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Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2011

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(1)

Disegno di legge costituzionale Riforma della giustizia

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2011

** * **

Articolo 1

(Modifica l'articolo 87 della Costituzione)

Nell'articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: "magistratura" sono aggiunte le seguenti: "giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente."

Articolo 2

(Modifica il Titolo IV della Costituzione)

1. Al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "La Giustizia";

b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: "Gli organi";

c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: "La giurisdizione".

Articolo 3

(Modifica l'articolo 101 della Costituzione)

1. Il comma secondo dell'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge".

(2)

Articolo 4

(Modifica l'articolo 102 della Costituzione)

1. Il comma primo dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Articolo 5

(Nuovo articolo 104 della Costituzione)

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: "104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.

La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

L'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza.".

Articolo 6

(Nuovo articolo 104-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 104 della Costituzione è inserito il seguente:

"104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."

Articolo 7

(3)

(Nuovo articolo 104-ter della Costituzione)

Dopo l'articolo 104-bis della Costituzione è inserito il seguente:

"104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale."

Articolo 8

(Nuovo articolo 105 della Costituzione)

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.

I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione".

Articolo 9

(Nuovo articolo 105-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:

"105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.

La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.

(4)

I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.

La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.

La legge assicura l'autonomia e l'indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.

Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.".

Articolo 10

(Modifica l'articolo 106 della Costituzione)

1. Al comma secondo dell'articolo 106 della Costituzione le parole: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" sono soppresse.

Articolo 11

(Modifica l'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma primo, le parole: "del Consiglio superiore della magistratura" sono sostituite dalle seguenti: "dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente";

b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.".

Articolo 12

(Sostituisce l'articolo 109 della Costituzione)

1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:

(5)

"109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.".

Articolo 13

(Sostituisce l'articolo 110 della Costituzione)

1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".

Articolo 14

(Modifica l'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:

"Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.".

Articolo 15

(Nuovo articolo 112 della Costituzione)

1. L'articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente:

"112. - L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.".

Articolo 16

(Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati)

(6)

1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, è inserita la seguente:

"Sezione II-bis

Responsabilità dei magistrati

"113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.

La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato"."

Articolo 17

(Effetti sui procedimenti in corso)

1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

COMMENTO

PARITA' ACCUSA E DIFESA. SEPARAZIONE CARRIERE.

(7)

La riforma ha l’intenzione di creare una certa parità tra l’accusa e la difesa al di sopra delle quali c’è un giudice. È poi confermato lo stop al processo per chi viene assolto in 1° grado.

Critica: se in teoria la parità tra accusa e difesa è auspicabile, nella pratica questa non potrà mai realizzarsi in quanto, sebbene il PM rappresenti una parte, egli è anche organo dello Stato e, proprio per tale suo requisito, egli cerca di perseguire l’interesse alla giustizia e a che

vengano perseguiti i reati in nome e per conto dello Stato.

Inoltre la possibilità dell’inappellabilità delle sentenze di assoluzione viola il principio di eguaglianza in quanto, mentre avverso le sentenze di condanna l’imputato può appellarsi, avverso quelle di assoluzione vige l’inappellabilità con la conseguenza che la parte offesa dal reato non vedrà mai farsi giustizia per il delitto subìto.

DUE CSM PRESIEDUTI DA PRESIDENTE REPUBBLICA.

La riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri prevede l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i PM, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica.

I due organismi saranno entrambi composti per la metà da magistrati (giudici o pubblici ministeri) e per l’altra metà da eletti dal Parlamento.

Critica: la separazione in due tronconi del Consiglio Superiore della Magistratura non è il punto da sottolineare. Ciò che invece preme evidenziare è che i due CSM saranno composti per metà da giudici e per metà da eletti dal Parlamento. In altre parole, l’organo di autogoverno dei giudici è composto da persone che non fanno parte degli organi della magistratura ma da politici o da affini alla classe politica. Ciò comporta il rischio che i magistrati siano assoggettati non più alla legge, ma ai politici, violando palesemente il dettato costituzionale di cui all’art. 101.

PRINCIPIO OBBLIGATORIETA' AZIONE PENALE RESTA SALDO.

Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale resta saldo. La legge individua alcuni “criteri”

che stabiliscono quali sono “le priorità” per perseguire i reati. Si parte dalle priorità e poi, se vi è tempo, si fa tutto il resto.

Critica: il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale viene meno. Se la legge stabilirà delle priorità ciò significherà che sarà il legislatore, di fatto, a decidere quali reati sono importanti e necessitano dell’obbligatorietà dell’azione penale e quali reati invece sono di minore importanza e pertanto si perseguiranno “se c’è tempo”.

RIFORMA NON RIGUARDA PROCESSI IN CORSO.

La riforma della giustizia approvata oggi dal Consiglio dei ministri non si applicherà ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge.

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