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Il Fondo di garanzia per le PMI - Legge 662/96. I meccanismi di funzionamento del Fondo

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Academic year: 2022

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(1)

I meccanismi di funzionamento del Fondo

(2)

Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica

Principali riferimenti normativi

Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) Legge 266/97, art. 15

DM 248/99

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.05

Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005

Legge 2/2009, art. 11

Legge 33/2009, art. 7 quinquies

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25.3.2009

Adeguamento della garanzia del Fondo all’accordo di Basilea 2

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 230 del 3 ottobre 2005. Le nuove modalità operative si applicano alle richieste pervenute a partire dal 4 ottobre 2005.

(3)

Modalità di intervento del Fondo

Garanzia diretta concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93):

la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106-107 DL 385/93).

(4)

Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

X valutate economicamente e finanziariamente sane;

X appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla UE: trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.; il settore agricolo è escluso dalla garanzia diretta ma non dalla controgaranzia);

X situate sul territorio nazionale.

N.B. Non è ammesso l’intervento del Fondo in garanzia diretta per le imprese ubicate nel Lazio e nella Toscana.

Soggetti beneficiari finali

(5)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo le PMI vengono valutate, mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente.

Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata relazione tecnica.

(6)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità ordinaria)

Settore Industria

Settori commercio e servizi

I

INNDDIICCEE VVAALLOORREE OOTTTTIIMMAALLEE

AA)) MMEEZZZZII PPRROOPPRRII++ DDEEBB.. MM//LL //IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII 11,,2255 BB)) MMEEZZZZII PPRROOPPRRII// TTOOTTAALLEE DDEELL PPAASSSSIIVVOO 1155%% C

C)) OONNEERRII FFIINNAANNZZIIAARRII //FFAATTTTUURRAATTOO 55%% D

D)) CCAASSHH FFLLOOWW // TTOOTTAALLEE DDEELLLLAATTTTIIVVOO 44%%

IINNDDIICCEE VVAALLOORREE OOTTTTIIMMAALLEE

AA)) AATTTTIIVVOO CCIIRRCCOOLLAANNTTEE // PPAASSSSIIVVOO CCIIRRCCOOLLAANNTTEE 11 B

B)) AATTTTIIVVOO CCIIRRCCOOLLAANNTTEE // FFAATTTTUURRAATTOO 5500%% CC)) OONNEERRII FFIINNAANNZZIIAARRII // FFAATTTTUURRAATTOO 55%% D

D)) CCAASSHH FFLLOOWW // TTOOTTAALLEE DDEELLLLAATTTTIIVVOO 44%%

(7)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità semplificata)

Tutti i settori merceologici

I

INNDDIICCEE VVAALLOORREE ““OOTTTTIIMMAALLEE””

A)A) {[{[ ((RRIIMMAANNEENNZZEE FFIINNAALLII ++ RRIIMMAANNEENNZZEE IINNIIZZIIAALLII)) // 22]] // VVEENNDDIITTEE oo FFAATTTTUURRAATTOO}} ** 336655

<<5050GGG G ((11) )

<<181800GGGG(2(2))

B)B) MMARARGGININEE OOPPEERRATATIIVVO O LLORORDDOO // FAFATTTUTURRATATO O ≥≥0,0,330 0 C)C) OONENERRI I FFIINNAANNZZIIAARRI I // FFAATTTUTURRAATTOO ≤≤5%5% D)D) UUTTIILLEE // FFATATTTURURATATOO ≥≥8%8%

(1) PER LE IMPRESE OPERANTI NELLA TRASFORMAZIONE E NEL COMMERCIO DI BENI DEPERIBILI (2) PER LE IMPRESE OPERANTI IN ALTRE ATTIVITA’

(8)

Al ricorrere di determinate condizioni, la Banca/Confidi può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie.

1) Operazioni semplificate

Š impresa rientrante nella fascia 1 del modello di valutazione

Š assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative

Š importo dell’operazione < 20% del fatturato dell’impresa (15% nel caso di operazioni fino a 36 mesi)

Š eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente: < 40%

Š eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati < 5% fatturato Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti

(9)

2) Microcredito

Š assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative

Š utile in entrambi gli ultimi due bilanci approvati

Š importo dell’operazione < =20.000 euro, elevabile fino a 75.000 euro al ricorrere di determinate condizioni:

- anzianità dell’impresa (+ 5% per ogni anno di attività con un limite di 15.000 euro) - n. dipendenti (+ 25% per ogni dipendente con un limite di 15.000 euro)

- finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili rilevati da documenti fiscalmente validi (+ 20% del valore dei beni con un limite di 20.000 euro)

- crescita del fatturato almeno del 5% negli ultimi due esercizi (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% negli ultimi due esercizi (+ 100% dell’importo base)

solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi:

-immobile aziendale di proprietà (+200% dell’importo base)

-immobile aziendale con contratto di locazione di durata residua > durata del finanziamento (+50% dell’importo base).

Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti (segue)

(10)

3) Confidi o altri fondi di garanzia “autorizzati” (cd Confidi “con rating”)

Š impresa rientrante in fascia 1 o in fascia 2 del modello di valutazione

Š eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente: < 40%

Š eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati < 5% fatturato

Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti (segue)

(11)

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa:

X finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti

X acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti

X prestiti partecipativi a fronte di investimenti

X altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti m/l per liquidità etc.) Operazioni ammissibili

Importo massimo garantito

Le imprese possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di

1.500.000,00 euro per impresa (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2009 ).

(12)

La garanzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.

La garanzia/controgaranzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

L’efficacia della garanzia è subordinata solo:

Š al rispetto dei termini previsti per le comunicazioni del soggetto richiedente (delibera del finanziamento, erogazione del finanziamento, data avvio procedure di recupero, richiesta di attivazione);

Š alla rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

La garanzia del Fondo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, come previsto dal decreto- legge n. 185/2008 (art. 11) e dal successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2009.

Decorrenza immediata della garanzia “a prima richiesta” e della controgaranzia “a prima richiesta”

(13)

PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile :

- fino all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

PMI ubicate nei restanti territori:

- fino al 60% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Percentuali di copertura

(14)

Vantaggi della procedura on line

¾ Compilazione guidata

¾ Determinazione fascia di valutazione

¾ Rigetto delle operazioni non ammissibili

¾ Compilazione del numero di posizione in tempo reale

¾ Assegnazione della data di arrivo coincidente con quella dell’invio della richiesta

¾ Riduzione dei tempi di istruttoria e di delibera (max 20 gg. Lavorativi)

¾ Visualizzazione delle operazioni deliberate dal Comitato

(15)

La richiesta di garanzia può essere presentata dalla Banca/Confidi:

1) prima della delibera di concessione del finanziamento, in tal caso la Banca/Confidi:

Š deve comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato;

Š deve erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;

Š deve trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

2) entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione, in tal caso la Banca/Confidi:

Š deve erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;

Š dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

3) entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo, in tal caso la Banca/Confidi dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla Procedure per la richiesta di ammissione al fondo

(16)

Š In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento,

intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali;

Š Trascorsi 60 giorni dall’intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, i soggetti richiedenti possono richiedere l’attivazione del Fondo;

Š La richiesta di attivazione della garanzia deve essere comunque inviata non oltre 120 giorni dall’intimazione di pagamento;

Š Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, MCC liquida ai soggetti richiedenti l’importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell’ammontare

dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare

dell’esposizione comprensivo di rate insolute, debito residuo e interesse contrattuali e di mora);

Surrogazione legale: Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate.

(17)

2 tipologie di intervento:

• “a prima richiesta” se il Confidi o altro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”

• “sussidiaria” se il Confidi o altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”

Controgaranzia “a prima richiesta”

Controgaranzia esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma liquidata alla banca dal Confidi o altro fondo di garanzia.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Controgaranzia “sussidiaria”

La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo alla banca dal Confidi o altro fondo di garanzia (è previsto un acconto pari all’80% della quota versata a titolo provvisorio dal Confidi alla banca).

Percentuali massime della garanzia Confidi

PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o a prevalente partecipazione femminile : - fino all’80% dell’operazione.

(18)



In caso di inadempimento della PMI debitrice, le banche devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data

dell’inadempimento.

Pagamento in garanzia dei Confidi



Entro 3 mesi dal versamento effettuato alla banca, il Confidi deve richiedere l’attivazione del Fondo.



Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, il gestore del Fondo liquida al soggetto richiedente l’importo garantito fino ad un massimo del 90% della somma già versata al soggetto finanziatore dal soggetto richiedente.

Mancato pagamento in garanzia dei Confidi



Se il Confidi non adempie entro 120 giorni dall’intimazione di pagamento, la banca può richiedere direttamente l’attivazione del Fondo.



Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione, completa della documentazione prevista, il gestore del Fondo liquida alla banca un importo non superiore al 90% della

somma dovuta dal Confidi.

Surrogazione legale: Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di

rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate.

Procedura per l’attivazione della controgaranzia “a prima richiesta”

(19)



In caso di inadempimento della PMI debitrice, le banche devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 18 mesi dalla data

dell’inadempimento.



Entro 3 mesi il Confidi deve comunicare l’avvio delle procedure di recupero e può richiedere l’acconto sulla futura perdita in misura non superiore all’80% della somma già versata a titolo provvisorio alla banca.

Conguaglio



A carico del Fondo: entro 3 mesi dal versamento a titolo definitivo alla banca, il Confidi può richiedere la liquidazione a saldo ed il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto già liquidato, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo.



A favore del Fondo: la differenza tra la somma versata a titolo di acconto e la quota della perdita deve essere versata al Fondo entro un mese.

Procedura per l’attivazione della controgaranzia “sussidiaria”

(20)

La commissione è corrisposta “una tantum” dal soggetto richiedente ed è calcolata in rapporto all’importo garantito ed è pari a:

Costo della garanzia

“Zone 87.3.a)”, imprese femminili, Patti territoriali

e Contratti d’area

“Zone 87.3.c)”

Restanti territori Medie imprese

Finanziamenti e altre operazioni

- 0,50% 1,00%

Partecipazioni e

prestiti partecipativi - 0,25% 0,50%

Piccole imprese Finanziamenti e altre operazioni

- 0,25% 0,50%

Partecipazioni e

prestiti partecipativi - 0,125% 0,25%

Microimprese - 0,125% 0,25%

(21)

Il Servizio Customer Care

Per le informazioni sulla procedura di concessione degli interventi del Fondo di Garanzia è possibile contattare:

Marcello Di Lorenzo

tel. 06 47913191 cell. 3355694752 e-mail marcello.dilorenzo@unicreditgroup.eu

Rosaria Fanfoni

tel. 06 47912277 cell.3355694737 e-mail rosaria.fanfoni@unicreditgroup.eu

Fabio Ciabatti

tel. 06 47912446 cell. 3346743223 e-mail fabio.ciabatti@unicreditgroup.eu

www.incentivi.mcc.it

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