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Academic year: 2022

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aipd.it http://aipd.it/aipd_scuola/8121/

Associazione Italiana Persone Down

Scheda n.509.

Discutibile Nota dell’USR Veneto sull’assegnazione di ore di sostegno (Nota 13445/15)

Diritto allo studio

Insegnanti di sostegnoNormativa Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con Nota prot. n° 13445 del 27/07/2015 ha stabilito, tra l'altro, che agli alunni certificati con disabilità non grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. n° 104/92 vengano assegnate ore di sostegno con rapporto 1 a 4 , cioè sarebbero 6 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 4,5 ore per gli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Si ribadisce inoltre il diritto alla deroga, pari all'intera cattedra, per gli alunni certificati con disabilità "di particolare gravità" ai sensi dell'art. 3 comma 3 della stessa l. n° 104/92.

--- OSSERVAZIONI

La Nota, corretta per molti aspetti (nulla osta, richiesta di utilizzazione del docente in caso di trasferimento dell'alunno assegnato, ecc.), a mio avviso, contiene una lacuna, dal momento che non cita la l. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera b), secondo cui il numero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità grave o non grave viene assegnato

"sulla base delle effettive esigenze rilevate dalla diagnosi funzionale e dal PEI" e quindi non fissato in un numero astratto precostituito che non tenga conto dei singoli casi.

Essa contiene, sempre a mio avviso, una grave imprecisione normativa. Infatti la Nota cita più volte le norme che parlano di "particolare gravità", senza però tener conto che il concetto di "particolare gravità" non è stato fissato da alcuna norma; pertanto permane in vigore, malgrado il riferimento alla particolare gravità, la definizione

normativa di cui all'art. 3 comma 3 l. n° 104/92 sul concetto di gravità, interpretato orientativamente e non puntualmente come "particolare" dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010, laddove stabilisce che la cattedra intera di sostegno deve essere assegnata con riguardo "alla specificità della disabilità"; tale frase dalla Magistratura è stata intesa come riferita agli alunni con disabilità intellettiva, relazionale e sensoriale, escludendo quindi il massimo delle ore di sostegno ad alunni certificati con gravità che però abbiano una disabilità solo o prevalentemente motoria.

Ritengo quindi che per questi aspetti, la Nota dovrebbe essere riveduta d'ufficio dallo stesso USR , pena il rischio di censura di illegittimità da parte dei Tribunali civili ai quali le famiglie dovessero rivolgersi.

Si segnala la delicatezza della situazione al MIUR onde evitare inutili e costosi contenziosi.

--- Vedi pure la scheda normativa:

n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)

Pubblicato il 9/11/2015

Aggiornato il 9/11/2015Avvocato Salvatore Nocera

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Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106

00192 Roma 06/3723909 06/3722510

Email:[email protected]

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