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CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA SAN PELLEGRINO. L'anno duemilaquindici, addi del mese di presso la sede

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REP. /a.p.

COMUNE DI MOENA PROVINCIA DI TRENTO CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA SAN PELLEGRINO

L'anno duemilaquindici, addi ____ del mese di ___________ presso la sede municipale di Moena, tra i Signori:

1. Il Segretario generale, dott. Luca Zanon, nato a Mezzolombardo (TN) il 01.11.1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che rappresenta.

2. Stefano Defrancesco nato a Cavalese (TN) il 14.08.1995 e residente a Moena - Alochet n. 4, legale rappresentante della società semplice “La Ne- gritella di Defrancesco Stefano e C. S.S.A.” con sede a Moena - Alochet n.

2 – codice fiscale e partita IVA 01765200223.

Premesso che con deliberazione giuntale n. ____ dd. 25.11.2015 si è stabili- to di concedere in uso per la stagione invernale 2015/2016 (dal 01 dicembre al 30 aprile) la malga denominata “Malga San Pellegrino” all’Azienda Agrico- la denominata “La Negritella di Defrancesco Stefano e C. S.S.A.” .

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Il Comune di Moena concede in uso all’Azienda Agricola, che accetta, la malga denominata “Malga San Pellegrino“ contraddistinta dalla p.ed. 1450 in C.C. Moena I P.T. 8, ivi compresi gli arredi e le attrezzature nello stato in cui si trovano e che saranno oggetto di verifica in sede di consegna per la stagione invernale 2015/2016.

Art. 2: Il canone di concessione viene stabilito in Euro 6.500,00.= (seimila- cinquecento/00).

La società Azienda Agricola “La Negritella di Defrancesco Stefano e C.

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S.S.A.” effettuerà a propria cura i lavori di battitura e spalatura della neve e manutenzione del nuovo accesso al centro del fondo posto in prossimità del- la malga per l’importo massimo di Euro 6.500,00.=, concordati con l’Ammini- strazione comunale, previa presentazione di regolare documentazione fisca- le; l’importo dovuto a titolo di canone di concessione, per la compensazione di cui sopra, non sarà pertanto dovuto.

Detti lavori dovranno essere eseguiti mediante l’impiego di mezzi conformi alla normativa CE.

Art. 3: La presente concessione potrà essere rinnovata previa deliberazione del competente organo comunale.

Art. 4: Non appena sottoscritto il presente atto l’Azienda Agricola riceverà in regolare consegna la malga.

All'atto della consegna e successivamente all'atto della riconsegna, verrà re- datto un regolare verbale sottoscritto dal Concessionario e dal rappresentan- te del Comune.

Art. 5:Il Concessionario si impegna a concordare preventivamente con l'Ente proprietario qualsiasi opera migliorativa da apportare agli immobili, rinun- ciando altresì alla possibilità di eseguirla senza il suo consenso scritto.

Rinuncia altresì a chiedere qualsiasi rimborso, sia immediato che futuro, per eventuali miglioramenti eseguiti senza autorizzazione.

Il Concessionario avrà diritto al rimborso delle spese per i lavori di migliora- mento eseguiti con regolare autorizzazione dell'Amministrazione conceden- te, nei limiti di spesa e con le modalità che saranno concordate all'atto del ri- lascio delle autorizzazioni ad eseguire i lavori.

Rimangono comunque a carico del concessionario tutti i lavori di manuten-

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zione ordinaria come indicati dal Codice Civile.

Art. 6: Il Concessionario dovrà altresì osservare rigorosamente le disposizio- ni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere fissate dall’Amministrazione comunale per una migliore conservazione e conduzio- ne degli immobili.

Art. 7: Sono a carico del Concessionario le spese per consumo energia elet- trica e consumo acqua potabile, nonché i canoni di fognatura e depurazione e la tassa raccolta rifiuti solidi se dovuta a norma di legge.

I rifiuti domestici e quelli provenienti dell’esercizio agrituristico dovranno es- sere raccolti in appositi sacchi e trasportati negli appositi centri di raccolta.

Art. 8: Sarà dovere del Concessionario operare un’accurata sorveglianza sugli immobili oggetto della presente concessione, affinché non derivino danni al Comune.

Art. 9 L’attività di agriturismo nella malga è consentita purché condotta in rapporto di complementarietà rispetto a quella di conduzione della malga e qualora ne sussistano le condizioni nel rispetto della normativa vigente in materia, attualmente L.P. 19.12.2001, n. 10 e D.P.G.P. 03.09.2002, n. 22- 112/Leg. Regolamento di Attuazione. Il Concessionario dovrà acquisire diret- tamente tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agrituri- stica.

L’attività agrituristica descritta nel precedente comma è consentita nell’edifi- cio contraddistinto dalla p.ed. 1450 di cui al precedente art. 1.

Art. 10: Le parti prendono atto che i locali concessi sono coperti da assicu- razione per i rischi di incendio nell’ambito delle polizze globali che l’Ammini- strazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio.

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Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà che saranno sistemati all’interno dei locali concessi nonché per l’attività svolta negli stessi per “rischio locati- vo”, nonché assumere idonea polizza assicurativa R.C. terzi per rischi con- seguenti l’attività svolta presso i beni in concessione con totale esonero dell’Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi al riguardo con massimale di Euro 2.000.000,00.=. Copia delle polizze stesse dovrà essere trasmessa all’Ufficio Segreteria del Comune di Moena.

Art. 11: Il Concessionario è tenuto responsabile di tutti i danni a persone e/o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell’esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d’ora il Comune di Moena concedente, da ogni reclamo o molestia, anche giudi- ziaria, che potesse venire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggia- ti.

Art. 12: Il Concessionario non potrà cedere la concessione, né subconcede- re in tutto o in parte i beni concessi, senza il permesso scritto del Comune di Moena. Nonostante però tale consenso, il Concessionario stesso rimane re- sponsabile verso il Comune di Moena, non solo del pagamento del canone, ma anche dell’esecuzione di tutti gli obblighi e condizioni della concessione per la sua intera durata.

Art. 13: Il Concessionario si impegna a sottostare a tutte le condizioni di ca- rattere generale e particolare che potessero venire impartite dall’Ufficio co- munale, a tutela delle condizioni imposte con la presente concessione, di- chiarandosi ben consapevole che, indipendentemente dal pagamento di pe- nali, dal risarcimento di danni e dalle eventuali sanzioni di legge, l’inadem-

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pienza di una qualsiasi delle predette condizioni darà al Comune di Moena la facoltà di dichiarare decaduta la concessione.

Art. 14: Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico del concessio- nario.

Art. 15. Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigen- ti disposizioni legislative in materia.

Art. 16: Ai fini fiscali il valore complessivo del presente atto viene quantifica- to in Euro 6.500,00.= (seimilacinquecento/00).

Si richiede l'applicazione dell'imposta di registro prevista per le concessioni su beni demaniali con l’aliquota del 2% ai sensi dell’art. 5 punto 2 della tariffa parte prima del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Art. 17: Il canone annuo viene introitato e vincolato in un capitolo di bilancio comunale a disposizione per miglioramenti al patrimonio malghe e pascoli comunali, secondo le valutazioni dell'Amministrazione ed in applicazione del- le disposizioni in materia di disciplina degli usi civici come peraltro previsto nella deliberazione giuntale n. ____ del 25.11.2015.

La Malga San Pellegrino identificata dalla p.ed. 1450 C.C. Moena I è in possesso dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) n. AA00615-39 emesso in data 26.11.2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Luca Zanon) IL CONCESSIONARIO (Stefano Defrancesco)

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