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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA INTERNA

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Academic year: 2022

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C O M U N E D I P E L L A Provincia di Novara

Via Verdi n. 1 - 28010 Pella

T e l . 0 3 2 2 / 9 1 8 0 0 4 - F a x 0 3 2 2 / 9 1 8 0 0 5 - e - m a i l m u n i c i p i o @ c o m u n e . p e l l a . n o . i t

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA INTERNA

(2)

I N D I C E

PARTE I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali Art. 2 - Costituzione e gestione del fondo

Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Atto di incarico

PARTE II OPERE PUBBLICHE

Art. 5 - Calcolo dell’incentivo

Art. 6 - Ripartizione e liquidazione dell'incentivo

PARTE III

ATTI DI PIANIFICAZIONE Art. 7 – Calcolo dell’incentivo e ripartizione

(3)

PARTE I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per l'incentivazione di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 163/2006.

L’incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale del Comune e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e la redazione di atti di pianificazione generale e particolareggiata all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per il Comune relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Costituzione e gestione del fondo

Il fondo per gli incentivi di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici e degli strumenti di pianificazione urbanistica che saranno redatti dagli uffici tecnici comunali.

Il medesimo fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) “PROGETTO”: il progetto preliminare e/o di massima, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che, singolarmente ed in misura diversa, concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico- amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.

B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”:

per le opere pubbliche si fa riferimento al RUP di cui al Decreto Legislativo 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.

• per gli atti di pianificazione urbanistica si fa riferimento alla figura del Responsabile di Procedimento di cui alla legge 241/1990, e di cui al vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

C) “PROGETTISTA”: tecnico e/o il gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento del Comune, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

D) “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: tecnico che ricopre il ruolo di Direttore dei Lavori e/o il gruppo di tecnici incaricato in qualità di assistenti e/o direttori operativi (compreso il coordinatore per

(4)

la sicurezza). Deve essere istituito con provvedimento del Comune sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.

E) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico, amministrativo e collaboratori occasionali dipendenti del Comune.

F) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che formano la Commissione prevista dall’articolo 216 del DPR 207/2010, nominato delle operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle citate disposizioni, che provvede ai compiti previsti nelle citate norme.

G) “COSTO PREVENTIVATO DELL’OPERA O DEL LAVORO”: l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori posto a base di gara, per lavori in economia, per oneri della sicurezza).

H) “OPERA” o “LAVORO”: tutto quello che rientra nel concetto di “lavoro pubblico” e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico". In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

Art. 4 Atto di incarico

Nell’atto di incarico, sottoscritto dagli incaricati per accettazione, viene:

a) Individuata l’opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;

b) Identificato l’importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro, ovvero, per gli atti di pianificazione urbanistica, l’importo complessivo da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006;

c) Stimato l’ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento;

d) Fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati;

e) Individuata l’unità organizzativa ed il Responsabile Unico del Procedimento;

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PARTE II OPERE PUBBLICHE

Art. 5

Calcolo dell’incentivo

L’incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, corrisponde al 2% dell’importo posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro ed è ripartito tra i dipendenti individuati nel presente regolamento.

La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

In merito all’entità, il compenso incentivante è calcolato sulla base del costo preventivato dell’opera o del lavoro sulla base delle seguenti aliquote:

• Importi inferiori a € 1.000.000: 2,00%

• Sul di più, fino a € 2.000.000: 1,75%

• Sul di più: 1,50%

Per tenere conto della diversa complessità degli incarichi, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, all’importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

• Nuove opere, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo: 1,00

• Manutenzione ordinaria in genere: 0,60.

Art. 6

Ripartizione e liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente sulla base di una graduazione percentuale dello stesso che tiene conto del grado di responsabilità connesso all’attività espletata. In particolare, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente ripartisce l’incentivo come segue:

a) Responsabile Unico del Procedimento: 30%

b) Incaricato della progettazione: 25% così ripartito:

• Progettazione preliminare: 5%

• Progettazione definitiva: 10%

• Progettazione esecutiva: 10 %

c) Incaricato del coordinamento della sicurezza: 15%

d) Incaricato della Direzione dei Lavori: 10%

e) Incaricato della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo: 5%

f) Altri collaboratori, compreso il personale amministrativo che ha contribuito alla realizzazione dell’opera: 15%

2. Qualora una o più fasi del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche sono affidate a professionisti esterni, l’ammontare del compenso incentivante viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all’esterno del Comune, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla progettazione effettuata internamente.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti individuati dal presente articolo, in quanto affidate al personale esterno del Comune, costituiscono economie di spesa.

3. La liquidazione degli incentivi è effettuata entro 60 giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

4. La mancata realizzazione dell’opera, non dovuta ad inadempienze da parte dei soggetti sopra indicati, non inficia l’erogazione dell’incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

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PARTE III

ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 7

Calcolo dell’incentivo e ripartizione

1. Il compenso incentivante relativo alla progettazione d’atti di pianificazione, pari al 30% della Tariffa professionale, sarà riconosciuto, su ogni singolo piano redatto, ai tecnici (ed eventualmente al personale amministrativo) che partecipano effettivamente al piano medesimo.

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente sulla base di una graduazione percentuale dello stesso che tiene conto del grado di responsabilità connesso all’attività espletata. In particolare, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente ripartisce l’incentivo come segue:

a) Personale che ha firmato gli atti di pianificazione: 60%

b) Redazione della relazioen di indagine geologica: 10%

c) Responsabile Unico del Procedimento: 25%

d) Altri collaboratori: 5%

3. Il Dirigente/Responsabile di Servizio competente, per ogni singolo atto di pianificazione urbanistica, sentito il responsabile del procedimento, il Gruppo di Lavoro, scelto tra tutto il personale secondo specifica competenza, professionalità e disponibilità, laddove possibile con criteri di rotazione.

4. Per la Pianificazione Urbanistica, la liquidazione del fondo ai soggetti aventi diritto avverrà entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.

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