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in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato

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CAPITOLATO SPECIALE

PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP AI FINI DELLA

VALIDAZIONE CONSISTENTE NELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEI PROGETTI COMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI INAIL

Responsabile Unico del procedimento di Gara - RUPG:

Unità Operativa Responsabile - UOR:

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ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1. - Principali termini e definizioni

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente CS:

Accordo: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola e le prescrizioni del presente CS, come da art.54 del D.Lgs. 50/2016; in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato.

Appalto: vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) D.Lgs.50/2016.

Codice: è il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

CAV: singoli contratti attuativi stipulati durante il corso di validità dell’Accordo Quadro, nei limiti della somma indicata nel bando al netto dei ribassi conseguiti in sede di procedura di selezione. Questi contratti potranno essere affidati ad insindacabile discrezione della SA, a seguito di offerte a completamento (PTE) (verificate ed accettate dalle Strutture dell’INAIL).

CS: E’ il presente Capitolato Speciale e relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’INAIL e l’OE.

CTE: Consulenza tecnica per l’Edilizia della Direzione Generale dell’INAIL DCP: Direzione Centrale Patrimonio della Direzione Generale INAIL

Disposizioni Normative: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici –Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore – Sicurezza intesa come safety/security – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all’Accordo e contratti di che trattasi, nessuna esclusa.

DT: Soggetto nominato dall’OE al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all’uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega.

Servizi: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti (CAV).

GNC: giorni naturali e consecutivi di ritardo.

OE: operatore economico selezionato a seguito di procedura e sottoscrittore dell’Accordo e dei CAV.

Parti: la Stazione Appaltante SA e l’Operatore Economico selezionato OE Prestazioni: servizi oggetto di Accordo e Contratti (CAV).

PTE: Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa alle Strutture deputate dell’INAIL da parte dell’OE a seguito di emissione di RDS.

RDS: Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA e sottoscritta dal RUP.

Regola dell’arte: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine).

DEA: Direttore per l’Esecuzione dell’Accordo-Quadro. E’ il soggetto individuato dalla SA, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo Accordo. Le funzioni ed i compiti attribuiti al DEA sono quelle attribuitegli dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.

RUPG: è il Responsabile Unico del Procedimento di Gara ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.

50/2016.

RUP: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dalla SA, responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di CAV. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.

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SA = Stazione Appaltante: Direzione Centrale Patrimonio INAIL.

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l’OE deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni.

Strutture: DCP e/o CTE.

Art. 1.2 - Premesse

L’OE stipulerà un Accordo Quadro, sulla base dello schema Allegato 1 al presente Capitolato.

Tenuto conto della natura pubblica dell’INAIL, le prestazioni dei CAV sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

La sottoscrizione degli Accordi equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena ed incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OE:

• dell’oggetto delle prestazioni;

• del livello prestazionale richiesto;

• di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;

• della consistenza dei servizi ricompresi in ciascun appalto (CAV);

• di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo e Contratti (CAV), vale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il DEA. L’OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente CS devono essere svolte a regola dell’arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

Spetta all’OE la Direzione Tecnica (DT) e l’organizzazione gestionale dei servizi oggetto di Accordo e dei Contratti, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte delle Strutture dell’INAIL.

L’OE nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell’INAIL, dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti.

L’INAIL, sottoscrivendo l’Accordo con l’OE, intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente l’INAIL e le relative Strutture per consentire loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell’Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

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Art.1.3 – Leggi, Regolamenti, Regole tecniche, Norme, Circolari, Usi e Consuetudini Tutte le Prestazioni oggetto di Accordo e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata degli Accordo, l’OE, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai DEA ed ai RUP. E’ a carico dell’OE, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell’Accordo e dei Contratti.

L’OE dovrà munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei CAV, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività oggetto di Accordo e di CAV. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all’INAIL di risolvere l’Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l’affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell’Accordo. L'OE dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

All’OE è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini dell’Accordo e dei Contratti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

Art.1.4 - Lingua ufficiale

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dall’OE dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dall’OE alla SA ed alle Strutture sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

Art.1.5 - Specifiche Tecniche relative alle diverse tipologie di servizi

Le Strutture della SA si riservano di prescrivere, per tramite del DEA, nei vari CAV l’esecuzione dei servizi entro un termine e con le modalità tecnico-esecutive-prestazionali di volta in volta ritenute più opportune.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1) Assistenza al RUP nelle diverse fasi nelle quali si articola il processo di verifica e validazione.

2) Attività di verifica preventiva della unità progettuale, della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3) Assistenza nelle attività da svolgersi prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista.

4) Attività di verifica della conformità degli elaborati e loro conformità alla normativa vigente.

5) Attività di verifica e accertamento:

a. della completezza della progettazione;

b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c. dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i. della manutenibilità delle opere.

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Le modalità di verifica sono definite dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Per ulteriori specifiche si rimanda al modello di CAV (Allegato n. 2 al presente Capitolato Speciale)

Le verifiche sono condotte, sia in corso di progettazione affiancando i progettisti, sia a progettazione conclusa, sulla documentazione progettuale, da questi ultimi redatta per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

• affidabilità;

• completezza e adeguatezza;

• leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

• compatibilità.

Le verifiche sopra descritte, unitamente a quelle di competenza esclusiva dell’INAIL inerenti aspetti amministrativi e non tecnici (es. disponibilità delle aree, copertura finanziaria del progetto, conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, etc.) dovranno consentire al RUP di validare il progetto in esame.

ART.3 - METODOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di servizi, oggetto di Accordo, devono essere indirizzate alla più efficace organizzazione delle logiche e delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei servizi prestati.

I servizi di cui sopra dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite da parte dell’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità e garantire che si chiuda il cerchio dello “schema della qualità”, con assunzione piena da parte dell’OE delle responsabilità nei confronti del risultato finale. Il risultato sarà parametrato in base a standard qualitativi meglio illustrati nei capitoli successivi.

Art.3.1 - Compiti e ruolo del DT

L’OE dovrà nominare all’atto della sottoscrizione dell’Accordo un DT, ovvero un Direttore Tecnico responsabile delle Prestazioni specificatamente dedicato all’Accordo e per tutta la durata di validità dello stesso, quale referente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza, il cui curriculum, unitamente a una copia del contratto di lavoro in corso, dovranno essere trasmessi alla SA entro la data prevista per la stipula dell’Accordo.

Il DT avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dai DEAper la SA. Dovrà garantire il funzionamento dell’insieme dei servizi. Il suddetto DT dovrà essere esplicitamente individuato per iscritto ed avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.

A lui i DEA faranno riferimento per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

Al DT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L’OE, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del DT.

A quest’ultimo i DEA ed i RUP faranno riferimento per qualsiasi attività oggetto d’appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni. Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto DT e si intendono fatte alla OE.

La SA si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del DT nominato dall’OE;

ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

Art.3.2 - Struttura dell’OE

L’OE dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) alle prestazioni oggetto dell’Accordo, completa di maestranze, professionalità, di mezzi d’opera adeguati all’esecuzione delle prestazioni, dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

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L'OE ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli dei soggetti da sostituire.

Art.3.3 - Analisi generale dei progetti

La verifica del progetto è costituita dalle attività tecnico amministrativa, istruttoria e di controllo necessarie per fornire al RUP tutte quelle informazioni utili alla validazione del progetto.

Trattasi di verifiche ed attività connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) ai seguenti aspetti:

• l’accessibilità del sito in coerenza con le previsioni del progetto da verificarsi,

• l’assenza di impedimenti rispetto alle approvazioni intervenute rispetto al progetto a livello immediatamente inferiore,

• la realizzabilità del progetto da verificarsi anche in relazione alle caratteristiche del terreno del sottosuolo in genere, dei sottoservizi esistenti, nonché di quant’altro necessario e conseguente all’esecuzione dell’opera nel suo complesso.

Art.3.4 - Aspetti del controllo

Affidabilità: si intende per affidabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dell’applicazione delle leggi e delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

Completezza ed adeguatezza: si intende per completezza ed adeguatezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità, la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze, la verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati, la verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame e la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: si intende per leggibilità, coerenza e ripercorribilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate e la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

Compatibilità: si intende per compatibilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel progetto di livello inferiore e la rispondenza della soluzione progettuale al livello richiesto dalla SA, alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalità e fruibilità, di sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Art.3.5 - Verifiche degli elaborati progettuali

Relazioni generali: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei contenuti per quanto riguarda la loro coerenza con la descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto definitivo e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale.

Relazioni di calcolo: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli per quanto riguarda la loro coerenza con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame. Verifica che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia

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stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e che il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia stato correttamente eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.

Relazioni specialistiche: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei contenuti presenti al fine di accertarne la coerenza con le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale.

Elaborati grafici: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di accertare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera;

Stima economica dell'opera: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari indicati nel progetto definitivo dalla stazione appaltante e siano stati regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole contenuto tecnologico. Verifica al fine di accertare che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.

Piano di sicurezza e di coordinamento: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di accertare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri e che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;

Quadro economico: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di accertare che l'articolazione del costo complessivo preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Per quanto riguarda le somme a disposizione della stazione appaltante è necessario accertare la presenza di fondi per lavori da affidare in forma diversa rispetto all’appalto principale, previsti in progetto ed esclusi da quest’ultimo, per rilievi, accertamenti e indagini, per allacciamenti ai pubblici servizi, per imprevisti, per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, per spese tecniche di natura diversa (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo statico e tecnico amministrativo, ecc.), per attività di supporto al RUP, per la remunerazione delle commissioni giudicatrici, per pubblicità, per eventuali accertamenti di laboratorio, per IVA ed altre imposte dovute per legge, per versamenti alle rispettive casse previdenziali – professionisti.

Approvazioni ed autorizzazioni: verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di accertare che siano state acquisite tutte le autorizzazioni ed approvazioni previste dalla legge per il livello di progettazione in questione siano state conformemente rilasciate.

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Art.3.6 - Precisazioni

Si precisa che il RUP procederà in fase di esecuzione delle prestazioni a pianificare l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

Le verifiche, effettuate sul livello di progettazione devono essere eseguite con criteri e modalità minime ed inderogabili che siano adeguate allo stesso livello progettuale.

Il RUP, in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà semplificare alcune operazioni di verifica, senza che ciò costituisca deroga a quanto sopra esposto, in casi di presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali che possono essere adottati, metodi di controllo a campione ecc.

Parimenti il RUP, in relazione alla natura e alla complessità dell’opera, potrà richiedere integrazioni ad alcune operazioni di verifica senza che l’OE possa eccepire riserve.

L'attività di verifica consta, a titolo esemplificativo e non esaustivo e dal punto di vista pratico, nella compilazione di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta:

• l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

• l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

• la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

La validazione del progetto è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

L’OE non potrà eccepire durante l’espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Con l’offerta formulata l’OE si assume altresì, esentandone L’INAIL e le figure di RUP/RUPG, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc.

connesse con l’espletamento delle prestazioni conferite.

L’OE non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a più servizi riferiti a più progetti.

Nei casi di somma urgenza non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli orari d’ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l’INAIL avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Accordo e con le penalità previste dal presente CS.

Art.3.7 - Fasi di espletamento del servizio

In particolare, la verifica sarà effettuata nelle seguenti fasi del servizio:

Avvio delle attività.

L’attività avrà inizio con una riunione di start-up tenuta alla presenza del RUP, del DEA (ove non coincida col RUP), dell’OE e del Progettista, al fine di chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità, le interfacce funzionali, il sistema di conduzione delle verifiche del progetto, la modulistica utilizzata, lo schema di processo per giungere all’approvazione del progetto entro i termini stabiliti, al fine di garantire la massima trasparenza e la totale disponibilità di informazioni, nella logica della più fattiva e concreta collaborazione tesa al raggiungimento del comune obiettivo.

L’OE si rende disponibile ad attuare una modalità di verifica del progetto durante lo sviluppo dello stesso attraverso la cosiddetta verifica in progress: tale modalità permette di far raggiungere al progetto già in fase di sviluppo dei singoli pacchetti un adeguato livello di completezza e così ottimizzare i tempi di verifica del progetto complessivo e di sua approvazione.

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Verifica intermedia.

A valle delle attività di verifica del progetto, l’OE emetterà i cosiddetti “Rapporti Qualità Progetto” (RQP), distinti per ambiti e sotto-ambiti specialistici, che contengono i risultati delle analisi svolte.

Al fine di rendere la fase di contraddittorio più efficace, l’OE inviterà il Progettista a compilare il “Modulo di Trattamento dei Rilievi” (MTR) con il quale saranno chiamati a rispondere in forma scritta alle osservazioni mosse a seguito dell’attività ispettiva, indicando le azioni correttive ed eventualmente le tempistiche previste per la loro attuazione.

Verifica finale.

A seguito delle attività di controllo, del contraddittorio e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione da parte del Progettista, con riferimento alla fase di verifica del progetto, l’OE procederà a una verifica finale della progettazione aggiornata, rendicontandone gli esiti nei “Rapporti Valutazione Trattamenti” (RVT), ciascuno associato al relativo RQP, che riporteranno le verifiche del recepimento dei rilievi precedentemente mossi e dell’aggiornamento degli elaborati di progetto. A conclusione dei controlli e con l’emissione di tutti i Rapporti di Controllo Finale, l’OE fornirà un parere sintetico relativo all’approvabilità del progetto esaminato mediante la redazione del

“Rapporto Conclusivo” (RCL).

Per lo svolgimento del servizio il RUP avrà come riferimento operativo un Coordinatore del Gruppo di Lavoro (Coordinatore del Servizio), il quale si avvarrà e coordinerà gli ispettori dell’OE e gestirà l’interfaccia tra questi, i progettisti e i tecnici responsabili delle varie componenti del progetto, sotto la guida della Direzione Tecnica dell’OE.

ART.4 - REQUISITI DELL’OE

Come da Disciplinare di Gara, con l’intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’Accordo, pena la risoluzione del medesimo.

ART.5 – ENTITA’ DELL’ACCORDO Art.5.1 - Entità dell’Accordo

L’entità dell’Accordo è riportata nella TABELLA denominata “Allegato 1/I”. Essa si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità dei Servizi commisurata al bisogno effettivo dell’INAIL. Pertanto le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dei medesimi.

Di conseguenza l’OE sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell’Accordo, risultasse diversa da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’OE possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni nel caso di minori prestazioni richieste.

Art.5.2 - Importo stimato dei lavori di progetto

L’importo stimato dei lavori è quello definito come “importo a base d’appalto dei soli lavori”, desunto dal quadro economico del progetto, nel livello di progettazione per il quale sono richieste le prestazioni professionali, al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa, distinto nelle classi e categorie specificate.

Art. 5.3 – Ammontare dei Contratti - CAV

L’ammontare complessivo del CAV è calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 (ex DM n.143/2013), al netto degli oneri previdenziali dei Professionisti (InarCassa) e dell’Iva.

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I contratti attuativi denominati CAV sono stipulati “A CORPO” in virtù del valore attribuito alla tipologia delle prestazioni determinata all’atto della stipula in virtù dei calcoli effettuati in attuazione di quanto prescritto dal D.M. 17.6.2016 e con riferimento alle tabelle pubblicate nella G.U. n.174 del 27.7.2016, al netto del ribasso di gara.

Il metodo di calcolo resterà fisso ed invariabile, per tutta la durata dei servizi, con riferimento alle tabelle di cui sopra pubblicate nella G.U. n.174 del 27.7.2016. Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. L’ammontare del CAV si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento dello stesso anche in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito alla redazione dei diversi livelli di progettazione in una fase successiva all’affidamento delle prestazioni mediante CAV.

Sono a carico dell’OE tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, sia per il contatto con il DEA, che con il RUP che con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva conclusione della procedura. Le attività dovranno essere svolte sia presso la sede delle Strutture della SA sia presso le sedi dei progettisti.

ART.6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO Faranno parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

A) Il DM 17.06.2016 (ex DM n.143/2013);

B) Le tabelle pubblicate nella G.U. n.174 del 27.7.2016;

C) Le Linee guida dell’ANAC Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 973 del 14.9.2016;

D) Il capitolato speciale – CS e relativi allegati:

1. Modello Accordo Quadro 2. Modello CAV;

3. TABELLA - Entità dell’Accordo (lavori e parcelle) (Allegato 1/I)

E) L’offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17.6.2016;

ART.7 – DURATA E TERMINI 7.1 – Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà una durata quadriennale, decorrente dalla data di sottoscrizione.

7.2 – Termine per l’emissione e trasmissione della PTE da parte dell’OE

L’emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’OE, dovrà di norma avvenire entro 10 gg.

naturali successivi e continui decorrenti dalla data di ricezione della relativa RDS (fatte salve diverse specifiche indicazioni scritte). La sottoscrizione dovrà avvenire nei termini previsti all’articolo 5 dell’Accordo quadro.

7.3 Termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo CAV, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi. Per l’attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel CAV, faranno fede le date di protocollo della SA, riferite alla trasmissione dei vari Report o documenti, fino al Report Finale.

Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel CAV in tutto o in parte.

ART.8 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Una volta ricevuta la RDS da parte delle diverse Strutture della SA, sarà compito dell’OE effettuare la PTE che verrà trasmessa direttamente alla Struttura.

(11)

L’emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’OE non è impegnativa nei confronti della SA. Quest’ultima potrà in ogni caso rivolgersi a soggetti Terzi diversi dall’OE per i Servizi di che trattasi, senza che l’OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CAV ed invierà lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione, a conclusione del contratto; gli estremi del documento dovranno essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili successivi e connessi. Tale documento conterrà il corrispettivo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti.

Le prestazioni che formano oggetto dei CAV saranno identificate, di volta in volta, all’atto di emissione di ciascun singolo CAV.

Sui CAV verranno riportati:

1) l’oggetto della prestazione;

2) i termini, il luogo e le modalità di consegna degli elaborati;

3) l’importo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti;

4) il riferimento del progettista;

5) il riferimento e la firma del RUP;

Unitamente e contestualmente all’emissione del CAV dovrà essere inoltrato all’OE:

1) Il Documento Preliminare della Progettazione o il progetto riferito alla fase precedente a quella sulla quale è richiesta la prestazione;

2) Una relazione che contenga: una breve descrizione del progetto, informazioni sullo stato di avanzamento della progettazione e dell’iter autorizzativo del progetto, l’importo dei lavori previsto, suddiviso per classi e categorie.

Nessun servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza del corrispondente CAV.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, le Strutture della SA provvederanno a diffidare l’OE, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine le Strutture della SA si riservano il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile l’OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare. Nell’esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

ART.9 – CONTROLLO DEL RISULTATO DELLA PRESTAZIONE Il risultato sarà parametrato in base a standard qualitativi.

L’OE dovrà disporre di un sistema informatizzato per valutare la soddisfazione della SA. Tale sistema dovrà reperire ed organizzare i dati desunti dai RUP, oltre alle valutazioni proprie dei RUP.

In base a tali elementi ed al raggiungimento di un punteggio sufficiente si disporranno le penali.

La funzionalità di detto sistema informatizzato sarà soggetta, in qualsiasi momento, a verifica e controllo da parte dei DEA designati dalla SA.

Le verifiche e i controlli sulle prestazioni saranno effettuati in contraddittorio; le ispezioni saranno opportunamente documentate con apposito “Verbale di ispezione e controllo”

sottoscritto dalle Parti.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni verranno immediatamente contestate all’OE e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di

“Richiesta di Azione Correttiva”, nella quale saranno prescritte all’OE le modalità di azione per la correzione dell’irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per la SA.

Sarà onere e cura del OE aggiornare mensilmente all’interno del sistema informatizzato, per ogni CAV, il Livello di Servizio raggiunto.

(12)

L’OE dovrà consegnare trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre oggetto di valutazione, un report illustrativo del Livello di Servizio ottenuto ogni mese, calcolato attraverso i dati forniti dall’Amministrazione.

La mancata consegna del report comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 15.2.

Il Livello di Servizio LS è calcolato attraverso la seguente formula:

LS = 0,4 x IP + 0,6 x IS (LS ≤ 1) Dove:

IP = Indicatore di Puntualità

IS = Indicatore di Soddisfazione dei RUP

INDICATORE DI PUNTUALITA’ (IP) L’indicatore relativo alla puntualità (IP) verrà valutato considerando la capacità di rispettare i termini di esecuzione delle attività riportate nel CAV relativo e i termini di consegna definiti e indicati nel CAV stesso. L’indicatore IP misurerà il rispetto dei termini di esecuzione/consegna definiti e l’effettiva esecuzione di tutte le attività previste:

PESSIMO MEDIOCRE BUONO OTTIMO

Scostamento S

dai tempi prescritti S >15

GNC 3< S ≤15

GNC S ≤ 3

GNC Tempistica

rispettata

SCALA VALORI = SV 1 2 3 4

IP= SV/4

L’ultimazione delle prestazioni dovrà avvenire entro il termine indicato nel rispettivo CAV, salvo diverso accordo scritto tra le parti; per l’attestazione di ultimazione della prestazione farà fede la data di protocollo del Report Finale, o eventualmente quanto diversamente specificato dal DEA per iscritto sul singolo CAV

INDICATORE DI SODDISFAZIONE DEL RUP

Le attività sono valutate mediante un indicatore IS che misura la qualità e l’efficacia del servizio erogato a giudizio del RUP. Il questionario relativo al mese dovrà essere predisposto dal OE e consegnato al RUP per l'attribuzione dei giudizi. La compilazione del questionario da parte del RUP avverrà in contraddittorio con l’OE.

Il questionario, che andrà compilato dal RUP ai fini della determinazione dell’IS, riguarderà gli aspetti, elencati di seguito in tabella, relativi al singolo CAV emesso e prevede l’attribuzione di giudizi sulla base di una scala di valori da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 Ottimo).

Il RUP attribuirà i suoi giudizi ai soli aspetti che, nel mese di riferimento e sulla base dei servizi attivati, potrà valutare.

ELEMENTO DA VALUTARE

PESSIMO MEDIOCRE BUONO OTTIMO

Verifica completezza progettazione 1 2 3 4

Verifica coerenza e completezza del quadro economico 1 2 3 4

Verifica effettiva appaltabilità della soluzione progettuale proposta 1 2 3 4 Verifica presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo 1 2 3 4 Verifica minimizzazione rischi di introduzione di varianti e di contenzioso 1 2 3 4 Verifica effettiva possibilità di ultimare l’opera nei tempi previsti 1 2 3 4 Verifica sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori 1 2 3 4

(13)

Verifica della congruità dei prezzi unitari adottati 1 2 3 4

Verifica della manutenibilità dell’opera 1 2 3 4

Qualità dell’assistenza al RUP nelle attività da svolgersi per la validazione e del

contraddittorio con i progettisti 1 2 3 4

PUNTEGGIO TOTALE R=

I risultati ottenuti dalle risposte al questionario compilato dal RUP determinano l’Indicatore di Soddisfazione IS secondo la seguente formula:

IS= R / R max Dove:

• R = Risultato totale del questionario (somma dei punteggi attribuiti ad ogni aspetto);

• Rmax = Risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso il RUP assegnasse un voto massimo, cioè 4, ad ogni aspetto valutabile).

Si precisa che se il valore di IS > 0,75, il valore di IS si pone pari a 1.

ART.10- CONTROLLO DEGLI INDICATORI

La dichiarazione degli indici di cui sopra dovrà essere resa firmata dal DEA e dal DT e controfirmata dai RUP ed avrà validità al fine dell'applicazione di eventuali penali. Qualora il RUP, durante le verifiche, rilevasse eventuali discordanze rispetto a quanto indicato dal DT, lo stesso dovrà intraprendere azioni correttive mirate alla risoluzione delle difformità entro un arco temporale concordato con il RUP. In caso di volontario e ripetuto mancato intervento correttivo o di comprovata fraudolenza nel calcolo del livello di servizio (e delle sue componenti), la SA avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro.

ART.11 – PENALITÁ E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI Art. 11.1 - Penali per i servizi

Con riferimento all’esecuzione delle attività, l’applicazione delle penali è effettuata in relazione al Livello di Servizio raggiunto. La detrazione relativa alle penali applicate per l’esecuzione delle attività (Dp) è calcolata con la seguente formula:

Dp= 10% x P x K Dove:

P= importo corrispettivo del CAV;

K= coefficiente che determina il valore della penale sulla base del Livello di Servizio K=1 se LS ≤ 0,25

K =0,5 se 0,25< LS ≤0,50 K =0,25 se 0,50< LS ≥0,75 K =0 se LS >0,75

Art. 11.2 - Altre Penalità

Nel caso di accertata responsabilità del OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA, questa è titolata ad applicare penali nei seguenti casi:

INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE VALORE PENALE a Ritardo nella emissione e consegna della Proposta di Offerta da parte

dell’OE, rispetto al termine massimo di 10 GNC decorrenti dalla data di

ricezione della relativa Richiesta di Offerta 250 €/GNC

b Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività dei CAV 200 €/GNC c Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi ordinati 150 €/GNC

(14)

d Ritardo nella consegna del Report intermedio al RUP 150 €/GNC e Ritardo per manchevolezze/carenze nella consegna della relazione finale 200 € per ogni

rilievo

Allegati:

1. Modello Accordo Quadro;

2. Modello CAV;

3. TABELLA Entità dell’accordo (lavori e parcelle) – Allegato 1/I

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Struttura referente:

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

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