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Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 26/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100

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Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 ottobre 2021, n. 664

Implementazione del processo Digitalizzato degli Acquisti: accesso ai servizi della piattaforma di e- procurement per l'espletamento delle procedure di gara dematerializzate e per la gestione dell'albo fornitori per gli enti obbligati di cui alla L.R. 10 agosto 2016, n. 12, art. 3, comma 4 bis e per gli altri enti richiedenti.

Modifiche e integrazioni del Regolamento istitutivo e del Bando del Mercato Elettronico sulla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA.

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LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”;

VISTO l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e la relativa Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, con cui sono state emanate disposizioni per la “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che all’articolo 15 prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, art. 52, comma 1, che ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 3 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;

CONSIDERATO che il comma 4 bis dell’art. 3 della L.R. 10/08/2016, n. 12, così come modificato dall'art. 6, comma 4, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 13, prevede che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo

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aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con il supporto tecnico del soggetto delegato in qualità di Gestore del Sistema, ha provveduto ad implementare una propria piattaforma telematica per l’espletamento delle procedure di acquisto, caratterizzata da una completa integrazione con i sistemi informativi regionali e da una elevata personalizzazione garantita dalla acquisizione dei codici sorgente. Ai fini dell’attivazione in esercizio dei moduli “Gestione avvisi, bandi e procedure di gara. Convenzioni. Albo Fornitori. Registrazione ente ed operatore economico” della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Lazio)” con le Determinazioni n.

G10915 dell’8 agosto 2019, n. G12669 del 25 settembre 2019, n. G14579 del 24 ottobre 2019 e n. G18205 del 20 dicembre 2019, sono stati approvati i relativi regolamenti e manuali utente contenenti le guide all’uso del sistema di e-procurement della Regione Lazio denominato S.TEL.LA, nonché per l’esercizio del diritto d’accesso alla medesima;

CONSIDERATO che con nota Protocollo numero 0744708 del 20 settembre 2019, la Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio ha comunicato agli enti obbligati, l’attivazione del nuovo sistema di e-procurement Sistema Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA a far data dal 1° ottobre 2019, richiedendo la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione per l’utilizzo dei servizi della piattaforma S.TEL.LA. da parte del legale rappresentante;

DATO ATTO che con DGR n. 434 del 14 luglio 2020 sono stati approvati lo Schema di Accordo di Collaborazione per l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA., il regolamento del Mercato Elettronico sulla piattaforma regionale di e- procurement S.TEL.LA, e gli indirizzi operativi sulla pubblicazione e la gestione dei bandi di abilitazione per macro-classe merceologica e con la medesima è stata assegnata alla Direzione regionale Centrale Acquisti la responsabilità della pubblicazione e della gestione del Bando di abilitazione sulle macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici;

CONSIDERATO che con determinazione n. G09250 del 3 agosto 2020 sono stati approvati i seguenti documenti:

a) Bando di abilitazione del mercato elettronico per le macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici;

b) Allegato 1 - Categorie Merceologiche (elenco dettagliato dei beni, servizi e dispositivi medici che possono essere acquistati per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario tramite il Mercato Elettronico della Regione Lazio);

c) Allegato 2 - Modello DGUE;

d) Allegato 3 - Integrazioni al DGUE a seguito dell’entrata in vigore della legge 55/2019 “conversione in legge, con modificazioni, del

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Lazio è stato oggetto di un cyber-attacco che ha costretto l’Amministrazione regionale a disattivare la piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. al fine di salvaguardare l’integrità e la riservatezza di tutti i dati presenti sulla stessa;

RITENUTO fermo restando quanto disposto dai menzionati provvedimenti che disciplinano l’utilizzo della piattaforma di e-procurement regionale, di integrare il Regolamento istitutivo (all. n. 1) e il Bando del Mercato Elettronico regionale (all. n. 2), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, laddove individuano le modalità di accesso alla stessa.

Detto accesso, per effetto delle modifiche apportate è dunque consentito, a far data dalla riattivazione del sistema, esclusivamente mediante l’autenticazione attraverso gli strumenti di seguito elencati:

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

 CIE (Carta di identità elettronica);

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

 Autenticazione sul sistema IAM regionale esclusivamente per gli operatori economici esteri;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di modificare ed integrare il Regolamento istitutivo (all. n. 1) e il Bando del Mercato Elettronico regionale (all. n. 2), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it.

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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE

DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE LAZIO

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Definizioni Generali Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- Abilitazione: il procedimento all’esito del quale è consentito ai Fornitori l’accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico della Regione Lazio;

- Bando di abilitazione: il bando per l’Abilitazione dei potenziali Fornitori alla partecipazione al Mercato Elettronico, d’ora in poi denominato “Bando”;

- Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

- Documenti della procedura: l’insieme della documentazione relativa alla procedura e all’approntamento del Sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, i chiarimenti forniti, il presente Regolamento, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal Sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai Fornitori abilitati e/o pubblicate sul Sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l’accesso e la partecipazione dei soggetti registrati alle Procedure telematiche d’acquisto;

- Enti regionali abilitati: l’insieme di Enti e società afferenti alla Regione Lazio che usufruiscono dei servizi della piattaforma di e-Procurement regionale per l’espletamento di procedure di gara telematiche;

- Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

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- Fornitore abilitato: il fornitore in forma singola o raggruppata abilitato all’utilizzo del sistema di e-Procurement;

- Gestore del sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell’ambito delle procedure di abilitazione e di partecipazione alle procedure nonché, in generale, delle Registrazioni di Sistema. Il Gestore del Sistema, inoltre, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali;

- Istanza di rinnovo: la richiesta inoltrata automaticamente dal Sistema ai fornitori qualificati, con cadenza semestrale, mediante la quale i medesimi possono confermare la propria iscrizione all’Albo oppure apportare le modifiche ai dati precedentemente trasmessi;

- Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l’Ammissione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore;

- Mercato Elettronico: mercato telematico nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Punto Ordinante: l’utente autorizzato alla spesa per conto dell’Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall’utilizzo di strumenti telematici;

- Regolamento: il presente Regolamento di utilizzo del Mercato Elettronico gestito dalla Regione Lazio;

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- Regolamento S.TEL.LA: il Regolamento di utilizzo del Sistema di acquisto S.TEL.LA gestito dalla Regione Lazio;

- Richiesta di aggiornamento: l’istanza mediante la quale il fornitore già iscritto richiede la variazione dei dati trasmessi con la domanda di iscrizione;

- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale;

- CIE: Carta di Identità Elettronica;

- TS-CNS: Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi;

- IAM: Sistema di Identity ed Access Management;

- Richieste di Offerta (RdO): l’invito a proporre un’offerta emessa dall’Amministrazione per i Fornitori Abilitati;

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

- Sito (o Sito internet): il sito pubblico della Regione Lazio ( https://www.regione.lazio.it), in cui nello specifico è presente l’indirizzo web della Direzione Regionale Centrale Acquisti https://centraleacquisti.regione.lazio.it/, da cui è possibile accedere al Sistema di Acquisto S.TEL.LA ed al portale dedicato della Centrale Acquisti, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici del Mercato Elettronico;

- Sistema di Acquisto / S.TEL.LA (di seguito anche “Sistema”): il Sistema Telematico acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA), costituito dal complesso degli strumenti di acquisto telematici – quali Convenzioni, Accordi Quadro, Gare telematiche, Mercato Elettronico, Sistema Dinamico di Acquisizione – gestiti dalla Regione Lazio;

- Soggetti abilitati: tutti i Fornitori e i procuratori di questi ultimi cui è consentito l’accesso al Sistema;

- Sospensione: l’atto che viene adottato da Regione Lazio nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del Fornitore al Sistema;

- Utente del Sistema: ogni soggetto registrato nel sistema S.TEL.LA.

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Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del Mercato Elettronico da parte degli Utenti abilitati all’utilizzo del Sistema.

2. Il Mercato Elettronico è uno degli strumenti di acquisto di e-Procurement della Regione Lazio attraverso il quale le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per i contratti sotto soglia della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell’acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, l’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il Mercato Elettronico è implementato su una piattaforma tecnologica utilizzata dalle Amministrazioni per rivolgere, ai Fornitori abilitati, Richieste di Offerta per l’approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. La gestione e l’evoluzione del Mercato Elettronico quale strumento di acquisto di e-Procurement della Regione Lazio è affidata alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio che cura i rapporti con il Gestore del Sistema. La pubblicazione e la gestione dei bandi di abilitazione è rimessa alle Strutture della Giunta Regionale competenti per materia.

5. Ai sensi dall’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al

“Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati e della normativa vigente in materia”,

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nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

7. Il Sistema garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

8. L’accesso nonché l’utilizzo da parte degli Utenti al Sistema comporta l’accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo del Sistema S.TEL.LA presente sul Sito, che si ritiene integralmente riportato.

Articolo 2 - Utilizzo del Sistema e dotazione informatica per l’Abilitazione

1. I Fornitori che intendono richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico, sono tenuti a conseguire preventivamente la registrazione alle funzionalità del Sistema, con le modalità riportate nella sezione “Help Æ Manuali Operativi Æ Manuali per l’imprese” reperibile all’indirizzo:

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.

2. Possono avvalersi del Mercato Elettronico i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio l’abilitazione conformemente a quanto previsto dal Bando di Abilitazione, dal presente Regolamento e nel rispetto dei documenti della procedura, nonché delle istruzioni contenute all’interno del Sito e/o di volta in volta comunicate.

3. Amministrazione e Fornitore che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica (hardware e software), inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema.

4. L’accesso al sistema di e-procurement S.TEL.LA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso l’autenticazione con gli strumenti di seguito elencati:

- SPID;

- CIE;

- TS-CNS.

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- Per gli operatori economici esteri, eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti, è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale tramite la registrazione dell’operatore nel sistema di Identity ed Access Management (IAM) della Regione Lazio.

Articolo 3 – Servizio di assistenza e supporto

1. Il sistema è accessibile e regolarmente funzionante in qualsiasi momento (h24).

2. L’accesso al sistema, tuttavia, potrebbe essere rallentato, ostacolato o impedito per elevato traffico di rete, malfunzionamenti o problematiche tecniche.

3. Il servizio di supporto sarà attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) negli orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Articolo 4 - Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l’Abilitazione

1. L’abilitazione al Mercato Elettronico avviene attraverso apposito Bando di Abilitazione aperto per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia Fornitore che soddisfi i requisiti di abilitazione.

2. Il bando è pubblicato in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 2 , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e indica l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.

3. Il Bando viene reso pubblico in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sul sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.

4. Il Bando di abilitazione indica, tra l’altro:

a) le categorie merceologiche in cui è organizzato il Mercato Elettronico;

b) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

5. L’Abilitazione dei Fornitori avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti. I soggetti interessati potranno richiedere

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l’Abilitazione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati, disponibili sul Sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.

6. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà alla Regione Lazio e al Gestore del Sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.

7. L’invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l’integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico (Legge Regionale Lazio 12/2016 relativa al Mercato elettronico/Albo Fornitore, in particolare art. 3 comma 4bis).

8. Tutte le comunicazioni provenienti dal Responsabile del Procedimento si considerano validamente effettuate nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all’interno del Sistema o all’indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda di abilitazione. Il Sistema provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla PEC indicata dal Fornitore in fase di abilitazione.

9. Salvo quanto disposto dal comma 11, l’Amministrazione aggiudicatrice e il Fornitore prendono atto ed accettano che la Regione Lazio non assume alcuna responsabilità in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di Abilitazione, rimanendo le Amministrazioni aggiudicatrici e i Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili dell’ accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.

10. Resta, pertanto, inteso che la Struttura della Giunta Regionale competente della gestione del Bando di Abilitazione non assumerà alcuna responsabilità in relazione all’eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

11. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di abilitazione che successivamente al rilascio dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati dai Fornitori per l’Abilitazione.

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12. I controlli a campione verranno effettuati, tramite Sistema, con cadenza semestrale, su una percentuale significativa, da un minimo dell’1% a un massimo del 3%, dei Fornitori abilitati da verificare per singola sessione. Verranno esclusi dal campione i Fornitori Abilitati del Bando Mercato Elettronico già verificati in precedenti sessioni di campionamento ovvero i Fornitori aggiudicatari di procedure di gara sopra soglia pubblicate negli ultimi 12 mesi sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.

13. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione si riserva, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 comma 6 bis del D.Lgs. n. 50/2016, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ordine generale richiesti per l’Abilitazione stessa, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell’Abilitazione.

14. Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza almeno semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della domanda di Abilitazione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione.

15. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione.

16. Il Fornitore prende atto e accetta che l’intervenuto mutamento dei suddetti requisiti potrà comportare l’eventuale Sospensione o Revoca della Abilitazione.

17. L’accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai Fornitori possono comportare l’immediata Sospensione della Abilitazione, con conseguente impossibilità del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Regione Lazio, dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi.

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Articolo 5 - Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico

1. L’Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico nell’ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto e in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall’apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.

2. I Fornitori interessati dovranno compilare a sistema la Domanda di Abilitazione e sottoscriverla per mezzo di Firma Digitale per poi ricaricarla a Sistema conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso.

3. Esaminata la richiesta di Abilitazione, la Struttura della Giunta competente abilita il Fornitore al Mercato Elettronico entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore. Entro il medesimo termine verrà comunicato al Fornitore l’eventuale diniego dell’Abilitazione e la relativa motivazione.

Articolo 6 - Condizioni di ammissione al Mercato Elettronico

1. Sono ammessi al Mercato Elettronico i Fornitori per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

2. I Fornitori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3. È richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per settori di attività congruenti rispetto le categorie merceologiche per cui si richiede l’ammissione. Tale requisito non è suscettibile di avvalimento.

4. I Fornitori devono essere in possesso delle certificazioni/attestazioni eventualmente richieste dal Bando relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l’ammissione.

5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l’indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico.

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Prima dell’invio della Domanda di Abilitazione da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo l’apposita procedura presente sul Sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/. In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

6. Le imprese partecipanti ad un Consorzio abilitato al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

Articolo 7 - Durata, sospensione e revoca dell’Abilitazione

1. L’Abilitazione è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte della Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione.

2. La Struttura della Giunta Regionale competente si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l’Abilitazione del Fornitore, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

3. Durante lo stato di Sospensione, il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RdO.

4. La Struttura della Giunta Regionale competente, anche su comunicazione delle Amministrazioni, si riserva la facoltà di revocare l’abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di una perdita dei requisiti ex articolo 80 del Codice degli Appalti del Fornitore aggiudicatario.

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5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte del Fornitore Abilitato, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell’Abilitazione, la Struttura della Giunta Regionale competente, le Amministrazioni e il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 8 - Disabilitazione

1. Fatti salvi gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve seguire la procedura descritta nel Sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.

2. Dal momento dell’invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l’esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni Aggiudicatrici.

3. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RdO prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.

4. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, la Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.

Articolo 9 - Acquisti sul Mercato Elettronico

1. I Punti Ordinanti abilitati al Mercato Elettronico possono effettuare acquisti sotto soglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai Fornitori abilitati.

2. Il Mercato Elettronico mette a disposizione delle Amministrazioni lo strumento Richiesta di Offerta per le attività di approvvigionamento sotto soglia di rilievo comunitario (in riferimento all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici) al fine di concludere contratti con i Fornitori abilitati al Mercato stesso.

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3. L’utilizzo degli strumenti di Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del RUP o di altro soggetto dell’Amministrazione aggiudicatrice, che è considerato unico responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici a essi applicabili, tra cui, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, i principi nazionali e comunitari in materia.

4. La procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come i requisiti ed i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

L’Amministrazione aggiudicatrice, tramite il RUP, è l’unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all’interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.

5. Il RUP è l’unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto nel Mercato Elettronico nei confronti dei Fornitori, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il Punto Ordinante opera, come responsabile della procedura di esecuzione dei contratti da lui conclusi nell’ambito del Mercato Elettronico, ai sensi del D.Lgs. n.

50/2016.

Articolo 10 - Richieste di offerta

1. Il RUP rivolge, direttamente ai Fornitori abilitati, Richieste di Offerta per l’approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico. A tal fine il RUP deve allegare alle RdO le specifiche tecniche di dettaglio connessi alla fornitura e indicare la modalità di aggiudicazione, il valore posto a base d’asta, le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.) e ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della procedura.

2. Il RUP deve indicare nella RdO il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l’Offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile e potrà pertanto essere eventualmente accettata dall’Amministrazione Aggiudicatrice, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

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3. Il RUP è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile dell’andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell’aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni dell’Amministrazione aggiudicatrice procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 11 - Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un’Offerta a fronte del ricevimento della RdO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal RUP per l’invio delle Offerte. Tale documento costituirà una proposta contrattuale, rivolta all’Amministrazione Aggiudicatrice, valida, efficace e irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell’art. 1329 del Codice civile.

2. Con l’invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di Contratto eventualmente previste dall’Amministrazione aggiudicatrice.

3. I Fornitori hanno la facoltà di predisporre la propria offerta e utilizzare la funzione di salvataggio, in qualsiasi momento; l’offerta in tal caso non risulta ancora presentata.

Al fine della presentazione dell’Offerta detti concorrenti dovranno, comunque, procedere secondo quanto indicato nella manualistica messa a disposizione. Il sistema non accetta la “presentazione”

di un’offerta dopo il termine perentorio indicato per la presentazione dell’offerta. Si fa presente che le Offerte non “inviate” non saranno visibili alla Stazione Appaltante e si intendono pertanto non presentate.

È onere e cura del Fornitore osservare un comportamento diligente nella presentazione della propria Offerta, avviando la procedura di caricamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, in linea con il termine perentorio di presentazione delle offerte, al fine di minimizzare potenziali rischi connessi ad eventi di natura tecnica con carattere di straordinarietà non prevedibili che possano pregiudicare il buon esito della presentazione.

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È onere e cura del Fornitore verificare, entro il termine, la completezza della propria Offerta. Il sistema invia automaticamente al concorrente via e-mail l’avviso di corretto invio dell’offerta.

4. Il Fornitore può rispondere alla RdO presentando un’Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, tutti gli Operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.

Articolo 12 - Chiusura della RdO e conclusione del Contratto

1. Il Sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.

2. L’idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore dipende dai criteri scelti e utilizzati dal RUP per la RdO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari a essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente all’Amministrazione Aggiudicatrice valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare.

3. Sulla base delle Offerte inviate dai Fornitori, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all’Amministrazione Aggiudicatrice procedente, il RUP, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:

a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell’invio della RdO. In tal caso il RUP procederà all’Aggiudicazione Provvisoria della RdO, rendendo visibile la graduatoria ai concorrenti e al conseguente invio dei documenti connessi.

Successivamente il Punto Ordinante procederà all’Aggiudicazione Definitiva e al contestuale inoltro, a tutti i Fornitori partecipanti, del provvedimento di aggiudicazione e di ogni altro documento connesso;

b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute, qualora non idonee e/o rispondenti agli atti di gara facendo decorrere il termine di validità e irrevocabilità dell’Offerta stabilito in

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occasione dell’invio della RdO e, eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

Articolo 13 - Contratto

1. Il contratto di appalto tra impresa aggiudicataria e Amministrazione Aggiudicatrice può essere stipulato tramite Sistema. Resta ferma la possibilità di adottare forme diverse di stipulazione del Contratto.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RdO.

3. L’Amministrazione Aggiudicatrice è tenuta ad assicurare, tra l’altro, il rispetto di tutte le norme relative alla stipula del contratto tra cui le norme sull’imposta di bollo e sugli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, in generale, sugli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.

4. Ai sensi dell’articolo 32, co. 10, lett. b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per gli acquisiti effettuati attraverso il Mercato Elettronico, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.

5. Il Contratto concluso è disciplinato dalle condizioni indicate nella documentazione allegata alla RdO; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice è l’unica ed esclusiva responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice fornisce alla Struttura della Giunta Regionale competente le informazioni relative alle eventuali irregolarità riscontrate in fase di esecuzione dei Contratti.

Articolo 14 - Sistema di Monitoraggio

7. I dati presenti nel Sistema potranno essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto.

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Articolo 15 - Garanzie e responsabilità della Struttura della Giunta Regionale competente e del Gestore del Sistema

1. Il Sistema si basa su una piattaforma tecnologica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure.

2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Struttura della Giunta Regionale competente ed il Gestore del Sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Articolo 16 - Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento

1. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, la Struttura della Giunta Regionale competente e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente a quanto acquistato mediante Mercato Elettronico e alle relative garanzie, così come all’attività svolta dai Fornitori Abilitati.

2. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

3. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando permette l’accesso dei RUP e dei Punti Ordinanti al Sistema sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori Abilitati per l’attività svolta dalle Amministrazioni.

Articolo 17 - Manleva

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque

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pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dallo stesso e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.

Articolo 18 - Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l’utilizzo del Mercato Elettronico comporta l’accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.

2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie credenziali di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino all’effettiva disattivazione dell’utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.

3. L’effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 19 - Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema

1. L’accesso e la partecipazione al Sistema comportano l’accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo del Sistema, di quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ e tramite l'invio presso la PEC dei soggetti abilitati.

Articolo 20 - Regole di condotta

1. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di

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acquisti della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Articolo 21 - Accesso agli atti

1. Il Fornitore e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della RdO, inoltrando apposita richiesta all’Amministrazione, mentre, per quanto concerne il processo di abilitazione, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso alla Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di abilitazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del bando dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 22 - Foro Competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell’Amministrazione Contraente.

Articolo 23 - Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.

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BANDO DI ABILITAZIONE DEL

MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE LAZIO PER LE MACRO-CLASSI MERCEOLOGICHE DI

FORNITURE, SERVIZI E DISPOSITIVI MEDICI

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Indice

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ... 2

2. OGGETTO DEL BANDO ... 3

3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER L’ABILITAZIONE ... 3

4. DOMANDA DI ABILITAZIONE ... 4

5. CAUZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC ... 5

6. ALTRE INDICAZIONI ... 6

7. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI ... 6

8. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO ... 6

9. DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO ... 7

10. ESAME DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE ... 8

11. CAUSE DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ... 9

12. ACCOGLIMENTO E DURATA DELL’ABILITAZIONE ... 9

13. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE ... 10

14. EFFETTI DELL’ABILITAZIONE ... 10

15. RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) ... 11

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ... 11

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 11

18. ALLEGATI ... 11

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1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La L.R. 10/08/2016 n. 12, all’art. 3, comma 4 bis, così come modificato dall'art. 6, comma 4, lettera a) della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 prevede che “a decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli Enti e le Aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e- procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo Albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.”

Il Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici è disciplinato dalle disposizioni del presente Bando completo dei relativi allegati, dal Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico, dalle istruzioni per l’abilitazione e dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia. Qualora nuove ed inderogabili disposizioni di legge contrastino con il contenuto delle disposizioni del presente bando e degli atti dallo stesso richiamati, queste ultime devono ritenersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente.

Nell’ambito del presente Bando si intende per:

- “Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico” il documento contenente le norme generali che disciplinano le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Mercato Elettronico da parte degli utenti del Sistema1.

- “Istruzioni per l’abilitazione al bando del Mercato Elettronico”, il documento presente sul sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ nella sezione “HELP - Manuali Operativi” (di seguito Manuali) contenente le istruzioni operative per effettuare in modo corretto la procedura per presentare la domanda di abilitazione.

1 Il Sistema Informatico che supporta il Mercato Elettronico

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2. OGGETTO DEL BANDO

Il presente Bando definisce le procedure di abilitazione degli Operatori Economici interessati ad abilitarsi al Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici, di cui all’Allegato 1” Alberatura Merceologica”.

Il conseguimento dell’abilitazione consente all’Operatore Economico abilitato la partecipazione al Mercato Elettronico, nell’ambito del quale i Punti Ordinanti delle Amministrazioni della Regione Lazio potranno compiere procedure di acquisto di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dall’articolo 36 del D.lgs. n.

50/2016.

Resta ferma la facoltà per la Regione Lazio di integrare/variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle macro-classi merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER L’ABILITAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di abilitazione è indispensabile essere registrati al Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, reperibili presso la sezione dedicata del portale S.TEL.LA.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o Procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.

L’Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di abilitazione, dà per valido e riconosce come proprio, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni atto o azione inerenti l’account all’interno del Sistema si intenderanno, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputati all’Operatore Economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Bando e nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

Al fine della partecipazione alla presente procedura di abilitazione è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;

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- una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;

- uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

 CIE (Carta di Identità Elettronica);

 TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

Per gli operatori economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale tramite interazione con la Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT, che provvederà alla registrazione dell’operatore nel sistema di Identity ed Access Management (IAM) della Regione Lazio;

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Bando;

- un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione/Abilitazioni” disponibile nella home page del sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/) l’Operatore Economico deve compilare un form di registrazione.

A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare, in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected] ovvero, contattare l’Help Desk al numero 06-997744 (il call center è attivo dal lunedì al venerdì, nelle fasce 09:00- 13:00 e 14:00-18:00) o consultare i Manuali utente.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto, anche relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

4. DOMANDA DI ABILITAZIONE

Per conseguire l’abilitazione al Mercato Elettronico per ciascuna delle macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici, gli Operatori Economici interessati devono presentare la domanda seguendo la procedura indicata nelle istruzioni operative e/o sul sito

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https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ nell’area “Bandi e Strumenti di Acquisto – Mercato Elettronico – Bando “Abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico”.

Possono essere abilitati gli Operatori Economici richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8.

Nel corso della procedura di abilitazione, come specificato nelle “nella sezione “HELP - Manuali Operativi, l’Operatore Economico dovrà compilare e presentare a Sistema le informazioni richieste.

Tutti i documenti allegati a Sistema dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico richiedente. In particolare, il soggetto che presenta e sottoscrive la “Domanda di abilitazione” deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell’Operatore Economico richiedente e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività necessarie per la partecipazione al Mercato Elettronico e ai successivi atti negoziali.

Saranno escluse, senza alcun preavviso, tutte quelle domande la cui compilazione risulterà incompleta o parziale ovvero contenenti dati non conformi rispetto a quelli richiesti dal presente Bando.

L’Operatore Economico che richiede l’abilitazione deve compilare la domanda di abilitazione e la rispettiva documentazione, osservando le regole e le modalità contenute nel presente bando.

Gli Operatori Economici potranno chiedere l’Abilitazione per una o più delle categorie merceologiche di cui all’ Allegato 1.

L’abilitazione ad almeno una delle categorie oggetto della richiesta presentata dall’Operatore Economico costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’Abilitazione al Mercato Elettronico.

Il sistema di abilitazione ha durata indeterminata. Gli Operatori Economici possono presentare domanda di abilitazione in qualsiasi momento di durata del sistema. La regione Lazio si riserva di procedere alla cancellazione dal sistema di abilitazione degli Operatori Economici abilitati che non operino al sistema per più di un anno.

5. CAUZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC

Per l’ammissione al presente Mercato Elettronico per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici non è richiesta alcuna cauzione né è richiesto il pagamento del contributo all’ANAC.

L’acquisizione del CIG sarà invece obbligatoria per la formulazione delle singole RdO.

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6. ALTRE INDICAZIONI

La presentazione della “Domanda di abilitazione” mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico richiedente, il quale assume qualsiasi onere e responsabilità anche per l’ipotesi di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Gestore di Sistema.

In ogni caso, l’Operatore Economico richiedente esonera il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, tra cui, a titolo esemplificativo, il mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni contenute nel manuale per l’abilitazione al Bando, in ogni altro documento redatto dalla Direzione regionale Centrale Acquisti e nelle eventuali comunicazioni riportate nel sito internet.

7. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Tutta la documentazione e gli atti che devono essere presentati per l’ottenimento dell’abilitazione al Mercato Elettronico devono avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e, ove previsto, gli stessi dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale.

8. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Per conseguire l’abilitazione, nonché garantirsi la permanenza nel Mercato Elettronico, l’Operatore Economico richiedente deve:

a) garantire la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) essere iscritto per attività inerenti la fornitura di beni e/o di servizi oggetto del bando al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

c) garantire la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

d) essere in possesso, ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, dell’autorizzazione rilasciata secondo il D.M. 14 dicembre 2010. Tale autorizzazione è richiesta per gli operatori economici

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aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001.

Per i soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere f) e g) del Codice (Aggregazioni di imprese di rete e i GEIE), i requisiti di idoneità devono essere posseduti:

 dal GEIE

 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete gnate per la qualificazione, ovvero dalla rete medesima in ipotesi di rete dotata di soggettività giuridica.

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili), i requisiti di idoneità devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e dalle imprese designate per la qualificazione. Ogni impresa qualificata non può aderire a più di un consorzio.

9. DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’Operatore Economico richiedente per poter partecipare al Mercato Elettronico deve presentare la Domanda di Abilitazione in cui dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8;

b) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni, riportate nel bando, ed in tutti i suoi allegati tra cui in particolare il Regolamento per l’utilizzo del Sistema, il Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico, nonché in tutti gli altri documenti inerenti il Mercato Elettronico;

c) l’attestazione dell’Operatore Economico richiedente circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda di abilitazione;

d) il possesso, in capo al Legale rappresentante dell’Operatore Economico richiedente che sottoscrive la domanda di abilitazione, di tutti i poteri necessari atti a ottenere l’abilitazione e a partecipare al Mercato Elettronico;

e) l’accettazione che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la procedura di abilitazione e/o le richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, ovvero ogni altra comunicazione o determinazione relativa alla procedura di abilitazione e alle procedure telematiche di acquisto per le quali si richiede l’abilitazione, saranno validamente effettuate laddove poste in essere nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all’interno del sito internet https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ e/o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di abilitazione;

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f) l’impegno dell’Operatore Economico ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, le comunicazioni pervenute alle Aree tematiche ad accesso riservato;

g) di essere informato circa la facoltà riconosciuta alla Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni poste, di procedere a campione, per effettuare verifiche di ufficio;

h) di essere informato, in conformità al Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo paragrafo;

i) di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i.;

j) di esonerare espressamente il Gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni eventualmente cagionati dall’utilizzo del Sistema o dagli altri strumenti telematici ed elettronici impiegati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

10. ESAME DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE

Le domande di abilitazione pervenute sono soggette a esame da parte della Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio.

La Direzione regionale Centrale Acquisti emette e comunica all’Operatore Economico il provvedimento di abilitazione o di diniego. Le domande, oggetto di valutazione, saranno esaminate in base al criterio cronologico di ricezione, così come risultante dalle registrazioni del Sistema.

La Direzione regionale Centrale Acquisti verifica la sussistenza e la completezza dei requisiti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta il mancato ottenimento della abilitazione ovvero la revoca della stessa. Nel caso in cui la domanda di abilitazione sia carente di elementi ritenuti non indispensabili ai fini dell’ammissibilità, può chiedere all’Operatore Economico richiedente chiarimenti, integrazioni ovvero regolarizzazioni ritenuti necessari.

(33)

In ogni caso la Direzione regionale Centrale Acquisti ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all’Operatore Economico richiedente l’esibizione di tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’abilitazione, anche successivamente al conseguimento della stessa.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8 la Direzione regionale Centrale Acquisti si riserva la facoltà di procedere ad effettuare ogni opportuna verifica, salve, in ogni caso, le verifiche delle singole Stazioni Appaltanti.

L’abilitazione rimane valida se non sopraggiungono motivi che danno luogo a revoca o sospensione. La Direzione regionale Centrale Acquisti si riserva comunque la facoltà di stabilire una data di durata dell’abilitazione.

11. CAUSE DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

La Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio non accoglie le domande di abilitazione, e pertanto non ammette al Mercato Elettronico l’Operatore Economico richiedente, nei seguenti casi:

1) totale o parziale assenza di quanto previsto dal presente bando;

2) irregolarità e/o inesattezza della domanda di abilitazione ovvero della documentazione richiesta.

12. ACCOGLIMENTO E DURATA DELL’ABILITAZIONE

Qualora la Direzione regionale Centrale Acquisti ritenga ammissibile la domanda di abilitazione avanzata dall’Operatore Economico, comunica il relativo provvedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’Operatore Economico nella domanda di abilitazione.

Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 10, l’abilitazione al Mercato Elettronico si intende di durata illimitata salva la perdita dei requisiti e/o delle condizioni di abilitazione.

Il mantenimento, la decadenza, la sospensione e la revoca dell’abilitazione, nonché l’eventuale richiesta di disabilitazione, sono disciplinate dal regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico. L’Operatore Economico abilitato, a pena di decadenza dall’abilitazione stessa, si impegna a mantenere i requisiti e le condizioni di abilitazione previsti nel bando, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei predetti requisiti o condizioni. La permanenza dei requisiti e delle condizioni di abilitazione può essere, in qualsiasi momento, accertata dalla Direzione regionale Centrale Acquisti attraverso la richiesta di invio di attestazioni all’Operatore Economico abilitato e/o verifiche da parte della Direzione regionale Centrale Acquisti stessa volte all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. In caso di

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