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Leasing finanziario: come tutelarsi se il bene è difettoso

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Leasing finanziario: come tutelarsi se il bene è difettoso

Autore: Maria Monteleone | 07/08/2017

Leasing finanziario: quali rimedi per l’utilizzatore se il bene non funziona o non è idoneo all’uso?

L’utilizzatore di un bene concesso in leasing finanziario può contestarne i difetti al locatore o al fornitore, essendo rilevante il momento in cui il vizio viene

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conosciuto (se prima o dopo la consegna della cosa).

Il leasing finanziario è il contratto attraverso il quale una banca o un intermediario finanziario (locatore) concede in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico, un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore).

Come funziona il leasing finanziario

Dunque, con il leasing finanziario:

il locatore concede all’utilizzatore l’uso del bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un canone periodico;

spesso è previsto, oltre ai canoni periodici, un “maxi canone“ cioè un primo pagamento alla stipula del contratto di norma superiore all’importo del canone periodico;

il bene è acquistato dal locatore su scelta e indicazione dell’utilizzatore;

l’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al perimento del bene acquisito in leasing;

l’utilizzatore ha una opzione finale di acquisto del bene locato ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).

Il leasing finanziario viene sempre più spesso utilizzato dalle aziende per scegliere il fornitore e il tipo di attrezzatura (per esempio macchinari) dato che presenta il vantaggio della disponibilità immediata del bene con pagamento dilazionato nonché la possibilità, al termine del contratto, di acquisto del bene dietro versamento di un prezzo stabilito (riscatto del leasing).

Leasing finanziario: i diritti dell’ulizzatore

La giurisprudenza si è spesso interrogata sui rimedi esperibili dall’utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto del leasing, sia di quello di

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fornitura) dato che la struttura del contratto tende ad esonerare il locatore da responsabilità per vizi della cosa, con corrispondente obbligo dell’utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo).

Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda economica in questione, la quale vuole che l’esecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura. In altri termini, l’utilizzatore non potrebbe sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione.

La giurisprudenza unanime, tuttavia, riconosce all’utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l’altro compresi i canoni pagati al locatore in costanza di godimento del bene viziato.

Leasing finanziario: vizi immediati o successivi

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione [1], occorre distinguere l’ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall’utilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti.

Difatti, vi è l’obbligo dell’utilizzatore di informare il locatore circa ogni questione che sia per questo rilevante, così come vi è l’obbligo a carico del locatore di solidarietà e di protezione verso l’utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi.

Vizi immediatamente riconoscibili

Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché il locatore, una volta informato del fatto che l’utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all’uso, ha rifiutato la consegna, ha l’obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell’inadempimento, l’azione di risoluzione del contratto

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di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing.

Diversamente, il locatore corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell’utilizzatore.

Vizi manifestati successivamente

Il secondo caso – quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo l’accettazione verbalizzata da parte dell’utilizzatore – sicuramente consente all’utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il locatore, informato dall’utilizzatore dell’emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione.

Vizi leasing finanziario: principio delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di dirimere ogni contrasto giurisprudenziale in materia di diritti dell’utilizzatore in caso di vizi del bene in leasing, hanno affermato il seguente principio di diritto:

In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore:

prima della consegna: il locatore, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo.

dopo la consegna: l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per

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l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il locatore, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso.

In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al locatore.

Note

[1] Cass. Sez. Unite, sent. n. 19785/2015.

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