Il TU sulla sicurezza del lavoro
CDL Riccardo Bachi Via Rospicciano 22 56038 Ponsacco (PI)
Tel. 0587/730907
Cell. 347/6089451
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Gestione Infortuni casi mortali Industria e Servizi 836.345 1.205 Agricoltura 63.083 124 Dip. conto Stato 28.730 12 Tutte le Gestioni 928.158 1.341
Gestione Infortuni casi mortali Industria e Servizi 120.691 652 Agricoltura 2.119 25 Dip. conto Stato 6.008 11 Tutte le Gestioni 128.818 688
Gli infortuni sul lavoro (dati INAIL 2006)
Di cui “stradali”
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S TA TI M E M B R I IN FO R TU N I C A S I M O R TA LI 2003 2004 2005
U .E . - E uro A rea 2,9 2,7 2,5
Germania 2,3 2,2 1,8
Spagna 3,7 3,2 3,5
Francia 2,8 2,7 2,0 Irlanda 3,2 2,2 3,1
Ita lia 2,8 2,5 2,6 Austria 4,8 5,4 4,8
Portogallo 6,7 6,3 6,5
Fonte – Dati INAIL n. 03/08
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Corposo testo unico
− 306 articoli
− XIII titoli
− 52 allegati
Innova senza stravolgere la normativa esistente PREVENZIONE (art.2) – RIPRESO L’ART. 2087 CC
=
complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno
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Vengono di fatto abrogate, perchè integralmente recepite:
Dpr 547/57, 303/56 – sicurezza ed igiene nel lavoro L 277/91 – rumore, piombo e amianto
D.Lgs 626/94
D.Lgs 493/96 – segnaletica di sicurezza D.Lgs 494/96 – cantieri mobili
D.Lgs 187/05 – vibrazioni L 123/07 (molti articoli)
Restano in vigore
Dlgs 334/99 – “direttiva seveso” rischi industriali DM 10/03/98 – disposizioni anti incendio
D.Lgs 151/01 – lavoratrici madri
Le principali novità
ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo)
rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di
"sito" (es. cantieri)
coordinamento delle attività di vigilanza
finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,...)
In / Formazione: allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.
inasprimento del sistema sanzionatorio
Sistema sanzionatorio
Illeciti – sanzione
penale Illeciti – sanzione amministrativa
DL / DIR 146 19
PREP. 36
MED.COM 14 3
LAVORAT. 11 1
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ENTRATA IN VIGORE
15 Maggio 2008 entra in vigore il testo di legge ad esclusione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
29 Luglio 2008 entrano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, (Valutazione dei Rischi, relativo ed aggiornamento, POS) nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal D. Lgs. 81/08, fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni
previdenti.
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FLASH – ART. 2
Viene ampliata la definizione di lavoratore,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che privata.
Mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari.
Rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi debba essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento
continuo dei livelli di salute e sicurezza.
Ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
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FLASH – ART. 14
• Sospensione attività: le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del
provvedimento di sospensione dell'attività sono quelle indicate nell'allegato I - (es. presenza di rischi di caduta dall'alto, mancata formazione, mancata predisposizione del POS, ecc.).
Possono procedere alla sospensione Ispettori DPL e per violazioni sicurezza ASL e Vigili del Fuoco;
L’onere economico aggiuntivo da pagare per la revoca della sospensione diventa fisso e pari a € 2.500,00.
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FLASH – ART. 18
Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di
almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) – sanz.
amm. da
€ 1.000 a 3.000 per infortuni di almeno a 1 giorno e da € 2.500 a 7.500 per quelli di almeno 3 gg !!!
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d'obbligo indire la riunione periodica di cui all'art 35.
Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL annualmente i nominativi RLS
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INFORTUNI < 3 GG SOSPESO
(nota n. 6587 del 21 maggio 2008 Min. Lav.)
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FLASH – ART. 21
Estensione dell'obbligo di utilizzo attrezzature e DPI conformi al Titolo III e tessera di
riconoscimento per i componenti delle
imprese familiari e lavoratori autonomi che effettuino l'attività in regime di appalto o
subappalto.
Estensione opzionale (costi a carico interessati)
per la sorveglianza sanitaria e la formazione per
le imprese familiari e lavoratori autonomi.
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FLASH – ART. 25
A cura del MC la redazione su apposito
modello della cartella sanitaria e di rischio, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il DL il luogo ove tenere in
custodia le medesime.
Il MC, invia all'ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro, per via telematica, le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto e il lavoratore interessato può richiedere copia all'ISPESL tramite il
proprio medico di medicina generale
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FLASH – ART. 26
Il Datore di Lavoro Committente, provvede alla qualificazione degli appaltatori mediante:
− acquisizione di copia della CCIAA;
− Richiede un Atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Vige l'obbligo del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare al contratto d'appalto o d'opera.
L'impresa committente risponde in solido con
l'appaltante, nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato
dall'INAIL.
Per i contratti stipulati prima del 25/8/2007 ed ancora in corso alla data del 31/12/2008, il DUVRI dovrà essere redatto entro il 31/12/2008 unitamente all’indicazione dei costi della sicurezza.
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FLASH – ART. 28
Il DVR deve AVERE DATA CERTA
Il DL deve valutare anche il rischio stress lavoro- correlato da inserire nella valutazione dei rischi, vi è tempo fino al 29 Luglio 2008 per aggiornare la
valutazione dei rischi in tal senso.
• Il DVR deve valutare anche i rischi connessi all’età ed alla PROVENIENZA da altri PAESI dei
LAVORATORI
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FLASH – ART. 29
il DL che occupa fino a 10 lavoratori può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2010. In attesa delle procedure, le piccole aziende potranno evitare l’elaborazione del documento emettendo un’autocertificazione.
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FLASH – ART. 30
Il SGSL deve essere adottato ed efficacemente attuato.
Gli obblighi non solo vanno attuati occorre tenerne una registrazione.
Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel SGSL (L 231/01).
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del SGSL attraverso il riesame e l'eventuale modifica del
sistema organizzativo.
I modelli di organizzazione aziendale definiti in
conformità alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 od OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti richiesti.
L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili
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FLASH – ART. 34
Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i
compiti di RSPP (piccole imprese), primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il RLS.
Vengono stabilite durata minima e massima del corso di formazione per datori di lavoro 16 ore e 48 ore.
Detti corsi dovranno essere frequentati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico. Anche per il
datore di lavoro sono previsti i corsi di aggiornamento, come indicato nel comma 3.
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FLASH – ART. 47
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.
Il termine "dipendenti" anche in questo caso viene sostituito dal termine "lavoratori".
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.