INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) Soc.Coop.
Via Tirolo,2 - 70029 – Santeramo in Colle Tel.: 080 8828011- Fax: 080 3036515
Email: info@bccsanteramo.it Sito internet: www.bccsanteramo.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Bari n. BA006-4259 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4573 - cod. ABI 08844 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A 170367
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA
Con questa operazione la banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzo fino all’importo concordato.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito.
L’apertura di credito garantita da ipoteca può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili.
L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
I finanziamenti erogati per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge con modifiche dell’art. 1 L. 2 aprile 2007, n. 40, cosiddetta “portabilità – surrogazione”, sono concessi senza oneri per la parte mutuataria; le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per la perizia sono a carico della Banca.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 6,86% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
entro fido:
EURIBOR C/C 6M 365 (Attualmente pari a: 0,186%) + 5 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 5,186%
T.A.E.: 5,28772%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
EURIBOR C/C 6M 365 (Attualmente pari a: 0,186%) + 6 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 6,186%
T.A.E.: 6,33098%
Tasso annuo massimo per interessi di mora 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore in vigore al momento della mora
Commissione onnicomprensiva 1,5%
su base annua Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) € 10,00 CIV - valore massimo a trimestre € 250,00
La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
� pagamento titoli e effetti (es.: assegni, cambiali, ricevute bancarie, ecc.);
� esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento e bonifici a sportello o tramite internet banking (es.:
disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito Utenze e RID; addebito RI.BA.; addebito Bollettini Postali/MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente;
ecc.);
� pagamento deleghe fiscali allo sportello o tramite internet banking (es.: Deleghe F23/F24);
� acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;
� prelevamenti;
� ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.
Esenzioni
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:
� l’importo complessivo di 500 euro e
� la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità TRIMESTRALE
Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
Parametro
Euribor 6 mesi (tasso 365) rilevato dalla stampa specializzata l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento.
Decorrenza variabilità del tasso
Il tasso verrà adeguato al valore assunto dal parametro di riferimento e sarà applicato a partire dal primo giorno del mese successivo.
La variazione avverrà con periodicità mensile.
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00
Imposte e tasse presenti e future Nella misura stabilita tempo per tempo
dall'Amministrazione Finanziaria.
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni
economiche € 0,00
Spese per la gestione del rapporto
Invio comunicazioni periodiche Non previste in quanto applicate al conto corrente collegato
Altre comunicazioni (oltre rimborso spese postali) € 2,00 Spese collegate al rinnovo del credito € 0,00
Spese per richiesta copia documentazione Si veda il Foglio Informativo "Dichiarazione, comunicazione e rilascio copia documenti".
Spese per il rilascio della certificazione degli interessi
passivi € 20,00
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccsanteramo.it.
ALTRO
PERIODO APPL. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA TRIMESTRALE
PERIODO APPL. CIV TRIMESTRALE
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Perizia tecnica (*) 0,1% dell’importo da erogare
minimo € 250,00
a carico del richiedente da riconoscere al perito Spese notarili (*) come da tariffa notarile vigente
(*) In caso di erogazione per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 L. 2 aprile 2007, n. 40, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca.
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa, fatti salvi i tempi necessari per gli adempimenti notarili
Disponibilità dell'importo
Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa, fatti salvi i tempi necessari per gli adempimenti notarili
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di giorni 1.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di giorni 1, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente, previo azzeramento del saldo debitore.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, all’Ufficio Reclami della Banca presso l’Ufficio Legale in via Tirolo n.2, e-mail: legale@bccsanteramo.it.
La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. E’ calcolata su base annua e applicata con periodicità trimestrale.
(tasso annuo effettivo globale) TAEG
Tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle Soc. Coop.