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educativa minorile, individui le caratteristiche dei progetti da finanziare e regoli, altresì, la gestione del Fondo di cui al comma 392; il

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INTESA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA (ACRI) PER LA DEFINIZIONE DI MODALITA’, TERMINI E CONTENUTI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI UTILI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ANNULLAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 1 GIUGNO 2016, PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF.

11 AGOSTO 2016, N. 187

Tra

L’Agenzia delle entrate con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Telesca, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dott.ssa Rossella Orlandi, conferita con atto prot. n.

167875 del 14 ottobre 2016

e

L’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio S.p.a. con sede in Roma, Via del Corso, n. 267, codice fiscale 80099370589, legalmente rappresentata dall’avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente e rappresentate legale dell’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio S.p.a., di seguito indicata anche come “ACRI”

premesso che

­ l’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in via sperimentale, istituisce per gli anni 2016, 2017 e 2018, il «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile» alimentato da versamenti effettuati su apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale;

­ il comma 393 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015 prevede l’adozione di un protocollo d’intesa stipulato tra le citate fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisca le modalità di intervento di contrasto alla povertà

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educativa minorile, individui le caratteristiche dei progetti da finanziare e regoli, altresì, la gestione del Fondo di cui al comma 392;

­ il successivo comma 394 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 riconosce alle fondazioni un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 393;

­ il comma 395 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa stabilito;

­ in data 29 aprile 2016 è stato stipulato il protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nel seguito, Protocollo d’intesa);

­ il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2016, n. 187, emanato in applicazione del ricordato comma 395 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevede, tra l’altro, una funzione di coordinamento di ACRI, cui sono inviate, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, per il 2016, entro il 10 settembre (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare;

­ il comma 2 del citato articolo 3 prevede che ACRI trasmetta all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico di presentazione, entro il 20 febbraio di ciascun anno e, per il 2016, entro il 30 settembre (ventesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di comunicazione delle delibere);

­ il comma 3 del citato articolo 3 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, dal 2016 al 2018, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, entro il 31 marzo di ciascun anno e, per il 2016, entro il trentesimo giorno dalla trasmissione dell’elenco da parte di ACRI;

­ il medesimo comma 3 del citato articolo 3 prevede che entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni

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finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI, che trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta;

­ il comma 4 statuisce che ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l’ACRI ripartisce la somma tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 394 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 2 del Protocollo d’intesa;

­ il comma 6 prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell’avvenuta cessione è data comunicazione all’ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiano all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa;

convengono d’intesa

di approvare le modalità, i termini e i contenuti per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2016, definiti nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente intesa.

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Amministrazione,

Pianificazione e Controllo Il Direttore

(Giuseppe Telesca)

ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO S.P.A

Il Presidente (G. Guzzetti)

firmato digitalmente firmato digitalmente

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RISPARMIO SPA (ACRI)

A. Modalità di trasmissione delle comunicazioni

- La trasmissione delle comunicazioni previste dall’articolo 3, commi 2, 3, 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2016 e della notifica prevista dal comma 6 del medesimo articolo è effettuata dall’ACRI all’Agenzia delle entrate esclusivamente mediante PEC indirizzata a agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it (Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione).

- La trasmissione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate previsto dai commi 3 e 4 alle fondazioni e all’ACRI è effettuata esclusivamente mediante PEC all’indirizzo PEC delle fondazioni comunicato dall’ACRI e, per conoscenza, all’indirizzo PEC dell’ACRI riservato al fondo povertà acri.fondopovertaeducativaminorile@postecert.it.

B. Termini di trasmissione

La trasmissione delle comunicazioni avviene entro i termini previsti dal decreto e dal Protocollo d’intesa, nonché concordati dall’ACRI e dall’Agenzia delle entrate, schematizzati nella tabella seguente. Se i termini cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo, la trasmissione è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo.

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5 Tabella

N. Oggetto della trasmissione Da A 2016 2017/2018

1 Elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione (art. 3, comma 2)

ACRI AE 30 settembre 20 febbraio

2 Elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo entro i 3 mesi, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta (art. 3, comma 3, ultimo periodo) e, in caso di cessione del credito d’imposta prima del versamento al Fondo, l’elenco comprende anche la variazione del beneficiario del credito d'imposta ceduto dalle fondazioni finanziatrici a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (art. 3, comma 6)

ACRI AE Con cadenza

settimanale

Con cadenza settimanale

3 Comunicazione del mancato versamento al Fondo da parte di una fondazione entro i 3 mesi e della ripartizione della somma tra le altre fondazioni finanziatrici, al fine di annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e di assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati (art. 3, comma 4)

ACRI AE Entro 7 giorni dalla scadenza del termine

Entro 7 giorni dalla scadenza del termine

4 Notifica della variazione del beneficiario del credito d'imposta, ceduto dalle fondazioni finanziatrici, anche prima del versamento, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile (art.

3, comma 6)

ACRI AE Entro 7 giorni dalla

comunicazione da parte della fondazione all’ACRI

Entro 7 giorni dalla

comunicazione da parte della fondazione all’ACRI

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L’elenco allegato alla comunicazione di cui al punto 1 della tabella è costituito da un file excel riportante i seguenti campi:

- denominazione della fondazione;

- codice fiscale della fondazione;

- numero di ordine cronologico di presentazione della singola delibera di impegno irrevocabile;

- importo dell’impegno di versamento;

- importo del credito d’imposta richiesto;

- PEC della fondazione cui trasmettere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

Nel caso in cui la medesima fondazione adotti due o più delibere, a ciascuna di esse è attribuito un distinto numero di ordine cronologico in base alla relativa presentazione all’ACRI.

L’elenco allegato alla comunicazione di cui al punto 2 della tabella è costituito da un file excel riportante i seguenti campi:

- denominazione della fondazione;

- codice fiscale della fondazione;

- denominazione del cessionario (nel caso di cessione del credito di imposta);

- codice fiscale del cessionario (nel caso di cessione del credito di imposta);

- importo del versamento;

- importo del credito d’imposta corrispondente al versamento effettuato.

Nel caso di cessione parziale del credito di imposta, sono utilizzati righi distinti per indicare l’importo del credito di imposta spettante al cessionario e l’importo del credito di imposta che sarà utilizzato in proprio dalla fondazione.

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L’elenco allegato alla comunicazione di cui al punto 3 della tabella è costituito da un file excel riportante i seguenti campi:

- denominazione della fondazione;

- codice fiscale della fondazione;

- tipologia di provvedimento da emanare in relazione a ciascuna fondazione: “annullamento” del credito di imposta o

“assegnazione” del credito di imposta;

- importo del versamento non effettuato o effettuato;

- importo del credito d’imposta corrispondente al versamento non effettuato o effettuato.

Sono utilizzati righi distinti per indicare, con riferimento ad ogni fondazione, l’importo da annullare e quello da assegnare, in relazione, rispettivamente ai versamenti non effettuati e a quelli effettuati.

Nella comunicazione di cui al punto 4 della tabella sono specificate le seguenti informazioni:

- denominazione della fondazione;

- codice fiscale della fondazione;

- denominazione del cessionario;

- codice fiscale del cessionario;

- importo del credito d’imposta ceduto;

- data dell’atto di cessione del credito.

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