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COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA

PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68

O G G E T T O

GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA OLMO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO SPORTIVO 2018/2019.

L’anno 2018 addì QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

1) PASSARIN VINCENZINO SINDACO 2) NALIN ALESSIA MARTINA ASSESSORE 3) OCCHIALI ENRICO ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________

Deliberazione meramente esecutiva Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Presente Assente

X

X

X

(2)

OGGETTO della proposta:

GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA OLMO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO SPORTIVO 2018/2019.

PREMESSO:

- che il Comune, nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell’individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l’inserimento degli individui nel tessuto sociale;

- che il Comune di Boschi Sant’Anna gestisce il campo da calcio ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’utilizzo del campo di calcio nei seguenti modi:

- in forma diretta;

- in forma indiretta, mediante affidamento della gestione del campo sportivo a soggetti terzi e attraverso le modalità di affidamento secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

RICHIAMATO il Regolamento per l’utilizzo del campo di calcio e dell’annesso defibrillatore semiautomatico esterno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.07.2017;

EVIDENZIATO che:

-

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015 in materia di Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali e ambito di applicazione è disposto:

1.

In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.

2.

Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3.

L'uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

- Ai sensi dell’art. 25 della medesima Legge Regionale i soggetti affidatari sono:

1.

Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

2.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 26.

(3)

ACCERTATO che il campo di calcio di Via Olmo:

- per la destinazione d’uso (campionati dilettantistici di calcio);

- per le tariffe d’uso (stabilite dall’Amministrazione Comunale con importi contenuti al fine di favorirne la massima accessibilità);

- per il modesto afflusso di spettatori che assistono alle partite;

- per la mancanza di attività commerciali connesse alla gestione dell’impianto;

- è da considerare privo di rilevanza economica, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. g) della Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015 e che pertanto può essere affidato in concessione a Società sportive, federazioni sportive, associazioni operanti sul territorio del Comune di Boschi Sant’Anna, tutti gli organismi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport, senza scopo di lucro, ai sensi dell' art. 1 del citato Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 25.07.2017;

DATO ATTO che in data 31.08.2018 è scaduta la concessione della gestione del campo sportivo comunale di Via Olmo sottoscritta con la Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A di Boschi Sant’Anna;

DATO ATTO che la sola Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna aderente alla UISP – Ente Nazionale di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI, ha manifestato la propria volontà con nota prot. n. 3916 del 11.09.2018, alla gestione del campo da calcio di Via Olmo anche per l’anno calcistico 2018/2019;

RICHIAMATO pertanto l’art 26 della citata Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015, che dispone:

“Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti”:

a)

presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

b)

presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

ACCERTATO che con riferimento al territorio comunale ed in particolare al campo di calcio di Via Olmo, la Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A. è l’unica realtà associativa che promuove ed attua sul territorio il gioco del calcio;

RITENUTO possibile applicare l’art. 26 della L.R. n. 8/2015 e pertanto di affidare la gestione del campo di calcio di Via Olmo, direttamente alla Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna, per il periodo calcistico 2018/2019;

ACCERTATO che l’impianto oggetto di concessione si compone di:

1)

Campo da calcio;

2)

Spogliatoi per atleti e per arbitri con relativi servizi igienici e docce;

3)

Biglietteria;

4)

Centrale termica;

5)

Area circostante interna alla recinzione;

(4)

CONSIDERATA la natura della Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A., l’assenza di scopo di lucro, le finalità di promozione della cultura dello sport e lo sviluppo del settore giovanile di cui tale società si fa carico, il modesto apporto economico derivante dalla vendita di biglietti per assistere alle partite di campionato, l'assenza di attività commerciali connesse alla gestione;

CONSIDERATO che:

a)

la gestione del campo di calcio comporta l’assunzione da parte della concessionaria degli oneri economici per la pulizia, la custodia delle strutture accessorie ai campi da calcio (spogliatoi, servizi igienici, altri locali), la manutenzione dei campi e la manutenzione ordinaria dell’impianto mentre il pagamento dei consumi di gas, acqua, energia elettrica e le spese di straordinaria manutenzione restano a carico del Comune;

b)

il concessionario della gestione è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;

c)

le tariffe d’ uso dell'impianto sono determinate dall’ Amministrazione Comunale con valori notevolmente più bassi rispetto al mercato, al fine di consentire la maggiore accessibilità all’impianto, in particolare delle fasce giovanili;

RITENUTO di quantificare il canone in € 1.250,00 IVA compresa, tenuto conto delle preminenti finalità sociali, ricreative e sportive oltre ai vincoli e adempimenti richiesti a carico della Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna;

VISTO l’allegato schema di convenzione per la gestione del campo di calcio (allegato sub A) che disciplina i reciproci impegni di gestione tra il Comune ed il Concessionario e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sarà sottoscritto dalle parti;

VISTO l’art. 8 della convenzione sopraindicata con il quale l’Amministrazione si accolla le spese di pagamento delle bollettazioni inerenti acqua, luce e gas;

VISTO l’art. 8 della convenzione con il quale l’Amministrazione si accolla le spese inerenti la manutenzione straordinaria;

VISTO l’art. 4 della convenzione che rinvia al Piano di utilizzo (Allegato sub B);

VISTO l’art. 5 della convenzione che rinvia al Piano di conduzione tecnica (Allegato sub C);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015;

SI PROPONE

1.

DI INDIVIDUARE, in applicazione dell’art. 2 del Regolamento comunale e dell’art 26 della Legge Regionale n. 8 del 11.05.2015 che dispone i criteri di affidamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, quale gestore del campo sportivo di Via Olmo la Base Associativa Sportiva MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna;

(5)

2.

DI APPROVARE ai fini dell’affidamento in concessione della gestione del campo di calcio di Via Olmo l’allegato sub A) schema di convenzione che disciplina i reciproci impegni per la gestione e la manutenzione

dell'impianto, l’allegato sub B) “Piano di utilizzo” e l’allegato sub C) “Piano di conduzione tecnica”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

DI STABILIRE il periodo di concessione con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e termine il 31.08.2019;

4.

DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Affari Generali, degli adempimenti esecutivi del presente atto attribuendogli in particolare la potestà di definire autonomamente in accordo con la controparte aspetti meramente tecnici o di dettaglio che non intaccano il contenuto sostanziale della convenzione di gestione.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

• è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

• è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

(6)

SETTORE: U

FFICIO SEGRETERIA.

OGGETTO DELLA PROPOSTA: GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA OLMO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO SPORTIVO 2018/2019.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ... F.to VINCENZINO PASSARIN data parere: 14/11/2018

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ... F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA data parere: 14/11/2018

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):

favorevole

sfavorevole Il Responsabile del Servizio ...

data parere:

• Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

(7)

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VINCENZINO PASSARIN f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. reg. 538

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 26/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 26/11/2018 IL FUNZIONARIO INCARICATO Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

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