• Non ci sono risultati.

(1)1 Assegnazione in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)1 Assegnazione in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall’art"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

1

Assegnazione in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008.

(Risposta a quesito del 15 maggio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito proposto il 24 aprile 2008 dal Presidente del Tribunale di …, con cui chiede se il magistrato trasferito per ultradecennalità possa essere assegnato in supplenza nella medesima posizione precedentemente ricoperta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008;

OSSERVA

Come già precisato nella relazione illustrativa del regolamento di cui in epigrafe, attuativo dell'art. 19 del D. lgs. n. 160 del 2006, la ratio della norma appena citata appare evidente: “il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie.”

Tali finalità erano peraltro già alla base della normativa consiliare secondaria in materia di ultradecennalità e pertanto ne discende che il magistrato che si trasferisce - o viene trasferito di ufficio - per rimuovere una situazione di ultradecennalità non può in alcun caso tornare a svolgere la funzione precedentemente svolta nel termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento in parola.

Contrariamente opinando, un'assegnazione alla medesima posizione tabellare con qualsiasi strumento previsto dalla vigente Circolare sulle tabelle degli Uffici giudiziari (assegnazione definitiva, temporanea, in supplenza o in applicazione) verrebbe a violare il dettato normativo, che esclude il rientro nella medesima posizione tabellare entro il termine predetto.

Appare quindi evidente che la destinazione in supplenza alla medesima funzione, comportando lo svolgimento delle medesime funzioni nella medesima posizione tabellare, potrà disporsi soltanto decorso il quinquennio di decantazione.

Cionondimeno, non può escludersi che la tutela di diritti inviolabili della persona renda assolutamente indispensabile che il magistrato trasferito per il superamento del termine massimo debba necessariamente svolgere la medesima funzione per un periodo brevissimo e in assenza di altri magistrati che possano svolgerla, in ragione di impedimenti normativi o di fatto. Pare tuttavia che tale ipotesi sia limitata soltanto a Tribunali monosezionali e quindi di dimensioni assai ridotte, tra i quali evidentemente non rientra il Tribunale di …,

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare non può essere nuovamente collocato in supplenza nella medesima posizione tabellare prima del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio superiore della magistratura deliberato il 13 marzo 2008.”

Riferimenti

Documenti correlati

“Regolamento” avente ad oggetto i termini di permanenza massimi nell'incarico presso lo stesso ufficio, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella

- rilevato, pertanto, che ai sensi della disciplina richiamata rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, che svolge le funzioni

“- letto il quesito con cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni di …, dott.ssa … chiede se, alla scadenza della proroga delle funzioni di Presidente del Tribunale, le

Qualora si dovesse ritenere, viceversa, che i suddetti provvedimenti siano inquadrabili nell’ambito dell’istituto della applicazione infradistrettuale di competenza, per i

Nel caso degli uffici elettorali menzionati è fin troppo evidente che il legislatore abbia inteso prevedere elusivamente la presenza dei magistrati ordinari non solo, e non tanto,

279/01 - alla quale rinviava la risposta a quesito deliberata dal Consiglio in data 23 maggio 2001 - rilevava, tra l'altro, che “l'immutabilità del giudice, monocratico o

gestionali competenza acquisita nel corso degli anni durante la gestione del team che si occupa del funzionamento del centro elaborazione dati della camera di commercio.

123 della Circolare sulle tabelle relativamente ai concorsi interni, ferma l’eventuale ricorrenza – in punto di fatto – delle “comprovate esigenze di