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LA LEGISLAZIONE SOCIALE E DEL LAVORO

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(1)

LA LEGISLAZIONE SOCIALE E

DEL LAVORO

(2)

La legislazione sociale

Comprende il complesso delle norme su cui si basa lo Stato sociale:

L’assistenza sociale: norme che assicurano la protezione sociale a tutte le persone che si trovano in situazione di bisogno

La previdenza sociale: norme che tutelano i lavoratori e le loro famiglie dai rischi connessi all’attività lavorativa (es.

infortuni) o dalla impossibilità di continuare il lavoro a causa dell’età (es. pensione di vecchiaia);

•  La legislazione sociale del lavoro: norme che hanno per oggetto la protezione del lavoratore subordinato e che perseguono l’interesse generale

(3)

Le fonti della legislazione sociale e del lavoro

•  La Costituzione

•  I trattati internazionali e le fonti comunitarie

•  La legislazione statale e la legislazione regionale

•  I regolamenti

•  le fonti contrattuali:

• 

contratti collettivi

• 

contratti individuali

(4)

I soggetti attivi

nella legislazione sociale e del lavoro

Soggetti attivi sono gli organi che creano e

assicurano l’osservanza della legislazione sociale e del lavoro.

Organi statali:

• 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• 

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL

• 

Agenzia unica ispezione del lavoro (Ispettorato Nazionale del lavoro)

• 

Centri per l’impiego

• 

Istituti di assicurazione sociale – INPS, INAIL

(5)

Organi privati:

•  organizzazioni sindacali dei lavoratori

•  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

•  istituti di patronato e assistenza sociale

Organizzazioni internazionali ed Europee

•  Organizzazione nazioni unite ONU

•  Organizzazione internazionale del lavoro

•  Unione Europea

(6)

I soggetti passivi nella legislazione del lavoro

I soggetti passivi sono i destinatari della legislazione sociale e del lavoro.

• 

Datori di lavoro

• 

Lavoratori subordinati

• 

Apprendisti e lavoratori a domicilio

• 

Lavoratori autonomi

• 

Piccoli imprenditori, coltivatori diretti, artigiani,

commercianti, soci di cooperative, venditori porta a

porta, lavoratori parasubordinati

(7)

I diritti sindacali fondamentali

La libertà sindacale

L’articolo 39 della Costituzione garantisce la libertà sindacale che prevede:

• 

Il diritto di ogni lavoratore di aderire ad un sindacato;

• 

Il diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacati;

• 

La libertà delle organizzazioni sindacali di agire per la tutela degli interessi dei lavoratori che l’hanno costituita.

Il diritto di sciopero

L’articolo 40 della Costituzione riconosce il diritto di

sciopero che consiste nell’astensione collettiva dall’attività

lavorativa dichiarata da una organizzazione sindacale per

la difesa dell’interesse lavoratori.

(8)

Contratti collettivi di lavoro

Il contratti collettivi sono accordi conclusi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Contengono le regole sul trattamento economico e normativo dei lavoratori di un determinato comparto produttivo (tessile, metalmeccanico, sanità pubblica, enti locali, ecc.).

La stipula del contratto collettivo a tre momenti:

•  La formulazione della proposta contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali;

•  La trattativa tra le parti;

•  L’ipotesi d’accordo che viene sottoposta all’approvazione dei lavoratori e se approvata diventa diventa accorto definitivo tra le parti.

(9)

Il lavoro

Lavoro consiste in una prestazione materiale o intellettuale diretta produrre beni e servizi, in cambio della quale è corrisposto un pagamento monetario.

Il lavoratore dipendente è colui che si obbliga, dietro pagamento di una retribuzione, ad effettuare una prestazione di lavoro sotto la direzione e alle dipendenze di un datore di lavoro.

Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente in cambio di un corrispettivo.

Il lavoratore autonomo manuale ha l’obbligo di risultato nel suo lavoro; il lavoratore autonomo intellettuale ha l’obbligo di prestazione ma non di risultato.

(10)

I contratti

Il contratto è un accordo giuridico tra due o più parti che fa nascere, modificare, o cessare un rapporto economico regolato da norme giuridiche.

Tutti i contratti hanno 4 elementi essenziali:

• 

l’accordo tra le parti

• 

la causa che è la ragione economica sociale del contratto

• 

l’oggetto che individua le prestazioni dei contraenti

• 

la forma ovvero il modo in cui è manifestata la

volontà dei contraenti.

(11)

Il contratto di lavoro subordinato

Gli elementi essenziali del contratto individuale di lavoro subordinato sono:

• 

L’accordo tra il lavoratore il datore di lavoro;

• 

La causa che è costituita dallo scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione;

• 

L’oggetto che è dato dal tipo di prestazione di lavoro e dall’importo della retribuzione;

• 

La forma che in base alla normativa vigente deve essere scritta.

Il contratto individuale di lavoro deve rispettare le

norme di legge e gli accordi contenuti nel Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

(12)

Contenuto del contratto di lavoro subordinato

• 

Contratto a tempo determinato

• 

Contratto a tempo indeterminato

• 

Contratto a tempo pieno

(orario di lavoro settimanale corrispondente a quanto previsto nel CCNL del settore)

• 

Contratto part-time

(orario di lavoro settimanale ridotto. Se distribuito su tutti i giorni lavorativi: part-time orizzontale. Se

concentrato in pochi giorni lavorativi: part-time verticale)

• 

Apprendistato

(Contratto di lavoro che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di formare il lavoratore allo scopo di fargli acquisire le necessarie competenze per svolgere i compiti previsti in un dato ambito lavorativo)

• 

Patto di prova

(periodo di avvio del contratto di lavoro durante il quale sia il datore di lavoro che il dipendente

possono liberamente recedere dal contratto senza motivazione esplicita e senza preavviso)

(13)

Altre tipologie di contratti di lavoro

denominazione descrizione

Somministrazione lavoro

Il lavoratore da la sua disponibilità ad un’agenzia che lo destina al lavoro presso un’impresa che richiede per soddisfare le sue esigenze produttive. L’impresa paga l’Agenzia che a sua volta da la retribuzione al lavoratore.

Lavoro

intermittente

Un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che lo chiama al lavoro quando ne ha effettivamente

bisogno.

Lavoro a domicilio Il lavoratore è alle dipendenze di un’impresa o un ente che gli affida alcune attività lavorative da svolgere direttamente a presso il proprio domicilio (spesso lavorando tramite

internet - telelavoro)

Lavoro domestico Si applica ai lavoratori che prestano la loro opera

continuativa e prevalente presso il domicilio della famiglia, può consistere nel lavoro di cura per minori, anziani disabili o servizi inerenti al governo e gestione della casa.

(14)

La prestazione lavorativa

Art. 2103 CC «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto»

•  La mansione è l’insieme dei compiti per i quali è stato assunto. Es. le mansioni dell’ OSS nelle RSA

•  Fornisce un supporto infermieristico nell’assistenza di base, su differenti tipologie di attività

ü aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane

ü piccole medicazioni

ü supporto per l’assunzione corretta della terapia orale, prevenzione di ulcere da decubito

ü rilevazione dei parametri vitali

ü realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico

ü osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni

ü trasporto del materiale biologico

ü attuazione interventi di primo soccorso

ü disbrigo di pratiche burocratiche

ü attività di sterilizzazione, sanitizzazione, sanificazione.

ü collabora con altre figure medico-infermieristiche.

(15)

Le categorie legali del lavoro dipendente

L’art. 2095 del CC prevede 4 categorie legali di lavoratori dipendenti:

•  Dirigenti: Sono a capo di un’impresa o di un settore produttivo. Hanno un elevato grado di autonomia e potere decisionale nella gestione.

•  Quadri: sono a capo di un reparto o di un ufficio complesso. Hanno autonomia operativa entro il quadro delle direttive fornite dal dirigente a cui devono fare riferimento.

•  Impiegati: sono dipendenti che devono prestare il proprio lavoro con un buon grado di preparazione professionale (impiegato di concetto) o il cui contenuto della prestazione lavorativa richiede una limitata manualità (impiegato d’ordine).

Operai: sono lavoratori la cui prestazione richiede prevalentemente competenze operative manuali

(16)

Le qualifiche e l’inquadramento lavorativo

Ogni lavoratore dipendente, con il contratto di lavoro, viene inquadrato:

• 

In una categoria professionale

• 

In una qualifica, in base alla quale si identifica la figura professionale inserita nell’azienda (es.

Infermiere, operatore socio-sanitario, contabile, manutentore impianti, medico, primario

ospedaliero, ecc.). In base alla qualifica si

determinano le condizioni normative di lavoro, le condizioni economiche e quelle previdenziali.

• 

Le mansioni che deve svolgere

.

In base alla collocazione nell’organizzazione lavorativa e alla qualifica si stabilisce il livello retributivo sulla base di quanto previsto nel CCNL

(17)

Obblighi del lavoratore

• 

Obbligo di eseguire personalmente la prestazione lavorativa prevista nella mansione

• 

Obbligo di diligenza e/o professionalità: la

prestazione deve essere effettuata con attenzione, prudenza e perizia

• 

Obbligo di fedeltà: non può fare concorrenza al datore di lavoro e comunicare all’esterno notizie e informazioni riguardanti l’attività lavorativa

• 

Obbligo di obbedienza deve eseguire il lavoro sulla base delle direttive e degli ordini che gli sono stati

dati

• 

Obbligo di disciplina: deve rispettare le regole

organizzative e di sicurezza previste sul posto di

lavoro

(18)

Diritti del lavoratore

• 

Diritto alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro

• 

Diritto alla retribuzione

• 

Diritto alla dignità sul posto di lavoro

• 

Diritto ad adempiere a funzioni pubbliche

• 

Diritto allo studio

• 

Diritto all’esercizio della tutela sindacale

(19)

Poteri del datore di lavoro

•  Potere direttivo: il potere di organizzare l’attività produttiva e di impartire gli ordini.

•  Potere disciplinare: potere di sanzionare i comportamenti scorretti

•  Potere di vigilanza e controllo : il potere

di verificare il rispetto delle regole sul posto

di lavoro, l’adempimento degli ordini

impartiti, lo svolgimento con diligenza

dell’attività lavorativa e di vigilare sul

rispetto delle norme di sicurezza.

(20)

Cause della sospensione del rapporto di lavoro e la compensazione nel reddito

Cause dovute alla situazione del lavoratore:

• 

Malattia – compensata con l’indennità di malattia

• 

Infortunio sul lavoro e malattia professionale – compensato con indennità a copertura totale dell’importo stipendiale

• 

Permesso matrimoniale o per lutti famigliari – compensato con la retribuzione ordinaria

• 

Aspettativa obbligatoria per maternità: compensata con indennità di maternità

• 

Aspettativa facoltativa per maternità/paternità:

compensata con indennità

• 

Aspettativa volontaria per motivi personali diversi (es.

anno di servizio civile) – non è previsto compenso

(21)

S o s p e n s i o n e p e r c a u s e d o v u t e all’impresa:

• 

Mancanza temporanea di lavoro per periodi brevi (entro 12 mesi) – Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) – compenso con indennità pari all’80% dello stipendio

• 

Mancanza di lavoro per periodi lunghi (oltre i 12

mesi fino a 24 mesi) – Cassa integrazione

guadagni straordinaria (CIGS) – compenso con

indennità pari all’80% dello stipendio

(22)

L’estinzione del rapporto di lavoro

Cause della fine del rapporto di lavoro:

• 

Termine del contratto (se il rapporto è a tempo determinato)

• 

Dimissioni del lavoratore (recesso del lavoratore)

• 

Licenziamento (recesso del datore di lavoro) per giusta causa

• 

Licenziamento (recesso del datore di lavoro) per giustificato motivo

Le dimissioni del lavoratore non devono essere motivate,

occorre garantire un periodo di preavviso. Le dimissioni

nel settore privato vanno presentate con modalità on-line

sul sito www.cliclavoro.gov.it . Nel settore pubblico vanno

fatte secondo le disposizioni dell’amministrazione da cui si

dipende

.

(23)

Il licenziamento per giusta causa

Determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Possibile ragioni del licenziamento per giusta causa:

• 

Furto in azienda

• 

Minacce o violenza nei confronti degli altri lavoratori o del datore di lavoro

• 

Esecuzione di condanna penale con reclusione

• 

Violazione dei segreti d’impresa e degli obblighi di riservatezza rispetto a dati o informazioni attinenti all’attività lavorativa

• 

Ecc.

(24)

Licenziamento per giustificato motivo

Determina la risoluzione del rapporto di lavoro con il preavviso dovuto in base al contratto di lavoro.

Cause di licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore:

•  Scarso rendimento

•  Mancato rispetto continuativo delle norme disciplinari

•  Mancato rispetto continuativo delle norme di sicurezza sul posto di lavoro

•  Ripetuta disobbedienza agli ordini impartiti,

•  Ecc.

Cause di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

•  Riduzione del personale per modifiche dell’organizzazione

•  Riduzione del personale per riduzione della produzione

•  Chiusura dell’impresa o del ramo d’azienda

(25)

L’ACCESSO AL LAVORO

• 

Il mercato del lavoro

• 

I servizi per il lavoro

• 

La ricerca del lavoro

• 

Procedure per l’assunzione nel settore privato

• 

Procedure per l’assunzione nel settore pubblico

(26)

Il mercato del lavoro: i soggetti

Il mercato del lavoro vede la presenza di due categorie di soggetti che domanda lavoro e chi lo offre:

• 

I datori di lavoro – sono i soggetti che richiedono il lavoro necessario per realizzare la produzione di beni e servizi.

Sono datori di lavoro gli imprenditori pubblici e privati, gli enti della pubblica amministrazione.

• 

I lavoratori – sono le persone che offrono il loro lavoro in cambio di una retribuzione.

Sul mercato del lavoro opera un terzo soggetto

costituito dalle organizzazioni che offrono “Servizi per il

lavoro”. Sono agenzie pubbliche e private che

favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

(27)

Il mercato del lavoro: la retribuzione

Il “prezzo” del lavoro è la retribuzione.

La retribuzione può essere determinata come:

• 

Salario – quando viene calcolata sulla base del numero di ore di lavoro o sulla quantità di prodotto realizzato.

Es. percepiscono un salario gli Operatori Socio-Sanitari dipendenti delle cooperative.

• 

Stipendio – quando il lavoro viene retribuito

mensilmente con un importo che è indipendente

dal numero di ore effettivamente lavorate o dalla

quantità di prodotto realizzato.

Es. percepiscono uno stipendio gli educatori dipendenti dei servizi pubblici di assistenza sociale.

(28)

Gli enti pubblici che offrono servizi per il lavoro:

l’ANPAL

• 

A.N.P.A.L. è l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. Per questo supporta gli operatori pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.

• 

L'Agenzia coordina la Rete nazionale dei servizi per il

lavoro che promuove i diritti al lavoro, alla formazione e

alla crescita professionale. La rete comprende: le

strutture regionali per le politiche attive del lavoro, Inps,

Inail, le agenzie per il lavoro le camere di commercio, enti

di formazione, le università e le scuole secondarie di

secondo grado, ecc.

(29)

Gli enti pubblici che offrono servizi per il lavoro:

Agenzia Piemonte Lavoro e Centri per l’Impiego

•  L'Agenzia Piemonte Lavoro (APL), è un ente strumentale della Regione Piemonte. È parte della Rete nazionale per le politiche del lavoro e coordina i Centri per l’Impiego (CPI) presenti in Piemonte e promuove iniziative e progetti che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

•  I Centri Per l’Impiego (CPI). Sono strutture diffuse sul territorio regionale. Costituiscono il punto di accesso per i servizi per il lavoro, raccolgono le proposte di lavoro provenienti da imprese ed enti pubblici e privati e favosriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I servizi destinati a persone in cerca di lavoro sono:

•  Colloqui di orientamento

•  Proposte d’inserimento lavorativo

•  Proposte di formazione o riqualificazione professionale

(30)

I centri per l’impiego nel Biellese

Centro per l’Impiego di Biella.

Biella, Via Maestri del Commercio 6 Orari di apertura al pubblico

•  Lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

•  Martedì aperto su appuntamento

•  Giovedì dalle 14.30 alle 16.00

•  Mercoledì e venerdì il collocamento mirato su appuntamento

•  Per le aziende al mattino l'orario è dalle ore 9,00 alle ore 13,30

•  Centro per l’Impiego di Biella sede decentrata di Cossato.

Cossato, Via Ranzoni, 24 Orari di apertura al pubblico

•  Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle or 14,30 alle ore 16,00

•  Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,30

•  Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30

•  Centro per l’Impiego di Biella sede decentrata di Trivero

•  Trivero, c/o Municipio - Frazione Ronco Orari di apertura al pubblico

•  Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00

(31)

Enti privati di servizi per il lavoro:

Le Agenzie per il Lavoro (ApL)

Le Agenzie per il Lavoro (ApL), sono soggetti privati che possono svolgere svolgono:

•  attività di ricerca e selezione del personale,

•  formazione, attività di supporto alla ricollocazione professionale

•  attività di somministrazione-lavoro, se abilitate a stipulare i contratti di somministrazione lavoro con imprese e lavoratori.

Le attività delle ApL devono essere svolte nell'ambito di un sistema coordinato, che utilizza la Borsa continua nazionale del lavoro. Questo è uno strumento telematico di collegamento e raccordo tra pubblico e privato che ha lo scopo di favorire il libero collocamento al lavoro delle persone in cerca di occupazione, al fine di garantire un mercato del lavoro aperto e concorrenziale.

(32)

Le agenzie private per il lavoro a Biella

•  ADECCO ITALIA S.p.A. – Via Torino 31/E

•  ATEMPO S.p.A. – Via Delleani 14/L

•  COOPERJOB S.p.A. – Via Tripoli 24

•  E-WORK – Via Lorenzo Delleani, 17/B

•  GI GROUP S.p.A. – Viale Roma 5/E

•  LAVORINT RISORSE S.p.A. – Via Volpi , 5/B

•  MANPOWER S.p.A. – Viale Roma 16/B

•  OPENJOBMETIS – Via Torino 77

•  PROSPETTIVA LAVORO – Via Massaua 6 - accreditata per i servizi al lavoro; non per il lavoro in somministrazione.

•  RANDSTAD ITALIA S.p.A. –accreditata per i servizi al lavoro – Sedi a Biella in Via Aldo Moro 3/a e Via Trento 40

•  SYNERGIE – Via Trento 38/B

•  SINTHEMA s.n.c. – Via Malta 3 (ricerca e selezione personale)

•  ALFA.PI RISORSE – Via Trento 34 (ricerca e selezione personale per profili specializzati)

(33)

La Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

L’ANPAL gestisce la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Lo strumento di base della Rete è il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Le informazioni che Centri per l’impiego, Agenzie per il Lavoro, imprese e lavoratori inviano al sistema informativo generano una banca dati nazionale degli interventi posti in atto per gestire il mercato del lavoro. Nel sistema informativo oltre alle azioni finalizzate alla promozione dell’occupazione, si trova:

•  Una sezione con il “Fascicolo d’azienda” contenente per ogni azienda i dati relativi alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro regolari

•  Una sezione con il “Fascicolo elettronico del lavoratore” contenente i dati sulla situazione occupazionale del lavoratore, la sua formazione e il percorso professionale

•  La Borsa continua nazionale del lavoro.

(34)

La ricerca di occupazione

La persona che cerca occupazione può percorrere 3 strade per ottenerla:

•  Proporre direttamente la propria candidatura al lavoro presso un datore di lavoro

•  Utilizzare i servizi del Centro per l’Impiego

•  Recarsi presso un Agenzia per il Lavoro

I tre percorsi sopra riportati non sono alternativi, possono essere seguiti contemporaneamente.

Quale che sia il percorso, strumento importante per la ricerca del lavoro è la presentazione del proprio curriculum personale.

Il curriculum vitae, o semplicemente curriculum, è un documento redatto allo scopo di presentare la situazione personale, scolastica e lavorativa di una persona

(35)

I contenuti del curriculum vitae per la ricerca di un lavoro

•  Il curriculum per la ricerca di un lavoro deve essere redatto con cura per evitare errori e renderlo di facile e veloce

consultazione.

•  Particolarmente importante è modellarlo sulle esigenze

dell’azienda a cui ci si rivolge, creandone quindi uno diverso per ogni offerta di lavoro a cui ci si vuole candidare.

•  Le informazioni essenziali da riportare nel curriculum sono:

I dati personali e i recapiti

Il percorso d’istruzione e e i corsi di formazione professionale seguiti

•  Le esperienze lavorative

La conoscenza di lingue oltre alla propria lingua madre

•  Le conoscenze informatiche

Il consenso al trattamento dei dati personali

(36)

Il curriculum: due possibili e utili formati

Esiste un formato europeo standard per la redazione del curriculum vitae; questo modello di curriculum noto come CV Europass prevede siano riportati:

•  I dati personali

•  Le esperienze lavorative

•  I percorsi d’istruzione e formazione

•  Le capacità e le competenze personali, relazionali, organizzative, tecniche, artistiche

•  Le pubblicazioni fatte o eventuali brevetti ottenuti

•  ulteriori informazioni e degli evetuali allegati.

Si sta diffondendo l’uso del Video-curriculum nella ricerca di un posto di lavoro. Chi si candida con un video, oltre che presentare se stesso con i percorsi formativi e lavorativi seguiti, ha la possibilità di evidenziare le proprie competenze comunicative verbali e non verbali .

(37)

Le modalità di assunzione al lavoro

Occorre preliminarmente distinguere i soggetti che procedono all’assunzione:

1) imprese ed enti privati in genere

2) enti pubblici economici (sono enti che operano in regime di diritto privato. Hanno una propria personalità giuridica, e hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale. Un esempio è l'Ente nazionale per le strade (ex ANAS)

3) enti della pubblica amministrazione

Le modalità di assunzione sono diverse a seconda del

soggetto che effettua l’assunzione.

(38)

L’assunzione nel settore privato

La L. 608/1996 ha introdotto il meccanismo dell’assunzione diretta, per cui i contratti individuali di lavoro possono essere stipulati mediante contatto diretto tra lavoratore e datore di lavoro per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.

Le imprese private hanno l’obbligo di assumere dei lavoratori che fanno parte di categorie protette (es. invalidi civili con ridotte capacità lavorative), ma tra questi sono libere di individuare il lavoratore che meglio si adatta alle loro esigenze

Per procedere all’assunzione devono effettuare una comunicazione telematica preventiva al Centro per l’Impiego (CPI) territorialmente competente e darne copia cartacea al lavoratore. La comunicazione viene registrata nel fascicolo elettronico dell’azienda, in quello del lavoratore e vale anche come comunicazione all’INPS e all’INAIL.

(39)

L’assunzione negli enti pubblici economici

Le modalità di assunzione negli enti pubblici economici dipendono dall’ statuto dell’ente.

Se lo statuto dell’ente non prevede nulla, l’ente può procedere con assunzione diretta, come avviene per i soggetti privati.

Lo statuto dell’ente può prevedere che per tutte le

assunzioni o per alcune tipologie di lavoro

presente nell’ente si proceda con pubblico

concorso (es. per l’assunzione di impiegati di

concetto o di quadri, o dei dirigenti).

(40)

Le assunzioni nella pubblica amministrazione

(Stato, regioni, province, comuni, INPS; INAIL; ecc.)

La regola generale per le assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione è il concorso pubblico.

Per le assunzioni di dipendenti inquadrati in categorie o profili professionali che richiedono solo il requisito della scuola dell’obbligo, o per alcune assunzioni a tempo determinato, si procede per pubblica selezione.

Per accedere al pubblico impiego occorre:

•  Essere cittadini italiani (in alcuni casi è sufficiente la cittadinanza europea)

Avere la capacità d’agire

Essere fisicamente idonei all’impiego

•  Possedere il titolo di studio o la qualifica professionale richiesta.

Anche la pubblica amministrazione è tenuta all’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette

(41)

I concorsi pubblici

Per le assunzioni a tempo indeterminato nei profili professionali o categorie che richiedono come requisito un titolo di studio superiore all’assolvimento dell’obbligo scolastico, occorre procedere con un “Pubblico concorso”.

Il pubblico concorso ha lo scopo di accertare la professionalità del lavoratore e assicurare l’accesso all’impiego ai candidati più meritevoli e capaci.

Le fasi del concorso pubblico sono tre:

Fase preparatoria: predisposizione e pubblicazione del bando di concorso, formazione della commissione di concorso, ricevimento delle domande di ammissione al concorso;

Fase di valutazione: esame delle domande e dei titoli dei candidati, prove di valutazione, attribuzione dei punteggi, redazione della graduatoria;

•  Fase conclusiva: Approvazione da parte dell’ente degli atti della commissione del concorso.

(42)

L’avviamento al pubblico impiego a selezione

Per le assunzioni relative a lavori a tempo determinato o indeterminato che richiedono solo l’obbligo scolastico come titolo di accesso, si procede all’avviamento al lavoro per selezione.

La procedura di selezione è la seguente:

•  L’ente pubblico formula la richiesta di avviamento al lavoro al competente centro territoriale per l’impiego;

•  Il centro per l’impiego predispone una graduatoria tra tutte le persone non occupate che hanno fatto richiesta di essere avviate al lavoro nel profilo richiesto dall’ente. Possono essere avviati alla selezione anche lavoratori occupati nel caso che la richiesta sia riferita ad assunzioni a tempo indeterminato;

Un apposita commissione opera la selezione con prove pratiche attitudinali volte ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa tra più candidati.

(43)

Assunzione nella P.A. a tempo determinato

Per assunzioni a tempo determinato negli enti della pubblica amministrazione in profili per i quali sia richiesto un titolo di studio superiore all’obbligo scolastico, si può procedere con:

•  Assunzione per soli titoli

•  Assunzione per titoli ed esami

•  Assunzione per soli esami accertati i titoli di studio come prerequisito.

Nelle assunzioni per soli titoli, si procede alla stesura di una graduatoria tra gli aspiranti all’incarico, sulla base di criteri stabiliti circa la valutazione dei titoli.

Nel caso di assunzioni per soli esami o per titoli ed esami, occorre costituire una commissione che stabilisca i punteggi relativi alla valutazione delle prove sostenute dai candidati sommandoli all’eventuale punteggio dei titoli, procedendo quindi alla stesura della graduatoria.

Le amministrazione pubbliche normalmente possono ricorrere alle graduatorie così formate entro un tempo determinato (di norma 3 anni, ma possono essere previsti anche tempi diversi).

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