N. 110 (par. 41.3)
Oggetto: Pratica num. 85/VV/2010. Quesito avanzato dal Consiglio Giudiziario di Alpha in ordine all’interpretazione del par. 41.3 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:
- letto il quesito avanzato dal Consiglio Giudiziario di Alpha in ordine all’interpretazione del par.
41.3 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011;
- considerato che il Consiglio Giudiziario afferma che “la norma 41.3 della circolare sulle tabelle appare irragionevole nella parte in cui fa prevalere il criterio delle attitudini degli aspiranti senza ancorare il criterio preferenziale alla maturazione in un ambito temporale prossimo a quello della valutazione; rilevato che nell’articolo 38, comma 5° dlgs 51/98 dettato per le sezioni lavoro delle Corti di Appello, ossia materia per la quale opera il criterio di prevalenza, è previsto espressamente un termine quinquennale di rilevanza della specializzazione, a questo punto delibera di formulare preventivo specifico quesito al CSM del seguente tenore:
“se il criterio delle attitudini degli aspiranti di cui al paragrafo 41.3 della nuova circolare sulle tabelle non sia, come attualmente risulta dalla formulazione testuale, ancorato ad un arco temporale che circoscriva la rilevanza delle funzioni esercitate rispetto alla messa a concorso dei posti da ricoprire. In particolare, l’attuale formulazione sembrerebbe legittimare l’applicazione del criterio preferenziale anche quando le funzioni specializzate risultino esercitate molti anni prima rispetto alla vacanza o alla messa a concorso del posto, laddove da altre norme primarie sembrerebbe consentita tale applicazione del criterio preferenziale solo ove le funzioni specializzate siano state svolte di recente (nel quinquennio). Esigenze di uniformità di trattamento rendono ad avviso del Consiglio Giudiziario necessario un chiarimento di ordine generale da parte del CSM, specie in relazione all’arco temporale da prendere in considerazione per attribuire rilevanza all’esercizio della funzione specializzata, qualora di condivida il giudizio di opportunità”;
- rilevato che non appaiono condivisibili i rilievi fatti nel quesito in esame, giacché la ratio della norma contenuta nel paragrafo 41.3 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 è solo quella di fornire obiettivi parametri di valutazione delle attitudini nell’assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento;
- ritenuto che i suddetti parametri sono ancorati ad un arco temporale (per non meno di due anni) definito solo nella sua estensione funzionale all’acquisizione di positiva esperienza giudiziaria nelle stesse suindicate materie (o in quelle affini), senza che rilevi se tale esperienza sia maturata o meno in un ambito temporale prossimo a quello della valutazione;
- considerato, infatti, che al bagaglio di cognizioni e capacità riveniente dall’aver trattato procedimenti aventi ad oggetto le stesse materie o quelle affini non può attribuirsi efficacia diversa solo se acquisito in ambiti temporali prossimi a quelli del concorso interno, costituendo esso solo criterio di valutazione selettivo prodromico ad una organizzazione efficiente dell’ufficio già costituito;
- ritenuto che, invece, la norma primaria richiamata nel quesito in esame (art. 38, comma quinto, dlgs n. 51/98: <<Nella copertura dei posti di organico, è data la preferenza ai magistrati che sono stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con funzioni di legittimità….. >>) fa riferimento ad un criterio di valutazione più ristretto dal punto di vista temporale perché attiene all’individuazione di magistrati da destinare a sezioni specializzate
delle Corti di Appello, con ampliamento di organico in ragione di attribuzione di competenze sottratte ai Tribunali del distretto in conseguenza della istituzione del giudice unico di primo grado
all’unanimità delibera di rispondere al quesito nei termini riportati nella parte motiva.”