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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni

Rotondo Società Cooperativa a responsabilità limitata

Sede legale Presidenza e Direzione Generale Viale Aldo Moro, 9 –

71013 – San Giovanni Rotondo – FG

Telefono e Fax 0882-837111 0882-837001

E-mail info info@bccsangiovannirotondo.it

Posta elettronica certificata segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it

Sito internet www.bccsangiovannirotondo.it

Codice fiscale e partita IVA 00149260713

Codice ABI 08810

Codice SWIFT CCRTIT2TSGR

Registro delle imprese della CCIAA di Foggia 23462 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia 2169 Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità

prevalente A162963

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: T.A.E.G: 16,11%

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Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di: € 8.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 12

T.A.E.G: 13,82%

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido

Tasso Fisso entro fido:

Tasso fisso: 11,75%

Commissione onnicomprensiva

2%

(La commissione sull'accordato è calcolata, su base annua, moltiplicando l'importo dell'affidamento concesso per l'aliquota indicata.)

Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate TASSO FISSO Tasso fisso: 13,25%

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) Si veda apposita Sezione Commissione d'istruttoria veloce - MAX in un trimestre Si veda apposita Sezione

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 119 del TUB.

In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora.

Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;

b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;

c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;

d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un’attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l’attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)

fino a € 50,00: € 0,00 fino a € 5.000,00: € 15,00 fino a € 20.000,00: € 30,00 oltre: € 50,00

Importo massimo della CIV addebitale in un trimestre

(extra-fido) € 500,00

Importo massimo della CIV addebitale in un trimestre (in

assenza di fido) € 500,00

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CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri

diversi dagli interessi TRIMESTRALE

Conteggio e accredito interessi avere ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.

Conteggio interessi dare ANNUALE

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta

TRASP. INFO PRECONTRATTUALE € 0,00

Spese per la gestione del rapporto

INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Posta € 1,00 INVIO COMUNICAZIONE ex art. 119 TUB / Casellario

Elettronico € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI CONDIZIONI € 0,00

Richieste documenti e certificazioni

Spese per richieste documenti e certificazioni

Max € 12,50

Si rinvia al relativo Foglio Informativo " Servizio rilascio copia documentazione,dichiarazioni, certificazioni."

La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce - pagamento titoli e effetti;

- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;

- pagamento deleghe fiscali;

- ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.

Esenzioni

La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.

Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:

- l’importo complessivo di 500 Euro e - la durata di 7 giorni consecutivi.

Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti

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di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

SERVIZI ACCESSORI

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

a) la Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 10 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato;

b) qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità previste dalla precedente lettera a). Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato;

c) in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità;

d) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite;

e) le disposizioni sub a), b), c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque denominati e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Viale Aldo Moro, 9 – 71013 San Giovanni Rotondo - indirizzo PEC a segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it o via emai a ufficio.reclami@bccsangiovannirotondo.it- che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internetwww.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.

Commissione sulla messa a disposizione di fondi

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

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Indicatore sintetico di costo (ISC)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

(tasso effettivo globale medio) TEGM

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Riferimenti

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