CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 17 luglio 2007 (19.07) (OR. EN)
Fascicolo interistituzionale:
2004/0175 (COD)
11642/07
CODEC 778 DENLEG 61
NOTA
del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 luglio 2007)
I. INTRODUZIONE
La relatrice, on. Mojca DRČAR MURKO (ALDE - SI), ha presentato una relazione, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, contenente 40 emendamenti (emendamenti 1-40) alla proposta di regolamento. Inoltre vari gruppi politici hanno presentato altri 13 emendamenti (emendamenti 41-53).
II. DIBATTITO
Il dibattito, svoltosi il 9 luglio 2007, è stato oggetto di una discussione congiunta che ha riguardato quattro proposte legislative. Un sommario della discussione congiunta figura nel documento 11639/07.
III. VOTAZIONE
Il Parlamento europeo nella votazione in plenaria svoltasi il 10 luglio 2007, ha adottato 43 emendamenti (emendamenti 1-2, 4-9, 11-17, 19-21, 23-24, 26-46, 49 e 52).
La posizione della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti adottati è la seguente:
(i) emendamenti adottati che la Commissione può accettare integralmente Si tratta degli emendamenti 4-9, 12, 15, 28-30 e 35-36.
(ii) emendamenti adottati che la Commissione può accettare parzialmente Si tratta degli emendamenti 24 e 33-34.
(iii) emendamenti adottati che la Commissione può accettare parzialmente e previa riformulazione
Si tratta dell'emendamento 1.
iv) emendamenti adottati che la Commissione può accettare in linea di massima e previa riformulazione
Si tratta degli emendamenti 14, 27, 31 (prima parte), 39, 41-42 and 45.
v) emendamenti adottati che la Commissione non può accettare
Si tratta degli emendamenti 2, 11, 13, 16-17, 19-21, 23, 26, 31 (seconda parte), 32, 37-38, 40, 43-44, 46, 49 e 52.
Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sono allegati alla presente nota.
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ALLEGATO (10.7.2007)
Aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE (COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0427)1, – visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0259/2006), – visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0185/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
1Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1
CONSIDERANDO 6 (6) Gli aromi e gli ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e quindi taluni aromi vanno sottoposti ad una valutazione dei rischi prima che sia autorizzato il loro uso nei prodotti alimentari. Affinché i consumatori non siano indotti in errore, la presenza di aromi negli alimenti deve sempre essere segnalata da un’etichettatura appropriata.
(6) Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo dovrebbe essere sicuro e quindi taluni aromi vanno sottoposti ad una valutazione dei rischi prima che sia autorizzato il loro uso nei prodotti
alimentari. Laddove sia possibile occorre prestare attenzione alle eventuali
conseguenze negative per i gruppi vulnerabili, compreso lo sviluppo di
preferenze alimentari nei bambini. Affinché i consumatori non siano indotti in errore, la presenza di aromi negli alimenti dovrebbe sempre essere segnalata da un’etichettatura appropriata. Gli operatori sui quali il consumatore può essere indotto in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di
produzione o la qualità nutrizionale del prodotto.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 11 (11) Ai fini dell’armonizzazione, la
valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base sottoposti all’obbligo della valutazione vanno
effettuate secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...], che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari.
(11) Ai fini dell’armonizzazione, la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base sottoposti all’obbligo della valutazione dovrebbero essere effettuate secondo il principio di precauzione e in base alla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...], [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari].
Emendamento 42 CONSIDERANDO 20 (20) Un aroma o un materiale di base che
rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati deve essere autorizzato a norma di tale
regolamento prima di esserlo a norma del presente regolamento.
(20) Un aroma o un materiale di base che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati deve essere autorizzato a norma di tale regolamento come anche a norma del presente regolamento
Emendamento 4 CONSIDERANDO 22 (22) Disposizioni specifiche
sull’informazione devono garantire che i consumatori non siano indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione degli aromi naturali. Deve essere indicata, ad esempio, la fonte della vanillina ottenuta dal legno.
(22) Disposizioni specifiche
sull’informazione dovrebbero garantire che i consumatori non siano indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione degli aromi naturali.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)
(22 bis) Gli aromi alimentari dovrebbero rimanere soggetti agli obblighi generali in materia di etichettatura stabiliti dalla direttiva 2000/13/CE e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 1829/2003. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere inserite disposizioni specifiche sull'etichettatura degli aromi venduti in quanto tali al produttore o al consumatore finale.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 25, NOTA A PIÉ DI PAGINA
13 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 13 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
Emendamento 7 ARTICOLO 1, COMMA 1 Il presente regolamento stabilisce norme
relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei o sui
prodotti alimentari, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori.
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei o sui
prodotti alimentari, al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori e un efficace
funzionamento del mercato interno.
Emendamento 8
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A) a) agli aromi utilizzati o destinati a essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari, ad eccezione degli aromatizzanti di
affumicatura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
2065/2003;
a) agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni più specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 2065/2003;
Emendamento 9
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C) c) ai prodotti alimentari contenenti aromi e
agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
c) ai prodotti alimentari contenenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti;
Emendamento 45
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
b) agli alimenti crudi o non composti. b) agli alimenti crudi o non composti quali ad esempio, ma non esclusivamente, erbe e spezie fresche, essiccate o congelate, o infusioni di tè/erbe in quanto tali.
Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 3. Se necessario, per stabilire se una
sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientra nel campo di applicazione del presente regolamento può essere adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
3. Se necessario, per stabilire se una sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientra nel campo di applicazione del presente regolamento può essere adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis.
Emendamento 12
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA A), PUNTO II BIS) (nuovo) ii bis) che possono contenere alimenti, compresi gli additivi alimentari consentiti dal regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [sugli additivi alimentari];
Emendamento 49
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA B) b) per "sostanza aromatizzante" s'intende una
sostanza chimicamente definita con proprietà aromatizzanti;
b) per "sostanza aromatizzante" s'intende una sostanza chimicamente definita con proprietà aromatizzanti ottenuta mediante appropriati processi "naturali" oppure con sintesi chimica;
Emendamento 13
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA H) h) per “altro aroma” s’intende un aroma
aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore che non rientra nelle definizioni da b) a g);
h) per “aroma non diversamente specificato”
s’intende un aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore che non rientra nelle definizioni da b) a g);
Emendamento 14
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA I) i) per “ingrediente alimentare con proprietà
aromatizzanti” s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungere o modificare l’aroma;
i) per “ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti” s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungere o modificare l’aroma e il cui uso contribuisce significativamente alla presenza di sostanze negli alimenti composti elencati nell'allegato III, parte B;
Emendamento 52
ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2, LETTERA J BIS) (nuovo)
j bis) per "ottenuto da OGM" s'intende derivato dall'utilizzazione di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che non contiene né è costituito da OGM, né è prodotto a partire da OGM;
Emendamento 15
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA K k) per “appropriato procedimento fisico”
s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi e che non comprende l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o
radiazioni UV.
k) per “appropriato procedimento fisico”
s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l'elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui
all'allegato II. Esso non comprende l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
Emendamento 16
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 4. Se necessario, per stabilire se una data
sostanza rientra in una delle categorie specifiche di cui al paragrafo 2, lettere da b) a j), può essere adottata una decisione secondo la procedura di cui
all’articolo 18, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 17 ARTICOLO 4, LETTERA A) a) in base ai dati scientifici disponibili non
presentano un rischio per la salute dei consumatori;
a) in base ai dati scientifici disponibili e al principio di precauzionalità non presentano un rischio per la salute dei consumatori;
Emendamento 19
ARTICOLO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
b bis) il loro uso comporta vantaggi e benefici per il consumatore;
Emendamento 20
ARTICOLO 4, LETTERA B TER) (nuova)
b ter) esiste una ragionevole necessità tecnologica.
Emendamento 21
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, COMMA 1 2. I tenori massimi negli alimenti composti
di cui alla parte B dell’allegato III di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non sono superati per effetto dell’uso di aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nei o sui prodotti alimentari.
2. Qualora esista una giustificata preoccupazione scientifica che talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possano porre negli alimenti composti un problema di sicurezza per la salute dei consumatori, la Commissione può, di propria iniziativa o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dell'Autorità, fissare tenori massimi per tali sostanze che verranno elencati nell'allegato III, parte B.
Emendamento 46
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis. In deroga al paragrafo 2, i tenori massimi non si applicano quando un alimento composto non presenta aggiunte di aromatizzanti e i soli ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti che sono stati aggiunti sono erbe e spezie fresche, essiccate o congelate.
Emendamento 23
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 3. Modalità d'applicazione del paragrafo 2
possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
3. Modalità d'applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis.
Emendamento 24
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 2 Se necessario, la Commissione adotta
disposizioni in seguito al parere
dell’Autorità secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Tali
disposizioni figurano, secondo il caso, negli allegati III, IV e/o V.
Se necessario, la Commissione adotta disposizioni in seguito al parere dell’Autorità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis. Tali disposizioni figurano, secondo il caso, negli allegati III, IV e/o V.
Emendamento 41 ARTICOLO 11 Un aroma o materiale di base che rientra nel
campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto dopo che è stato autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.
Un aroma o materiale di base che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che non è già incluso
nell'elenco comunitario di cui all'allegato I del presente regolamento può essere incluso in detto elenco in conformità di quest'ultimo regolamento soltanto quando è coperto da un'autorizzazione secondo il regolamento (CE) n. 1829/2003.
Emendamento 26
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA B) b) la denominazione o ragione sociale e
l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
b) la denominazione o ragione sociale e
l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore stabilito all'interno della Comunità;
Emendamento 27
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA D), PUNTO II) ii) delle denominazioni delle altre sostanze o
degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E;
ii) delle denominazioni delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto, del loro numero E e, se del caso, dell'indicazione
"prodotto a partire da OGM";
Emendamento 28
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA E) e) l’indicazione della quantità massima di ogni
componente o gruppo di componenti soggetti a una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre norme comunitarie pertinenti;
e) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti a una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre norme comunitarie pertinenti, compreso il regolamento (CE) n. 1829/2003;
Emendamento 29
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1 4. Il termine “naturale" può essere utilizzato in
associazione a un riferimento a un alimento, a una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se almeno il 90% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
4. Il termine “naturale" può essere utilizzato in associazione a un riferimento a un alimento, a una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
Emendamento 43
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 6, COMMA 1 6. Il termine "aroma naturale" può essere
utilizzato soltanto se il componente
aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento a tali materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore.
6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente
aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento a tali materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore, e alle condizioni descritte ai paragrafi 4 e 5.
Emendamento 30
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 1. Senza pregiudizio della direttiva
2000/13/CE, gli aromi destinati alla vendita al consumatore finale possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile la dicitura "per alimenti" o “per alimenti (uso limitato)” o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato.
1. Senza pregiudizio della direttiva
2000/13/CE, della direttiva 89/396/CEE e, se del caso, del regolamento (CE)
n. 1829/2003, gli aromi destinati alla vendita al consumatore finale possono essere
immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile la dicitura "per alimenti" o “per alimenti (uso limitato)” o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato.
Emendamento 31
ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1 1. Gli operatori del settore alimentare o i
loro rappresentanti comunicano alla Commissione le quantità annuali di sostanze aromatizzanti aggiunte agli
alimenti nella Comunità e i livelli d’uso per ogni categoria alimentare nella Comunità.
1. I produttori o gli utilizzatori di una sostanza aromatizzante comunicano immediatamente alla Commissione
qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota ed accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante.
1 bis. L'industria alimentare che utilizza l'aroma contenente la sostanza
aromatizzante e il produttore dell'aroma informano di concerto la Commissione, su richiesta di quest'ultima, in merito all'uso reale della sostanza aromatizzante. Le informazioni fornite in tale contesto sono trattate come dati riservati.
Emendamento 32
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 2. Previa consultazione dell’Autorità, può
essere adottata secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 una
metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.
2. Previa consultazione dell’Autorità, è adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2 bis una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.
Emendamento 33
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis. Nel caso in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano
l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Emendamento 34 ARTICOLO 19 Le modifiche da apportare agli allegati da
II a V per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Le modifiche da apportare agli allegati da II a V per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis.
Emendamento 35
ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3 3. Altre disposizioni transitorie
appropriate possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
3. Altre disposizioni transitorie appropriate possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,
paragrafo 2 bis.
Emendamento 36 ARTICOLO 26
Allegato III, paragrafo 1, trattino 1 (direttiva 2003/13/CE) – “aromi”, o con una denominazione più
specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d), e), g) e h) del regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sugli aromi];
– “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio [sugli aromi];
Emendamento 37 ARTICOLO 26
Allegato III, paragrafo 1, trattino 2 (direttiva 2000/13/CE) – “aromatizzanti di affumicatura” se il
componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2) lettera f) del regolamento (CE) n. […]
[regolamento sugli aromi] e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
– “aromatizzanti di affumicatura”, o una denominazione o descrizione più specifica dell'aromatizzante o degli aromatizzanti di affumicatura, se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2) lettera f) del regolamento (CE) n. […] [sugli aromi] e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
Emendamento 38 ARTICOLO 26
Allegato III, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 2003/13/CE)
2 bis. Per gli aromi prodotti da un materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 l'indicazione
"prodotto a partire da OGM" figura sull'etichetta.
Per gli aromi prodotti a partire da un organismo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 non è richiesta alcuna etichettatura specifica.
Emendamento 44 ARTICOLO 27, COMMA 2 Esso è applicabile a decorrere dal [inserire la
data] [24 mesi dopo l'entrata in vigore].
Tuttavia, gli articoli 9, 23 e 24 si applicano a decorrere dalla data di applicazione dell'elenco comunitario.
Esso è applicabile a decorrere dal [inserire la data] [24 mesi dopo l'entrata in vigore].
Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere da [18 mesi dopo l'entrata in vigore]
dell'elenco comunitario.
Emendamento 39
ARTICOLO 27, COMMA 2 BIS (nuovo)
Gli aromi e i prodotti alimentari legittimamente immessi in commercio prima delle date menzionate sopra possono continuare ad essere utilizzati fino
all'esaurimento delle scorte.
Emendamento 40
ALLEGATO III, PARTE B, TABELLA Testo proposto dalla Commissione Denominazione
della sostanza
Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata
Tenore massimo [mg/kg]
Beta-asarone Bevande alcoliche 1.0
1-Allil-4- metossibenzene
Latte e latticini
Frutta, verdura (inclusi funghi, radici, tuberi, leguminose e legumi), noci e semi Prodotti ittici
Bevande analcoliche
50 50 50 10 Acido cianidrico Torrone, marzapane, suoi succedanei o
prodotti simili
Frutta con nocciolo in scatola Bevande alcoliche
50 5 35 Mentofurano Confetteria contenente menta/menta
piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare per l’alito
Microconfetteria per rinfrescante l’alito Gomma da masticare
Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita
500
3000 1000 200
4-Allil-1,2- dimetossibenzene
Latte e latticini
Carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina
Pesce e prodotti a base di pesce Minestre e salse
Alimenti pronti al consumo Bevande analcoliche
20 15 10 60 20 1
Pulegone Confetteria contenente menta/menta
piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare l’alito
Microconfetteria per rinfrescare l’alito Gomma da masticare
Bevande analcoliche contenenti menta/menta piperita
Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita
250
2000 350
20 100 Quassina Bevande analcoliche
Prodotti di panetteria Bevande alcoliche
0,5 1 1.5 1-Allil-3,4-
metilendiossibenze ne, safrolo
Carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina
Pesce e prodotti a base di pesce Minestre e salse
Bevande analcoliche
15 15 25 1
Teucrin A Bevande alcoliche 2
Tuione (alfa e beta)
Bevande alcoliche, ad eccezione di quelle prodotte dalla specie Artemisia
Bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia
10 35
Emendamento del Parlamento Denominazione
della sostanza
Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata
Tenore massimo [mg/kg]
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