sarà redatto al termine delle attività di gestione dell’impianto. 
 L’appaltatore farà uso dell’impianto con ogni cura e senso di responsabilità, impegnandosi a ripristinarne la completa funzionalità, conservarlo e riconsegnarlo in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Non potrà usare l’impianto se non per gli scopi evidenziati dal presente capitolato d’oneri, con espresso divieto di modificarne la funzionalità impiantistica e destinazione d’uso e non potrà cedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente appalto, pena la risoluzione

(6)

del contratto.

Sono escluse dal presente appalto le attività di manutenzione del verde, che saranno oggetto di apposita convenzione con l’A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali). La ditta che si aggiudicherà l’appalto dovrà collaborare con il personale ARIF che si occuperà della manutenzione del verde, consentendo l’accesso ai luoghi nonché l’espletamento delle diverse attività, con l’obiettivo di garantire una gestione ottimale di tutta l’area asservita all’impianto.

Resta inteso che il proprietario dell’area potrà avere accesso alla stessa e prendere visione degli interventi che saranno realizzati.

Art. 2 – DURATA 


L’appalto avrà la durata di mesi 14 (quattordici), a decorrere dalla data di consegna dei lavori, salvo il verificarsi di una delle condizioni di risoluzione o di recesso di cui al successivo art. 38.


La tempistica del contratto è così suddivisa:

1. mesi 2 (due) destinati al ripristino della funzionalità dell’impianto;

2. mesi 12 (dodici) destinati alla gestione dello stesso.

Allo scadere del termine di durata, il contratto s’ intenderà automaticamente cessato, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla scadenza, per un periodo massimo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta a/r alla ditta entro la scadenza contrattuale. 


Sono fatti salvi i termini temporali di cui alle sospensioni e proroghe concesse dal Direttore dei Lavori e/o dal responsabile del procedimento

ART.3 - FORMA DELL'APPALTO E MODALITA’ STIPULA CONTRATTO A norma del combinato disposto dall’art.14 del D.Lgs 163/06, il presente appalto viene inquadrato come “appalto misto”.

In base al disposto dell’art. 15 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., per l’esecuzione di lavori, trattandosi di importo non superiore ai 150.000 €, non è previsto il possesso dell’attestazione SOA in capo all’esecutore. L’impresa esecutrice dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010.

Per la partecipazione alla gara la ditta dovrà indicare:

a) di aver esaminato gli elaborati progettuali e il computo metrico;

b) di aver preso visione e conoscenza del luogo di esecuzione dei lavori;

c) di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi complessivamente remunerativi, tali da consentire il ribasso offerto;

d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori.

(7)

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica all’importo a base d’asta, utilizzabile esclusivamente ai fini specificati di seguito.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione nella parte a corpo relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

I lavori di cui al presente appalto sono aggiudicati dall’ Amministrazione mediante procedura aperta, secondo le modalità del presente Disciplinare e in conformità a quanto dispone il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.

Il Criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. art. 83del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.

L’affidatariopotrà eseguire i lavori direttamente o affidarli a terzi nella misura pari almeno al 30%, purché tale circostanza venga esplicitata nella fase di partecipazione alla gara, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Si conviene e si stabilisce che l’Amministrazione corrisponderàall’affidatario, per il ripristino e la gestione dell’impianto, il canone risultante dall’offerta migliorativa presentata in sede di gara, oltre I.V.A. Detto canone dovrà essere corrisposto in diverse rate da versarsi con le modalità e alle scadenze riportate di seguito, in base alle verifiche di campo e agli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavorie dal responsabile del procedimento, nonché in base alla presentazione degli elaborati richiesti all’art. 41. Le predette rate saranno corrisposte:

• a 90 giorni dalla consegna dei lavori e comunque alla fine dei lavori di rispristino della funzionalità dell’impianto di bonifica, previa verifica della funzionalità dello stesso, accertata attraverso contraddittoriocon la direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, nella misura pari alla metà dell’importo contrattuale;

• in rate trimestrali posticipate nella fase di gestione dell’impianto, previa presentazione di fattura e di una relazione trimestrale, che indichi gli interventi effettuati, i risultati di bonifica raggiunti e che alleghi i certificati delle analisi

(8)

effettuate sulla matrice acque per la ricerca dei parametri di cui al progetto approvato, nonché di quelli di cui all’offerta migliorativa presentata dalla ditta;

• alla fine del periodo di gestione, previa:

1. presentazione della relazione finale a carico dell’impresa, che indichi gli obiettivi di bonifica raggiunti;

2. emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della DD.LL..

3. realizzazione del contraddittorio con ARPA Puglia;

4. emissione del certificato di avvenuta bonifica della matrice acque da parte della competente Autorità.

La stazione appaltante nomineràil direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza; quest’ultimo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.

Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 - RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA

L’affidatario dovrà provvedere al ripristino in toto dell’impianto di bonifica vandalizzato attraverso:

• sostituzione dei quadri elettrici e ripristino delle linee elettriche di alimentazione;

• ripristino del sistema di alimentazione aria ai pozzi di Bioventing completo di soffiante, dotata di motore elettrico trifase, connessa mediante giunto flessibile alla tubazione di mandata aria, DN 63 mm linea di distribuzione principale ai nodi di distribuzione secondaria, DN 40 mm linea dai nodi di distribuzione secondaria alle teste di pozzo alla soffiante etc, inclusa la sostituzione delle tubazioni plastiche e di eventuali raccorderie e manicotti di giunzione distrutti dall’incendio verificatosi nel mese di settembre 2011;

• ripristino dell’impianto di trattamento acque, ivi compreso il sistema HPLC dello stesso, il sistema di depressione della falda costituito da pompa elettrosommersa, completa di tubazione di spinta sino a boccapozzo, quadro elettrico di protezione e avviamento, cavo elettrico sommergibile, valvola di non ritorno e saracinesca di intercettazione a boccapozzo;

• sostituzione degli impianti di condizionamento dei due containers;

• ripristino delle porte dei containers e dei sistemi di chiusura delle stesse porte;

• lavaggio e/o sostituzione della resina dell’impianto di trattamento acque e rigenerazione dei carboni attivi dell’impianto di trattamento acque durante i dodici mesi di attività;

• rigenerazione dei carboni attivi dell’impianto di trattamento delle arie in uscita dall’impianto di bioventing;

• eventuale ripristino impianto di irrigazione;

• illuminazione dell’area attraverso lampade ad alimentazione fotovoltaica;

• tutto quanto necessario a rendere operativo e funzionante l’intero sistema di bonifica, incluse eventuali opere non accertate dall’ufficio all’atto del sopralluogo propedeutico alla redazione del progetto.

(9)

ART. 6 - GESTIONE DELL’ IMPIANTO

Le attività lavorative e di controllo individuate per la gestione di tutto l’impianto di bonifica sono:

1) interventi ordinari;

2) interventi straordinari;

3) controllo del processo di bonifica;

4) materiali di consumo e di usura;

5) analisi chimiche effettuate con cadenza almeno trimestrale;

6) compilazione formulari per lo smaltimento dei rifiuti;

7) gestione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante il funzionamento dell’impianto, secondo le norme di legge e comunque in modo differenziato per tutti gli imballaggi;

8) guardiania.

Relativamente ai punti sopra indicati, si intendono inclusi nell’appalto: l’acquisto, la fornitura e messa in opera di beni e materiali necessari al normale funzionamento dell’impianto di bonifica inteso nel suo complesso.

ART. 7 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per interventi straordinari s’ intendono tutte le attività derivanti da eventi incidentali e straordinari non prevedibili nella normale conduzione d’impianto (es.

lavori non programmati per la bonifica di parti o zone dell’impianto quali: pompe, motori elettrici, strumenti di misura e controllo, organi di potenza, carpenterie, valvole ecc.) verificatisi dopo il ripristino funzionale dell’impianto e durante la gestione dello stesso.

2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

3. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

4. Ai nuovi prezzi sarà poi applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall’appaltatore.

ART. 8 - INTERVENTI ORDINARI

Per interventi ordinari s’intendono il complesso delle attività tese a garantire l’efficienza ottimale di tutto l’impianto di bonifica.

ART. 9 - NORME PER L’ESECUZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO Nell'esecuzione della gestione dell’impianto di bonifica l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare materiale di ottima qualità e appropriato agli impieghi assunti in sede di gara e stipula del contratto.

(10)

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione Committente - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere e del servizio, ancorché i difetti che vengano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e che nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L’Amministrazione Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere in qualsiasi momento ad applicare sanzioni, eseguire in danno o pretendere il ripristino a regola d’arte in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge e/o contrattuali.

L'esecuzione di Servizi urgenti, sia forfettari sia a misura, potrà essere ordinata in qualunque momento e tali lavori dovranno essere eseguiti in qualsiasi giorno dell'anno.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività dell’Amministrazione Committente, potrà essere richiesto di eseguire i lavori anche di notte o nei giorni festivi, senza che l’Assuntore possa accampare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

L'Assuntore dovrà altresì possedere e mantenere attivo e funzionante un servizio di ricezione delle richieste d’ intervento.

ART. 10 - DISSERVIZI. SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

Qualora, per qualsiasi fatto non imputabile all’ Assuntore, venisse a determinarsi la necessità di sospendere la gestione dell’impianto, l’Assuntore dovrà darne immediatamente comunicazione alla Stazione Appaltante attraverso comunicazione scritta (anche a mezzo telefax o e.mail purchè con garanzia di effettiva trasmissione e presa visione).

L’Assuntore è altresì tenuto a comunicare agli stessi soggetti con assoluta tempestività il verificarsi di episodi d’ irregolarità dei servizi/lavori, anche se questi non diano luogo a sospensione dell’erogazione dei servizi stessi.

E’ fatto comunque obbligo all’ Assuntore, su richiesta del Comune di Brindisi, di ripristinare la piena funzionalità dell’impianto immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile, fatti salvi i relativi oneri e sanzioni previsti dal presente atto.

S’ intendono per cause di forza maggiore, solo quelle di natura tecnica o fisica non imputabili o comunque non prevedibili dall’ Assuntore.

La valutazione della sussistenza delle cause di forza maggiore, nel senso inteso al presente articolo, è rimessa alla valutazione del Direttore dei Lavori o al Responsabile del Procedimento; in caso di contrasto tra le parti la questione è rimessa agli organi competenti previsti dal presente atto e dalle norme di legge.

(11)

ART. 11 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Considerata l’entità e la tipologia dell’impianto di bonifica, il concorrente deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe C di cui all’art. 212 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. . (In caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto o dalla capogruppo o alla mandante).

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli artt.

107,108,109 del D.P.R. N.207/2010.

I lavori da realizzare sono classificati nella categoria di opere civili «OG12», classe I.

ART. 12 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a)iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. dalla quale la ditta risulti in attività per il servizio oggetto dell’appalto. (in caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento).

b) assenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall' art.

38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ( in caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento).

c) fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008/2009/2010), di importo complessivo pari a Euro 700.000,00 (senza IVA) e importo pari almeno a Euro 300.000,00, (senza Iva) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) relativo al servizio nel settore oggetto della gara. Essi saranno successivamente provati da apposite certificazioni rilasciate dalle amministrazioni committenti o da clienti privati);( in caso di associazione temporanea d’imprese i suddetti requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese associate).

d) Elenco dei principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni (2008-2009-2010) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi effettuati nei confronti di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno successivamente provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza dallo stesso concorrente. (in caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)

e) attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, categoria OG12 classifica I o in alternativa i requisiti dell’art.90 del D.P.R. N.207/2010 (in caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto o dalla capogruppo o dalla mandante).

ART. 13 -CONTENUTI DELLA PROPOSTA TECNICA

Il Progetto offerta dovrà essere presentato in duplice copia, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico su CD-ROM. Saranno valutate positivamente proposte con

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contenuto informativo essenziale (si stima poter essere contenuto entro le 70 cartelle formato A4), senza ridondanze o informazioni poco attinenti agli scopi del presente appalto.

Nel dettaglio dovranno essere illustrate le modalità secondo le quali il concorrente intende svolgere le attività descritte nel Capitolato Tecnico:

- Relazione indicante le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei lavori offerti, in particolare per il ripristino dell’impianto, in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato. La relazione sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio relativo all’elemento qualitativo A1 di cui all’art. 15 del presente disciplinare;

- Relazione contenente la descrizione dell’organizzazione e della struttura tecnica operativa, delle attrezzature e disponibilità di sedi operative, strutture logistiche, caratteristiche qualitative dei mezzi e delle attrezzature tecniche impiegate per l’esecuzione dei lavori.

La relazione sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio relativo all’elemento qualitativo A2, di cui all’art. 15 del presente disciplinare;

- Qualità e quantità delle risorse umane impiegate nel Gruppo di Lavoro, per l’assegnazione del punteggio relativo all’elemento qualitativo A3, di cui all’art.15 del presente capitolato.

- Migliorie tecniche al progetto, per l’assegnazione del punteggio relativo all’elemento qualitativo A4, di cui all’art. 15 del presente disciplinare, a titolo esemplificativo, in termini di:

1. caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature impiegate per il ripristino dell’impianto di bonifica;

2. indagini integrative condotte sulla matrice acque, in termini di ricerca di ulteriori parametri rispetto a quelli previsti da progetto;

Nell'ipotesi di raggruppamenti di imprese, la proposta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

ART.14 -CONTENUTI DELL'OFFERTA TEMPO

L’ offerta tempo dovrà contenere una dichiarazione indicante la riduzione dei tempi utili all’ esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di bonifica rispetto a quelli previsti nel presente capitolato, correlata da un cronoprogramma delle attività da realizzare, nel quale vengono dettagliate le singole fasi dell’intervento.

L’offerta tempo dovrà, altresì, indicare le migliorie relative ai tempi di gestione dell’impianto, in relazione agli obiettivi di bonifica attesi. Saranno valutate favorevolmente quelle offerte che prevederanno una gestione dell’impianto superiore all’anno previsto da capitolato, in quanto considerata garanzia di un’ottimizzazione del processo di bonifica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità attesi per la matrice acque.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il sistema previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006,

"offerta economicamente più vantaggiosa" sulla scorta del parere della Commissione Giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. Qualità tecnica e funzionale: max punti 60 2. Offerta economica: max punti 20

3. Offerta tempo: max punti 20

(13)

La commissione giudicatrice valuterà dapprima l’offerta tecnica attribuendone il relativo punteggio, per poi poter passare alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio A(i), dove

A(i)= A1+A2+A3+A4

verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei seguenti elementi qualitativi:

A1) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei lavori offerti, ricavabili dall’offerta tecnica formulata ai sensi dell’art.13, con particolare riferimento al piano operativo e ai fattori organizzativi: da min. 0 a max 10 punti;

A2) organizzazione e struttura tecnica operativa, attrezzature e disponibilità di sedi operative, strutture logistiche, caratteristiche qualitative dei mezzi e delle attrezzature tecniche impiegate per la prestazione del servizio: da min. 0 a max 10 punti;

A3) qualità e quantità delle risorse umane impiegate nel Gruppo di Lavoro: da min. 0 a max 10 punti.

A4) migliorie tecniche al progetto: da 0 a un max 30 punti, secondo la seguente tabella:

coefficienti Aspetti oggetto di valutazione punteggio A1 caratteristiche qualitative, metodologiche e

tecniche del lavoro offerto, in particolare per il ripristino dell’impianto,ricavabili dall’offerta tecnica formulata ai sensi dell’art.13, con particolare riferimento al piano operativo e ai fattori organizzativi

Min. 0, max 10

A2 organizzazione e struttura tecnica operativa, attrezzature e disponibilità di sedi operative, strutture logistiche, caratteristiche qualitative dei mezzi e delle attrezzature tecniche impiegate per la prestazione del servizio

Min. 0, max 10

A3 qualità e quantità delle risorse umane impiegate

nel Gruppo di Lavoro: da min. 0 a max 10 punti. Min. 0, max 10

A4 migliorie tecniche al progetto Min. 0, max 30

Ai fini della valutazione dell’offerta economica, il punteggio B(i), dove B(i)= bxB

verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale osservando il seguente criterio:

B=20; b= (P min/P iesimo) dove

Pmin= prezzo minimo offerto dal complesso dei concorrenti Piesimo = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Ai fini della valutazione dell’offerta tempo, è previsto un punteggio massimo di punti 20, distribuito nella misura di 8 punti per il ripristino dell’impianto e di 12 punti per la gestione dello stesso. Sarà considerata migliorativa l’offerta che prevedrà una riduzione del tempo di realizzazione dei lavori di ripristino dell’impianto di bonifica e un aumento di quelli relativi alla gestione dell’impianto. Il punteggio complessivo T(i) risulterà dalla seguente equazione:

(14)

T(i)= Tl + Tg Dove:

Tl= tempo per la realizzazione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto, il cui valore massimo non può superare gli 8 punti e

Tl= (tmin/ti) x 8

Tg= tempo per la gestione dell’impianto, il cui valore massimo non può superare i 12 punti complessivi e

Tg= (ti/tmax) x 12 T(i) = è il punteggio attribuito all’offerta (i)

ti = è il tempo offerto dal concorrente (i)

tmin = è il tempo minimo di esecuzione offerto tmax= è il tempo massimo di esecuzione offerto

Il punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi parziali conseguiti:

P(i)= A(i) + B(i) + T(i)

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte pervenute non raggiungano il punteggio minimo di 50 punti per l’offerta tecnica.

ART. 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa stipulate ai fini di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 45 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n.

163/2006.

Art. 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

(15)

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO, DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

La stipula del contratto avrà luogo mediante atto in forma pubblica amministrativa successivamente all’aggiudicazione definitiva. La stipula del contratto sarà preceduta dalla costituzione della cauzione definitiva, dalla presentazione della documentazione sostitutiva in sede di qualificazione e di gara da dichiarazioni sostitutive ai sensi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalla acquisizione delle informazioni dovute dalla vigente legislazione antimafia (L.47/1994, D.Lgs. 490/1994, D.P.R. 03- 06-1998, n. 252).

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato;

c) la cartografia allegata;

d) l’elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, in quanto ad esclusivo carico dell’appaltatore, che dovrà presentarne copia alla stazione appaltante;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, in quanto ad esclusivo carico dell’appaltatore.

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 46;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

4. Fanno, altresì, parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

(16)

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 20 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 21 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO;DIRETTORE DI CANTIERE.

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA

(17)

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, dell’articolo 103, del regolamento generale, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 2.000.000,00 , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00 partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti,

(18)

dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota”

in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 36 (trentasei) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; a tale scopo:

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Le strutture e i beni affidati all’appaltatore per i lavori di ripristino dovranno essere assicurati contro i rischi d’ incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e l’appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove dovrà essere specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’appaltatore e del Comune di Brindisi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Art. 23 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Il ripristino della funzionalità dell’impianto e la gestione dello stesso comportano per l’appaltatore l’assunzione a proprio carico dei seguenti obblighi:

a) ripristino della funzionalità completa dell’impianto, attraverso la sostituzione e/o riparazione delle parti vandalizzate e/o usurate;

b) manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria di carattere conservativo, migliorativo e 
 innovativo dell’impianto, secondo quanto previsto agli artt. 39 e 40;

c) apertura, chiusura e conduzione (tecnica e funzionale) dell’impianto;

d) controllo e vigilanza sugli accessi, impedendolo a coloro che non partecipano alle attività e ai non autorizzati;

e) operare nel rispetto di canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’impianto;

f) custodia del complesso, degli impianti, attrezzature, materiali ecc., nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi e attrezzature dell’impianto che risulteranno deteriorati o danneggiati;

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g) assolvimento, con specifico personale, di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dei locali asserviti all’impianto;

h) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza (sia in relazione all’attività svolta che alle attrezzature utilizzate) e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

i) richiesta da parte del Concessionario e ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell’impianto ed altre che si rendessero necessarie;

j) pagamento di tutte le spese inerenti la gestione dell’impianto (a proprio nome le spese inerenti ai nuovi allacci e ai consumi delle varie utenze, oneri, tasse ecc.);

k) redazione, in applicazione della normativa vigente, del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Sicurezza e conseguente nomina, anche laddove l’appaltatore si avvalga di volontari in luogo di dipendenti, di: 


• un responsabile del servizio prevenzione e protezione;


• l’addetto/i antincendio;


• l’addetto/i al pronto soccorso;


• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di Settore, con la precisazione che, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, configurandosi rischi d’interferenze nell’esecuzione del servizio con il personale dell’Amministrazione Comunale e con quello dell’ARIF, che si occuperà della manutenzione del verde, sono stati stimati oneri per la sicurezza e si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);

l)ogni altro onere di gestione, anche imprevisto o sopravvenuto durante il periodo contrattuale.

ART. 24 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel rispetto degli obblighi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 118 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. dal quale è regolato.La relativa dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di gara con indicazione dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare e relativa percentuale.

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.Dovrà inoltre essere trasmessa copia del DURC relativo sia all’affidatario sia al subappaltatore.

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dello Assuntore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione

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delle attività affidate a terzi e si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile di Procedimento.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO
 E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell’appalto.

Tale cessione comporterà l’immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall’Assuntore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che l’Amministrazione per motivi particolari e ritenuti meritevoli di valutazione, non lo autorizzi e riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

Art. 27 - PERSONALE

L’appaltatore dovrà garantire, a proprio carico, la presenza, in numero congruo, di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un’ottimale conduzione dell’impianto di bonifica e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.
 Dovrà essere garantita la qualificazione professionale di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro vigenti in materia.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dall’appalatore faranno capo esclusivamente allo stesso, pertanto nessun rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l’Amministrazione comunale e il personale dell’Appaltatore. L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra l’Appaltatore e i terzi.

L’appaltatore s’ impegna a comunicare il nominativo e il numero di telefono diun direttore tecnico responsabile dell’impianto, autorizzato a tenere i contatti con il Comune, nonché ogni sua eventuale variazione. Dovrà inoltre essere garantito un numero di reperibilità al quale chiamare per segnalare eventuali necessità di intervento straordinario, in ragione di eventi incidentali imprevedibili per i quali sia richiesta in via d’urgenza la presenza in loco di personale per il coordinamento delle attività.

Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addettoal servizio affidato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa e delle disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, l’Amministrazione, previa contestazione all’appaltatore delle inadempienze predette, si riserva il diritto di escutere la cauzione definitiva, senza che

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l’Appaltatore possa opporre eccezioni, né aver titolo a risarcimento di danni e di risolvere il contratto.

Art. 28 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 29 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta

indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 30 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna degli stessi risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell’impianto, il responsabile del procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento

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dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia d’ inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 31– TERMINI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di ripristino dell’impianto di bonifica compresi nell’appalto è fissato in giorni 60(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto. Il tempo per l’esecuzione della gestione è computato in 12 mesi (dodici mesi), a far data dalla rimessa in funzione dell’impianto di bonifica.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte, per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 37 e 38, il termine può essere sospeso, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione appaltante, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.

Art. 32– PROROGHE

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori di ripristino dell’impianto di bonifica nel termine contrattuale di cui all’articolo 31, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 31.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette

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tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 31, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 33 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.

entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza

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di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali, che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 36.

Art. 34 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensionedei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 33, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 31, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 35 – PENALITA’ IN CASO DI RITARDO SULL’ESECUZIONE DEI LAVORIDI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (centesimi cinquanta ogni mille) dell’importo contrattuale.

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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 30, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 36.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 36 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI BONIFICA DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 1. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei

lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e conformemente a quanto indicato nell’offerta tempo presentata in sede di gara; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione. Lo stesso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (Articolo 45, comma 10, regolamento generale.) 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

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