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Tragitto casa lavoro e incidente: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Tragitto casa lavoro e incidente:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 30/07/2021

Infortunio del lavoratore; malattia professionale; il rapporto finalistico tra il percorso normale e l’attività lavorativa; indennizzo; rendita Inail.

Cos’è l’infortunio in itinere? Il lavoratore che nel tragitto casa lavoro è vittima di un incidente, a seguito di una deviazione non motivata da forza maggiore, non ha

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diritto all’indennizzo.

Infortunio in itinere

La tutela assicurativa è estesa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra rischio ed evento.

Tribunale Frosinone sez. lav., 29/10/2020, n.817

Infortunio in itinere: la tutela antinfortunistica

In tema di infortunio in itinere, la sussistenza di un rapporto finalistico tra il cd.

percorso normale e l’attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica. A seguito della modifica dell’art. 2, comma 3, t.u. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al cd. percorso normale tra casa e lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, n.18659

Infortunio in itinere: configurabilità

Ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di

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proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.

L’infortunio in itinere o in occasione di lavoro comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato, o comunque anche nella sua disponibilità anche se non esclusiva, senza alcun collegamento con la prestazione lavorativa.

Corte appello Torino sez. lav., 03/06/2019, n.402

Deviazione del tragitto casa lavoro:

l’incidente non è indennizzabile

Non è indennizzabile l’incidente subito dal lavoratore nel recarsi al lavoro se l’infortunio non si è verificato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ma si sia verificata una irragionevole deviazione, non dipesa da causa di forza maggiore né da esigenze improrogabili o dall’attuazione di una direttiva del datore di lavoro.

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019, n.3376

Rendita Inail

Qualora la legge preveda in favore del danneggiato, oltre all’obbligo risarcitorio in capo al danneggiante, anche un distinto indennizzo a carico di un soggetto diverso, quest’ultimo beneficio va cumulato al -e non diffalcato dal- risarcimento a carico del danneggiante, a meno che il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti.

In questa eventualità, nel cui ambito rientra anche la rendita erogata dall’Inail in caso di infortunio in itinere del lavoratore, quanto corrisposto dal terzo andrà diffalcato dal risarcimento, diversamente incorrendosi in una locupletazione del danneggiato. Tuttavia, per potersi procedere alla detrazione è anche necessario che la legge abbia predisposto un meccanismo di surroga o di rivalsa idoneo a evitare che quanto erogato dal terzo si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito; in assenza di un siffatto meccanismo, infatti, il principio di razionalità – equità impone di favorire chi senza colpa ha subìto l’illecito, piuttosto

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che chi colpevolmente lo ha causato.

Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12566

Nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento dannoso

Il lavoratore pubblico che subisce un infortunio « in itinere » ha titolo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’incidente sussistendo il nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso.

Tale nesso può considerarsi interrotto soltanto dalla colpa grave (o dal dolo) del dipendente stesso (non potendo di per sé il mero comportamento colposo escludere la detta dipendenza) ma, non potendo discendere da argomentazioni puramente presuntive, la qualificabilità del relativo comportamento alla stregua di tale condotta gravemente colposa deve essere compiutamente dimostrata con specifico riferimento alla concreta efficienza assunta ai fini del determinismo dell’evento dannoso nel caso specifico.

TAR Palermo, (Sicilia) sez. I, 29/09/2017, n.2280

Infortunio per causa di servizio

Deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si rechi alla sua abitazione al termine del servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del c.d. infortunio in itinere, ravvisabile ogni qualvolta possa ritenersi esistente un nesso di causalità tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso; è stato, pertanto, affermato che gli accadimenti che si verificano al momento dell’allontanamento dalla caserma (e quindi al militare che era da considerare per così dire accasermato) per usufruire della libera uscita concretizzano gli estremi dell’infortunio in itinere che sussiste quando il militare sia incorso in incidente stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione per fruire del permesso concessogli.

TAR Roma, (Lazio) sez. I, 21/08/2017, n.9332

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Fatti legati all’attività lavorativa

In ipotesi di infortunio c.d. in itinere, la dipendenza da causa di servizio discende direttamente dall’accertamento che l’evento sia obiettivamente riconducibile ai fatti in cui il dipendente si sia trovato coinvolto per ragioni legate alla propria attività lavorativa intesa in senso ampio. Pertanto, il nesso di causalità sul quale sono chiamati ad esprimersi gli organi consultivi per le cause di servizio è quello materiale fra l’evento dannoso e le infermità riscontrate.

In un momento successivo, l’Amministrazione deve accertare e valutare l’esistenza e l’intensità dell’eventuale colpa del dipendente, in modo da definire se il dolo o la colpa grave del dipendente abbiano interrotto il nesso causale tra servizio ed evento morboso, così da escludere la concessione di benefici connessi alla contrattazione dell’infermità.

TAR Napoli, (Campania) sez. VI, 16/06/2016, n.3033

Infortunio del lavoratore che si reca a lavoro con mezzo privato

Non è indennizzabile come dipendente da causa di servizio l’infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, nel caso in cui il luogo dell’incidente risulti lontano sia dal luogo di residenza del lavoratore sia dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, il tragitto prescelto costituisca una deviazione dal normale percorso per recarsi al lavoro ed il lavoratore non fornisca elementi adeguati per giustificare una simile scelta del tragitto, che rileva in termini di esposizione a rischio elettivo.

TAR Napoli, (Campania) sez. II, 07/06/2016, n.2847

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro

Costituisce condotta idonea sul piano eziologico ad escludere la sussistenza del cd.

rischio elettivo – e quindi la non indennizzabilità dell’infortunio in itinere del lavoratore dipendente – la comprovata presenza di una vera e propria condotta di stalking da tempo in essere nei confronti dell’infortunata, per tale motivo costretta non solo ad utilizzare la propria autovettura privata per recarsi al lavoro anche

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in presenza di collegamenti mediante mezzi di trasporto pubblici, ma anche a variare con frequenza pressoché giornaliera il proprio tragitto da e verso il luogo di lavoro (fattispecie resa in un caso in cui l’Inail si era rifiutata di procedere ad indennizzo di un infortunio in itinere – mai contestato, neppure nelle sue non lievi conseguenze dannose a carico dell’interessata – perché avvenuto al di fuori del tragitto più breve casa-lavoro).

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 05/06/2015

Infortunio in itinere: quando è dipendente da causa di servizio?

Il cd. infortunio in itinere del pubblico dipendente, verificatosi nel tragitto dal posto di lavoro alla propria abitazione e viceversa, può ritenersi dipendente da causa di servizio e deve essere indennizzato, solo quando è certa l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento dannoso, con la precisazione che il nesso si interrompe ogni qualvolta il danno sia stato determinato dalla condotta del dipendente che abbia agito con dolo o con colpa grave.

TAR Lecce, (Puglia) sez. II, 28/01/2015, n.355

Danno biologico ed indennizzo Inail

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la rendita erogata dall’I.n.a.i.l., ex art. 13 del d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38, va considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalità di interesse pubblico ad essa sottese, e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell’art. 2115, comma 3, del codice civile. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare all’indennizzo I.n.a.i.l. per danno biologico, in ipotesi di infortunio “in itinere”, pur in presenza di un terzo responsabile).

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2013, n.27644

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Pubblico impiego e infortunio in itinere

La mancanza di autorizzazione al pubblico dipendente di risiedere fuori dal Comune dove è la sua sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo in ordine all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito, considerato anche che è applicabile al pubblico impiego il principio giurisprudenziale operante in tema di rapporti di impiego privato che, ai fini dell’indennizzabilità, per abitazione del lavoratore considera il luogo dove si trova la sua famiglia.

Consiglio di Stato sez. III, 27/08/2013, n.4281

Note

Autore immagine: infortunio in itinere di Monkey Business Images

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