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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)

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(1)

All. “A”

Comune di Settala

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(NUOVA IMU)

Approvato con delibera di C.C. n. …. del 00/00/2020

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I N D I C E

TITOLO I

PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo Art. 4 – Soggetti passivi

TITOLO II

DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze Art. 7 – Fabbricati assimilati all’abitazione principale Art. 8 – Definizione di aree edificabili

Art. 9 – Definizione di terreno agricolo

Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli Art. 11 – Valore imponibile delle aree edificabili

Art. 12 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile Art. 13 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III ESENZIONI Art. 14 – Esenzione per i terreni agricoli

Art. 15 – Altre esenzioni

TITOLO IV

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 16 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

Art. 17 – Aliquota per le pertinenze delle abitazioni principali Art. 18 – Quota Statale del tributo

Art. 19 – Versamento dell’imposta

Art. 20 – Differimento del termine di versamento Art. 21 – Dichiarazioni

Art. 22 – Funzionario Responsabile

Art. 23 – Attività di controllo e accertamenti Art. 24 – Interessi

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Riscossione coattiva

Art. 27 – Somme di modesto ammontare

Art. 28 – Contenzioso, accertamento con adesione, reclamo e mediazione Art. 29 – Rimborsi

Art. 30 – Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU al potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Tributi ed all’incentivazione dei dipendenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.

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TITOLO I

PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Settala, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune di Settala, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art. 3

Presupposto impositivo

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Settala, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definite dai successivi artt. 6 e 7, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 4 Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

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4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

TITOLO II

DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA Art. 5

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell’applicazione dell’imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma per area pertinenziale si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come edificabile in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di individuare anche una superficie massima del terreno, ai fini della sua qualificazione come pertinenziale. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera capacità edificatoria espressa.

5. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo

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nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale. L’unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile.

4. L’abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all’IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

Art. 7

Fabbricati assimilati all’abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

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Art. 8

Definizione di aree edificabili

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un’area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo.

5. La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della L. 212/2000.

Art. 9

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno come tale iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

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applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 11

Valore imponibile delle aree edificabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito secondo le modalità di cui ai precedenti commi, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.

4. Le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

5. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

6. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

8. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

9. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all’art. 5 comma 4.

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Art. 12

Fattispecie con abbattimento della base imponibile 1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:

a. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;

b. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni;

c. unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

2. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Art. 13

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

a. fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;

b. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c. strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a. da parte del Settore Difesa del Suolo - Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b. da parte del contribuente, mediante presentazione al Servizio Tributi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, che il

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servizio Tributi si riserva di sottoporre al Settore Difesa del Suolo - Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune per la verifica di veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte del Settore Difesa del Suolo - Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. Il Settore Difesa del Suolo - Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di inabitabilità o di inagibilità, o rigettando motivatamente la richiesta; e ne darà comunicazione scritta sia al richiedente che all’ufficio Tributi.

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

8. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

9. L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 4 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

TITOLO III ESENZIONI

Art. 14

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Art. 15 Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n.

601/1973;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base

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ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 16

Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata (salvo proroghe di legge) entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

3. A decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della L. n. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 748 della L. n. 160/2019, l’aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 750 della L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994 è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla fino all’azzeramento.

8. Ai sensi dell’art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano

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in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

9. Ai sensi dell’art.1, comma 752 della L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con facoltà per il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

10. Ai sensi dell’art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà per il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

11. Ai sensi dell’art. 1, comma 754 della L. n. 160/2019, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Art. 17

Aliquota per le pertinenze delle abitazioni principali

1. L’aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Articolo 18

Quota Statale del tributo

1. E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 19

Versamento dell’imposta

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

5. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente

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dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

6. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

7. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

8. I versamenti d’imposta sono effettuati esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice, oppure attraverso altre forme di pagamento previste dalla Legge.

9. Per il pagamento dell’imposta si applica, l’arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; per eccesso, qualora superiore a 49 centesimi come previsto all’art. 1 comma 166 della L. n. 296/2006. In caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l’arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che:

 l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;

 il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso;

 venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, con comunicazione da presentare all’Ufficio Tributi dell’Ente impositore, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

11. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2) del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

12. Gli enti non commerciali, di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

13. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva della “nuova IMU”. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

14. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

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15. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

16. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell’art. 1 della L.

160/2019 e le disposizioni contenute nel presente regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Articolo 20

Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi condizioni economiche e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale o all’intero territorio comunale.

2. Il differimento del termine di versamento riguarda solo la quota di competenza comunale.

Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, il differimento è riferito alla sola quota di spettanza comunale. La quota statale dovrà essere regolarmente versata entro i termini di legge.

Art. 21 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

2. Con il citato decreto, al quale si fa debito rimando, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in quanto compatibili.

5. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 15, comma 1, lett. g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

(14)

Art. 23

Attività di controllo e accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:

a. inviare questionari al contribuente;

b. richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

c. richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);

d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;

e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;

f. richiedere all’amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:

 copia del registro di anagrafe condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;

 elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’art. 25, comma 4 del presente regolamento.

3. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. n. 296/2006 e dalla L. n. 160/2019.

4. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d’ufficio od in rettifica. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.

5. L’avviso di accertamento è potenziato mediante l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L’avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.

6. L’avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.

7. In nessun caso l’emissione dell’avviso di accertamento è subordinata ad un preventivo invito al contradditorio con il contribuente.

Art. 24 Interessi

1. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, maggiorato di 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

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3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all’istanza di cui all’art.

23 entro il termine indicato nell’atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 26 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale di riferimento, è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97;

b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L.

160/2019 e s.m.i.

2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 27

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso quando l’imposta annua da versare o da rimborsare risulta inferiore ad:

a. euro 12,00: afferente a tutte le fattispecie imponibili impositive diverse dalle aree fabbricabili;

b. euro 52,00: afferente alle aree fabbricabili.

2. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

3. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, è inferiore ad euro 50,00.

Art. 28

Contenzioso, accertamento con adesione, reclamo e mediazione

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l’istituto dell’accertamento con adesione, così come previsto dal vigente regolamento comunale sulle entrate sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs.

156/2015, dal 1° gennaio 2018 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di

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mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui sopra. Per tutti gli aspetti applicativi dell’istituto si rimanda a quanto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

4. In considerazione del fatto che all'interno dell'Ente non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce di individuare quale struttura responsabile dell’esame e dell'analisi del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione, l’ufficio Tributi nella persona del Funzionario Responsabile dell’imposta di cui al presente regolamento.

Art. 29 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, con apposita istanza inoltrata al Responsabile del tributo, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella del tasso legale su base annuale, maggiorato di 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su richiesta dell’interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

Art. 30

Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio Tributi ed all’incentivazione dei

dipendenti

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di accertamento dell’Imposta Municipale Propria – IMU - (unitamente ad una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di accertamento TARI, così come previsto nello specifico regolamento al quale si fa debito rimando), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a. in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio/servizio/settore

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comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;

b. in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

 perseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione della moderna cultura dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

 ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l’anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell’ufficio Tributi ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore, anche di qualifica dirigenziale;

 la quota complessiva del 5% di cui al comma 1, verrà quantificata sulla base delle risultanze del rendiconto di gestione approvato, facendo riferimento al maggior gettito, rispetto a quello ordinario, accertato e riscosso ai fini IMU (unitamente all’accertato e riscosso ai fini TARI, così come previsto nello specifico regolamento al quale si fa debito rimando) nell’esercizio precedente a quello in corso e derivante da attività di contrasto all’evasione posta in essere dal Comune;

 la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

 l’importo complessivo della predetta quota del 5% sarà così ripartito:

- 1 per cento da destinarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi;

- 4 per cento da destinarsi al trattamento accessorio del personale dipendente.

 il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto/obiettivo elaborato dal Settore preposto alla gestione dei Tributi.

 l’erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell’Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248), nonché all’accertamento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio della delibera di approvazione e, produce i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio

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2020.

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

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