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Mantenimento figlio maggiorenne fuori casa: ultime sentenze

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Mantenimento figlio maggiorenne fuori casa: ultime sentenze

24 Gennaio 2021Redazione

Il fatto che il figlio vada a vivere da solo è condizione per chiedere un aumento o una diminuzione degli alimenti al genitore?

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Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con l’autosufficienza economica

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all’atto del conseguimento, da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

Tribunale Modena sez. I, 30/04/2020, n.488

Il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non autosufficiente presso la casa assegnata al genitore collocatario giustifica il mantenimento dell’assegnazione dell’immobile?

Il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente presso la casa familiare assegnata al genitore collocatario, ma non proprietario del bene, integra il requisito della coabitazione tra i due soggetti. Ciò giustifica il mantenimento dell’assegnazione dell’immobile stabilito in sede di separazione.

(Nella fattispecie, la Cassazione ha respinto il ricorso del padre divorziato contro il diritto del figlio a godere della casa familiare, affermando la effettiva coabitazione di questi con la madre).

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, n.23473

Divorzio: revoca dell’assegnazione della

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casa coniugale se i figli non convivono più con il genitore assegnatario dell’immobile.

In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo’ di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni di mantenimento, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

Tribunale Brindisi, 16/04/2020

Aumento assegno mantenimento per il figlio studente fuori sede

È legittimo l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne studente universitario fuori sede, atteso che la maggiorazione del contributo fisso è dovuta in ragione dell’incremento delle esigenze economiche del ragazzo, ormai maggiorenne, che studia in una città diversa da quella di residenza.

L’aumento delle esigenze del figlio è legato alla sua crescita, anche in termini

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di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione

“pro quota” o della ripetizione sempre “pro quota” dei relativi esborsi, senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato. Detto aumento delle esigenze del figlio maggiorenne, studente fuori sede e non autosufficiente, non ha bisogno di specifica dimostrazione e legittima “ex se” la revisione, pur in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.

Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, n.400

Diritti e doveri dei coniugi: mantenimento della prole

La legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento).

Cassazione civile sez. I, 25/07/2013, n.18075

Corresponsione del mantenimento

direttamente al figlio maggiorenne: non è

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obbligatorio se il figlio vive ancora col genitore affidatario

Anche dopo la disciplina introdotta dalla l. n. 54/2006 (art. 155 quinquies c.c.), il giudice non ha alcun obbligo di disporre la corresponsione del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. Il giudice può stabilire che l’assegno continui ad essere versato alla madre, con la quale il figlio vive e sulla quale grava l’onere della organizzazione della vita quotidiana del figlio stesso e che sopporta pertanto direttamente le spese del suo mantenimento.

Tribunale Roma sez. X, 01/12/2016, n.22419

L’art. 155 quinquies, comma 1, seconda parte, c.c., lungi dall’ escludere il diritto

“iure proprio” del genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell’assegno di contribuzione al loro mantenimento, si limita a dettare, in seno ai giudizi di separazione personale o di divorzio, delle modalità meramente attuative dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore non convivente con i figli: ne consegue che anche nell’attuale assetto normativo delineatosi in seguito all’entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, è inammissibile l’intervento volontario del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione o di divorzio.

Salvo l’esame del caso concreto, il versamento diretto al figlio maggiorenne non autosufficiente è da preferirsi laddove esso sia convivente, ma non stabilmente dimorante con un genitore (come nella classica ipotesi dello studente universitario fuori sede), ovvero esso sia in età adulta ed in quanto tale auspicabilmente chiamato ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero, ancora, nell’ipotesi in cui sussista una consolidata prassi in tal senso.

Tribunale Marsala, 02/03/2007

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