• Non ci sono risultati.

Termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare.

(Risposta a quesito del 25 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito proposto in data 6 maggio 2009 dal Presidente del Tribunale di …, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare, in particolare “se deve essere conteggiato o meno il periodo in cui il magistrato interessato sia stato indicato in tabella quale supplente”

OSSERVA

Il quesito avanzato ha riguardo al computo del termine di decorrenza del periodo massimo nella stessa posizione tabellare, con particolare riferimento al caso di soggetto indicato tabellarmente quale “supplente GIP/GUP”.

La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dall'art. 19 del D.Lvo 160/2006, dal Regolamento del Consiglio superiore della magistratura del 13 luglio 2008 dettato in materia nonché dal par. 49 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari italiani per il triennio 2009-2011.

In dette fonti normative si fa riferimento all'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del giudice che si assume abbia superato il termine di dieci anni nel medesimo incarico, secondo una visione non formalistica della temporaneità dello stesso.

Il dies a quo per detto calcolo va pertanto individuato nella data in cui ogni singolo magistrato ha iniziato ad esercitare con continuità le proprie funzioni.

Ne consegue che la mera previsione tabellare di GIP/GUP supplente, senza effettivo esercizio della funzione, non dovrà essere computata ai fini del calcolo del decennio.

Viceversa dal momento in cui il Giudice ha iniziato a svolgere effettivamente la funzione di GIP/GUP, sia pure in supplenza e pure continuando a svolgere quelle di giudice dibattimentale, è iniziato a decorrere il termine decennale massimo previsto per legge.

In tal senso si è già espresso più volte questo Consiglio, con risposte a quesiti rispettivamente del 15 maggio e del 24 luglio 2008, laddove si è detto che “anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (seppure saltuariamente) vale il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dalla circolare”.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere nel senso che nel computo del limite massimo di permanenza decennale nella medesima funzione debba tenersi conto delle funzione - anche saltuariamente - effettivamente esercitata, e ciò indipendentemente dalla indicazione tabellare”.

Riferimenti

Documenti correlati

il termine di permanenza decennale nel medesimo gruppo di lavoro negli Uffici di Procura - cui analogicamente può applicarsi la disciplina prevista in tema di permanenza

- considerato inoltre che la dott.sa … tratta la materia civile dal 28 maggio 1995 e che a nulla rilevano ulteriori funzioni svolte in qualità di supplente G.I.P./G.U.P.,

111/2007 detta la disciplina transitoria da applicarsi ai magistrati con incarichi semidirettivi i quali decadranno dall'incarico il 27 gennaio 2008, per effetto del decorso

una volta che il legislatore ha disciplinato l'intera materia dei termini massimi con riferimento a ogni singola posizione tabellare, così obliterando la normativa meno recente

“Regolamento” avente ad oggetto i termini di permanenza massimi nell'incarico presso lo stesso ufficio, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella

Per costoro, non potendo essi prevedere il mutamento di disciplina successivamente intervenuto e la diversa valenza delle coassegnazioni d'ufficio e su disponibilità, la

“- visto il quesito proposto in data 6.5.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di

… che dal 18 ottobre 1993 al 12 maggio 2005 ha svolto funzioni promiscue alla Sezione distaccata di Milazzo, e da tale ultima data è coassegnato alla Sezione penale e alla Sezione