FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96
Informazioni sulla banca
Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 Fondi (LT)
Telefono / fax Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532
Sito internet / email Sito internet: www.bpfondi.it / email:mailbpf@bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d’Italia: 1554 N. iscrizione Registro delle imprese: LT n. 46 N. iscrizione Albo società cooperative: A149649
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario Tutela dei Depositi – Bancomat e Pagobancomat
Caratteristiche e Rischi
Cosa è:
è un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche.
A cosa serve:
è un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d’investimento quali ad esempio:
investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finan- ziamento alla Banca;
altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa.
A chi si rivolge:
Il finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI). Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno . http://www.mcc.it/ ).
È rivolto esclusivamente a clienti non consumatori. (imprese individuali o società).
Tipologia di Finanziamento erogato:
Finanziamento Fondo Garanzia PMI - L. 662/96 può essere richiesto solo a tasso variabile, che prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento.
Modalità di calcolo degli interessi:
Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile.
Al riguardo si sottolinea che l’indennizzo dovuto alla Banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento prevede una modalità di calcolo come indicato nelle condizioni economiche.
Garanzie:
la garanzia del Fondo di Garanzia PMI - L. 662/96, è attualmente in una misura che varia dal 30% all’80% del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 2.500.000,00 , quale ammontare massimo (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.
Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di meri- to creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o per- sonali nonché vincoli o specifiche cautele.
Modalità di rimborso:
Il rimborso del prestito avviene in base al Piano di ammortamento Francese, con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi e con periodicità mensile.
La Parte Finanziata si obbliga a corrispondere sulla somma oggetto del finanziamento l'interesse annuo nominale (TAN), calco- lato sulla base dell’anno solare (divisore 360 giorni).
Se il pagamento delle rate avviene con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la stessa viene a ciò espressamente autorizzata.
Altre spese da sostenere:
Al momento della stipula del finanziamento l’impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.
Principali rischi tipici (generici e specifici):
Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità di variazione del tasso di interesse, eventualmente in aumento rispetto al tasso di partenza.
Principali condizioni economiche
Categorie voci
di costo Descrizione voci di costo Importi/valori
Importo Finanziabile Da € 20.000,00 a € 2.500.000,00
TASSI
Durata Da 12 a 120 mesi
Tasso Annuo Nominale (variabile)1 Determinato mediante l’applicazione del parametro di indicizzazione più lo spread previsto.
Euribor 1mese, arrotondato allo 0,05 superiore, (attualmente 0,15%) + 9%= 9,15%
Euribor 3mesi (attualmente 0,207%) + 9%= 9,207%
Euribor 6mesi (attualmente 0,303%) + 9%= 9,303%
NOTA: I tassi vengono applicati comunque nei limiti previsti dalla legge 108/96.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)2 - a 36 mesi Euribor 1/3/6 mesi - a 60 mesi Euribor 1/3/6 mesi - a 120 mesi Euribor 1/3/6 mesi
10,85%/10,77%/10,66%
10,36%/10,32%/10,27%
9,99%/9,97%/9,95%
Parametro di indicizzazione Euribor 1mese, arrotondato allo 0,05 superiore, (attualmente 0,15%)
Euribor 3mesi (attualmente 0,207%) + 9%= 9,207%
Euribor 6mesi (attualmente 0,303%) + 9%= 9,303%
Spread 9 punti percentuali sul parametro di indicizzazione
Tasso di mora L’interesse di mora applicato è pari ad una maggiorazione di 4 punti percentuali del tasso del finanziamento esclusa dal calcolo del TAEG.
SPESE
Spese stipula contratto
Istruttoria (commissione) 1,50% del capitale concesso con un minimo di 25,00Euro
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva prevista per legge è da applicare sul capitale nominale concesso per prestiti di durata superiore a 18 mesi (inclusa nel calcolo del TAEG).
Spese gestione rapporto
Gestione pratica Non prevista
Commissioni di incasso Commissione di incasso per i pagamenti per cassa:
Euro 2,00.
Estinzione anticipata In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all’ 1% del debito capitale estinto o decurtato.
1 Il tasso applicabile è indicato con riferimento alla data di ultimo aggiornamento del Foglio Informativo; il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula.
Categorie voci
di costo Descrizione voci di costo Importi/valori
PIANO DI AMMORTA- MENTO
Tipo di ammortamento Progressivo “Francese”
Tipologia di rata Variabile
Periodicità delle rate
Mensile se parametrato all’Euribor 1 mese Trimestrale se parametrato all’Euribor 3 mesi Semestrale se parametrato all’Euribor 6 mesi
Ultime rilevazioni dei parametri di indicizzazione
Euribor 1 mese Data Valore
01/07/2014 0,15%
01/06/2014 0,30%
Euribor 3 mesi Data Valore
01/07/2014 0,207%
01/04/2014 0,31%
Euribor 6 mesi Data Valore
01/07/2014 0,303%
01/01/2014 0,389%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti in questione, può essere consultato in filiale, e sul sito internet www.bpfondi.it.
I tassi variabili vengono adeguati all’Euribor tempo per tempo vigente, seguendone le variazioni. Il tasso Euribor è correlato alla periodicità di rimborso del finanziamento (es. rimborso in rate mensili = Euribor 1 mese). La rilevazione avviene mensilmente (Eur 1 m), trimestralmente (Eur 3 m) e semestralmente (Eur 6 m). Per tutte le periodicità, la rilevazione avviene utilizzando il valo- re del parametro con valuta il primo giorno lavorativo del mese/trimestre/semestre di effettiva applicazione.
I piani di ammortamento sono elaborati in ipotesi di costanza di tasso I tassi e le commissioni sono indicati nella misura massima praticata
Legenda
Tasso variabile Il tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Rata Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
- una quota capitale (cioè una parte dell’ importo prestato);
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Ammortamento E’ il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. Nel “Piano di ammortamento Francese”, la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto inte- ressi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta
Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’ uopo indicate.
TAEG
(Tasso Annuo Effettivo Globale)
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del pre- stito concesso.
Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:
-il rimborso del capitale;
-il pagamento degli interessi;
-le spese di istruttoria;
-di revisione del finanziamento;
-di apertura e chiusura della pratica di credito;
-le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal credito- re);
-le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
-il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);
-ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finan- ziamento,
Interessi di mora Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) E’ il parametro di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile e per i finanzia- menti a tasso misto limitatamente ai periodi a tasso variabile. E’ rilevato tempo per tempo dalla Federazione Bancaria Europea e pubblicato sui principali quoti- diani finanziari.
Recesso e reclami
Recesso dal contratto
I debitori hanno diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.
In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all’ 1% del debito capitale estinto o decurtato.
Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di finanziamento o altra giusta causa di recesso quale, ad esempio, eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri, protesti) faranno decadere dal beneficio della rateizzazione il debitore, il quale dovrà, in conseguenza, versare alla Banca in unica soluzione la somma res idua per rate insolute, capitale residuo, interessi e commissioni. Sull'importo complessivamente dovuto si produrranno interessi di mora calcolati al tasso del finanziamento vigente maggiorato come indicato nel contratto. Su questi interessi non é consentita la capitalizzazione periodica.
Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al debitore ed agli eventuali coobbligati un preavviso con lettera raccomandata di 15 giorni.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Nel caso di richiesta di estinzione con pagamento contestuale allo sportello il rapporto viene chiuso lo stesso gior- no.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Giovanni Lanza n. 45, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a
ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.
L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.
Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.
Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.