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TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA III COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2014.

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TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA III COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2014.

Testo Unificato della P.D.L. n. 219 (di iniziativa del Consigliere Chiesa) e della P.D.L. n. 320 (di iniziativa dei Consiglieri Ferrando, Benzi, Miceli, Maggioni, Manti, Oliveri, Scibilia):

“Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)”.

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Articolo 1

(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica))

1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l’organizzazione e le modalità di esercizio dell’attività libero professionale di cui al comma 1.

3. Le Aziende sanitarie, entro centoventi giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

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