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160/06

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Academic year: 2022

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- 901/VV/2019 - Quesito urgente in merito all'applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del D.

L.vo n. 160/2006.

(delibera 19 dicembre 2019)

Il Consiglio,

rilevato che con nota in data 23.10.2019 il Presidente del Tribunale di XXX ha formulato quesito chiedendo: 1) se sia possibile assegnare al settore penale – al rientro dal congedo parentale – un giudice civile già trasferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di XXX o se ciò sia vietato dall’art. 13, commi 3 e 4, D.l.vo n. 160/06; 2) se tale assegnazione abbia refluenza sull’effettività del trasferimento alla Procura della Repubblica di XXX;

rilevato altresì che il Presidente del Tribunale di XXX giustifica la richiesta con la necessità di assegnare al settore penale la dott. XXX, giudice civile del Tribunale, al rientro dall’assenza per congedo parentale; precisa che la dott. ssa XXX ha già chiesto e ottenuto il trasferimento alla Procura della Repubblica di XXX, con contestuale cambio di funzioni, trasferimento la cui efficacia è stata attualmente sospesa ex art. 10-bis L. n. 12/41;

ritenuto che l’art. 13 D.l.vo n. 160/06 stabilisce che: “Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni…”; il successivo comma 4 aggiunge: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni…”;

ritenuto quindi che la norma - nel caso di tramutamento nei distretti indicati dallo stesso comma 4 - consente il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, solo se le prime sono funzioni civili o di lavoro, svolte per almeno cinque anni, e le seconde sono funzioni requirenti solo penali, tanto che il comma 4 vieta al magistrato lo svolgimento delle funzioni civili, anche in qualità di sostituto, prima del successivo trasferimento;

ritenuto inoltre che la ratio della citata disposizione è quello di consentire, nei casi ivi previsti, il cambio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa purché vi sia una netta separazione fra le funzioni svolte nel primo ufficio (quello di provenienza) e quelle svolte nel secondo (quello di destinazione); la distinzione è funzionale a consentire il cambio di funzioni anche negli uffici indicati dal citato comma 4, a condizione però che si eviti che il magistrato trasferito svolga nei due diversi uffici funzioni appartenenti allo stesso settore; e ciò per far sì che vi sia una netta

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separazione fra l’attività svolta in un ufficio e quella svolta nell’altro, se ciò comporta il cambio di funzioni;

ritenuto ancora che, se tale è la ratio della norma, non è consentita l’assegnazione allo svolgimento di funzioni penali del giudice civile (o del lavoro) per il quale è stato deliberato il tramutamento in un ufficio requirente; se ciò fosse possibile il magistrato trasferito si troverebbe a svolgere in entrambi gli uffici funzioni appartenenti allo stesso settore penale, che è proprio quello che la norma vuole evitare; lo svolgimento delle funzioni civili (per almeno cinque anni), requisito necessario per il mutamento di funzioni nei casi previsti dal citato comma 4, deve essere mantenuto fino al tramutamento del magistrato nel nuovo ufficio; solo in tal modo si realizza quella separazione delle funzioni nei due uffici che costituisce la ratio della norma;

ritenuto infine che il mantenimento delle originarie funzioni civili fa sì che non vi sia alcun effetto sull’avvenuto trasferimento;

considerato quindi che, per tali ragioni, deve essere risposto al quesito nel senso che non è possibile assegnare a funzioni giudicanti penali un giudice civile (o del lavoro) già trasferito a un ufficio requirente appartenente a uno dei distretti di cui all’art. 13, commi 3 e 4, D.l.vo n. 160/06 e che il mantenimento delle originarie funzioni civili fa sì che non vi sia alcun effetto sull’avvenuto trasferimento,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che non è possibile assegnare a funzioni giudicanti penali un giudice civile (o del lavoro) già trasferito a un ufficio requirente appartenente a uno dei distretti di cui all’art. 13, commi 3 e 4, D.l.vo n. 160/06 e che il mantenimento delle originarie funzioni civili (o del lavoro) fa sì che non vi sia alcun effetto sull’avvenuto trasferimento.

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