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Academic year: 2022

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ultimo aggiornamento

dicembre 2017

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IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21

00187 Roma - Italia Telefono

+39 06 421331 Sito internet http://www.ivass.it Tutti i diritti riservati

È consentita la riproduzione a fini didattici

e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte Stampato presso la Divisione Editoria e stampa

della Banca d’Italia - dicembre 2017

(3)

L’assicurazione

r.c. auto

Scuola secondaria di primo grado

(4)

L’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è l’ente che vigila sul mercato assicurativo;

opera per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori, con trasparenza ed economicità,

sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.

Dal 1° gennaio 2013 l’IVASS ha assunto tutti i poteri, le funzioni e le competenze che in precedenza erano attribuiti all’ISVAP, istituito nel 1982 per vigilare sulle imprese di assicurazione e riassicurazione, sugli intermediari e su tutti gli altri operatori

del settore assicurativo.

La nascita dell’IVASS risponde all’esigenza di piena integrazione della vigilanza assicurativa e bancaria;

banche e assicurazioni, infatti, nonostante le differenze di natura e attività condividono oggi due caratteristiche fondamentali:

- gestiscono le risorse che vengono loro affidate rispettivamente dai correntisti e dagli assicurati;

- forniscono servizi di grande rilievo per l’economia e la società, ai quali cittadini e imprese devono poter accedere con continuità e fiducia.

L’IVASS è parte del Sistema europeo delle Autorità di vigilanza finanziaria (SEFIV)

ed è membro dell’EIOPA (l’Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e sui fondi pensione).

Collabora con l’Antiterrorism and Emergency Assistance Program (AEAP), con il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee,

con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Riferimenti legislativi

L’IVASS è stato istituito dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95

(5)

L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

L’ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA R.C. AUTO

Cos’è una assicurazione?

4

A cosa serve una assicurazione

4

La storia delle assicurazioni

5

Le prime forme di assicurazione 5

Come funziona un’assicurazione

6

Che cos’è una polizza assicurativa 7

I soggetti del contratto di assicurazione 8

Il premio assicurativo 9

I contratti individuali e collettivi 9

I prodotti assicurativi 10

Come ci si assicura 10

Il RUI

11

Cos’è la responsabilità civile

12

L’assicurazione r.c. auto

13

Le garanzie accessorie 14

Il contratto r.c. auto 15

Durata del contratto r.c. auto e pagamento del premio 16

Il premio r.c. auto 16

Bonus Malus e Classe di merito 17

L’Attestato di rischio 18

Il tuOpreventivatOre

18

Cosa fare in caso di incidente

19

PRESENTARE UN RECLAMO:

A CHI E COME

20

(6)

A COSA SERVE

UN’ASSICURAZIONE

Ovunque ci troviamo, può capitare qualcosa che non era possibile prevedere.

Non ci si pensa volentieri, ma un evento negativo è sempre pos- sibile. Alle volte può dipendere dalle nostre azioni, come scivolare e farci male, rompere una finestra con un colpo di pallone o non riuscire a impedire al nostro cane di mordere un passante. In altri casi invece gli imprevisti possono essere indipendenti dalle nostre azioni, come subire un furto o un allagamento. Tutti però com- portano dei costi: spese mediche, un nuovo vetro, un risarci- mento per il passante, la necessità di ricomprare ciò che ci è stato rubato, il costo per il lavoro di ripristino dei locali allagati.

Non è possibile sapere in anticipo cosa ci accadrà nel corso della vita, ma con una buona assicurazione potremo vivere più sere- namente, affrontare più facilmente le difficoltà che eventual- mente ci riserva la vita e far fronte, senza troppi sacrifici, ai costi che questi eventi potrebbero causare. Possiamo anche, una volta diventati adulti, voler pensare al benessere futuro dei nostri cari.

Corriamo tanti rischi nel corso della vita ma molti di essi sono assicurabili, alcuni nell’ambito delle garanzie dei rami danni e altri, per la gestione dei nostri risparmi, nell’ambito dei rami vita.

L’esigenza di proteggersi dai rovesci della fortuna da sempre accompagna la storia dell’uomo. Nel tempo, la necessità di cautelarsi da imprevisti negativi, provvedere a bisogni futuri o affrontare eventi che potevano condizionare negativamente il corso della vita e delle attività produttive, ha portato molte società a svilup- pare forme di protezione e garanzia. I diversi tipi di assicurazione hanno avuto origine dall’esigenza di fare fronte a situazioni e rischi particolari.

Il termine sicuro, da cui deriva la parola assicurare, significa senza preoccupazione, privo di pericoli

Assicurare vuol dire rendere sicuro qualcosa o . qualcuno.

Una assicurazione per i danni è dunque una garanzia di protezione contro le conseguenze di un imprevisto.

Con l’assicurazione però possiamo anche programmare la gestione dei nostri risparmi per poterne fare uso in futuro per le esigenze che si potranno presentare durante l’intero ciclo della nostra vita.

L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

(7)

LA STORIA DELLE ASSICURAZIONI

Le più antiche forme di tutela contro gli imprevisti si basavano sul mutuo soccorso. Più individui si accordavano per sostenersi reciprocamente nel caso in cui qualcuno fosse rimasto vittima di un evento negativo.

Un gruppo di coltivatori, ad esempio, poteva pattuire che se qualcuno avesse perso il raccolto ciascuno degli altri lo avrebbe aiutato, consentendo così al compagno sfortunato di sopravvivere e provvedere alla semina dell’anno successivo. Questo tipo di reciproca garanzia sopravvive ancora oggi nelle piccole e remote comunità non ancora raggiunte dagli strumenti della moderna economia, infatti, si è poi passati a un più complesso concetto di mutualità.

LE PRIME FORME DI ASSICURAZIONE

Le prime forme di assicurazione risalgono all’antico Egitto e sono legate al mestiere dei tagliapietre, che erano spesso vittime di incidenti sul lavoro, anche mortali. Con lo scopo di sostenere le loro spese funebri, già nel 2700 a.C. fu istituita la prima Cassa Mutua!

Nel Medioevo, l’intensificarsi degli scambi commerciali evidenziò la necessità di tutelarsi dagli imprevisti dei viaggi. Il trasporto delle merci soprattutto via mare, infatti, era soggetto ad altissimo rischio: danneggiamenti, naufragi, razzie dei pirati. La perdita di un carico poteva significare la rovina di un mercante e per scongiurare questa tragica possibilità si svilupparono anche in Europa altre forme di assicurazione anch’esse basate sulla ripartizione del rischio.

Un mercante poteva accordarsi con altri e chi subiva delle perdite aveva diritto a un risarcimento in denaro da parte degli altri con cui veniva stipulato il patto. Questo risarcimento rappresentava la possibilità di sopravvivere economicamente e di riavviare la propria attività.

Per tutelare la fiorente economia commerciale, nelle città marinare e fluviali italiane fecero la loro comparsa le prime compagnie di assicurazione.

Un esempio di assicurazione marittima risale al 1225, a Venezia. Probabilmente a causa di un naufragio, un mercante perse una nave e l’intero carico trasportato. Era però assicurato e il danno fu risarcito.

Le assicurazioni si diffusero rapidamente. Nel XIV secolo sorse la necessità di dare delle regole a questo settore in espansione. Nacquero quindi i primi Codici delle assicurazioni marittime. Tra questi, l’importante ordinanza di Pisa del 1318 che stabiliva i diritti e i doveri dell’assicurato e dell’assicuratore. Nel 1523 a

Firenze, fu definita una forma di assicurazione molto simile a quelle che usiamo ancora oggi. Nello stesso periodo, sempre a Firenze, nacque anche la figura dell’intermediario assicurativo, ossia un soggetto au- torizzato alla distribuzione di assicurazioni per conto delle compagnie.

Le attività assicurative e i codici atti a regolamentarle si diffusero, via via, negli altri paesi europei. In seguito, soprattutto nei paesi del Nord, cominciarono a prendere forma le prime assicurazioni sulla vita.

La prima società di assicurazioni nasce

a Genova nel 1424 con il nome di

“Tam mari quam terra”, tanto sul mare

che sulla terra.

(8)

L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

COME FUNZIONA UN’ASSICURAZIONE

Il meccanismo alla base del funzionamento delle moderne assicurazioni è il trasferimento del rischio all’assicuratore il quale, in cambio dei premi che raccoglie da tutte le persone che temono il medesimo rischio, si fa carico delle conseguenze che l’evento temuto produce ad alcuni di loro.

Vediamo come con un esempio:

Il Sig. Bianchi decide di assicurare la propria casa contro il rischio dʼincendio.

Si rivolge ad una impresa di assicurazione e sʼimpegna a pagare

€400 lʼanno, in cambio della copertura. Poco tempo dopo, la casa del Sig. Bianchi brucia e i danni per riparala ammontano a €20.000. Lʼimpresa assicuratrice rimborsa il danno anche se la somma versata dal Sig. Bianchi è molto più bassa.

Come è possibile? È semplice.

Il Sig. Bianchi non è lʼunico ad aver assicurato la propria casa. Poniamo che altre 1.000 persone lo abbiano fatto versando €400 ciascuna: la somma totale dei premi è di €40.000. Lʼimpresa di assicurazioni può rimborsare tranquillamente il danno. Molte persone si assicurano nellʼeventualità

di un incidente ma è molto probabile, per fortuna, che questo si verifichi solo a poche di loro.

Le caratteristiche principali dell’attività delle compagnie di assicurazione sono:

la distribuzione di un rischio individuale su più persone.

La compagnia riesce a risarcire il danno, anche grave, subìto da un singolo grazie all’insieme delle somme versate da più assicurati per proteggersi dallo stesso rischio;

la distanza nel tempo tra il momento in cui gli assicurati versano la somma e il momento in cui l’assicuratore dovrà eventualmente provvedere a rimborsare il danno.

L’impresa assicurativa riceve infatti molte somme di denaro di cui avrà bisogno solo in seguito; raccoglie i versamenti degli assicurati e li mette da parte o li investe per accrescerne il valore. L’insieme di queste somme costituisce la provvista necessaria - riserve tecniche- per fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Le conseguenze dannose degli eventi temuti vengono dunque trasferite dal singolo individuo all’impresa di assicurazione in cambio di un premio anticipato che, però, è di entità molto inferiore al costo che, da solo, il singolo individuo dovrebbe sostenere se gli capitasse realmente uno degli eventi per i quali intende assicurarsi.

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Rischio

è lʼeventualità, più o meno probabile, che si verifichi un fatto che potrebbe

causare un danno alla persona

o al patrimonio.

La polizza assicurativaè il documento che dimostra l’esistenza del contratto con il quale assicurato e compagnia di assicurazione assumono i rispettivi impegni:

l’assicurato promette di pagare il premio anticipato che la

compagnia gli ha chiesto in cambio del trasferimento del rischio;

la compagnia di assicurazione promette di farsi carico delle

conseguenze dannose dell’eventuale sinistro che dovesse capitare.

CHE COS’È

UNA POLIZZA ASSICURATIVA

Sinistro dal latino

sin ĭ ster nel linguaggio delle

assicurazioni si riferisce allʼevento dannoso,

il cui rischio è stato trasferito alla compagnia di assicurazioni, che è accaduto realmente.

Polizza: dal latino pollicitatio che vuol dire promessa

Tutti i doveri e tutti i diritti delle parti che hanno stretto l’accordo e sottoscritto la polizza sono contenute per esteso nelle condizioni generali di assicurazione che regolano il contratto.

Prima di sottoscrivere la polizza occorre leggere attentamente soprattutto quali sono i limiti delle coper- ture assicurative: i casi esclusi (esclusione della garanzia) l’eventuale parte del danno che rimane a carico (franchigia e scoperti) i casi in cui l’impresa può chiedere indietro quanto ha eventualmente pagato a un terzo danneggiato (rivalsa).

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Facciamo degli esempi per chiarir e questi ruoli:

1. Il Sig. Giallo, contraente, sottoscrive e paga regolarmente una polizza che assicura la propria casa contro gli incendi (è quindi anche lʼassicurato).

Se la casa del Sig. Giallo brucia lʼimpresa assicuratrice sarà tenuta a risarcirlo.

2. Il Sig. Verdi, contraente, sottoscrive e paga regolarmente una polizza che assicura la casa di suo figlio Pietro, contro gli incendi. Pietro è quindi lʼassicurato, se la casa brucia lʼimpresa assicuratrice sarà tenuta a risarcire Pietro.

3. Il Sig. Neri, (contraente/assicurato) stipula un contratto sulla propria vita e indica la moglie come beneficiaria. La moglie, in caso di decesso del marito, avrà diritto alla somma stabilita.

4. Il Sig. Bianchi (contraente) sottoscrive e paga regolarmente una polizza che assicura il motorino di suo figlio Marco (assicurato) per i danni che potrebbero derivare

dalla guida. Marco si distrae e tampona la macchina del signor V iola.

Viola è il terzo danneggiato che riceverà il risarcimento del danno.

L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il linguaggio delle assicurazioni utilizza alcuni termini specifici per indicare le figure coinvolte nel contratto assicurativo. Facendo attenzione al significato di ogni termine sarà più facile memorizzarlo e comprenderne il ruolo.

Il contraente

è la persona che firma l’accordo con l’impresa assicuratrice e si impegna a pagare il premio.

L’assicurato

è la persona protetta dal contratto assicurativo, ossia colui che la polizza rende “sicuro”.

Il terzo danneggiato

è una figura presente solo in certi tipi di assicurazioni dei rami danni, quelli di responsabilità civile, ed è la persona a cui l’assicurato ha provocato un danno; è quindi colui cui spetta il risarcimento.

Il beneficiario

è una figura presente solo in certi tipi di contratto, per esempio quelli sulla vita. Il contraente indica nella polizza a chi vuole destinare i benefici dell’assicurazione e questi, in quanto beneficiario, alla data stabilita riceverà il capitale assicurato.

Spesso, la persona assicura se stessa contro il rischio derivante da un evento negativo;

in questo caso il contraente e l’assicurato sono la stessa persona. A volte, invece, una persona assicura qualcun altro: il contraente e l’assicurato sono allora due persone diverse.

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IL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio è il costo della polizza, ossia l’importo che il contraente paga alla compagnia di assicurazione in cambio della promessa di risarscire (in tutto o in parte) un sinistro nel caso dei rami danni, oppure di corrispondere un capitale o una rendita nel caso dei rami vita.

Nei rami danni, le compagnie di assicurazione stabiliscono l’entità del premio mediante calcoli probabilistici sul numero dei sinistri che potranno capitare ai propri assicurati, conoscendo anche quanto in media potranno costare.

Il premio tiene anche conto delle caratteristiche di ciascun assicurato. Una persona, infatti, è più o meno soggetta a rischi in relazione all’età, al lavoro che svolge, alle abitudini, allo stato di salute, eccetera.

In base a tutte queste informazioni la compagnia determina dunque un premio commisurato al grado di rischio che intende assumere e al limite entro il quale è disposta a pagare. Il premio tiene conto infine delle spese di gestione necessarie a coprire i costi di funzionamento della compagnia.

Il premio sarà quindi adeguato al rischio e ai costi che l’impresa si impegna a fronteggiare senza compromettere la propria solidità patrimoniale e ottenendo, invece, un giusto guadagno.

L’ammontare del premio dipende dall’entità del rischio che il contraente intende trasferire all’assicuratore: se il rischio è basso, il premio sarà basso;

se il rischio è elevato anche il premio sarà elevato.

Il Fascicolo Informativo

Prima di firmar

e una polizza è n eces- sario capire bene la garanzia che si sta per acquistar

Chi si assicura ha il diritto di ricevere ile.

Fascicolo informativo.

Questo comprende vari documenti tra i quali: la Nota Informativa, le Condizioni di assicurazione, il Glossario

dei termini tecnici utilizzati nei documenti stessi.

Lʼinsieme dei documenti fornisce tutte le informazioni necessarie, e in particolare: i diritti e i doveri

di assicurato e assicuratore; gli eventuali limiti delle garanzie; i casi di esclusione delle coperture assicu- rative e tutti i termini dellʼaccordo.

Il Fascicolo Informativo è consultabile anche nei siti Internet delle imprese assicurative.

I CONTRATTI

INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Una polizza può essere individuale o collettiva Nella polizza individuale, il risarcimento è riferito a una specifica persona o al più alla sua famiglia;

Esempio: Il sig. Bianchi ha una polizza infortuni per sé e la sua famiglia. Se si fa male lui o uno dei componenti della famiglia, riceverà l’indennizzo dalla compagnia.

Nella polizza collettiva la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo.

Esempio: il proprietario di un’officina, in qualità di contraente, può assicurare con una sola polizza tutti i meccanici che vi lavorano i quali, in questo caso, sono gli assicurati.

In caso di infortunio, ogni lavoratore potrà ricevere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa.

Ogni prodotto assicurativo, individuale o collettivo, è accompagnato da un Fascicolo informativo.

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L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

I PRODOTTI ASSICURATIVI

I prodotti assicurativi sono distinti in due grandi gruppi che raccolgono le garanzie dei “rami danni” e dei “rami vita”.

Per avere un’idea di quanti diversi tipi di assicurazione prevede la normativa italiana, ecco gli elenchi dei 18 rami danni e dei 6 rami vita.

Rami danni: 1. Infortuni; 2. Malattia; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4. Corpi di veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei;6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 7. Merci trasportate;

8. Incendio ed elementi naturali; 9. Altri danni ai beni; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

11. Responsabilità civile aeromobili; 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13. Respon- sabilità civile generale; 14. Credito; 15. Cauzione; 16. Perdite pecuniarie di vario genere; 17. Tutela legale;

18. Assistenza.

Rami vita: I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. Le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. Le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. L’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio d’invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; V. Le operazioni di capitalizzazione; VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

Più comunemente ci si rivolge ai soggetti autorizzati a vendere le assicurazioni, gli

intermediari assicurativi:

l’agente

che lavora stabilmente per conto di una o più compagnie che lo incaricano di promuovere i propri contratti;

il broker

che mette i propri clienti in contatto con le compagnie che offrono i prodotti più adatti alle loro esigenze;

il produttore diretto

che lavora per conto e sotto la responsa- bilità di una impresa di assicurazione, ma può vendere solo polizze vita e polizze infortuni e malattia.

Queste tre figure possono avere anche dei collaboratori che lavorano al di fuori dei loro uffici.

Infine, possono svolgere attività di intermediazione assicurativa le banche, le Poste Italianee altre Società di Intermediazione Mobiliare o Finanziaria.

COME CI SI ASSICURA

È possibile acquistare una polizza direttamente negli uffici

di una compagnia di assicurazioni

o via telefono e Internet.

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IL RUI - REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI Per tutelare i consumatori, l’IVASS cura il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI. Questo Registro contiene l’elenco di tutti gli intermediari e dei loro collaboratori.

Gli intermediari assicurativi svolgono un lavoro di grande responsabilità perché lavorano a diretto contatto con i consumatori e rappresentano, ai loro occhi, il mondo delle assicurazioni.

L’IVASS ha quindi stabilito, in linea con la normativa europea, i requisiti essenziali per queste figure professionali.

L’intermediario assicurativo deve essere una persona onesta, deve avere una solida competenza tecnico-giuridica e deve tenersi sempre aggiornato attraverso percorsi di formazione professionale.

La correttezza nei rapporti con i consumatori e la trasparenza delle informazioni fornite dagli intermediari sono essenziali.

Riconoscendone l’importanza e, sempre in linea con la disciplina comunitaria, l’IVASS ha imposto rigorose regole di comportamento.

In conclusione, tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione, ed eventualmente l’intermediario, deve crearsi un rapporto di reciproca fiducia. L’assicurato deve poter contare sul fatto che la compagnia terrà fede agli impegni assunti e l’impresa deve poter contare sull’onestà dei propri assicurati.

L’intermediario deve:

Essere sempre corretto e informare bene i clienti prima di fargli sottoscrivere un contratto;

Valutare attentamente se il prodotto che sta proponendo è adeguato alle richieste e alle esigenze del proprio cliente e offrirgli le soluzioni più adatte;

Presentare con chiarezza le polizze che pro- pone: le prestazioni che l’impresa è tenuta a fornire, le prestazioni che sono escluse e gli impegni a carico del contraente;

Comunicare il ruolo che svolge (se è un agente, un broker, un collaboratore) e fornire i dati della sua posizione nel RUI;

Spiegare i rapporti che intrattiene con le compagnie per le quali opera;

Fornire l’elenco delle regole di comporta- mento che è tenuto ad osservare.

Il ruolo e i doveri dell’intermediario non terminano con la firma del contratto; deve fornire informazioni complete e corrette ai propri clienti per tutta la durata del periodo assicurativo.

Prima di firmar e il contratto

ed essere

obbligato al pagamento del premio, il contraente

deve poter capire bene le caratteristiche del prodotto

che sta per acquistare.

L’intermediario deve quindi spiegargli nel dettaglio

tutti gli elementi della polizza.

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L’ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA – R.C. Auto

COS’È LA

RESPONSABILITÀ CIVILE

L’articolo 2043 del Codice Civile recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Nell’ambito delle assicurazioni dei rami danni, sono incluse le assicurazioni di responsabilità civile. L’assicu- razione della Responsabilità Civile è l’operazione con cui l’assicurato trasferisce all’impresa di assicurazione, il rischio di dover pagare un danno procurato a un terzo: il terzo danneggiato. L’impresa assume l’impegno di pagare nei limiti dell’accordo, cioè interamente o in parte, il costo del risarcimento dovuto. Tra queste, la r.c. auto assume una rilevanza particolare a beneficio dell’intero sistema sociale del nostro Paese.

Doloso: azione o comportamento commesso con deliberata e precisa volontà di nuocere.

Colposo: azione o comportamento comunque dannoso, non commesso con volontà di nuocere, ma determinato da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi o regolamenti.

Vediamo alcuni esempi di responsabilità civile:

• Danni causati dai figli minorenni:

se un dodicenne in bicicletta urta una vetrina e la rompe i genitori sono tenuti a ripagare il danno;

• Danni cagionati da cose in custodia:

se il ramo di un albero del mio giardino si spezza e danneggia la macchina sottostante sono tenuto a risarcire il proprietario del veicolo;

• Danni cagionati da animali:

se il mio gatto mangia i canarini del vicino sono tenuto a risarcirne il costo;

• Danni prodotti dalla circolazione dei veicoli:

se causo un incidente stradale sono tenuto a risarcire gli altri veicoli coinvolti.

Tutte le persone adulte sono responsabili delle conseguenze dei propri atti e sono tenute a risarcire coloro che ne sono danneggiati.

Questa responsabilità non riguarda solo azioni personali ma si estende anche ai danni provocati da persone, animali o cose di cui si è responsabili.

(15)

La compagnia assicuratrice deve essere autorizzata ad operare nel ramo r.c. auto in Italia. Per verificarlo basta consultare l’Albo delle imprese autorizzate sul sito www.ivass.it o chiamare il numero verde dell’IVASS 800-486661.

Sul sito dell’IVASS è possibile trovare anche notizie sulle imprese irregolari identi- ficate a seguito di segnalazioni dei consumatori o di indagini delle Forze dell’Ordine.

Assicurarsi con un’impresa che opera abusivamente è come non essere assicurati affatto!Senza una r.c. auto in regola, il veicolo potrebbe essere sequestrato

ed il proprietario multato. In caso d’incidente poi, il danneggiato avrebbe serie difficoltà per ottenere il risarcimento.

L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Nell’ambito dei rischi di responsabilità civile, l’assicurazione r.c. auto è una delle poche polizze assicurative obbligatorie per legge. Risponde all’esigenza di tutelare il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale e garantisce anche chi subisce il sinistro, il danneggiato.

Anche se chi guida è capace ed esperto, il rischio di avere un incidente è sempre presente: per il brutto tempo, il traffico, la distrazione. Inoltre, i danni prodotti possono essere molto costosi.

Per questi motivi, in Italia e negli altri Paesi europei, la r.c. auto è obbligatoria per legge e non averla espone il proprietario del veicolo a una multa e al sequestro del veicolo stesso.

La legge italiana prevede l’obbligo a contrarreper il proprietario del vei- colo e per l’assicuratore: il veicolo non può circolare senza assicurazione e la compagnia di assicurazioni non può rifiutarsi di rilasciare la garanzia

a chiunque sia disposto a pagarne il premio. L’obbligo assolve a una finalità sociale perché riduce o elimina il danno che il proprietario del veicolo responsabile del sinistro dovrebbe sopportare e permette al terzo danneggiato di essere risarcito anche nel caso in cui il responsabile non disponga di sufficienti risorse economiche per farlo.

Stipulata la polizza e pagato il premio ci si può sentire tranquilli… purché si guidi con prudenza, s’intende!

I premi delle polizze r.c. auto, determinati dalle imprese di assicurazione in base a calcoli sulla frequenza dei sinistri e sui costi medi dei risarcimenti, possono essere anche molto costosi e incidere significativamente sul bilancio familiare. Perciò, quando si sceglie una polizza o la si rinnova è bene guardarsi intorno per confrontare le offerte del mercato e trovare la più conveniente tra quelle adeguate alle proprie esigenze e al proprio stile di vita.

Il massimaledelle polizze r.c. auto, cioè l’importo massimo che l’impresa si impegna a risarcire per sinistro, per legge non può essere inferiore a 6.070.000 euro per i danni alle persone ed a 1.220.000 euro per i danni alle cose. È tuttavia sempre possibile concordare un massimale più elevato, pagando un maggiore importo di premio. Occorre tener presente che, se il sinistro

produce danni di importo maggiore rispetto al massimale concordato nella polizza, la differenza rimane a carico dell’assicurato.

(16)

L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – R.C. AUTO

Per le garanzie accessorie, il contraente può concordare con l’impresa di assicurazione il massimale, cioè l’importo massimo che l’impresa sarà tenuta a risarcirgli in caso di sinistro, valutando quello che ritiene più conveniente a fronte dell’importo di premio richiesto.

Assistenza

Se la macchina si guasta o ha un incidente o chi guida si sente male, questa garanzia assicura all’automobilista un aiuto immediato (carro attrezzi, meccanico, auto sostitutiva, eccetera) nei limiti stabiliti dal contratto.

Furto

Con la garanzia furto il contraente si assi- cura un risarcimento nel caso in cui la sua vettura o parti di essa siano rubate.

Il contraente può chiedere di aggiungere al contratto anche la garanzia per i danni che il ladro ha causato alla macchina nel tentativo di rubarla o per il furto degli oggetti trasportati.

Incendio

La garanzia incendio, prevede un risarcimento per i danni provocati da un incendio dovuto a fattori esterni, come un fulmine, o a fattori interni, come un corto circuito.

Generalmente, se non concordato, la copertura non riguarda gli oggetti trasportati.

L’età e lo stato di un

veicolo determinano il suo valore commerciale.

È quindi su questi dati che si basa il premio delle garanzie furto e incendio, ma anche l’entità dell’eventuale risarcimento.

Kasko

È la garanzia per qualsiasi danno subi- sca il veicolo anche a seguito di sinistri di cui sia responsabile l’assicurato.

Minikasko

dà diritto al rimborso dei danni alla propria auto solo in caso di incidente con un

altro veicolo di cui si riesca a identificare la targa o il nome del proprietario.

LE GARANZIE ACCESSORIE

Nel proporre una polizza r.c. auto, l’impresa di assicurazione offre al contraente altre garanzie che riguardano rischi connessi alla circolazione del veicolo.

Sono le cosiddette “garanzie accessorie”.

Queste, a differenza della r.c. auto, non sono obbligatorie ma tutelano il proprietario del veicolo da eventi quali il furto, l’incendio o i danni derivanti da atti vandalici eventualmente subìti del mezzo. Un’importante garanzia accessoria è quella relativa agli infortuni al conducente resosi responsabile del sinistro poiché, ricordiamolo, la polizza r.c. auto impone all’impresa di risarcire esclusivamente il terzo danneggiato.

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IL CONTRATTO R.C. AUTO

Il contraente della polizza r.c. auto può non essere il proprietario del veicolo assicurato.

Infatti, è possibile stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome anche se il veicolo appartiene ad altri.

Una persona, ad esempio, può sottoscrivere una polizza auto e pagarne il premio anche se la macchina è di proprietà del figlio.

Se alla stipula del contratto il contraente fornisce informazioni sbagliate o inesatte, in caso di incidente può incorrere in gravi conseguenze.

L’impresa assicurativa pagherà il terzo danneggiato ma recupererà dal suo assicurato le somme pagate.

Solitamente il contratto si conclude mediante la sottoscrizione della polizza che viene consegnata al contraente insieme al Fascicolo Informativo e a:

√ Il certificato di assicurazione

documento indispensabile per la circolazione, prova l’esistenza della copertura assicurativa, l’avvenuto pagamento del premio e la precisa durata della garanzia.

A richiesta, deve essere esibito alle Forze dell’Or- dine in formato cartaceo o digitale, in questo caso anche direttamente dal proprio smartphone.

√ Il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo di denuncia del sinistro

(cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole di incidente).

Se dovesse verificarsi un incidente, il certificato di assicurazione è utile per compilare il modulo di costatazione amichevole, fornendo all’altro auto- mobilista coinvolto i dati della propria polizza.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

DOMICILIO

INIZIO DALLE ORE 24:00 DEL

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È ST

ATO PAGATO IL PREMIO

IL PAGAMENTO È ST ATO EFFETTUA

TO IL

FIRMA DELL’AGENTE O INCARICA TO SCADENZA DALLE ORE 24:00 DEL

POLIZZA TIPO DEL VEICOLO

TARGA/TELAIO

PREMIO IMPONIBILE CONTRAENTE

C.F./P.IVA

AGENZIA

CONTRIBUTO S.S.N.

IMPOSTE PREMIO TOTALE

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L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – R.C. AUTO

DURATA DEL CONTRATTO R.C. AUTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Generalmente, la copertura assicurativa, cioè la garanzia, ha una durata annuale e consente, subito dopo aver pagato il premio, di circolare regolarmente.

A ogni scadenza annuale occorre stipulare un nuovo contratto; ma nel corso dei 15 giorni successivi alla data di scadenza della polizza è previsto il cosiddetto periodo di tolleranza durante il quale la compagnia continua a rispondere dei sinistri eventualmente causati dal veicolo assicurato.

Il periodo di tolleranza consente di provvedere alla stipula del nuovo contratto assicurativo anche quando si ha bisogno di un po’

di tempo per regolarizzare il pagamento del premio, oppure per confrontare le diverse polizze offerte dal mercato e sceglierne, eventualmente, una più conveniente.

In caso di furto del veicolo è necessario fare una denuncia alle Forze dellʼOrdine.

Dal giorno successivo alla de- nuncia la garanzia termina e lʼassicurato ha diritto a ricevere la parte di premio residua per il periodo in cui, non disponendo più del veicolo, non corre più il rischio derivante dalla circolazione stradale.

IL PREMIO R.C. AUTO

L’assicurato può pagare il premio in un’unica soluzione o in più rate, se previsto dal contratto;

in questo caso il periodo di tolleranza è previsto allo scadere di ogni rata.

Il premio dovuto dall’assicurato è calcolato dall’impresa tenendo conto dell’entità del rischio trasferito (premio puro) e dei costi che l’impresa sopporta per la gestione della polizza (caricamenti); questi, insieme, costituiscono il premio di tariffa. Il premio comprende inoltre le imposte da versare allo Stato e un contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il premio puro è calcolato in base a statistiche sulla frequenza degli incidenti e sulla stima dei costi affrontati per risarcire i danni. Questi tengono conto di molti fattori:

• La provincia di immatricolazione del veicolo.Perché circolare in un piccolo centro è meno pericoloso che farlo in una grande città a causa della densità dei veicoli in circolazione e perché le imposte variano da provincia a provincia.

• La potenza e il tipo di alimentazione. Perché un veicolo di maggiore potenza può causare danni di entità più rilevante.

• La modalità e la frequenza di utilizzo del mezzo. Perché più si utilizza un veicolo maggiori sono le probabilità di avere un incidente.

• Lʼetà dellʼassicurato. Perché è dimostrato che una persona di mezz’età, per esperienza, maturità e prudenza, causa meno incidenti di un neo-patentato.

• La professione dellʼassicurato. Perché un tassista, ad esempio, tutto il giorno al volante, ha più probabilità di avere un incidente rispetto a un insegnante o a un impiegato che lavora in ufficio.

• La storia dellʼassicurato. Perché la condotta di guida dell’assicurato su strada, testimoniata dal numero di incidenti nei quali è stato coinvolto, indica la conseguente probabilità di provocarne o subirne altri.

Ogni compagnia utilizza i propri dati storici e i propri parametri per valutare questi fattori ed è quindi possibile trovare prodotti r.c. auto con differenze di premio anche molto significative.

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BONUS MALUS E CLASSE DI MERITO

Il bonus malus è il sistema più utilizzato dalle imprese per assicurare autovetture, motocicli e ciclomotori determinando l’entità del premio anche in funzione della condotta di guida dell’assicurato.

Chi guida con prudenza paga un premio inferiore, chi provoca sinistri paga un premio maggiore. L’obiettivo è quello di spingere gli automobilisti a guidare con prudenza.

Il bonus malussi basa sulla “classe di merito”.

È un po’ come a scuola: la classe di merito è il “voto” che l'impresa assegna al proprietario del veicolo, sulla base della condotta di guida tenuta negli anni precedenti.

Ciascuna compagnia stabilisce autonomamente la propria scala di valori con cui misurare la classe di merito. Questo rende assai difficoltoso per il consumatore operare con- fronti, soprattutto quando intende cambiare compagnia.

Per facilitare il compito degli assicurati, l’IVASS ha introdotto la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) alla quale ogni impresa deve ricondurre la classificazione ottenuta internamente. Questo facilita

i confronti e quindi la mobilità dei consumatori.

Ad esempio: se quest’anno sei collocato nella CU 4 e non subisci alcun sinistr

o, l’anno prossimo la tua CU sarà la 3. Se invece sei responsabile di un sinistro, l’anno prossimo la tua CU sarà la 6; nel malaugurato caso di 3 sinistri

o essere 4 o più, l’anno prossimo la tua CU diverrebbe la 15.

CLASSE DI MERITO 0 SINISTRI 1 SINISTRO 2 SINISTRI 3 SINISTRI 4 SINISTRI O PIÙ DI PARTENZA IN UN ANNO IN UN ANNO IN UN ANNO IN UN ANNO IN UN ANNO

1 1 3 6 9 12

2 1 4 7 10 13

3 2 5 8 11 14

4 3 6 9 12 15

5 4 7 10 13 16

6 5 8 11 14 17

7 6 9 12 15 18

8 7 10 13 16 18

9 8 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18

11 10 13 16 18 18

12 11 14 17 18 18

13 12 15 18 18 18

14 13 16 18 18 18

15 14 17 18 18 18

16 15 18 18 18 18

17 16 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO CU

Purtroppo, migliora di una classe all’anno mentre può peggiorar

e di due o più classi se il veicolo ha pr

ovocato un sinistro o più di uno.

Migliora Migliora Migliora

se non si sono provocati sinistri.

Peggiora Peggiora Peggiora

se risultano responsabilità nell’aver pr

ovocato dei sinistri.

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L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – R.C. AUTO

L’ ATTESTATO DI RISCHIO

L'attestato di rischio è l'equivalente di una pagella di condotta alla guida in cui la classe di merito corrisponde al voto. Riporta le informazioni sui sinistri avve- nuti negli ultimi 5 anni e la classe di Conversione Universale dell'assicurato.

L’attestato di rischio è un documento fonda- mentale per l’assicurato perché registra i vantaggi eventualmente ottenuti con una pru- dente condotta di guida.

Se l’assicurato vuole lasciare la vecchia compagnia per una nuova, questa controllerà i dati contenuti nell’attestato per poter attribuire la corretta classe di merito e la tariffa corrispondente.

Oggi è un documento telematico ma può essere

richiesto dall’assicurato all’impresa anche in forma cartacea

o consultato attraverso il sito internet della compagnia di assicurazione.

IL TUOPREVENTIVATORE

Il tuOpreventivatOre è uno strumento semplice e gratuito che consente di confrontare la conve- nienza economica delle polizze r.c. auto offerte sul mercato italiano.

Questo strumento informatico è stato messo a disposizione del consumatore dall’IVASS e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ecco come ottenere un preventivo in 3 facili passaggi:

1. Registrarsi fornendo un indirizzo e-mail valido sul sito internetwww.tuopreventivatore.it 2. Rispondere a un questionario per fornire i propri dati: età, veicolo, residenza, ecc.

3. Inviare la richiesta

Il tuOpreventivatOre elabora i dati sulla base delle informazioni inserite dall’utente. Bisogna quindi stare attenti a non inserire dati scorretti che potrebbero falsare il risultato finale. Una volta inviata la richiesta, il sistema trasmette l’elenco dei preventivi, dal più economico al più caro, all’indirizzo e-mail fornito.

Il preventivo ottenuto mediante questo strumento è vincolante per le imprese, che sono tenute a rispettarlo per i successivi 60 giorni.

I link per collegarsi al tuOpreventivatOre sono presenti anche sul sito

dell’IVASS (www.ivass.it) e sul sito del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Il contraente è tenuto a fornire informazioni corrette, altrimenti il preventivo non potrà essere fatto valere.

Attestato di rischio

Contraente: Mario Bianchi Scadenza del contratto:

29/11/2013 Tipo Veicolo: Autovettura

Forma Tariffaria:Bonus Malus Periodo di osservazione:

dal29/11/2012 al

29/09/2013

Classe provenienza CU: 4 Classe assegnazione CU: 3

(21)

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Un incidente è sempre un evento spiacevole, ma conoscendo i nostri diritti e doveri sapremo cosa fare, riusciremo ad affrontare la situazione con meno stress e otterremo un giusto risarcimento nel minore tempo possibile.

La cosa più semplice che l’assicurato deve fare anche se ritiene di non essere responsabile del sinistro, è compilare il modulo blu di constatazione amichevole, fornito dall’impresa al momento della sottoscrizione

della polizza, e inviarlo alla sua compagnia.

In ogni caso, l’assicurato deve informare la propria compagnia per iscritto, descrivendo l’incidente

in modo da illustrare la responsabilità dell’altro conducente o la propria.

Cos’è il Fondo di Garanzia

per le Vittime della Strada (FGVS)

In caso di sinistro con un veicolo non assicurato, non identificato o rubato, chi ha subito un danno verrà risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con le risorse costituite dai contributi versati dalle imprese di assicurazione che operano nella r.c. auto e dalle sanzioni disposte dall’IVASS alle imprese stesse in caso di accertate irregolarità operative. L’automobilista è quindi sempre tutelato.

Per saperne di più accedi al sito www.consap.it

La richiesta di risarcimento

può esser

e consegnata a mano alla pr

opria compagnia oppur

e inviata mediante lettera

raccomandata A/R o a mezzo telegramma, telefax o posta elettr

onica (salvo che quest’ultimo mezzo sia escluso nel contratto).

Per ottenere il risarcimento nei termini indicati dalla legge (30 giorni per i danni alle cose se il modulo blu è sottoscritto da entrambe le parti altrimenti 60 giorni; per i danni alle persone, 90 giorni che decorrono dall’avvenuta guarigione o dalla stabilizzazione delle condizioni di salute) la richiesta di risarcimento deve essere completa di tutti gli elementi che consentano all’impresa di quantificare l’importo da risarcire.

In funzione delle circostanze che hanno determinato il sinistro, la procedura di liquidazione (cioè di pagamento dei danni) potrà essere “ordinaria” o di “risarcimento diretto”.

La procedura ordinaria prevede che l’impresa che assicura il responsabile del sinistro si occupi della gestione e della liquidazione dei danni al terzo danneggiato.

La procedura di risarcimento diretto prevede che la ge- stione e il risarcimento del danno siano curati dall’impresa del danneggiato. Questa anticipa il risarcimento al suo assicurato e recupera in un secondo tempo dall’impresa del responsabile del sinistro l’importo anticipato.

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PRESENTARE UN RECLAMO:

A CHI E COME

PREMESSA

Se non si è soddisfatti di una polizza o di un servizio assicurativo si può presentare un reclamo.

Ecco alcune indicazioni utili per farlo correttamente.

CONTATTARE L’IVASS

Se l’impresa non risponde nei 45 giorni previsti o la risposta non è soddisfacente, ci si può rivolgere all’IVASS, inviando un reclamo al Servizio Tutela del Consumatore.

Il reclamo deve spiegare chiaramente l’accaduto e allegare la corrispondenza intercorsa con l’impresa di assicurazione e ogni altro documento utile.

Lo scopo dell’intervento dell’IVASS a seguito di reclami da parte dei consumatori è quello di correggere le eventuali procedure irregolari e sanzionare gli inadempimenti delle compagnie o degli intermediari.

Oltre a produrre effetti diretti, riconoscendo eventuali torti o omissioni nei confronti di chi ha presentato il reclamo, l’intervento dell’Istituto mira a imporre agli operatori assicurativi il rispetto delle norme a tutela della collettività degli assicurati.

L’IVASS non può stabilire se il sinistro è risarcibile per responsabilità altrui né può intervenire sulla quan- tificazione del risarcimento.

Tuttavia, l’intervento dell’IVASS è spesso di stimolo per migliorare le procedure poste in essere dalle imprese assicurative perché consente di rilevare tempestivamente i fenomeni che coinvolgono l’intero mercato a discapito dei diritti degli assicurati e dei beneficiari.

CONTATTARE

DIRETTAMENTE L’IMPRESA

La prima cosa da fare è rivolgersi all’impresa di assicurazione.

Ogni impresa ha un Ufficio reclami ed è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

I recapiti degli Uffici reclami sono riportati nella Nota informativa del contratto ma è possibile reperirli anche nei siti Internet dell’impresa o in quello dell’IVASS (www.ivass.it).

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Riferimenti

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