Interpretazione del criterio di anzianità di servizio nell’ufficio nel caso di concorso per la copertura di più posti di Presidente di sezione relativamente al par. 41.1. lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle 2014/2016.
(Risposta a quesito del 5 luglio 2017)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 luglio 2017, ha adottato la seguente delibera:
“vista la nota del 6 giugno 2017 con la quale il Presidente della Corte d’appello di … ha sottoposto il seguente quesito formulato dal Consiglio giudiziario di … in data 13 dicembre 2016: “se nell’ambito di un concorso interno dal Dirigente di un Ufficio Giudiziario per la copertura di più posti di presidente di sezione, il criterio di anzianità di servizio nell’ufficio di cui al par. 41.1. lett.
b) della circolare CSM n. 19199 del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle 2014/2016 debba intendersi come “anzianità di servizio nell’ufficio di appartenenza”, a prescindere dalle funzioni precedentemente svolte, ovvero debba invece intendersi come “anzianità di servizio nell’ufficio di presidente di sezione”.
RILEVA
Il Consiglio giudiziario di … ha posto un quesito relativo al par. 41.1. lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle 2014/2016, attinente all’interpretazione del criterio di anzianità di servizio nell’ufficio nel caso di concorso per la copertura di più posti di presidente di sezione, chiedendo se debba intendersi come “anzianità di servizio nell’ufficio di appartenenza”, a prescindere dalle funzioni precedentemente svolte, ovvero come “anzianità di servizio nell’ufficio di presidente di sezione”.
Il par. 41. 1 della circolare sulle tabelle 2014/2016 - che trova un parallelo nell’art. 130 della circolare sulle tabelle 2017/2019 - prevede che: "Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio: a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire; b) anzianità di servizio nell'ufficio; c) anzianità nel ruolo". Il par.
46.1 della medesima circolare – e l’attuale art. 137 della nuova circolare - prevede che "Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei Presidenti di sezione".
In conformità a precedenti deliberazioni consiliari di approvazione di proposte tabellari, una peraltro anche richiamata nel quesito, deve ritenersi che l’anzianità di servizio nell’ufficio, di cui alla citata lettera b), del par. 41.1 non attenga alla generica appartenenza del magistrato all’ufficio giudiziario, ma al servizio prestato nell’ufficio messo a concorso. Ne consegue che qualora il concorso di cui si discute sia per i posti di presidente di sezione viene in rilievo l’eventuale servizio prestato nell’ufficio come presidente di sezione. Infatti solo in tal modo viene data rilevanza alla specificità del servizio reso nell’ufficio in relazione al concorso per cui si procede.
Tanto premesso
delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:
nel caso di concorso per la copertura di più posti di presidente di sezione il criterio dell’anzianità di servizio nell’ufficio ai sensi del par.41.1, lettera b) della circolare sulle tabelle 2014/2016 dev’essere inteso come “anzianità di servizio nell’ufficio di presidente di sezione”