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Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU)

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R e g o l a m e n t o p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l ’ I m p o s t a M u n i c i p a l e P r o p r i a

( I M U )

Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 27-06-2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 30/10/2012 Modificato con deliberazione

C.C. n. 47 del 29/7/2014

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Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria

(IMU)

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO...3

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO...3

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI ...4

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI ...5

ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI IN ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ED ENTI ANALOGHI ...6

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE6 ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE...6

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI...6

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE ...7

ART. 12 - RATEAZIONI ...8

ART. 13 - DICHIARAZIONE...9

ART. 14 – ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE...9

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA ...9

ART 16 – ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ED INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ...10

ART 17 – DISPOSIZIONI FINALI...10

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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Peschiera Borromeo dell'IMU (Imposta Municipale Propria), istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 con successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 con s.m.i.

3. L’ Imposta Municipale Propria, d’ora in avanti denominata IMU, è la componente di natura patrimoniale, della IUC, dovuta dal possessore di immobili sulla base di quanto disposto dai commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, ove compatibili,le vigenti disposizioni regolamentari in materia di ICI.

5. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Peschiera Borromeo.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 % , prevista dal comma 6 , primo periodo,dell’articolo 13, del D.L. 201 del 6/12/2011 convertito in L. n. 214 del 22/12/2011

2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio.

3. I Comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, hanno la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% prevista dal citato art. 13.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative ai predetti immobili, sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. Ai fini dell’applicazione alla pertinenza dell’agevolazione eventualmente prevista per l’abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9 o dell’esclusione dall’applicazione dell’imposta per l’ abitazione principale rientrante in tutte le altre categorie diverse da A1, A8 e A9 , qualora le pertinenze possedute siano in numero superiore a quelle individuate dalla legge, il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l’esistenza del vincolo pertinenziale definendo ogni immobile attraverso l’identificativo catastale e l’indirizzo. La comunicazione, se non diversamente disciplinato dalla legge, deve essere effettuata come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, e deve indicare la data di

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inizio del verificarsi delle condizioni per l’agevolazione. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine per il versamento della prima rata di imposta successiva alla data di inizio delle condizioni per l’agevolazione. Il venir meno delle condizioni per l’agevolazione per la pertinenza dell’abitazione principale deve essere portato a conoscenza del Comune con apposita comunicazione nelle medesime forme e termini, di cui al periodo precedente, previsti per la comunicazione di esistenza del vincolo di pertinenzialità.

3. In sede di prima applicazione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione eventualmente prevista per l’abitazione principale alla pertinenza, pur in assenza di dichiarazione e nel caso di titolarità di una sola pertinenza, si considera automaticamente esteso tale beneficio a quella già dichiarata ai fini della ex Imposta Comunale sugli immobili ICI.

4. Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all’abitazione principale.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con s.m.i.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore nella misura stabilita dalla legge, tenendo conto che i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, siano o meno posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 con s.m.i., sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,

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fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, intendendosi per utilizzazione anche l’avvenuto accatastamento. Sono equiparati agli effetti di cui al presente comma anche i casi di sopraelevazione e ampliamento.

4. Ai soli fini indicativi, anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può, con apposita deliberazione, determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori non assumono per il Comune rinuncia al potere di accertamento costituendo esclusivamente valore minimo di riferimento e di indirizzo per l’attività di verifica e controllo dell’Ufficio, non limitando il potere di accertamento stesso, soprattutto in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, autodichiarazioni o autocertificazioni del contribuente ecc...) dai quali potrà emergere quindi che il valore venale in comune commercio sia effettivamente pari o superiore a quanto dichiarato dal contribuente in autoliquidazione o a quanto stabilito dal Comune. Se la delibera non viene periodicamente adottata si applicano, ai medesimi fini, gli ultimi valori venali approvati, ovvero, in sede di prima applicazione gli ultimi valori approvati ai fini della ex Imposta Comunale sugli immobili (ICI).

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, né comunque oggettivamente utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In ogni caso il Comune si riserva di verificare che ricorrano le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato reso oggettivamente inutilizzabile e che le stesse non siano superabili con interventi di manutenzione

2. Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3. La riduzione presuppone la presentazione entro l’anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e decorre dal verificarsi del presupposto delle riduzione medesima.

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ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI IN ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ED ENTI ANALOGHI

1. Per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale degli assegnatari, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 anni compiuti o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Allo stesso regime di assimilazione all’abitazione principale di cui ai precedenti commi vengono assoggettate le relative pertinenze, nel numero e nella tipologia individuata dalla legge.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell’imposta annuale dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni

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dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dall’1 dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.

2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal soggetto passivo risulti inferiore a euro 12. I versamenti inferiori a 12 euro risultano invece dovuti nei casi in cui il Comune contestualmente procede ad effettuare, per il medesimo contribuente, un recupero di imposta, ovvero, su istanza dello stesso, un rimborso o una compensazione sull’importo dell’IMU annuale dovuta.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Sulle somme accertate e dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. I versamenti dell’Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l’I.M.U. relativa all’immobile in questione sia stata assolta per l’anno di riferimento nella misura rispettivamente e complessivamente dovuta e a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme dovute al contribuente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento o da quando sono divenuti esigibili, con maturazione giorno per giorno, spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 10 solo quando il rimborso sia dovuto ad errore degli uffici; in tutti gli altri casi in cui il rimborso sia dovuto ad errore del contribuente gli interessi vengono calcolati nella misura dell’interesse legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

3. Qualora il contribuente per le aree fabbricabili abbia dichiarato ed abbia effettuato il versamento della corrispondente imposta in misura superiore a quella derivante dal valore venale in comune commercio predeterminato periodicamente per zone omogenee dal Comune, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eventuale eccedenza di imposta versata.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 per anno solare.

5. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso contribuente individuato in base al medesimo codice fiscale, al medesimo tributo ed anno di imposta. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

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Possono essere autorizzate compensazioni fra contitolari o coniugi per il medesimo immobile, tributo ed anno di imposta qualora siano state acquisite le relative formali rinunce per iscritto del coniuge o contitolare a richiedere il rimborso con contestuale ed espressa autorizzazione del Comune ad effettuare la compensazione a favore delle somme dovute dal coniuge o contitolare.

ART. 12 - RATEAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile dell’Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell’entrata derivante da avvisi di accertamento della stessa, alle seguenti condizioni:

• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento;

• assenza di fideiussione qualora il totale dell’importo dovuto ai fini IMU. sia non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 2.500,00=;

• richiesta di dilazione presentata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la scadenza della 1a rata di acconto per l’IMU;

• sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21, comma 1 del DPR602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999.

• restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione, le spese ed i diritti originati dalla rateizzazione;

• per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

• per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l’istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i. .

PER IMPORTI COMPRESI FRA 250,00= e 2.500,00= EURO:

• Tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta (al più tardi entro 30/4), la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue:

IMPORTO IMU NUMERO RATE MENSILI

da € 250 a € 750 4

da € 751 a € 1.200 6

da € 1.201 a € 2.500 8

• Il termine massimo per il pagamento dell’ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell’anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per importo del debito di cui sopra. Fermo restante il rispetto di tale data (31/12 dell’anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale;

• Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta;

• In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta, il contribuente considerato già automaticamente decaduto dal beneficio della dilazione, verrà assoggettato a riscossione coattiva per l’intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il relativo carico non sarà più rateizzabile.

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2. In ogni caso, oltre alla documentazione specifica richiesta dal Funzionario Responsabile ai fini dell’istruttoria, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dai dati anagrafici del Comune di residenza. Il Contribuente dovrà presentare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in conformità del D.P.R.

455/2000, con la quale attesti la composizione del proprio nucleo familiare, che la situazione degli estratti conto prodotti corrisponde alla totalità dei conti correnti postali e/o bancari e/o di deposito relativi all’istante medesimo e a tutti i componenti del proprio nucleo familiare quale risultante dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, e che l’istante e/o i propri familiari, componenti il nucleo familiare, non abbiano debiti nei confronti del Comune non ancora estinti salvo l’ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

3. Decade altresì dal beneficio della rateizzazione il contribuente che abbia falsamente prodotto le dichiarazioni di cui al precedente comma.

4. Non può essere ammesso al beneficio della rateizzazione chi abbia un debito di qualunque natura, sia esso tributario o patrimoniale, non ancora assolto nei confronti del Comune salva l’ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 12-ter del Decreto Legge n. 201 del 2011, anche in via telematica seguendo le stesse modalità del comma precedente.

4. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nei casi contemplati dall’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando il modello contestualmente approvato con tale provvedimento.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche ai fini della presente imposta.

ART. 14 – ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento Generale Delle Entrate.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo

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esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero secondo le diverse disposizioni dell’ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 o alle diverse disposizioni contenenti modifiche ed integrazioni sopravvenute.

ART 16 – ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ED INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie tributarie. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli o atti equipollenti per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per il potenziamento delle attività tributarie, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

6. Apposito regolamento organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale, individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato dei compensi incentivanti di cui ai commi precedenti, stante la previsione del C.C.N.L..

7. Per le modalità di costituzione del fondo e di ripartizione dello stesso dovrà essere emanato apposito regolamento da adottarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento o dalla Legge si fa rinvio, per quanto compatibile, al Regolamento Comunale sull’applicazione dell’ICI.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

4. Il regolamento IMU è in vigore dal 1° gennaio 2012.

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